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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13117 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5284 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 23.9.25, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_1
Tito n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Eleonori
(C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._1
giusta procura su foglio separato congiunto al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
E
elett.te dom.to in Roma, Controparte_1
Via dei Gracchi n.126 presso lo Studio dell'Avv. Mariano
Boratto (C.F. - pec: C.F._2
) che lo Email_1 2
rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, depositato in data 4.2.24, l'Avv.to chiedeva: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda così come proposta e per l'effetto dichiarare tenuto
e condannare il Sig. ,C.F. Controparte_1
al pagamento in favore dell'Avv. C.F._3 Pt_1
dell'importo di euro € 3.209,00, oltre spese generali
[...]
IVA e Cap o in quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e in ragione della eseguita prestazione, oltre agli interessi anche di mora ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre spese forfettarie oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo “in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda ex adverso formulata;
- in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento 3
dell'eccezione di prescrizione, ridurre la somma da versarsi in favore del ricorrente ad euro 2.142,00. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio ovvero, in via subordinata, con compensazione delle stesse tra le parti”.
Instaurato il contraddittorio, escussi i testi indotti, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 23.9.25, previa discussione orale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di avere assistito nella Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare R.G. 80/2001 e n.
99/2007 dinnanzi il Tribunale Civile di Velletri, Sezione
Esecuzioni Immobiliari, nei confronti di
[...]
, a definizione della quale veniva Parte_2
assegnata in prededuzione la somma di euro 3.067,00
a titolo di spese legali;
2. Che la suddetta procedura esecutiva veniva intrapresa in forza di un atto di precetto, rinnovato in data
27.10.2006, in virtù della precedente sentenza del
Giudice di Pace di Roma del 12.03.2002, con la quale si intimava il pagamento di euro 3.517,72 a
[...]
; Parte_2 4
3. Che con atto di pignoramento immobiliare, in data
20.11.2006, veniva eseguito il pignoramento immobiliare nei confronti di Parte_2
sull'immobile sito in Albano Laziale Via Campania nr.
12 e la suddetta procedura esecutiva veniva iscritta al
Tribunale di Velletri RG 99/2007 sempre a cura e spese dell'istante difensore il quale provvedeva alla trascrizione presso l'Agenzia del Territorio trascrizione del 17/4/2007 rep. 15027 e depositare l'istanza di vendita, nonché provvedeva a richiedere la relazione notarile ex art. 467 cpc al Notaio e a Persona_1
depositarla, spese che sono state anticipate dall'Avv.
; Parte_1
4. Che la procedura esecutiva n. 99/2007 veniva poi riunita con la procedura esecutiva n. 80/2001 e veniva effettuata la vendita coattiva del bene immobile, e la procedura veniva definita come da allegato piano di riparto approvato in data 19.4.2016 con il quale veniva assegnata al la somma di Euro 3.067,00 CP_1
a titolo di spese legali come richiesto dallo stesso nella nota di precisazione del credito;
5. Che, in particolare con la nota di precisazione del credito del 22.01.2016 si richiedevano le seguenti somme: A) Spese di pignoramento euro 50,00 B)
Trascrizione pignoramento immobiliare euro 267,00 C) 5
Istanza di vendita pign. Imm. dell'01.03.2007 euro
250,00 D) Relazione notarile Notaio euro Per_1
500,00 E) Onorari proc. esecutiva euro 2.000,00 Totale euro 3.067,00;
6. Che detta somma riguarda esclusivamente gli esborsi anticipati dall'istante per euro 1.067,00, nonché onorari allo stesso dovuti per euro 2.000,00 come da prospetto di fattura in atti;
7. Che aveva inutilmente richiesto il pagamento degli onorari professionali per l'attività svolta, nel 2011 e con raccomandata a/r del 21.09.2018, nonché promosso la procedura di negoziazione assistita il 19.11.2021;
8. Che, con riferimento alle tabelle forensi D.M. 55/2014, in relazione all'attività espletata, al valore indeterminabile della causa - complessità bassa – valori medi, l'istante ava diritto al pagamento dei compensi come descritto nella seguente notula:
Onorari precetto euro 142,00, Spese di pignoramento euro 50,00, Trascrizione pignoramento immobiliare euro 267,00 Istanza di vendita pign. Imm. dell'01.03.2007 euro 250,00 Relazione notarile Notaio
euro 500,00 Onorari proc. esecutiva euro Per_1
2.000,00 Totale euro 3.209,00.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava: 6
1. Che il credito vantato dal era prescritto ex art. Pt_1
2956 n.2), c.c., atteso il decorso infruttuoso del termine pari a tre anni;
2. Che, comunque, relativamente alla somma di euro
1.067,00 (spese di pignoramento euro 50,00; trascrizione pignoramento immobiliare euro 267,00; istanza di vendita euro 250,00 e relazione notarile euro
500,00), richiesta a titolo di esborsi per la procedura esecutiva immobiliare indicata nel ricorso, non vi era prova delle anticipazioni effettuate dal ricorrente in quanto la documentazione allegata al ricorso (cfr. relazione notarile, nota di trascrizione etc.) non dimostra che i pagamenti fossero stati dallo stesso personalmente effettuati.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che il presente procedimento è regolato dal dettato normativo di all'art. 28
L. n. 794/1942, come modificato dall'art. 14 D.Lg. n.
150/2011, nonché dall'art. 281 decies cpc, vertendo la domanda del ricorrente sull'accertamento del diritto, e sulla conseguente liquidazione, delle spese e degli onorari e diritti per l'attività giudiziale svolta dal predetto.
Orbene, nel merito, è opportuno rammentare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi 7
dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016).
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova 8
in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Posto, quanto sopra, è incontestata tra le parti l'attività professionale svolta dal ricorrente, avendo l'odierna parte convenuta eccepito solo la prescrizione di cui all'art. 2956 n.
2 cc, contestando in subordine, il quantum del credito dedotto.
Orbene, relativamente alla eccezione di prescrizione di cui sopra, deve ricordarsi che la stessa, a differenza della prescrizione ordinaria, correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge (art. 2932 c.c.), si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini (6 mesi, 1 e 3 anni) indicati dalla legge. La differenza tra le due figure appena citate, nello specifico, consiste nel fatto che il secondo tipo di prescrizione si fonda su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario. Il debitore è esonerato dall'onere di provare l'avvenuto adempimento, mentre spetta al creditore allegare che la prestazione non sia stata effettuata. Tale prescrizione, quindi, non opera sul piano del diritto 9
sostanziale, ma su quello processuale, laddove per vincere la praesumptio, non è adducibile qualsiasi mezzo di prova, ma si può ricorrere solo alla confessione giudiziale (art. 2959
c.c.) e al deferimento di giuramento decisorio (art. 2960
c.c.). Inoltre, «la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto» (Cass. Ord.
15303/2019; Cass. Ord. 30058/2017). Per questa ragione,
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa.
Stabilito quanto sopra e premesso, altresì, che la prescrizione relativa al diritto al compenso dell'avvocato non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato per iscritto (Cass. 763/2017; Cass. 9930/2014), deve rilevarsi che l'eccezione in parola non è compatibile con una difesa che tende a sostenere, per qualsivoglia ragione, l'inesistenza dell'obbligazione, implicando l'eccezione di prescrizione presuntiva il riconoscimento del credito nella misura richiesta
(cfr. Cass. n. 7527 del 15.05.2012 e n. 7277 del 7.04.2005); infatti, come sostenuto da autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. 30058/2017), la contestazione, da parte 10
del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore.
In conclusione, quindi, stante la contestazione operata dal resistente, del quantum spettante al ricorrente,
l'eccezione in esame deve essere respinta.
Venendo, quindi, all'accertamento del quantum dei corrispettivi spettanti al ricorrente, giova preliminarmente precisare che, in difetto di pattuizione con il cliente del relativo ammontare, deve farsi applicazione, ai fini della relativa liquidazione, della disciplina introdotta dal D.M. n.
55/2014, vertendosi, nella specie, in materia di prestazioni professionali esauritesi nella vigenza di detto d.m.
Va ancora osservato, con riferimento alla disciplina applicabile alla liquidazione dei compensi richiesti dal ricorrente, che questo Tribunale non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari 11
al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (cfr. Cass. civ. n. 1805/2012, Cass. civ. n.
13229/2010, Cass. civ., S.U., n. 19014/2007).
Posto quanto sopra, deve rilevarsi, con riferimento alla eccepita inutilizzabilità dei documenti depositati dal ricorrente in data 24.6.24, che nei giudizi a cognizione sommaria è ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia definitiva del giudizio (Cass. N. 46 del
07.01.2021). Deve, altresì, darsi pregio – quanto alla contestazione circa le spese sostenute da parte ricorrente – che il resistente, in sede di interrogatorio formale deferitogli, non ha mai assunto di aver fornito al le somme Pt_1
necessarie per le spese in questione, limitandosi semplicemente a sostenere di nulla sapere sul punto. Per contro la testimonianza resa, in data 1.4.25, dal teste Tes_1
volge alla conferma della tesi del ricorrente.
[...]
In conclusione, stante la prova delle spese sostenute dall'avv.to , nonché ritenuta la congruità degli Pt_1
onorari richiesti, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
12
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 5284/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 3.209,00 oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
❖ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 852,00, di cui € 49,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 23.9.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5284 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 23.9.25, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rieti, Via Parte_1
Tito n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Eleonori
(C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._1
giusta procura su foglio separato congiunto al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
E
elett.te dom.to in Roma, Controparte_1
Via dei Gracchi n.126 presso lo Studio dell'Avv. Mariano
Boratto (C.F. - pec: C.F._2
) che lo Email_1 2
rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, depositato in data 4.2.24, l'Avv.to chiedeva: “Piaccia Parte_1
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda così come proposta e per l'effetto dichiarare tenuto
e condannare il Sig. ,C.F. Controparte_1
al pagamento in favore dell'Avv. C.F._3 Pt_1
dell'importo di euro € 3.209,00, oltre spese generali
[...]
IVA e Cap o in quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e in ragione della eseguita prestazione, oltre agli interessi anche di mora ex art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre spese forfettarie oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo “in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda ex adverso formulata;
- in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento 3
dell'eccezione di prescrizione, ridurre la somma da versarsi in favore del ricorrente ad euro 2.142,00. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio ovvero, in via subordinata, con compensazione delle stesse tra le parti”.
Instaurato il contraddittorio, escussi i testi indotti, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 23.9.25, previa discussione orale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di avere assistito nella Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare R.G. 80/2001 e n.
99/2007 dinnanzi il Tribunale Civile di Velletri, Sezione
Esecuzioni Immobiliari, nei confronti di
[...]
, a definizione della quale veniva Parte_2
assegnata in prededuzione la somma di euro 3.067,00
a titolo di spese legali;
2. Che la suddetta procedura esecutiva veniva intrapresa in forza di un atto di precetto, rinnovato in data
27.10.2006, in virtù della precedente sentenza del
Giudice di Pace di Roma del 12.03.2002, con la quale si intimava il pagamento di euro 3.517,72 a
[...]
; Parte_2 4
3. Che con atto di pignoramento immobiliare, in data
20.11.2006, veniva eseguito il pignoramento immobiliare nei confronti di Parte_2
sull'immobile sito in Albano Laziale Via Campania nr.
12 e la suddetta procedura esecutiva veniva iscritta al
Tribunale di Velletri RG 99/2007 sempre a cura e spese dell'istante difensore il quale provvedeva alla trascrizione presso l'Agenzia del Territorio trascrizione del 17/4/2007 rep. 15027 e depositare l'istanza di vendita, nonché provvedeva a richiedere la relazione notarile ex art. 467 cpc al Notaio e a Persona_1
depositarla, spese che sono state anticipate dall'Avv.
; Parte_1
4. Che la procedura esecutiva n. 99/2007 veniva poi riunita con la procedura esecutiva n. 80/2001 e veniva effettuata la vendita coattiva del bene immobile, e la procedura veniva definita come da allegato piano di riparto approvato in data 19.4.2016 con il quale veniva assegnata al la somma di Euro 3.067,00 CP_1
a titolo di spese legali come richiesto dallo stesso nella nota di precisazione del credito;
5. Che, in particolare con la nota di precisazione del credito del 22.01.2016 si richiedevano le seguenti somme: A) Spese di pignoramento euro 50,00 B)
Trascrizione pignoramento immobiliare euro 267,00 C) 5
Istanza di vendita pign. Imm. dell'01.03.2007 euro
250,00 D) Relazione notarile Notaio euro Per_1
500,00 E) Onorari proc. esecutiva euro 2.000,00 Totale euro 3.067,00;
6. Che detta somma riguarda esclusivamente gli esborsi anticipati dall'istante per euro 1.067,00, nonché onorari allo stesso dovuti per euro 2.000,00 come da prospetto di fattura in atti;
7. Che aveva inutilmente richiesto il pagamento degli onorari professionali per l'attività svolta, nel 2011 e con raccomandata a/r del 21.09.2018, nonché promosso la procedura di negoziazione assistita il 19.11.2021;
8. Che, con riferimento alle tabelle forensi D.M. 55/2014, in relazione all'attività espletata, al valore indeterminabile della causa - complessità bassa – valori medi, l'istante ava diritto al pagamento dei compensi come descritto nella seguente notula:
Onorari precetto euro 142,00, Spese di pignoramento euro 50,00, Trascrizione pignoramento immobiliare euro 267,00 Istanza di vendita pign. Imm. dell'01.03.2007 euro 250,00 Relazione notarile Notaio
euro 500,00 Onorari proc. esecutiva euro Per_1
2.000,00 Totale euro 3.209,00.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, specificava: 6
1. Che il credito vantato dal era prescritto ex art. Pt_1
2956 n.2), c.c., atteso il decorso infruttuoso del termine pari a tre anni;
2. Che, comunque, relativamente alla somma di euro
1.067,00 (spese di pignoramento euro 50,00; trascrizione pignoramento immobiliare euro 267,00; istanza di vendita euro 250,00 e relazione notarile euro
500,00), richiesta a titolo di esborsi per la procedura esecutiva immobiliare indicata nel ricorso, non vi era prova delle anticipazioni effettuate dal ricorrente in quanto la documentazione allegata al ricorso (cfr. relazione notarile, nota di trascrizione etc.) non dimostra che i pagamenti fossero stati dallo stesso personalmente effettuati.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che il presente procedimento è regolato dal dettato normativo di all'art. 28
L. n. 794/1942, come modificato dall'art. 14 D.Lg. n.
150/2011, nonché dall'art. 281 decies cpc, vertendo la domanda del ricorrente sull'accertamento del diritto, e sulla conseguente liquidazione, delle spese e degli onorari e diritti per l'attività giudiziale svolta dal predetto.
Orbene, nel merito, è opportuno rammentare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi 7
dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016).
Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito o con un terzo, nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non
è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova 8
in contrario, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n.
6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019).
Posto, quanto sopra, è incontestata tra le parti l'attività professionale svolta dal ricorrente, avendo l'odierna parte convenuta eccepito solo la prescrizione di cui all'art. 2956 n.
2 cc, contestando in subordine, il quantum del credito dedotto.
Orbene, relativamente alla eccezione di prescrizione di cui sopra, deve ricordarsi che la stessa, a differenza della prescrizione ordinaria, correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge (art. 2932 c.c.), si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini (6 mesi, 1 e 3 anni) indicati dalla legge. La differenza tra le due figure appena citate, nello specifico, consiste nel fatto che il secondo tipo di prescrizione si fonda su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario. Il debitore è esonerato dall'onere di provare l'avvenuto adempimento, mentre spetta al creditore allegare che la prestazione non sia stata effettuata. Tale prescrizione, quindi, non opera sul piano del diritto 9
sostanziale, ma su quello processuale, laddove per vincere la praesumptio, non è adducibile qualsiasi mezzo di prova, ma si può ricorrere solo alla confessione giudiziale (art. 2959
c.c.) e al deferimento di giuramento decisorio (art. 2960
c.c.). Inoltre, «la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto» (Cass. Ord.
15303/2019; Cass. Ord. 30058/2017). Per questa ragione,
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa.
Stabilito quanto sopra e premesso, altresì, che la prescrizione relativa al diritto al compenso dell'avvocato non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato per iscritto (Cass. 763/2017; Cass. 9930/2014), deve rilevarsi che l'eccezione in parola non è compatibile con una difesa che tende a sostenere, per qualsivoglia ragione, l'inesistenza dell'obbligazione, implicando l'eccezione di prescrizione presuntiva il riconoscimento del credito nella misura richiesta
(cfr. Cass. n. 7527 del 15.05.2012 e n. 7277 del 7.04.2005); infatti, come sostenuto da autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. 30058/2017), la contestazione, da parte 10
del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore.
In conclusione, quindi, stante la contestazione operata dal resistente, del quantum spettante al ricorrente,
l'eccezione in esame deve essere respinta.
Venendo, quindi, all'accertamento del quantum dei corrispettivi spettanti al ricorrente, giova preliminarmente precisare che, in difetto di pattuizione con il cliente del relativo ammontare, deve farsi applicazione, ai fini della relativa liquidazione, della disciplina introdotta dal D.M. n.
55/2014, vertendosi, nella specie, in materia di prestazioni professionali esauritesi nella vigenza di detto d.m.
Va ancora osservato, con riferimento alla disciplina applicabile alla liquidazione dei compensi richiesti dal ricorrente, che questo Tribunale non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari 11
al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (cfr. Cass. civ. n. 1805/2012, Cass. civ. n.
13229/2010, Cass. civ., S.U., n. 19014/2007).
Posto quanto sopra, deve rilevarsi, con riferimento alla eccepita inutilizzabilità dei documenti depositati dal ricorrente in data 24.6.24, che nei giudizi a cognizione sommaria è ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia definitiva del giudizio (Cass. N. 46 del
07.01.2021). Deve, altresì, darsi pregio – quanto alla contestazione circa le spese sostenute da parte ricorrente – che il resistente, in sede di interrogatorio formale deferitogli, non ha mai assunto di aver fornito al le somme Pt_1
necessarie per le spese in questione, limitandosi semplicemente a sostenere di nulla sapere sul punto. Per contro la testimonianza resa, in data 1.4.25, dal teste Tes_1
volge alla conferma della tesi del ricorrente.
[...]
In conclusione, stante la prova delle spese sostenute dall'avv.to , nonché ritenuta la congruità degli Pt_1
onorari richiesti, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 5284/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 3.209,00 oltre spese generali, IVA, CPA oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al saldo;
❖ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 852,00, di cui € 49,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 23.9.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)