Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1216 R.G.L. del 2018,
promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Tevere n. 147, Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Calaciura Maria, su foglio C.F.: C.F. 1
,
separato allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in viale della
Regione n. 61, Caltanissetta;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 ,c.f.
P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1 con sede in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. 47;
resistente-
A seguito dell'udienza del 26.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.,
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Petrolchimico di Gela, dove si occupava delle pulizie ordinarie e straordinarie degli impianti, delle strade e dei piazzali interni, con esposizione a fibre e polveri di amianto aerodisperse.
Deduceva sul punto:
- di essere già beneficiario di rendita al 33%, riconosciutagli in seguito a un grave infortunio sul lavoro subito nel 1969 (rientrante nei trattamenti di cui al D.P.R. n.1124/1965), nonché di una seconda rendita, pari al diciannove per cento (19%), riconosciutagli ai sensi del D.L. 38/2000, a seguito di un ulteriore infortunio sul lavoro subito nel 2006;
di avere inoltre ottenuto, in seguito a contenzioso tributario conclusosi con sentenza del Tribunale di Gela dell'11.12.2014, il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge
257/1992, per una provata esposizione ultradecennale all'amianto; che, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 05.02.2013, 1' CP 1 aveva riscontrato (in forza di provvedimento del 26.03.2015) l'ulteriore patologia professionale della quale era affetto (id est Asbestosi polmonare), in relazione alla quale era stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 5%, con conseguente costituzione di una nuova rendita, tenuto conto della percentuale di invalidità preesistente, risultava essere pari al 23%;
-che, a causa dell'acuirsi della patologia riscontrata, aveva presentato, nel dicembre 2014, domanda di aggravamento, riscontrata negativamente dall'Istituto, ritenendo non riscontrato alcun peggioramento;
che in data 20.05.2015, aveva chiesto di essere sottoposto a visita medica collegiale in contraddittorio, in seguito alla quale i sanitari avevano attestato un “danno complessivo con preesistenza pari a 28" e che dunque, con nota del 21.03.2017, 1' CP_1 aveva comunicato a
Parte 1 una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente valutata pari al
28%;
- che, ritenuta non congrua la percentuale di menomazione riscontrata e ulteriormente aggravatesi le sue condizioni di salute, con istanza del 30.11.2017, aveva chiesto di essere sottoposto a nuova visita collegiale, in relazione a quanto disposto dal consulente di parte, il quale aveva accertato un danno pari al 16% per la patologia asbesto correlata che, sommato a quello del 19% di cui alla preesistenza relativa l'infortunio del 24.10.2006, conduceva alla valutazione di un brado di menomazione complessivamente pari al 34%; - che tale richiesta era tuttavia rimasta inesitata. premesso,Tanto chiedeva dunque all'intestato Tribunale, previo riconoscimento dell'aggravamento dei postumi derivanti dalla lamentata patologia, di dichiarare la propria inabilità lavorativa permanente al 34% in termini di danno biologico, con conseguente diritto alla rideterminazione della rendita spettante come per legge a decorrere dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Con memoria difensiva depositata in data 31.10.2019, si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali e l'espletamento di C.T.U. medico-legale, indi decisa a seguito dell'udienza del 26.03.2025, convertita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In particolare, con ordinanza del 10.11.2021, veniva conferito l'incarico al c.t.u., dott. Per 1
,[...] affinché rispondesse al seguente quesito: "dica il c.t.u. letti gli atti e i documenti di causa, visitata la persona, effettuati gli esami specialistici del caso ed esperito ogni ulteriore accertamento o indagine ritenuta utile, quale sia il grado di invalidità conseguente alla denunciata patologia e dunque se vi sia stato il dedotto aggravamento e la relativa decorrenza".
In data 31.01.2021, il c.t.u. depositava l'elaborato peritale, riconoscendo, all'esito dell'analisi della documentazione versata agli atti di causa e dell'esame obiettivo condotto sulla persona del ricorrente, un danno biologico complessivamente pari al 28%.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che: "L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni".
Nondimeno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale
n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che "In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici" (tra le tante, cfr.
Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17.08.2018, n. 20774; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 15.10.2014, n. 21825; Cass.
Civ., Sez. Lavoro, 25.09.2004, n. 19312).
In tema di revisione, l'art. 137 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che: "La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa. Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104...". Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che: "L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità
o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell' CP_1, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente".
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, occorre anzitutto evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza della lamentata malattia professionale (id est "Asbestosi pleuropolmonare"), già riconosciuta in via amministrativa dall' CP 1 con una percentuale da ultimo complessivamente riscontrata nella misura del
28% (cfr. nota del 21.03.2017, all. n. 11 al ricorso).
Ciò posto, per verificare la fondatezza della pretesa azionata dall'assicurato è stata disposta consulenza medico-legale.
Il c.t.u. nominato, dott. Persona 1 all'esito della visita medica condotta sulla persona del
,
ricorrente nonché della valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio, ha rilevato che il ricorrente non presenta un aggravamento della malattia professionale “pleuropolmonare” già riconosciuta dall' CP 1 in misura pari al 28%, affermando difatti che “la valutazione effettuata dai sanitari dell' CP_1 appare appropriata, non potendosi evidenziare alcun segno clinico e strumentale di aggravamento della patologia pleuropolmonare professionale accertata" (cfr. pag.
34 relazione di c.t.u. in atti).
Le considerazioni svolte dal consulente tecnico in seno all'elaborato peritale depositato in data
31.01.2021 risultano pienamente condivisibili, in quanto intrinsecamente coerenti, prive di elementi di contraddittorietà e sorrette da ragionevoli argomentazioni logiche e scientifiche.
In particolare, il c.t.u., basandosi sui dati obiettivi riportati nei referti degli esami specialistici eseguiti dal ricorrente presso strutture sanitarie pubbliche, delle varie spirometrie (totale numero 6) - eseguiti durante l'intervallo di tempo del maggio 2013 fino all'ultimo del luglio 2018- e delle varie
TC torace effettuate nell'arco temporale 2012 e 2021 - ha ritenuto di confermare all'assicurato, sulla
-
scorta del calcolo riduzionistico applicato, un punteggio finale pari al 28% ottenuto dalla somma dei punti percentuali per “danno anatomico, propriamente dovuto all'asbestosi, rappresentato dagli ispessimenti pleurici e dai noduli polmonari” e per “danno funzionale respiratorio, rappresentato dal lieve deficit ventilatorio restrittivo, in assenza di altre complicanze a carico di altri organi e/o apparati" (cfr. pag. 32 e 33 della relazione di c.t.u. in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e da errori di metodo, oltre che perfettamente coerenti con gli esiti degli accertamenti specialistici effettuati sulla persona del periziando presso strutture sanitarie pubbliche, di cui il consulente ha dato puntualmente conto nell'elaborato peritale redatto, che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamato e trascritto e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento.
Lo stesso ricorrente, del resto, oltre a non aver formulato alcuna osservazione alla C.T.U. nei termini assegnati, si è limitato, in seno alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
24.05.2022 e per quelle successive, a contestarne affatto genericamente le risultanze e a chiederne una apodittica rinnovazione, senza tuttavia esplicitare alcuno specifico motivo di doglianza avverso la stessa.
La domanda va dunque respinta.
Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni, connesse all'oggetto del giudizio e alla qualità delle parti in causa, per disporre l'interale compensazione delle spese, cui peraltro l' CP 1 ha espressamente dichiarato di non opporsi.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP 1 le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate, a carico del ricorrente Parte 1
[...]
.
Così deciso in Gela, il 16.04.2025
Il Giudice
Giulia Polizzi