TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 22
TAR
Sentenza 9 gennaio 2026
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Ordinanza collegiale 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di autotutela

    Il Tribunale ritiene che, sebbene di norma non vi sia un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela, nel caso di specie sussiste un'ipotesi di autotutela doverosa, in quanto il silenzio dell'amministrazione priverebbe l'interessato di tutela. La nota del Comune del 26.11.2025 non è considerata una risposta nel merito.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di provvedere

    Il Tribunale accerta l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e ordina al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 22
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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