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Articolo 5 della Legge 28 marzo 1991, n. 119
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Legge 28 marzo 1991, n. 119
Articolo 5 della Legge 28 marzo 1991, n. 119
Versione
10 aprile 1991
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 aprile 1991
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