Sentenza 9 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2025, proposto da
MB IA IA IA, MB RI RA TA, AL IA, GN AR, LO RB, tutte rappresentate e difese dall’avv. Domenico LO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, viale Oriani n. 44;
contro
Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pier C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, via Altabella n. 3;
per l’accertamento
dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, presentata dai ricorrenti in data 7.05.2025,
e per l’effetto, per la condanna
del Comune di Riccione ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione e di Pier C. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le signore MB IA IA IA, MB RI RA TA, AL IA, GN AR e LO RB agiscono ai sensi dell’articolo 117 Cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del “silenzio rifiuto” serbato dal Comune di Riccione in relazione all’istanza di riesame, in via di autotutela, da esse presentata in data 7.05.2025 e protocollata in data 8.05.2025 ai p.g. n. 0035336/2025 e n. 0035414/2025, e per la conseguente condanna del Comune medesimo ad avviare e concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.
Espongono a tale fine le ricorrenti:
- di essere proprietarie di 5 unità immobiliari all’interno dell’edificio condominiale di Viale Orazio n. 14 a Riccione;
- di aver appreso che per il fronteggiante edificio residenziale di Viale Virgilio nn. 45/47 era stata presentata una SCIA a efficacia differita, p.g. n. 325/2023 del 10.10.2023, per eseguirvi un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento;
- che nello specifico il progettato intervento edilizio consisterebbe nella demolizione sia del fabbricato principale, originariamente costituito da 2 piani ad uso abitativo, oltre a sottotetto non abitabile, sia del fabbricato secondario, originariamente costituito da 2 piani fuori terra, destinati ad appartamento e sottostante garage, per realizzarvi un edificio di 4 piani fuori terra, composto di 4 appartamenti, oltre al piano interrato destinato ad autorimessa per 5 posti auto.
Espongono, altresì, le ricorrenti di aver rappresentato al Comune nella citata istanza di autotutela:
(a) che il fabbricato preesistente era stato condonato e secondo la giurisprudenza costituzionale non possono essere riconosciuti benefici edilizi (ivi compreso – come nel caso in esame – l’incremento del 20% della ST preesistente previsto dall’art. 5.4.2 del RUE) agli immobili abusivi, anche se condonati;
(b) che non poteva essere trasferito sull’edificio più grande il beneficio generato dall’edificio più piccolo, perché questo, essendo classificato come edificio di interesse testimoniale non può essere alterato, e perché comunque trattasi di unità immobiliari catastalmente e funzionalmente autonome;
(c) che nella superficie e nel volume totale derivanti dall’ampliamento, devono essere conteggiate anche le autorimesse realizzate al piano interrato;
(d) che l’intervento progettato va qualificato come nuova costruzione, con la conseguenza che devono essere rispettate le distanze minime fissate dal D.M. n. 1444/1968, che nel caso di specie risultano invece palesemente violate.
Rappresentano le ricorrenti che l’istanza è rimasta tuttavia senza risposta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Riccione opponendo di aver riscontrato la richiesta delle ricorrenti con nota del 26.11.2025 e assumendo che la sopravvenienza abbia determinato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’Amministrazione resistente oppone altresì che il ricorso avversario sarebbe comunque inammissibile perché non vi sarebbe alcun obbligo da parte sua di provvedere sulle istanze di autotutela presentate dal privato.
Si è altresì costituita in giudizio la società Pier C. S.r.l. intestataria della SCIA in questione, eccependo anch’essa l’improcedibilità del ricorso. Nel merito la controinteressata sostiene l’infondatezza del ricorso per essere decorso il termine di cui all’articolo 21 nonies L. n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria.
Hanno replicato le ricorrenti, insistendo per l’accoglimento delle già formulate conclusioni.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata introitata.
Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
Benché in linea generale non sia configurabile un obbligo dell’Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame, stante la natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell’an - del potere di autotutela e stante il fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni comunque prive di valore giuridicamente cogente (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 5088/2025), è indubbio nondimeno che nel caso di specie ricorra una delle ipotesi di autotutela doverosa.
Infatti, va anzitutto considerato che rispetto alla SCIA, che è e resta un atto del privato, il Comune esercita poteri lato sensu di autotutela, in quanto si tratta non di un potere di secondo grado, bensì dell’ordinario potere di vigilanza sull’attività edilizia, che tuttavia è subordinato al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 21 nonies L. n. 241/1990 (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8680/2025).
In secondo luogo, va ricordato che a mente dell’articolo 19, comma 6 ter, L. n. 241/1990 l’interessato non ha azione diretta contro la SCIA presentata da un terzo, ma può solamente «sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». Sicché, in tale ipotesi, se l’esercizio dell’autotutela, sia pure sui generis, da parte del Comune non fosse doverosa, l’interessato risulterebbe del tutto privo di tutela: il che costituisce conclusione non accettabile.
Infine, va osservata la diversa formulazione dell’articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e dell’articolo 19, comma 4, sempre L. n. 241/1990: mentre nel primo caso l’Amministrazione “può adottare”, nel secondo caso l’Amministrazione “adotta comunque” i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ovviamente ricorrano le “condizioni” per l’autotutela (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, sentenza n. 8143/2025).
In conclusione, al momento della sua proposizione il ricorso era sicuramente ammissibile.
Occorre allora dunque verificare se esso sia divenuto improcedibile, se cioè la nota del Comune di Riccione del 26.11.2025, ancorché non satisfattiva dell’interesse finale delle ricorrenti, abbia comunque posto fine alla situazione di inerzia, o se, viceversa, così come sostengono le deducenti, si tratti di una mera risposta di cortesia.
A tale fine occorre muovere dal contenuto della predetta nota.
Ebbene, il Comune, a fronte delle puntuali contestazioni delle interessate (sopra sunteggiate alle lettere a, b, c, d) ha risposto:
- che l’intervento edilizio di cui si discute era stato oggetto di valutazione preventiva ai sensi dell’articolo 21 L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 e che non era scaduto il termine quinquennale ex lege di efficacia della medesima;
- che la richiesta di autotutela è tardiva, in quanto le istanti erano a conoscenza dell’intervento sin dal 2024.
Ora è indubbio che, così facendo, il Comune non sia entrato nel merito delle criticità evidenziate dalle ricorrenti nella loro istanza del 7.05.2025, che non abbia cioè adottato un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell’istanza medesima.
Ma è altrettanto indubbio che i motivi ostativi a entrare nel merito accampati dall’Amministrazione siano destituiti di fondamento.
Lo è invero il primo argomento, dal momento che la valutazione preventiva di ammissibilità dell’intervento edilizio di cui al già citato articolo 21 L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 non può in alcun modo tradursi in una privazione di tutela del terzo. Questi – come ricordato – può solamente sollecitare i poteri di vigilanza dell’Amministrazione sulla SCIA e tale facoltà non può essere preclusa dal ricorso da parte del presentatore della SCIA allo strumento della valutazione preventiva.
Ed è infondato anche il secondo argomento, dal momento che – anche a non voler considerare che è pacifico che solamente con il secondo accesso agli atti le ricorrenti hanno avuto completa contezza del fascicolo e quindi anche delle criticità poi prospettate nell’istanza di autotutela – comunque non vi è un termine perentorio entro il quale il terzo deve sollecitare il Comune a esercitare i poteri di vigilanza sulla SCIA del terzo.
Semmai – così come opposto dalla difesa della controinteressata - vi è un termine (quello per l’appunto fissato e disciplinato dall’articolo 21 nonies L. n. 241/1990) entro il quale l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri repressivi.
Va premesso al riguardo che in linea generale fuoriesce dal perimetro del presente giudizio, che è fondamentalmente un giudizio di accertamento dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione all’obbligo di provvedere sull’istanza del privato e – se del caso - di condanna della stessa a provvedere, il puntuale accertamento della tempestività dell’eventuale provvedimento repressivo che verrà adottato dal Comune sull’istanza di parte ricorrente.
Nel caso di specie, peraltro, la SCIA di cui si discute è a efficacia differita ed è pacifico che l’istanza di autotutela è stata presentata dalle ricorrenti entro il termine normativamente fissato, sia avuto riguardo all’inizio dei lavori (8.05.2024), sia avuto riguardo alla completa ostensione di tutti gli atti e documenti del procedimento (richiesti in data 12.03.2025).
In ogni caso, è nell’ambito provvedimentale che dovrà essere valutata la sussistenza dei presupposti per adottare una misura di inibizione dell’intervento oggetto di SCIA, ed eventualmente anche quelli per poter superare il termine di esercizio del relativo potere (così come adombrano le ricorrenti in replica agli argomenti avversari).
In conclusione, il ricorso è fondato, sussistendo, da un lato, l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di autotutela avanzata dalle ricorrenti, non potendosi ritenere, dall’altro lato, che l’Ente vi abbia adempiuto con la nota sopravvenuta, e, al contempo, che sussistano gli impedimenti prospettati dall’Amministrazione per l’adozione di un provvedimento che prenda espressamente posizione sui profili di illegittimità dell’intervento edilizio della controinteressata, prospettati nella citata istanza di autotutela.
Pertanto, il Comune di Riccione è condannato ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza di autotutela del 7.05.2025 presentata dalle ricorrenti, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Come da regola generale le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente e ordina alla medesima di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, come da motivazione, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente decisione.
Condanna il Comune di Riccione e la società Pier C. S.r.l., il primo nella misura di 2/3, la seconda nella misura di 1/3, a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00, oltre ad accessori di legge e la rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
LE LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LI | GO Di TT |
IL SEGRETARIO