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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G. 16/2025; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tallone (C.F.
, presso e nello studio del quale elegge C.F._2 domicilio in Teverola alla Via Roma n. 410;
Appellante
E
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Procuratore ad negotia, dott. , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Patrizio Russo (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Alessandra Iacono (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio sito in San Leucio alla via Mengs n. 19-21;
Appellata
E
(C.F. ) dom.to in S. CP_3 C.F._5
MA GE alla via Napoli n. 44;
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 2731/2024 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo l'accoglimento della domanda, rigettata in primo grado.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Non si costituiva e con ordinanza del 05.05.2025 CP_3 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 06.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va rigettato.
- 2 -
Deve, infatti, condividersi la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure secondo cui, in virtù di come sono stati descritti i fatti stesso dall'appellante, il motociclo non poteva percorrere direzione San Prisco, muovendosi, viceversa, in direzione
Casapulla.
Come si evince, infatti, da quanto depositato da parte appellata già in primo grado (e riscontrabile da googlemaps – fatto notorio), percorrendo via Circumvallazione direzione San Prisco,
l'intersezione con via I Maggio si trova sulla destra e non, come indicato dall'appellante, sulla sinistra.
Né convince la spiegazione fornita con l'atto di appello dalla
Nell'atto di citazione di primo grado, infatti, si legge Parte_1 che la Honda “circolava regolarmente lungo la via
Circumvallazione con direzione S. Prisco” e non che le due donne
(di cui l'appellante sarebbe la trasportata) stavano percorrendo via Circumvallazione, direzione Casapulla, per imboccare Via
Nazionale Appia e recarsi a San Prisco.
A quanto sopra si aggiunga che non può non tenersi conto della circostanza che, nonostante al momento del sinistro Parte_1
avesse 19 anni e la conducente ( )
[...] Parte_2
46 anni (con una differenza di età di oltre vent'anni), la teste
, in sede di escussione testimoniale del Testimone_1
20.11.2023, ha riferito che “erano due donne tra i 30 e 40 anni ma mi limitai a chiedere le loro condizioni di salute non chiedendo l'età che sembrava essere simile per entrambe”; discordanza rispetto al dato reale che influisce negativamente sull'attendibilità.
Sulle spese
- 3 -
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto del mancato svolgimento dell'attività istruttoria, si ritiene equo non liquidare la fase istruttoria. Vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in riferimento alla fase decisionale, stante il carattere sintetico della discussione orale.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Va disattesa l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. per mancata prova dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto, conferma la sentenza n. 2731/2024 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
• Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della società delle spese di secondo grado, CP_1 pari ad € 1.276,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- 4 -
• Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 06.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G. 16/2025; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tallone (C.F.
, presso e nello studio del quale elegge C.F._2 domicilio in Teverola alla Via Roma n. 410;
Appellante
E
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Procuratore ad negotia, dott. , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Patrizio Russo (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Alessandra Iacono (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio sito in San Leucio alla via Mengs n. 19-21;
Appellata
E
(C.F. ) dom.to in S. CP_3 C.F._5
MA GE alla via Napoli n. 44;
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 2731/2024 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo l'accoglimento della domanda, rigettata in primo grado.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Non si costituiva e con ordinanza del 05.05.2025 CP_3 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 06.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va rigettato.
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Deve, infatti, condividersi la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure secondo cui, in virtù di come sono stati descritti i fatti stesso dall'appellante, il motociclo non poteva percorrere direzione San Prisco, muovendosi, viceversa, in direzione
Casapulla.
Come si evince, infatti, da quanto depositato da parte appellata già in primo grado (e riscontrabile da googlemaps – fatto notorio), percorrendo via Circumvallazione direzione San Prisco,
l'intersezione con via I Maggio si trova sulla destra e non, come indicato dall'appellante, sulla sinistra.
Né convince la spiegazione fornita con l'atto di appello dalla
Nell'atto di citazione di primo grado, infatti, si legge Parte_1 che la Honda “circolava regolarmente lungo la via
Circumvallazione con direzione S. Prisco” e non che le due donne
(di cui l'appellante sarebbe la trasportata) stavano percorrendo via Circumvallazione, direzione Casapulla, per imboccare Via
Nazionale Appia e recarsi a San Prisco.
A quanto sopra si aggiunga che non può non tenersi conto della circostanza che, nonostante al momento del sinistro Parte_1
avesse 19 anni e la conducente ( )
[...] Parte_2
46 anni (con una differenza di età di oltre vent'anni), la teste
, in sede di escussione testimoniale del Testimone_1
20.11.2023, ha riferito che “erano due donne tra i 30 e 40 anni ma mi limitai a chiedere le loro condizioni di salute non chiedendo l'età che sembrava essere simile per entrambe”; discordanza rispetto al dato reale che influisce negativamente sull'attendibilità.
Sulle spese
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto del mancato svolgimento dell'attività istruttoria, si ritiene equo non liquidare la fase istruttoria. Vanno applicate le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in riferimento alla fase decisionale, stante il carattere sintetico della discussione orale.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Va disattesa l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. per mancata prova dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto, conferma la sentenza n. 2731/2024 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
• Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della società delle spese di secondo grado, CP_1 pari ad € 1.276,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
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• Nulla sulle spese nei confronti della parte non costituita;
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 06.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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