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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6925/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to JACONO MICHELE, come da procura in atti Parte_1
e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. DE LEONARDIS ILARIA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.9.2024, il ricorrente chiedeva di accertarsi l'infondatezza e la illegittimità della richiesta dell' , di cui al provvedimento del 09.5.2024, con la quale si comunicava CP_1 all'istante, che nel periodo dal 01.01.2023 al 31.5.2024 erano stati indebitamente corrisposti € 6591,64 a titolo di assegno di invalidità parziale.
Deduceva il ricorrente che le motivazioni addotte dall' nella nota oggetto di causa fossero CP_1 generiche e prive di fondamento;
che aveva proposto ricorso amministrativo, ma invano;
che invero la richiesta di restituzione dell' era priva di motivazione;
che in ogni caso le somme arretrate CP_1 erano state riscosse in buona fede e dunque erano irripetibili.
L' resisteva in giudizio. CP_1
******* La domanda è infondata. Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'indebito, la cui restituzione è stata richiesta dall' CP_1 con la comunicazione di cui in narrativa.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente è titolare di trattamento di invalidità civile parziale dal
05/2007; è diventato altresì titolare di pensione di vecchiaia VOCOM 021-0900-36053468 dal
12/2022. A seguito della concessione di altra pensione , l' non procedeva immediatamente alla CP_1 ricostituzione della pensione di invalidità civile parziale che sarebbe stata sospesa per redditi superiori: infatti, l'importo mensile lordo 2023 della pensione VOCOM era pari a € 580,92 per un totale annuo lordo di € 7551,96, superiore al limite massimo per la concessione dell'invalidità civile parziale.
Tale ricostituzione è avvenuta in data 09.05.2024, con contestuale revoca della prestazione di invalidità civile dal mese di gennaio del 2023, da cui è scaturito il debito di € 6.591,64, oggi contestato. Ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, il limite reddituale per l'anno successivo a quello di prima decorrenza è determinato sommando i redditi da pensione, conseguiti nello stesso anno di riferimento, con i redditi diversi da questi ultimi, conseguiti nell'anno precedente. Nel caso in esame, essendo stato superato l'importo reddituale massimo, l' ha provveduto al CP_2 recupero di quanto erogato ex art. 2033 c.c. L'indebito notificato pertanto contiene gli elementi della motivazione precisa e circostanziata che
Ne deriva che, avendo omesso di comunicare nei termini di legge le variazioni di reddito rilevanti ai fini del godimento della prestazione, la parte attrice non può invocare alcun legittimo affidamento, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto [fra le tantissime, Cassazione civile, Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 10642, testualmente: “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta CP_1 prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”].
Del resto , lo stesso art. 13 legge 412/91 espressamente sancisce il principio generale dell'obbligo del pensionato di segnalazione di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione:
“L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Sotto altro profilo, secondo l'orientamento più accreditato, l'omessa o l'incompleta o reticente dichiarazione di dati utili all'Istituto per il calcolo della prestazione previdenziale, di conseguenza indebitamente erogata in tutto o in parte, integra sempre gli estremi del dolo.
Da ciò rileva anche la piena ripetibilità della somma indebitamente riscossa in considerazione della condotta dolosa e reticente della ricorrente che non ha mai comunicato all' , violando tra l'altro CP_1 precisi obblighi di legge, l'esatta consistenza reddituale inducendo in errore l' CP_2 nell'erogazione. La legittimità dell'agire dell' trova ulteriore conferma nel più recente orientamento della CP_2
Cassazione:”L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n.
412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio
1993, n. 39, per violazione della Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita CP_1 subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una qualunque delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c..” (così Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10337). Ne consegue che resta più che giustificata la richiesta di ripetizione dell'indebito adottata e pertanto appare corretta la condotta dell' . CP_2
Peraltro, l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non grava sull' , ma CP_1 sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato.
Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito. La piena conoscenza in capo alla ricorrente dell'indebito è pertanto indubbia.
Il ricorso va allora rigettato.
La peculiarità del thema decidendum giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro,, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 18.9.2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Trani, il 20/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore