Ordinanza cautelare 15 febbraio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11866 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11866/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2025, proposto da
Jeckpot S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Guarnaschelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Abrate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Alfaform, in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti n. 105/2024, datata 15.5.2024, recante la “ proposta di diniego di rinnovo autorizzazione svolgimento attività di formazione professionale continua per i giornalisti ”;
- del parere vincolante reso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in data 28.5.2024, col quale veniva recepita la proposta suddetta;
- della nota del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti datata 12.7.2024, prot. m. 3636, con la quale si comunicava che l'Ente aveva deliberato di non rinnovare alla società istante l'autorizzazione allo svolgimento della ridetta attività di formazione professionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 11.11.2024 la società JEKPOT s.r.l. – premesso di aver presentato in data 16.01.2024 istanza al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per il rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di formazione professionale continua per i giornalisti - ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la delibera n. 105/2024 del 15.5.2024, comunicata con nota del 24.7.2024, recante la “ proposta di diniego di rinnovo autorizzazione svolgimento attività di formazione professionale continua per i giornalisti ” nonché avverso il parere vincolante reso dal Ministero della Giustizia in data 28.05.2024 col quale veniva recepita la proposta suddetta e la conseguente nota del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti prot. n. 3636 del 12.7.2024, con la quale si comunicava che l'Ente aveva deliberato di non rinnovare alla società istante l'autorizzazione allo svolgimento della ridetta attività di formazione professionale.
A seguito dell’opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 del Ministero della Giustizia, notificata via pec in data 29.11.2024, la ricorrente ha trasposto il giudizio dinanzi a questo TAR, ex art. 48 c.p.a., mediante atto di costituzione depositato in data 27.01.2025 e ritualmente notificato.
La motivazione che assiste il gravato diniego di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività formativa si fonda sulle risultanze dell’istruttoria procedimentale espletata da cui sarebbe emerso che la ricorrente:
a) non ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione come formatore dell’Ente nazionale dei Consulenti del Lavoro, come testualmente emerge dalla domanda di rinnovo presentata nella quale l’istante riconosce di “ non avere più richiesto il rinnovo dell’autorizzazione come ente formatore dell’ente pubblico Ente nazionale dei consulenti del lavoro” ;
b) “ non risulta allegata una valida certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da un ente pubblico, essendosi la Jekpot Srl limitata ad allegare una mera attestazione di patrocinio rilasciata dall'Università di Parma con riferimento a un singolo evento formativo”;
c) “ non è stata altresì presentata una relazione dettagliata che possa dar conto a questo Consiglio dell’attività formativa autorizzata, atteso che l’Ente in parola ha provveduto unicamente a trasmettere una semplice immagine tratta dalla piattaforma formazionegiornalisti.it, nella quale figurano i titoli di cinque corsi fpc dal medesimo erogati ;
d) ha subordinato l’iscrizione ai corsi gratuiti effettuati in favore degli iscritti alla compilazione obbligatoria di un form di registrazione teso a raccogliere una serie di dati personali dei giornalisti regolarmente prenotati all’evento formativo, condotta che “ esorbita in modo manifesto dall’organizzazione generale della fpc per i giornalisti, attività gestita esclusivamente attraverso la piattaforma del CNOG ”, con la conseguenza “ che l’Ordine nazionale, preso atto del comportamento contrario al principio di buona fede che deve presidiare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, non può certo avallare una simile gestione delle attività formative, atteso che, il tenore della descritta condanna è talmente grave da vulnerare quei necessari requisiti soggettivi di affidabilità e correttezza comportamentale che devono essere posseduti dagli Enti autorizzati all’espletamento della formazione professionale continua che è tipica attribuzione di questo Consiglio”.
Il gravame della società ricorrente è, dunque, affidato ai seguenti motivi di censura:
I. “ Eccesso di potere. Violazione del principio di giusto procedimento per ingiustificata esclusione della ricorrente dal medesimo ”, sul presupposto di una violazione delle garanzie partecipative e procedimentali previste dalla legge n. 241/1990, in particolare l’omessa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis ;
II. “ Difetto di motivazione - contraddittorietà dell'azione amministrativa ”, in quanto inopinatamente il Consiglio Nazionale non ha riconosciuto l’idoneità dell’attestazione rilasciata dall’Università di Parma ai fini in esame, laddove analoga dichiarazione rilasciata nel 2020 da un diverso Ente universitario era stata, di contro, ritenuta idonea per il rinnovo dell’autorizzazione;
III. “ Ulteriori profili di carente motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà dell'azione amministrativa ”, atteso che mediante l'indicazione dei corsi approvati dal Consiglio Nazionale la ricorrente ha fornito riscontro del fatto di detenere i requisiti richiesti dal Regolamento e di proporre all'utenza plurimi eventi formativi conformi ai dettami del medesimo. Peraltro, la società istante sostiene di aver adottato il medesimo modus agendi che in precedenza le aveva consentire di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, pertanto l’azione dell’Amministrazione è contraddittoria in quanto avrebbe dovuto adeguatamente spiegare le ragioni per le quali, in tal caso, ha deciso inopinatamente di determinarsi in senso opposto;
IV. “ Violazione dell'art. 6 GDPR, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità manifesta ”, poiché la richiesta di dati da parte della ricorrente nell’ambito della compilazione obbligatoria di un form di registrazione da parte del partecipante al corso è perfettamente legittima e rispondente a stringenti esigenze di sicurezza e privacy delle iniziative che si organizzano.
Si è costituito in resistenza il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG), deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso proposto, per l’assorbente rilievo che la ricorrente non avrebbe in ogni caso dimostrato di possedere i requisiti necessari per il rinnovo dell’autorizzazione a svolgere l’attività formativa in oggetto.
Si è costituito in resistenza anche il Ministero della Giustizia, contestando partitamente la fondatezza dei motivi di ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 1033 del 15.02.2025, il Collegio ha disposto, in applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la ravvicinata trattazione nel merito del presente giudizio.
All’odierna udienza pubblica, in vista della quale le parti hanno depositato memorie difensive, il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato per l’assorbente rilievo che la società ricorrente non ha dimostrato di possedere una “ certificazione di abilitazione/accreditamento ” rilasciata da organismi di diritto pubblico, come prescritto dall’art. 7, comma 1, lett. c) del “ Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell’Ordine dei giornalisti ex art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 16.11.2020.
2.1- In particolare, si rende opportuno premettere che, a norma dell’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – relativo al “ Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ” - i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e “ da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi ”, previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante.
Correlativamente, l’art. 7 dell’anzidetto Regolamento per la formazione professionale dei giornalisti dispone, per quanto qui di interesse, che:
- i soggetti terzi, quale è la società ricorrente nell’odierno giudizio, per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di formazione professionale devono essere in possesso, tra l’altro, della “ certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico ” (comma 1, lett. c);
- “ la domanda di autorizzazione va presentata al CNOG. Essa, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti unitamente alla delibera finale ” (comma 2);
- “ l’autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio ” (comma 3);
- “ ai fini del rinnovo dell’autorizzazione – fermo restando il permanere dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d), e) – i soggetti terzi presentano, nei sei mesi che precedono la scadenza triennale, una specifica richiesta al Consiglio nazionale, accompagnata da una relazione dettagliata sull’attività autorizzata dal CNOG, ai sensi del presente articolo ” (comma 5).
Dal tenore letterale della disposizione da ultimo indicata si evince dunque che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, il soggetto terzo debba essere in possesso, tra l’altro, anche del requisito di cui al comma 1, lett. c), ovvero della “ certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico ”.
Ebbene, la società ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di rinnovo laddove l’Amministrazione non ha ritenuto equiparabile, alla suddetta certificazione, l’attestazione di patrocinio rilasciata dall’Università di Parma in relazione al “ convegno 28° KM Tracks (autorizzato dal CNOG )”.
La doglianza non può essere condivisa.
Per un verso, occorre evidenziare che, come emerge testualmente dalla domanda di rinnovo depositata, la società ricorrente ha dichiarato espressamente di “ non avere più richiesto il rinnovo dell’autorizzazione come ente formatore dell’ente pubblico Ente nazionale dei consulenti del lavoro ”.
Per altro verso, la prospettata equipollenza tra “ certificazione di abilitazione/accreditamento” e “ attestazione di patrocinio ” è priva di base giuridica, per vero neanche allegata dalla stessa ricorrente.
Difatti, come puntualmente osservato dalle Amministrazioni resistenti, il “patrocinio”, come quello fornito nel caso di specie dall’Università di Parma, costituisce una forma di adesione ideale, ossia una manifestazione di apprezzamento dell’Ente che lo rilascia ad iniziative di alto rilievo e di interesse rispetto alle proprie finalità istituzionali. Esso, quindi, rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento a iniziative di terzi ritenute meritevoli, atteso che il rilascio del patrocinio si basa sulla mera costatazione della meritevolezza dell’iniziativa patrocinata, ma non può certamente costituire un “surrogato” della indefettibile certificazione di abilitazione/accreditamento, che invece consiste in un provvedimento espresso adottato all’esito di uno specifico procedimento volto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento onde accertare l’idoneità di un soggetto a svolgere l’attività di formazione professionale (cfr., con riferimento ad un caso analogo di diniego del rinnovo dell’autorizzazione all’attività formativa per i giornalisti per carenza della certificazione di abilitazione/accreditamento, Tar Lazio, Sez. III- quater , 26.2.2021, n. 2406, confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, 31.12.2021, n. 8750).
Né può assumere rilievo contrario la circostanza – invero meramente allegata dalla ricorrente – che nel 2020 il CNOG, sulla base di un’analoga attestazione di patrocinio, avrebbe ritenuto soddisfatti i requisiti regolamentari ai fini del rinnovo dell’autorizzazione.
Invero, valga appena rilevare che tale assunto difensivo è rimasto privo di ogni riscontro probatorio e, in ogni caso, l’eventuale e ipotetico rinnovo dell’autorizzazione al tempo rilasciato in assenza dei presupposti previsti dal Regolamento non può né costituire un vincolo per la successiva attività dell’Amministrazione finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni per il rinnovo dell’autorizzazione, poiché ciò perpetuerebbe l’illegittimità dell’ agere amministrativo, né dare luogo ad un legittimo affidamento del privato meritevole di tutela.
In ultima analisi, alla luce dell’accertata carenza di un espresso provvedimento di accreditamento nei sensi innanzi esposti, prescritto dalle richiamate disposizioni regolamentari come indefettibile presupposto anche ai fini del rinnovo dell’autorizzazione ad organizzare l’attività di aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, il CNOG ha legittimamente emesso il provvedimento di diniego qui impugnato, facendo corretta interpretazione e applicazione dell’anzidetto Regolamento per la formazione dei giornalisti.
Occorre inoltre evidenziare, relativamente all’asserita violazione delle garanzie partecipative della società ricorrente, che l’esposta conclusione rappresenta l’esito necessitato cui il Consiglio Nazionale è pervenuto sulla base di un’attività vincolata, con la conseguenza che il contenuto del diniego non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato anche ai fini del meccanismo di “sanatoria processuale” previsto dall’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990.
Invero, il diniego del rinnovo per carenza della “ certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico ” si risolve in un’attività priva di ogni margine di discrezionalità, in quanto dalla rilevata mancanza del provvedimento espresso di abilitazione/accreditamento deve conseguire, necessariamente, il rigetto della domanda di rinnovo dell’autorizzazione.
2.2- Sotto altro e connesso profilo, la motivazione del diniego si fonda sulla circostanza “ che, per quanto concerne la relazione sull’attività svolta e autorizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il suddetto Ente ha trasmesso un‘immagine tratta dalla piattaforma formazionegiornalisti.it nella quale figurano i titoli di cinque corsi dal medesimo erogati ” e “ che non è stata altresì presentata una relazione dettagliata che possa dar conto a questo Consiglio dell’attività formativa autorizzata, atteso che l’Ente in parola ha provveduto unicamente a trasmettere una semplice immagine tratta dalla piattaforma formazionegiornalisti.it, nella quale figurano i titoli di cinque corsi fpc dal medesimo erogati ”.
Anche tale snodo motivazionale deve ritenersi esente dalle censure prospettate.
Invero, il più volte citato art. 7, comma 5, del Regolamento per la formazione professionale dei giornalisti richiede espressamente che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione debba essere corredata anche di una “ relazione dettagliata ” sull’attività autorizzata dal CNOG, che illustri dunque le concrete modalità di erogazione delle attività.
A tal fine, pertanto, non può ritenersi sufficiente, come correttamente rilevato dalle Amministrazioni resistenti, la sola immagine tratta dalla piattaforma indicata in cui sono meramente indicati i titoli dei cinque corsi erogati dalla società, senza alcuna ulteriore specificazione. Mancano, in altri termini, tutti gli altri elementi di “dettaglio”, ivi compresi gli aspetti legati all’organizzazione dei corsi, elementi questi da allegare alla domanda come espressamente richiesto dalla disposizione regolamentare in esame.
2.3- Le assorbenti considerazioni che precedono rendono irrilevante la disamina della doglianza avverso la rilevata interruzione del rapporto fiduciario per la dedotta violazione del principio di “minimizzazione dei dati” (sul presupposto che la ricorrente avrebbe illegittimamente richiesto agli iscritti all’Ordine, ai fini della partecipazione ai corsi formativi, una sequela di dati personali eccessivamente pervasiva), in omaggio al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui « in presenza di un atto amministrativo cd. " plurimotivato " è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento» (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 03/03/2022, n.1529).
Sul punto, sia comunque sufficiente rilevare che il CNOG, con ampia ed esaustiva motivazione che non appare contrassegnata da vizi di manifesta illogicità o irrazionalità, ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto ultronea ed “ esorbitante ” dalle prerogative demandate alla società ricorrente la previsione dell’obbligatoria compilazione preventiva di un form di registrazione recante l’indicazione di una sequela di dati personali, ritenuti manifestamente eccessivi in quanto non strettamente necessari a consentire la partecipazione al corso formativo e all’accredito dei pertinenti crediti, tanto più che siffatta compilazione integrale dei dati era prevista come condizione necessaria per ottenere l’invio del link per il collegamento all’evento formativo.
Alla stregua di tutte le considerazioni sinora esposte, il ricorso proposto è infondato e va, pertanto, respinto.
3.- Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della controversia, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO