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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3458/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
, nato a [...], il [...] (C.F. CPF. Parte_1
n° 323.425.288-25), residente in Rua Manuel Oliveira Bueno, n° 291, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, n. 65, è C.F._1
ope legis domiciliato ( ), Email_1 P.IVA_2
-resistente- avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.08.2024, l'odierno ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, formulava domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Parte_2
1 Brasile;
in particolare, che, in data 10.06.1905, contraeva Parte_2
matrimonio con che lo stesso, come risulta dal certificato Controparte_2
negativo di naturalizzazione in atti, non veniva mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana;
che dalla detta unione nasceva, in data
25.03.1927, ; che lo stesso, in data 06.06.1953, contraeva matrimonio Persona_1
con e che da questa unione nasceva, in data 20.05.1956, CP_3 Persona_2
che lo stesso, in data 23.10.1982, contraeva matrimonio con
[...] [...]
e che da detto matrimonio nasceva, in data 23.04.1984, Persona_3
, odierno ricorrente;
che, in data 19.11.2011, lo stesso contraeva Parte_1
matrimonio con dalla quale, successivamente, divorziava;
Persona_4
che, in data 12.11.2015, contraeva matrimonio con e che Persona_5
dalla loro unione nascevano: in data 29.12.2016, e, in data Persona_6
07.08.2020, . Persona_7
Deduceva, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo
2 civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Francavilla
Di Sicilia, nella provincia di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_3
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865
3 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del
4 matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile. Parte_2
Più precisamente, è stato documentalmente provato che Parte_2
contraeva matrimonio con che dalla detta unione nasceva, in Controparte_2
data 25.03.1927, ; che lo stesso, in data 06.06.1953, contraeva Persona_1
matrimonio con e che da questa unione nasceva, in data 20.05.1956, CP_3
che lo stesso, in data 23.10.1982, contraeva matrimonio con Persona_2
e che da detto matrimonio nasceva, in data Persona_3
23.04.1984, , odierno ricorrente;
che, in data 19.11.2011, lo stesso Parte_1
contraeva matrimonio con dalla quale, successivamente, Persona_4
5 divorziava;
che, in data 12.11.2015, contraeva matrimonio con Persona_5
e che dalla loro unione nascevano: in data 29.12.2016,
[...] Persona_6
e, in data 07.08.2020, . Persona_7
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non avendo mai Parte_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. allegato n. 4), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo Persona_1
suo, al nipote e, per mezzo suo, al pronipote Persona_2 Parte_1
odierno ricorrente.
Pertanto, la domanda dei sig. va accolta e, per l'effetto, va Parte_1
dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 27 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3458/2024, posta in decisione all'udienza del
06.05.2025 promossa da
, nato a [...], il [...] (C.F. CPF. Parte_1
n° 323.425.288-25), residente in Rua Manuel Oliveira Bueno, n° 291, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, n. 65, è C.F._1
ope legis domiciliato ( ), Email_1 P.IVA_2
-resistente- avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.08.2024, l'odierno ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, formulava domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Parte_2
1 Brasile;
in particolare, che, in data 10.06.1905, contraeva Parte_2
matrimonio con che lo stesso, come risulta dal certificato Controparte_2
negativo di naturalizzazione in atti, non veniva mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana;
che dalla detta unione nasceva, in data
25.03.1927, ; che lo stesso, in data 06.06.1953, contraeva matrimonio Persona_1
con e che da questa unione nasceva, in data 20.05.1956, CP_3 Persona_2
che lo stesso, in data 23.10.1982, contraeva matrimonio con
[...] [...]
e che da detto matrimonio nasceva, in data 23.04.1984, Persona_3
, odierno ricorrente;
che, in data 19.11.2011, lo stesso contraeva Parte_1
matrimonio con dalla quale, successivamente, divorziava;
Persona_4
che, in data 12.11.2015, contraeva matrimonio con e che Persona_5
dalla loro unione nascevano: in data 29.12.2016, e, in data Persona_6
07.08.2020, . Persona_7
Deduceva, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo
2 civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Francavilla
Di Sicilia, nella provincia di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i Parte_3
investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del
15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di
Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865
3 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del
4 matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile. Parte_2
Più precisamente, è stato documentalmente provato che Parte_2
contraeva matrimonio con che dalla detta unione nasceva, in Controparte_2
data 25.03.1927, ; che lo stesso, in data 06.06.1953, contraeva Persona_1
matrimonio con e che da questa unione nasceva, in data 20.05.1956, CP_3
che lo stesso, in data 23.10.1982, contraeva matrimonio con Persona_2
e che da detto matrimonio nasceva, in data Persona_3
23.04.1984, , odierno ricorrente;
che, in data 19.11.2011, lo stesso Parte_1
contraeva matrimonio con dalla quale, successivamente, Persona_4
5 divorziava;
che, in data 12.11.2015, contraeva matrimonio con Persona_5
e che dalla loro unione nascevano: in data 29.12.2016,
[...] Persona_6
e, in data 07.08.2020, . Persona_7
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non avendo mai Parte_2
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. allegato n. 4), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo Persona_1
suo, al nipote e, per mezzo suo, al pronipote Persona_2 Parte_1
odierno ricorrente.
Pertanto, la domanda dei sig. va accolta e, per l'effetto, va Parte_1
dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 27 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello
Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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