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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7829/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carolina La
Torre , nella causa civile iscritta al n. 7829/2013 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Paolo Vermiglio
-Ricorrente-
CONTRO
nato a [...] [...] c.f.: rappresentato e CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Felice Di Bartolo, giusta procura in atti
-resistente- esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti pronuncia, ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10.04.2012, ritualmente notificato il esponeva;
- che il Parte_1
signor conduce in locazione un immobile di proprietà del Comune di CP_1 Pt_1
giusta contratto del 15/12/1987; - che nell'ambito di tale rapporto, il conduttore si è reso inadempiente alle proprie obbligazioni, accumulando un debito pari ad € 25.589,12 di cui €
10.590,14 per interessi legali alla data del 21/3/2012; € 823,54 per quote condominiali;
€ 591,55 per consumi idrici.
Ciò premesso, intimava sfratto per morosità, chiedendo all'adito Tribunale la convalida e, nel merito, la dichiarazione di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, l'ordine di rilascio dell'immobile e l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11/6/2012, si costituiva in giudizio il signor il quale contestava il contenuto delle richieste avanzate dal CP_1 Parte_1
deducendo, principalmente, che nessuna somma era dovuta al di fuori dei canoni relativi agli anni pagina1 di 5 2010 e 2011. Per quel debito, chiedeva la concessione del termine di grazia al fine di provvedere al pagamento. Tali assunti erano contestati dal che insisteva invece nelle originarie Pt_1
domande.
Con ordinanza del 16/10/2012 veniva concesso all'intimato il termine per sanare la morosità non contestata, ivi compresa quella per i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del termine assegnato, oltre agli interessi legali.
All'udienza del 24/1/2013 il signor depositava la ricevuta del bonifico effettuato in CP_1
favore del per i canoni relativi al periodo 2010 – 2013 (non contestati). Parte_1
Il giudizio veniva, quindi, rinviato all'udienza del 13/5/2014 previo mutamento di rito con termine fino a dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di memorie integrative.
L'intimante depositava la memoria difensiva autorizzata contenente le seguenti domande e conclusioni: - ritenere e dichiarare l'inadempimento del conduttore per omesso pagamento dei canoni, degli oneri condominiali e consumi, così come indicato in ricorso al netto di quanto già versato nel termine di grazia;
- per l'effetto, dichiarare la risoluzione per l'inadempimento del contratto di locazione del 15/12/1987, ordinando il rilascio dell'immobile e fissando la data dell'esecuzione del provvedimento;
- conseguentemente, condannare il signor al CP_1 pagamento in favore del , della somma di € 23.675,47 dovuta a titolo di Parte_1
pagamento dei canoni scaduti e non pagati, nonché al pagamento degli ulteriori canoni che verranno a scadere nel mese di gennaio 2014 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 13/5/2014 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a causa del decesso dell'avv.
Giovanni Marotta, difensore dell'intimato.
Riassunto il processo ad istanza del con ordinanza resa all'udienza Parte_1 dell'8/3/2016, rilevato che il decesso dell'avv. Marotta era avvenuto prima della scadenza del termine concesso per il deposito delle memorie integrative assegnato con provvedimento reso all'udienza del 24/01/2013, veniva accolta la richiesta di rimessione in termini formulata dall'avv.
Luigi Samarelli, nelle more costituitosi nell'interesse dell'intimato, con rinvio della causa all'udienza del 14/02/2017 e concessione di termine alle parti per il deposito di nuove memorie integrative, fino a dieci giorni prima.
Solo il depositava la memoria integrativa. Parte_1
In data 08.02.2017 si costituiva nuovo procuratore nell'interesse del sig. in sostituzione CP_1 dell'Avv. Samarelli che nelle more aveva rinunciato al mandato.
pagina2 di 5 Rigettata la richiesta di rimessine in termini per il deposito di note da parte dell'intimato, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
°°°°°°°°°
La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533,
Cass. Civ. 26593/2008).
Nel caso di specie l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo credito producendo in giudizio il contratto di locazione regolarmente registrato da cui si evincono le obbligazioni sussistenti in capo alle parti e il relativo termine di scadenza.
Costituendosi in giudizio, l'intimato ha dedotto di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento (cfr. comparsa, pag. 2) omettendo, tuttavia, in corso di causa di produrre la documentazione attestante gli asseriti versamenti.
Si precisa, sul punto che anche l'eccezione di prescrizione per i canoni relativi al quinquennio antecedente all'intimazione non si palesa meritevole di accoglimento
Risulta dalla produzione in atti che in data 9/10/2003 le parti hanno sottoscritto un contratto di transazione con cui il conduttore riconosceva il proprio debito al 31/12/2001, impegnandosi al pagamento dell'importo in sessanta rate mensili consecutive, di cui la prima con scadenza al
5/5/2003 e l'ultima al 5/4/2008.
Costituisce principio codicistico indiscusso quello secondo cui “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”
(art. 2944 c.c.).
Il sig. non ha fornito prova, in corso di causa, di avere adempiuto all'impegno assunto con la CP_1
prodotta transazione né di aver pagato per intero i canoni maturati successivamente, omettendo, quindi, di assolvere all'onere probatorio sullo stesso incombente in ottemperanza ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.
Sotto altro profilo, il signor contestava la misura del debito, asserendo che il Comune, per il CP_1
periodo 1988 - 1999, gli avrebbe negato i benefici economici previsti dalla L. 457/78 e dalla L.
118/85, inducendolo a concludere una locazione che prevedeva un canone notevolmente superiore a quello cui avrebbe avuto diritto.
pagina3 di 5 Deve rilevarsi che la fonte dell'obbligazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio è il contratto del 15/12/1987, successivo alle invocate disposizioni legislative.
Nella transazione con cui il ha riconosciuto il proprio debito, prodotta in atti e rimasta CP_1
inadempiuta, alcuna contestazione sul punto è stata sollevata.
Il inoltre, non ha contestato la misura dell'esposizione debitoria indicata dal ma CP_1 Pt_1
soltanto il fatto che, accedendo ai benefici previsti dalle LL. 457/78 e 118/85 avrebbe forse pagato di meno.
Non ha inoltre fornito elementi utili al fine di consentire di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, invocata solo in questa sede, di cui alle citate LL. 457/78 e
118/85 né vi è in atti alcun elemento (o richiesta di prova) che consenta di ritenere che quelle norme prevedevano più significative agevolazioni, che il fosse tenuto a Parte_1
concederle e che il signor avesse titolo per riceverle. CP_1
Deve, quindi, ritenersi che, come da canoni correttamente quantificati dall'intimante, il signor sia debitore nei confronti del della somma di Euro 23.675,47 (risultante CP_1 Parte_1 dalla differenza tra la somma intimata e l'importo di Euro 1.913,65 versata in coso di causa) oltre canoni, interessi ed oneri maturati o che matureranno sino alla data del rilascio effettivo dell'immobile.
Da quanto sopra discende l'accoglimento delle domande attoree e la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice con condanna della parte conduttrice medesima al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose nonché al pagamento della somma di Euro 23.675,47 , per canoni di locazione scaduti maturati successivamente alla intimazione e non corrisposti oltre canoni, ed oneri maturati o che matureranno sino alla data del rilascio effettivo dell'immobile e interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi approvati con il D.M.
n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia
(dichiarato dall'attore in euro 26.000) della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto dell'odierno giudizio per inadempimento della parte conduttrice
Condanna a rilasciare l'immobile oggetto di giudizio libero da persone e/o CP_1
cose.
pagina4 di 5 Condanna al rilascio dell'immobile oggetto di giudizio libero da persone CP_1
e/o cose nonché al pagamento in favore del della somma di Euro 23.675,47 , Parte_1
per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre canoni ed oneri maturati successivamente all'intimazione o che matureranno sino alla data del rilascio effettivo dell'immobile nonché agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, CP_1 in favore di del delle spese processuali che liquida in € 120,00 per spese, € Parte_1
3.397,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 26.05.2025
Il Giudice
(Dott. ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carolina La
Torre , nella causa civile iscritta al n. 7829/2013 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Paolo Vermiglio
-Ricorrente-
CONTRO
nato a [...] [...] c.f.: rappresentato e CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Felice Di Bartolo, giusta procura in atti
-resistente- esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti pronuncia, ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10.04.2012, ritualmente notificato il esponeva;
- che il Parte_1
signor conduce in locazione un immobile di proprietà del Comune di CP_1 Pt_1
giusta contratto del 15/12/1987; - che nell'ambito di tale rapporto, il conduttore si è reso inadempiente alle proprie obbligazioni, accumulando un debito pari ad € 25.589,12 di cui €
10.590,14 per interessi legali alla data del 21/3/2012; € 823,54 per quote condominiali;
€ 591,55 per consumi idrici.
Ciò premesso, intimava sfratto per morosità, chiedendo all'adito Tribunale la convalida e, nel merito, la dichiarazione di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, l'ordine di rilascio dell'immobile e l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11/6/2012, si costituiva in giudizio il signor il quale contestava il contenuto delle richieste avanzate dal CP_1 Parte_1
deducendo, principalmente, che nessuna somma era dovuta al di fuori dei canoni relativi agli anni pagina1 di 5 2010 e 2011. Per quel debito, chiedeva la concessione del termine di grazia al fine di provvedere al pagamento. Tali assunti erano contestati dal che insisteva invece nelle originarie Pt_1
domande.
Con ordinanza del 16/10/2012 veniva concesso all'intimato il termine per sanare la morosità non contestata, ivi compresa quella per i canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza del termine assegnato, oltre agli interessi legali.
All'udienza del 24/1/2013 il signor depositava la ricevuta del bonifico effettuato in CP_1
favore del per i canoni relativi al periodo 2010 – 2013 (non contestati). Parte_1
Il giudizio veniva, quindi, rinviato all'udienza del 13/5/2014 previo mutamento di rito con termine fino a dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di memorie integrative.
L'intimante depositava la memoria difensiva autorizzata contenente le seguenti domande e conclusioni: - ritenere e dichiarare l'inadempimento del conduttore per omesso pagamento dei canoni, degli oneri condominiali e consumi, così come indicato in ricorso al netto di quanto già versato nel termine di grazia;
- per l'effetto, dichiarare la risoluzione per l'inadempimento del contratto di locazione del 15/12/1987, ordinando il rilascio dell'immobile e fissando la data dell'esecuzione del provvedimento;
- conseguentemente, condannare il signor al CP_1 pagamento in favore del , della somma di € 23.675,47 dovuta a titolo di Parte_1
pagamento dei canoni scaduti e non pagati, nonché al pagamento degli ulteriori canoni che verranno a scadere nel mese di gennaio 2014 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 13/5/2014 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a causa del decesso dell'avv.
Giovanni Marotta, difensore dell'intimato.
Riassunto il processo ad istanza del con ordinanza resa all'udienza Parte_1 dell'8/3/2016, rilevato che il decesso dell'avv. Marotta era avvenuto prima della scadenza del termine concesso per il deposito delle memorie integrative assegnato con provvedimento reso all'udienza del 24/01/2013, veniva accolta la richiesta di rimessione in termini formulata dall'avv.
Luigi Samarelli, nelle more costituitosi nell'interesse dell'intimato, con rinvio della causa all'udienza del 14/02/2017 e concessione di termine alle parti per il deposito di nuove memorie integrative, fino a dieci giorni prima.
Solo il depositava la memoria integrativa. Parte_1
In data 08.02.2017 si costituiva nuovo procuratore nell'interesse del sig. in sostituzione CP_1 dell'Avv. Samarelli che nelle more aveva rinunciato al mandato.
pagina2 di 5 Rigettata la richiesta di rimessine in termini per il deposito di note da parte dell'intimato, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
°°°°°°°°°
La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533,
Cass. Civ. 26593/2008).
Nel caso di specie l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo credito producendo in giudizio il contratto di locazione regolarmente registrato da cui si evincono le obbligazioni sussistenti in capo alle parti e il relativo termine di scadenza.
Costituendosi in giudizio, l'intimato ha dedotto di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento (cfr. comparsa, pag. 2) omettendo, tuttavia, in corso di causa di produrre la documentazione attestante gli asseriti versamenti.
Si precisa, sul punto che anche l'eccezione di prescrizione per i canoni relativi al quinquennio antecedente all'intimazione non si palesa meritevole di accoglimento
Risulta dalla produzione in atti che in data 9/10/2003 le parti hanno sottoscritto un contratto di transazione con cui il conduttore riconosceva il proprio debito al 31/12/2001, impegnandosi al pagamento dell'importo in sessanta rate mensili consecutive, di cui la prima con scadenza al
5/5/2003 e l'ultima al 5/4/2008.
Costituisce principio codicistico indiscusso quello secondo cui “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”
(art. 2944 c.c.).
Il sig. non ha fornito prova, in corso di causa, di avere adempiuto all'impegno assunto con la CP_1
prodotta transazione né di aver pagato per intero i canoni maturati successivamente, omettendo, quindi, di assolvere all'onere probatorio sullo stesso incombente in ottemperanza ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.
Sotto altro profilo, il signor contestava la misura del debito, asserendo che il Comune, per il CP_1
periodo 1988 - 1999, gli avrebbe negato i benefici economici previsti dalla L. 457/78 e dalla L.
118/85, inducendolo a concludere una locazione che prevedeva un canone notevolmente superiore a quello cui avrebbe avuto diritto.
pagina3 di 5 Deve rilevarsi che la fonte dell'obbligazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio è il contratto del 15/12/1987, successivo alle invocate disposizioni legislative.
Nella transazione con cui il ha riconosciuto il proprio debito, prodotta in atti e rimasta CP_1
inadempiuta, alcuna contestazione sul punto è stata sollevata.
Il inoltre, non ha contestato la misura dell'esposizione debitoria indicata dal ma CP_1 Pt_1
soltanto il fatto che, accedendo ai benefici previsti dalle LL. 457/78 e 118/85 avrebbe forse pagato di meno.
Non ha inoltre fornito elementi utili al fine di consentire di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, invocata solo in questa sede, di cui alle citate LL. 457/78 e
118/85 né vi è in atti alcun elemento (o richiesta di prova) che consenta di ritenere che quelle norme prevedevano più significative agevolazioni, che il fosse tenuto a Parte_1
concederle e che il signor avesse titolo per riceverle. CP_1
Deve, quindi, ritenersi che, come da canoni correttamente quantificati dall'intimante, il signor sia debitore nei confronti del della somma di Euro 23.675,47 (risultante CP_1 Parte_1 dalla differenza tra la somma intimata e l'importo di Euro 1.913,65 versata in coso di causa) oltre canoni, interessi ed oneri maturati o che matureranno sino alla data del rilascio effettivo dell'immobile.
Da quanto sopra discende l'accoglimento delle domande attoree e la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice con condanna della parte conduttrice medesima al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose nonché al pagamento della somma di Euro 23.675,47 , per canoni di locazione scaduti maturati successivamente alla intimazione e non corrisposti oltre canoni, ed oneri maturati o che matureranno sino alla data del rilascio effettivo dell'immobile e interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi approvati con il D.M.
n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia
(dichiarato dall'attore in euro 26.000) della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto dell'odierno giudizio per inadempimento della parte conduttrice
Condanna a rilasciare l'immobile oggetto di giudizio libero da persone e/o CP_1
cose.
pagina4 di 5 Condanna al rilascio dell'immobile oggetto di giudizio libero da persone CP_1
e/o cose nonché al pagamento in favore del della somma di Euro 23.675,47 , Parte_1
per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre canoni ed oneri maturati successivamente all'intimazione o che matureranno sino alla data del rilascio effettivo dell'immobile nonché agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, CP_1 in favore di del delle spese processuali che liquida in € 120,00 per spese, € Parte_1
3.397,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 26.05.2025
Il Giudice
(Dott. ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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