Articolo 47 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 46Articolo 48
Versione
29 agosto 1974
Art. 47.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in L. 2.500.000.000 per il 1973 ed in L. 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 agosto 1974