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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatore
dott. Monica Tarchi Giudice
dott. Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2025 promossa da:
con l'avv. MAGHERINI STEFANO Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso
OGGETTO: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 3 Fatto e diritto
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale da Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Tunisia il 20.8.2022; che dall'unione non CP_1
erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi da alcuni mesi vivevano separati;
che ella era priva di occupazione e pertanto viveva con i genitori, mentre il marito aveva un impiego con un reddito di circa € 2.304 mensili. Tanto premesso ha chiesto la pronuncia della separazione e porsi a carico del marito un assegno separativo dell'importo di € 500 mensile, o della diversa misura di giustizia.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente comparsia, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti.
Non può per contro riconoscersi l'assegno separativo, considerato che la ricorrente ha omesso di effettuare compiutamente le produzioni previste dall'art. 473 bis 12. C.p.c., in primis degli estratti conto, disponendo di una Poste pay come da lei dichiarato, omettendo di fornire elementi di prova circa l'assenza di mezzi adeguati, tanto più che si tratta di una donna giovane, nata nel 2020, dotata di genercia capacità lavorativa.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia essenzialmente sul vincolo, anche nell'interesse della ricorrente, nella contumacia del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e matrimonio trascritto Parte_1 CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di SCARPERIA SAN PIERO dell'anno 2022 al n. 46 parte 2 serie c, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge .
Nulla sulle spese
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatore
dott. Monica Tarchi Giudice
dott. Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2025 promossa da:
con l'avv. MAGHERINI STEFANO Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da ricorso
OGGETTO: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 3 Fatto e diritto
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale da Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in Tunisia il 20.8.2022; che dall'unione non CP_1
erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi da alcuni mesi vivevano separati;
che ella era priva di occupazione e pertanto viveva con i genitori, mentre il marito aveva un impiego con un reddito di circa € 2.304 mensili. Tanto premesso ha chiesto la pronuncia della separazione e porsi a carico del marito un assegno separativo dell'importo di € 500 mensile, o della diversa misura di giustizia.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente comparsia, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti.
Non può per contro riconoscersi l'assegno separativo, considerato che la ricorrente ha omesso di effettuare compiutamente le produzioni previste dall'art. 473 bis 12. C.p.c., in primis degli estratti conto, disponendo di una Poste pay come da lei dichiarato, omettendo di fornire elementi di prova circa l'assenza di mezzi adeguati, tanto più che si tratta di una donna giovane, nata nel 2020, dotata di genercia capacità lavorativa.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia essenzialmente sul vincolo, anche nell'interesse della ricorrente, nella contumacia del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e matrimonio trascritto Parte_1 CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di SCARPERIA SAN PIERO dell'anno 2022 al n. 46 parte 2 serie c, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge .
Nulla sulle spese
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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