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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 12395/2024 RG
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Velia Casa
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cacace, Adriana Buttazzo, Filomena
Bevilacqua e Roberto Tagliente
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato in data 18.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti della parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito dell'udienza del 21.5.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' , ove veniva eccepita l'inammissibilità dell'ATP per carenza del requisito CP_1 economico per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex l.n. 118/71, si osserva quanto segue: Ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi della legge n.
118/1971, l'istante deve non soltanto possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura ricompresa tra il 74% ed il 99%, non deve inoltre prestare attività lavorativa, e non superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore che, per l'anno 2024, non deve eccedere il valore di 5.725,25 euro.
Ebbene, l' eccepisce che la ricorrente sia titolare di reddito superiore alla soglia CP_1 prevista dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Ed in effetti, dall' estratto contro contributivo allegato emerge la prova dello svolgimento di attività lavorativa e del superamento del limite reddituale per poter beneficiare della prestazione richiesta.
Nulla osserva la ricorrente in merito all'eccezione sollevata dall'ente nelle sue note di trattazione scritta.
Conseguentemente, considerato che i requisiti innanzi richiamati rappresentano elementi costitutivi del diritto alla provvidenza economica, deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall' e dichiarare il presente ATP inammissibile per carenza CP_1 di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., non sussistendo in capo alla ricorrente il requisito economico richiesto dalla legge per avere diritto alla prestazione richiesta.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 12395/2024 RG
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Velia Casa
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cacace, Adriana Buttazzo, Filomena
Bevilacqua e Roberto Tagliente
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato in data 18.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti della parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito dell'udienza del 21.5.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' , ove veniva eccepita l'inammissibilità dell'ATP per carenza del requisito CP_1 economico per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex l.n. 118/71, si osserva quanto segue: Ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi della legge n.
118/1971, l'istante deve non soltanto possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura ricompresa tra il 74% ed il 99%, non deve inoltre prestare attività lavorativa, e non superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore che, per l'anno 2024, non deve eccedere il valore di 5.725,25 euro.
Ebbene, l' eccepisce che la ricorrente sia titolare di reddito superiore alla soglia CP_1 prevista dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Ed in effetti, dall' estratto contro contributivo allegato emerge la prova dello svolgimento di attività lavorativa e del superamento del limite reddituale per poter beneficiare della prestazione richiesta.
Nulla osserva la ricorrente in merito all'eccezione sollevata dall'ente nelle sue note di trattazione scritta.
Conseguentemente, considerato che i requisiti innanzi richiamati rappresentano elementi costitutivi del diritto alla provvidenza economica, deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall' e dichiarare il presente ATP inammissibile per carenza CP_1 di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., non sussistendo in capo alla ricorrente il requisito economico richiesto dalla legge per avere diritto alla prestazione richiesta.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma