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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione II civile
Specializzata in materia di impresa
R.G. 4373/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/05/2025 ore 11:00
Dott.ssa Benedetta OR HE De Courtelary Presidente
Dott. ssa Marina Tucci Giudice Relatore
Dott. Mario Montanaro Giudice
Chiamata la causa
Appellanti
Parte_1
Avv. STRIPPOLI CATALDO
CP_1
Avv. STRIPPOLI CATALDO
Appellati
Controparte_2
Avv. PONTESILLI FABIO
INTESA SANPAOLO Controparte_3
Avv.
INTRUM N Q DI PROCURATRICE CP_4
Avv.
Nessuno è presente alle ore 11:00.
1 La Corte, ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL FUNZIONARIO UPP
DOTT.SSA ANNA CIAGLIA
La Corte rientra in aula alle ore 12.56 dando lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante ed è depositata immediatamente in cancelleria.
IL FUNZIONARIO UPP
DOTT.SSA ANNA CIAGLIA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA BENEDETTA THELLUNG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta OR HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4373 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
2 ( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Cataldo Strippoli che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabio Pontesilli che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_5 P.IVA_2
APPELLATE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2284/2021, resa nel procedimento n.r.g. 77938/2015 – contratti bancari – mutuo -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e impugnavano Parte_1 CP_1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma n. 2248/2021 con cui era stata respinta la domanda di nullità delle clausole determinative degli interessi relativi al mutuo fondiario stipulato con il ventiquattro aprile 2012 ( rogito Controparte_6 rep. 30995 racc. 14619 notaio in Roma ) e condannava gli attori a pagare Persona_1 le spese di lite in favore della controparte;
gli appellanti chiedevano anche la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
si costituiva e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato. Controparte_2
intervenuta in primo grado come cessionaria non si costituiva. CP_5
Con decreto del sette settembre 2021 la Corte differiva la prima udienza al quattordici febbraio 2022 ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c. disponendone la sostituzione con il deposito di
3 note scritte con decreto dell'undici febbraio 2022.
A detta udienza la Corte respingeva l'istanza di sospensiva e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al ventisei giugno 2023, differita al quattordici aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del venti febbraio 2024.
Con decreto del quattordici aprile 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al cinque maggio 2025, data nella quale le parti non comparivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del quattordici aprile 2025, come da decreto del venti febbraio 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il cinque maggio 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, cinque maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta OR HE de Courtelary
4
Sezione II civile
Specializzata in materia di impresa
R.G. 4373/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/05/2025 ore 11:00
Dott.ssa Benedetta OR HE De Courtelary Presidente
Dott. ssa Marina Tucci Giudice Relatore
Dott. Mario Montanaro Giudice
Chiamata la causa
Appellanti
Parte_1
Avv. STRIPPOLI CATALDO
CP_1
Avv. STRIPPOLI CATALDO
Appellati
Controparte_2
Avv. PONTESILLI FABIO
INTESA SANPAOLO Controparte_3
Avv.
INTRUM N Q DI PROCURATRICE CP_4
Avv.
Nessuno è presente alle ore 11:00.
1 La Corte, ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL FUNZIONARIO UPP
DOTT.SSA ANNA CIAGLIA
La Corte rientra in aula alle ore 12.56 dando lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante ed è depositata immediatamente in cancelleria.
IL FUNZIONARIO UPP
DOTT.SSA ANNA CIAGLIA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA BENEDETTA THELLUNG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta OR HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4373 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
2 ( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Cataldo Strippoli che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabio Pontesilli che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_5 P.IVA_2
APPELLATE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2284/2021, resa nel procedimento n.r.g. 77938/2015 – contratti bancari – mutuo -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e impugnavano Parte_1 CP_1 innanzi alla Corte d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma n. 2248/2021 con cui era stata respinta la domanda di nullità delle clausole determinative degli interessi relativi al mutuo fondiario stipulato con il ventiquattro aprile 2012 ( rogito Controparte_6 rep. 30995 racc. 14619 notaio in Roma ) e condannava gli attori a pagare Persona_1 le spese di lite in favore della controparte;
gli appellanti chiedevano anche la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
si costituiva e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato. Controparte_2
intervenuta in primo grado come cessionaria non si costituiva. CP_5
Con decreto del sette settembre 2021 la Corte differiva la prima udienza al quattordici febbraio 2022 ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c. disponendone la sostituzione con il deposito di
3 note scritte con decreto dell'undici febbraio 2022.
A detta udienza la Corte respingeva l'istanza di sospensiva e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al ventisei giugno 2023, differita al quattordici aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 con decreto del venti febbraio 2024.
Con decreto del quattordici aprile 2025 la Corte, rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti non avevano presentato note scritte, la rinviava ex art. 309 c.p.c. al cinque maggio 2025, data nella quale le parti non comparivano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del quattordici aprile 2025, come da decreto del venti febbraio 2025, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il cinque maggio 2025 ore 11,00, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione dell'appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, cinque maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta OR HE de Courtelary
4