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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9238/2021
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9238 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: una opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., proposta con atto di citazione da:
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente in Arzano (NA) alla Email_1 C.F._1 via Alfredo Pecchia n. 193, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Romano (C.F: con C.F._2 domicilio eletto in Casoria (NA) alla via Torquato Tasso n.16, indirizzo PEC:
Email_2
- Opponente
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Milano, alla via Caldera n. 21, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Controparte_1 con codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, società che agisce in nome e per P.IVA_1 conto di con sede legale in Milano, alla Galleria del Corso n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese di CP_2
Milano con codice fiscale e partita Iva rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano del Foro P.IVA_2 di Napoli – codice fiscale , con domicilio eletto, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. CodiceFiscale_3
82 del r.d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, indirizzo di posta certificata:
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- Opposta
NONCHÉ DI
(C.F. ) con sede legale in Milano alla via Caldera n. 21, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano (C.F. ), con domicilio C.F._4 eletto, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, indirizzo di posta certificata: Email_3
- Parte intervenuta ex art. 111, terzo comma, c.p.c.;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28 luglio 2021 e iscritto a ruolo il successivo 1° settembre, il sig. proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 2411/2021 (R.G.N.4404/2021), Pt_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 15 giugno 2021, e notificato in data 18 giugno 2021.
Tale provvedimento ingiungeva all'opponente di pagare in favore della la complessiva somma Controparte_1 di euro 12.097,63, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito derivante dal contratto di finanziamento n. 18430891 concluso in data 29 novembre 2017.
Nella prospettazione effettuata in ricorso monitorio, il credito derivante da tale contratto, stipulato dall'odierna opposta, sarebbe stato oggetto di cessione, mediante un'operazione di cessione “in blocco” di Controparte_1 un portafoglio di crediti deteriorati avvenuta nell'anno 2016, ex art. 58 TUB, in favore della società la CP_2 quale avrebbe, a sua volta, e contestualmente alla predetta operazione, conferito alla cedente una procura speciale per la gestione e il recupero dei crediti trasferiti.
Con l'atto introduttivo, l'opponente eccepiva preliminarmente il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito ingiunto. In particolare, ad avviso di parte opponente, la agendo in qualità di Controparte_1 mandataria di non avrebbe sufficientemente dimostrato che il credito oggetto di lite sia stato incluso CP_2 nell'operazione di cartolarizzazione indicata in sede monitoria.
Parte opponente, inoltre, rilevava altresì il difetto di prova scritta del credito e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la asserita inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, prodotto dall'opposta in sede monitoria, ad integrare i requisiti di certezza e liquidità del credito imposti dall'art. 633 c.p.c.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società finanziaria alla rifusione delle spese di lite.
[...]
interveniva in giudizio in proprio con comparsa depositata il 18 ottobre 2021. Controparte_1
Rappresentava, preliminarmente, di aver erroneamente indicato in sede monitoria di aver ceduto il credito oggetto di lite a nell'anno 2016, precisando che in realtà tale cessione sarebbe avvenuta soltanto nell'anno 2019, e CP_2 che successivamente, con una nuova operazione di cessione in blocco, conclusa sempre con stavolta CP_2 nel maggio del 2021, avrebbe riacquistato nuovamente la titolarità del credito stesso.
Precisava, dunque, di aver agito quale società, allo stato, effettivamente titolare del credito oggetto di ingiunzione.
Concludeva, infine, per il rigetto dell'opposizione di controparte e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
***
All'esito della prima udienza del 27 gennaio 2021, tenutasi in modalità cartolare, il giudice riteneva insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, e rilevando il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, che costituisce, in materia di contratti bancari, condizione di procedibilità della domanda, così come previsto dall'art. 5, co. 1bis, D.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione, rinviando il processo alla data del 16 giugno 2022.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti, e alla successiva udienza venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, con rinvio del processo alla data del 9 febbraio 2023.
***
Con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell' art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., l'opponente rilevava nuovamente il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in relazione al credito azionato in sede monitoria: per un verso, prendendo atto delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo di controparte, invocava la nullità del titolo monitorio opposto in quanto emesso in favore di un soggetto non legittimato, dal momento che la aveva Controparte_1 agito in sede monitoria in qualità di mandataria di salvo poi costituirsi nel giudizio di opposizione CP_2 dichiarando di essere titolare del credito;
per altro verso, riteneva che l'opposta non avrebbe comunque dimostrato,
l'effettiva inclusione del credito azionato due operazioni di cartolarizzazione che sarebbero state concluse con CP_2
[...]
Eccepiva inoltre la vessatorietà della clausola determinativa del TAEG del rapporto di finanziamento in esame, in quanto il tasso effettivamente praticato dall'istituto di credito non coinciderebbe con quello dichiarato in contratto.
Sempre in quest'ottica, l'opponente sosteneva altresì che la banca avrebbe applicato, al rapporto in esame, interessi usurari, poiché le spese relative all'assicurazione, sostenute dal cliente contestualmente alla stipula del mutuo, non erano state conteggiate nel calcolo del TAEG/ISC del rapporto. Ulteriore conseguenza derivante dalle spese assicurative sostenute contestualmente alla stipula, consisterebbe nel fatto che, tenendo conto anche di tali spese
(quali ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito) il TEG del contratto, rilevante ai fini dell'usura, avrebbe superato il valore del tasso soglia normativamente previsto per le operazioni della medesima categoria nel periodo di tempo considerato (quarto trimestre 2017).
Da ciò parte opponente, nella propria ricostruzione di parte, faceva discendere l'applicazione al rapporto in esame della sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma c.c., con conseguente diritto ad ottenere il ricalcolo del saldo del rapporto, con epurazione di ogni somma addebitata a titolo di interessi e spese.
***
Con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma n.1 c.p.c., opponendosi alle deduzioni di Controparte_1 controparte, forniva nuova documentazione relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti con la fornendo: CP_2 copia del contratto di cessione dei crediti concluso con in data 15.02.2016; copia dell'estratto di CP_2 pubblicazione nel Registro delle Imprese di un'operazione di cartolarizzazione conclusa da relativa CP_2 all'anno 2019.
Precisava, inoltre, di aver riacquistato il credito ceduto a solo in data successiva al deposito del ricorso CP_2 monitorio, e che pertanto solo per tale motivo aveva inizialmente agito in tal sede quale mandataria della CP_2
A tal fine, depositava altresì in giudizio copia dell'estratto di pubblicazione in G.U. e nel registro delle imprese di una nuova operazione di cartolarizzazione conclusa con in data 27.05.2021. CP_2
***
La causa perveniva dunque all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 8 febbraio 2024, tenutasi in modalità cartolare, all'esito della quale il giudice, lette le richieste istruttorie formulate dalle parti, rigettava le istanze istruttorie, in quanto non necessario ai fini del giudizio l'espletamento di CTU contabile invocato da parte opponente.
Riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 gennaio 2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione mediante concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Come visto, ha chiarito di aver agito in sede monitoria quale mandataria della Controparte_1 CP_2
e di aver, a sua volta, riacquistato la titolarità del credito, dalla stessa dopo la proposizione del
[...] CP_2 ricorso monitorio, per effetto di una nuova operazione di cessione dei crediti “in blocco” risalente al maggio 2021.
Ha altresì chiarito che la stessa aveva precedentemente acquisito il credito azionato sempre da CP_2 [...]
(originaria controparte contrattuale del , nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione CP_1 Pt_1 risalente al 2019 (e non al 2016, come erroneamente dedotto nel ricorso monitorio, del resto il finanziamento in esame
è stato concluso, come più volte detto, soltanto nel 2017).
Ciò posto la ricostruzione effettuata compiutamente da soltanto in questa sede, può ritenersi CP_1 sufficientemente comprovata, dal momento che la società finanziaria ha prodotto in atti gli avvisi in Gazzetta Ufficiale relativi alle operazioni di cartolarizzazione indicate (quella di cessione in favore di del 2019; quella della CP_2 ulteriore ritrasmissione dei crediti da in favore di del maggio 2021). CP_2 CP_1
L'effettiva ricomprensione del credito azionato in entrambe le operazioni di cartolarizzazione si ricava, poi, oltre che dagli analitici criteri di inclusione indicati in GU per l'individuazione dei crediti ceduti in blocco, anche dal contegno processuale assunto dalla , la quale benché ritualmente citata nel presente giudizio di opposizione, dopo aver CP_2 ottenuto il titolo monitorio, non ha ritenuto di contestare la ricostruzione effettuata dalla Controparte_1 intervenuta in questa sede ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c. (così implicitamente riconoscendo la fondatezza della sua ricostruzione).
Priva di pregio, sul punto, dunque appare la doglianza di parte opponente, secondo cui il decreto ingiuntivo andrebbe revocato, in quanto sarebbe stato emesso in favore di quale mandataria di , quando invece la titolare CP_1 CP_2 effettiva del credito sarebbe la stessa. L'obiezione, infatti, non tiene conto di quanto specificato dalla società CP_1 finanziaria con la costituzione in giudizio, ovvero della circostanza che nel momento in cui è stato chiesto il titolo monitorio il credito era ancora formalmente nella titolarità di atteso che il ri-trasferimento in favore di CP_2 avveniva soltanto con la cessione in blocco ex art. 58 TUB del 27 maggio 2021(dunque successivamente CP_1 alla proposizione del ricorso monitorio, iscritto a ruolo il 7 aprile 2021).
2. Ciò posto, la finanziaria ha prodotto in atti: il titolo contrattuale da cui deriva la pretesa, vale a dire il contratto di finanziamento n. 18430891 concluso in data 29 novembre 2017; l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ma anche l'estratto conto analitico (cfr. “lista movimenti” in allegato alla comparsa di intervento), che dà contezza di tutti i pagamenti effettuati in costanza di rapporto e dunque, in ultima analisi, della formazione del saldo passivo oggetto di ingiunzione.
La società finanziaria, quindi, ha fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda monitoria, per cui non resta che esaminare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi addotti da parte opponente.
3. Ebbene, da questo punto di vista, va in primo luogo rigettata la doglianza effettuata da parte opponente secondo cui: la finanziaria non avrebbe effettuato una corretta contabilizzazione del rapporto;
non sarebbe stata inviata periodicamente la documentazione contrattuale, riassuntiva del rapporto, documentazione che non sarebbe stata prodotta nemmeno in corso di giudizio;
inidoneità a comprovare la consistenza del credito della sola attestazione ex art. 50 TUB (tutte eccezioni, queste, ribadite, da ultimo, anche in comparsa conclusionale).
Le contestazioni appaiono manifestamente infondate, atteso che, come già precisato in precedenza, la finanziaria non si è limitata a produrre un mero saldaconto certificato ex art. 50 TUB, ma ha prodotto un estratto conto analitico (cfr.
“lista movimenti”) che dà effettiva contezza di tutti i pagamenti effettuati in costanza di rapporto, delle modalità di pagamento osservate dal debitore ed infine delle spese addebitate a fronte degli inadempimenti, relativi alle singole rate, prima, e conseguenti alla risoluzione del rapporto, poi.
4. Va rigettata altresì l'eccezione con cui parte opponente lamenta la mancata comunicazione ex art. 1264 c.c. delle cessioni dei crediti in blocco che hanno interessato il credito in esame. Basti rilevare, a riguardo, che, come chiarito da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la comunicazione della cessione ex art. 1264 c.c. è un atto a forma libera che non necessita di formalità particolari e può essere effettuato anche, come in questo caso, con la notifica del titolo monitorio (Cass. civ. n. 12734/2021).
5. Inoltre, come ricordato in precedenza, con la prima memoria istruttoria l'opponente ha lamentato genericamente la “vessatorietà del TAEG”. Nell'articolare tale motivo di opposizione, sempre in detta memoria (e poi in tutti i successivi scritti difensivi), l'opponente ha altresì prospettato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura.
Vi sarebbe infatti uno sforamento, se si tengono in considerazione, nella individuazione del TEG, anche ulteriori costi, come: le spese di istruttoria, la polizza assicurativa e le spese previste per la gestione mensile della pratica (ad avviso di parte opponente si otterrebbe un TEG superiore al 20% e, come tale, superiore persino al tasso soglia di riferimento pari al 16,05%). Ne deriverebbe l'usurarietà delle condizioni applicate, con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. e trasformazione del contratto da oneroso a gratuito.
Anche tale motivo di opposizione, per come formulato, non può essere accolto. In primo luogo occorre precisare che non può tacciarsi il TAEG, inteso come indicatore sintetico di costo, di “vessatorietà”, se per giudizio di vessatorietà si intende il giudizio che il giudice è chiamato ad effettuare, ai sensi del Codice del consumo, sui contratti conclusi tra professionista e consumatore in ordine all'equilibrio normativo del contratto.
Ciò in quanto, come è agevole intuire, trattasi di un giudizio che va compiuto sul regolamento contrattuale e sulle condizioni contrattuali che lo compongono. Tale non è (e non può essere considerato) il TAEG, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è una condizione contrattuale ma un mero parametro informativo, finalizzato ad orientare il consumatore nelle proprie scelte negoziali. Appare utile richiamare, in tema, quella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito proprio che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”( così Cass. n. 39169/2021).
6. Quanto invece al prospettato superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, si osserva che lo sforamento, secondo l'opponente, deriverebbe, fra le altre cose, dalla ricomprensione nel TEG delle spese previste in contratto per le polizze assicurative connesse. Ebbene, a riguardo, il testo contrattuale qualifica tali spese assicurative come facoltative, tant'è che proprio in ragione di ciò le esclude espressamente dal calcolo del TAEG. Pertanto tali spese, a rigore, non possono essere considerate come “costo del credito” rilevante ai fini dell'usura e quindi in ultima analisi ai fini del computo del TEG da comparare al tasso soglia vigente ratione temporis. Il solo elemento della contestualità della stipula rispetto al contratto di finanziamento non appare sufficiente a far ritenere che tali costi, benché indicati in contratto come facoltativi, abbiano assunto, nell'ambito della contrattazione, valenza necessaria ed obbligatoria al fine di ottenere il credito indicato in contratto alle condizioni ivi previste.
Parte opponente, cioè, al fine di sostenere l'usurarietà delle condizioni contrattuali praticategli, avrebbe dovuto indicare ulteriori elementi indiziari da cui desumere che le spese assicurative indicate, benché menzionate come facoltative nel documento contrattuale, erano in realtà state concepite come obbligatorie dalle parti, nel senso che senza quelle spese il credito non sarebbe stato elargito affatto oppure non sarebbe stato elargito a quelle condizioni.
Parte opponente, quindi, avrebbe potuto dedurre la sussistenza di condizioni di recesso dalla copertura assicurativa particolarmente gravose. Nulla di ciò è stato dedotto, invece, da parte opponente, che ha dedotto unicamente l'usurarietà delle condizioni applicati, ricomprendendo arbitrariamente nel TEG relativo al contratto di finanziamento in oggetto anche tali somme che, a rigore, ed in assenza di ulteriori elementi (oltre alla circostanza che le spese assicurative dipendano da una polizza stipulata contestualmente al finanziamento) che depongano nel senso di una obbligatorietà in concreto (a dispetto della facoltatività della spesa, indicata nel regolamento contrattuale), a parere di questo Tribunale, non possono essere ricomprese nella determinazione del tasso effettivo globale da comparare al tasso soglia di riferimento.
Ne consegue che l'usura così come prospettata da parte opponente non può essere accolta e che, al tempo stesso, evidenziato questo errore metodologico di fondo, disporre una CTU al fine di verificare il carattere eventualmente usurario delle condizioni contrattuali applicate, avrebbe significato dare luogo all'espletamento di una CTU dall'inammissibile carattere esplorativo.
7. In definitiva l'opposizione va respinta e per l'effetto va disposta la conferma del decreto ingiuntivo, di cui va dichiarata l'esecutività.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM
55/2014 e s.m.i., tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. n. 2411/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli nord in data 15 giugno 2021, e lo dichiara esecutivo;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 17 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara