CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 38788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38788 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di D’SO IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/03/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere AB RI NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha assolto, ex art. 131 bis cod. pen., IC D’SO dal tentato furto di sei bottiglie di alcolici del valore complessivo di 90 euro. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38788 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 21/11/2025 2 2. Avvero l’indicata pronuncia ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. La parte pubblica osserva che, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, ricorre l’ipotesi del comportamento abituale, che osta al riconoscimento della causa di non punibilità posta a base della decisione. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. individua i presupposti di operatività della causa di detta causa di esclusione della punibilità, oltre che nei limiti edittali minimi del reato, nel fatto che l'offesa sia di particolare tenuità e che il comportamento risulti “non abituale”. Al comma quarto del medesimo articolo è stabilito che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Secondo l’insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite: «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). Nella motivazione di questa sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. Nella specie, lo stesso Tribunale scrive in motivazione che l’imputato è “gravato da molteplici precedenti penali anche della stessa indole” (pag. 3); la circostanza viene documentata dal Pubblico ministero ricorrente che ha allegato il certificato del casellario giudiziale dell’imputato da cui risultano, negli anni 2022 e 2023, una condanna per tentato furto e ben tre provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione ad altrettanti episodi di tentato furto. 3 Pertanto, in presenza di un comportamento abituale riconosciuto sussistente dalla medesima sentenza impugnata, l’art. 131 bis non può trovare applicazione. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero, ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., sicché gli atti vanno trasmessi non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica. Così deciso il 21/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB RI NI OS ZZ
sentita la relazione svolta dal consigliere AB RI NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha assolto, ex art. 131 bis cod. pen., IC D’SO dal tentato furto di sei bottiglie di alcolici del valore complessivo di 90 euro. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38788 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 21/11/2025 2 2. Avvero l’indicata pronuncia ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. La parte pubblica osserva che, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, ricorre l’ipotesi del comportamento abituale, che osta al riconoscimento della causa di non punibilità posta a base della decisione. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. individua i presupposti di operatività della causa di detta causa di esclusione della punibilità, oltre che nei limiti edittali minimi del reato, nel fatto che l'offesa sia di particolare tenuità e che il comportamento risulti “non abituale”. Al comma quarto del medesimo articolo è stabilito che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Secondo l’insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite: «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). Nella motivazione di questa sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. Nella specie, lo stesso Tribunale scrive in motivazione che l’imputato è “gravato da molteplici precedenti penali anche della stessa indole” (pag. 3); la circostanza viene documentata dal Pubblico ministero ricorrente che ha allegato il certificato del casellario giudiziale dell’imputato da cui risultano, negli anni 2022 e 2023, una condanna per tentato furto e ben tre provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione ad altrettanti episodi di tentato furto. 3 Pertanto, in presenza di un comportamento abituale riconosciuto sussistente dalla medesima sentenza impugnata, l’art. 131 bis non può trovare applicazione. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero, ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., sicché gli atti vanno trasmessi non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica. Così deciso il 21/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB RI NI OS ZZ