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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/08/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 12/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 12/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] P.G. il 10 ottobre 1993 (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Tommaso Calderone (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G., Via Bellinvia n. 113, è elettivamente domiciliato, Appellante contro incorporante di (partita Controparte_1 Controparte_2 iva , codice fiscale ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Piera L'Ambrosa (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, è elettivamente domiciliata,
contumace, CP_3
, contumace, Controparte_4
Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 778/2022 emessa, in data 7 giugno 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 15 marzo 2012, La AD conveniva in giudizio Parte_1
, e la esponendo: che, in data 9 luglio Controparte_4 CP_3 Controparte_5
2002, intorno alle ore 19,30, mentre si accingeva ad attraversare la via Papa Giovanni XXII, sulle strisce pedonali, era stato investito dall'autovettura Renault 19 tg. ME500102, condotta da
[...]
, il quale era intento ad effettuare una manovra in retromarcia;
che, trasportato presso il P.S. CP_4 del Presidio Ospedaliero di Milazzo, era stato dimesso con diagnosi di “Frattura di terzo distale femore sinistro in sede di formazione cistica” e prognosi giorni 35, s.c.; che dal sinistro era conseguita una inabilità temporanea fino all'avvenuta guarigione, certificata in data 17 settembre 2009, e, a seguito di numerosi ricoveri ed interventi chirurgici, era residuato un danno biologico permanente del 30%, oltre che danni morali;
di avere dovuto sostenere spese mediche per complessivi € 2.505,38.
1 Chiedeva, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig. , proprietario e conducente dell'autovettura Renault 19 Controparte_4 tg. ME 500102, ass. con la e per l'effetto, condannare in solido i convenuti, o chi Controparte_5 tenuto per legge, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di €. Parte_1
150.000,00 per i danni come meglio specificati in premessa o di quelle somme che l'Ill.mo Giudice riterrà giuste ed eque secondo le risultanze istruttorie e la giurisprudenza in materia, tenuto conto delle certificazioni mediche prodotte in giudizio, ivi compresi i danni morali, il danno biologico ad alla vita di relazione, all'invalidità temporanea e permanente, e di tutte le altre somme che l'attore ha sostenuto per spese, in dipendenza del sinistro de quo. 2) Condannare, altresì, i convenuti, a corrispondere sulle somme sopra richieste la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, come per legge e giurisprudenza, entro i limiti di competenza per valore del giudice adito. 3) Condannare, inoltre, i convenuti, al rimborso delle spese stragiudiziali, oltre accessori di legge”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che contestava l'entità Controparte_5 delle pretese risarcitorie dell'attore, ritenendo congrua l'offerta formulata in via stragiudiziale, in esito agli accertamenti eseguiti successivamente alla comunicata guarigione. Non si costituivano in giudizio e Controparte_4 CP_3
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 778/2022 emessa, in data 7 giugno 2022, il Tribunale di Barcellona P.G., così provvedeva: “- accerta e dichiara che il convenuto è responsabile del Controparte_4 sinistro stradale verificatosi il 9 luglio 2002 in Barcellona Pozzo di Gotto in danno di Parte_1
; - per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, a favore dell'attore
[...] Parte_1
della somma di € 11.435,00 a titolo di danno biologico ed I.T.P., oltre interessi
[...] compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (9 luglio 2002) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così ottenuta dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data dell'esborso sino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma così ottenuta dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
- compensa 2/3 delle spese del giudizio;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 1.611,66 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello La , chiedendo l'accoglimento integrale Parte_1 delle domande formulate nel corso del primo grado del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Si è costituita in giudizio la già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di
[...] appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio.
2 Non si sono costituiti in giudizio e , malgrado la rituale CP_3 Controparte_4 notificazione dell'atto di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. comunicata in data 11 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, il difensore dell'appellante ha dedotto “Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine al risarcimento dei danni”. Ha lamentato che il primo giudice, pur avendo ritenuto provata l'esclusiva responsabilità del conducente e la piena e totale compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica del sinistro, aveva errato in sede di quantificazione del danno. Ha Pt_1 evidenziato, in particolare, che, nel corso del giudizio di prime cure, era stato nominato quale consulente tecnico d'ufficio il Dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, che Persona_1 aveva accertato postumi permanenti nella misura del 15%, e che ingiustificatamente il primo giudice aveva disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando la Dott.ssa ed Persona_2 aveva aderito acriticamente alle conclusioni di quest'ultima, la quale aveva quantificato i postumi permanenti nella misura del 4%, senza alcun minimo accenno o riferimento all'operato del primo consulente. La censura è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa esperta in medicina legale, in esito ad esame Persona_2 anamnestico ed obiettivo e dopo avere ricostruito la storia clinica del periziato, attraverso una attenta disamina della documentazione medica in atti, ha accertato che è affetto da Parte_1
“Esiti di frattura terzo distale femore sinistro, sede di formazione cistica”. Tuttavia, lo stesso c.t.u. ha evidenziato che, prima dell'incidente, l'attore aveva subito due pregresse fratture del femore, in corrispondenza della stessa formazione cistica: una prima volta nell'ottobre 2000, in seguito a trauma minore;
una seconda volta ad aprile 2001, in seguito a caduta accidentale in strada. Ha chiarito che, dunque, in occasione dell'ultimo sinistro, subito in data 9 luglio 2002, la frattura del terzo distale del femore sinistro è stata conseguenza, non solo del trauma conseguente alla caduta, ma anche della pregressa sussistenza della formazione cistica che, già in passato, per ben due volte, aveva determinato fratture patologiche che, con elevata probabilità, in soggetti non affetti da tale anomalia non avrebbero determinato lesioni. Come esposto dalla Dott.ssa “i successivi interventi effettuati, l'intervento di svuotamento, Per_2 zeppaggio di cisti ossea, la stabilizzazione con fissatore esterno, gli interventi di allungamento del femore sinistro, accorciato rispetto al controlaterale, si sono resi necessari proprio a causa della patologia cistica preesistente, che ha reso debole l'osso in quella sede. Se, infatti, tale urto avesse agito su un femore sano, si sarebbe potuta verificare una frattura non complicata, che sarebbe guarita con semplice immobilizzazione in gesso e di certo non avrebbe determinato deformità, né accorciamento dell'arto, né avrebbe reso necessari i numerosi interventi chirurgici che il paziente ha dovuto subire proprio perché affetto da patologia cistica ossea”. Sulla base di tali argomentazioni, scientificamente giustificate e corrette, concernenti il nesso eziologico tra le menomazioni riscontrate e il sinistro oggetto di causa, ha riscontrato il c.t.u. l'esistenza di due soli degli elementi della criteriologia medico legale (criterio cronologico e topografico) rilevanti in tema di nesso causale, sottolineando l'assenza degli ulteriori criteri della
3 “adeguatezza lesiva e della esclusione di altre cause”, e concludendo che “l'urto abbia costituito concausa” dei postumi permanenti del sinistro. La Dott.ssa inoltre, ha bene chiarito i motivi per cui ha ritenuto non condivisibili le conclusioni Per_2 medico-legali cui era pervenuto il precedente c.t.u., Dott. , ribadendo che, sebbene il sinistro Per_1 oggetto di causa avesse determinato la frattura del femore, detta frattura era intervenuta in un sito
“fragile”, tanto è vero che risultavano dalla documentazione due precedenti fratture nella stessa sede, per cui non potevano ritenersi soddisfatti, nella specie, tutti i criteri della criteriologia medico-legale in tema di nesso di causalità, dovendosi ritenere che il trauma avesse costituito non l'unica causa, ma una “concausa”. Correttamente, dunque, il primo giudice ha aderito alle conclusioni espresse della Dott.ssa - Per_2 che ha individuato l'esatta percentuale delle menomazioni e, in generale, delle conseguenze dannose (anche di carattere patrimoniale) che possono ritenersi conseguenza diretta del sinistro oggetto di causa - le quali appaiono pienamente condivisibili, in quanto espresse in esito ad un attento esame anamnestico ed obiettivo delle condizioni di salute del periziato, sorretto da una completa disamina della documentazione medica in atti e corredate dall'indicazione dei criteri scientifici posti a fondamento delle proprie valutazioni, criteri che peraltro non sono stati specificamente censurati dall'appellante, che si è limitato a sostenere la correttezza delle conclusioni del Dott. . Per_1
Diversamente da quanto asserito dal difensore, le conclusioni del secondo c.t.u. sono, senz'altro, da preferire a quelle espresse dal primo consulente tecnico d'ufficio, in quanto quest'ultimo non ha compiutamente esaminato, con applicazione di criteri medico-legali, il profilo del nesso di causalità tra gli esiti lesivi riscontrati e il sinistro oggetto di causa, limitandosi, apoditticamente, a confermare le conclusioni già espresse senza tenere conto della incidenza eziologica della patologia cistica preesistente, che aveva reso debole l'osso in quella sede e che in passato aveva già determinato due fratture patologiche nella stessa sede. Infondata appare, inoltre, la censura relativa alla liquidazione del danno morale, considerato dal primo giudice unicamente quale variabile dell'entità del danno biologico, a dispetto della distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno. Occorre premettere, in diritto, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c. ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 26/11/2024, n. 30461). Come pure chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale
4 del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 24/07/2024, n. 20661). Ciò comporta che il danneggiato deve, quanto meno, allegare tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, atteso che il danno morale, conseguente alle lesioni, va pur sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Nel caso in esame, l'attore ha omesso, anche in grado di appello, ogni allegazione necessaria a fondare la prova del danno morale, ancorché in via presuntiva, limitandosi ad asserire che le sofferenze morali patite a causa del sinistro sarebbero “evidenti e palesi anche facendo semplice ricorso a massime”. Appare, dunque, ragionevole la decisione del primo giudice che ha ritenuto di conglobare la liquidazione del danno morale al danno biologico, liquidando il danno non patrimoniale in via equitativa sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”.
2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla compensazione delle spese”. La doglianza è fondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso in esame) stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 11/03/2025, n. 6486; Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641 Cass. Civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061). La nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione, parziale o totale, tra le parti delle spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, a svantaggio delle controparti, ovvero l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi.
5 Nel caso in esame, dunque, erroneamente il primo giudice ha ritenuto di compensare le spese processuali tra le parti, in considerazione del solo fatto che “la quantificazione dei danni richiesti da parte attrice è stata notevolmente ridotta”, atteso che l'accoglimento in misura sensibilmente ridotta dell'unica domanda risarcitoria proposta dall'attore non consentiva di ritenere integrata la parziale reciproca soccombenza, né altra grave ed eccezionale ragione, che potesse giustificare una compensazione, ancorché parziale, delle spese tra le parti. Ne segue che, in parziale accoglimento dell'appello, le spese del primo grado del giudizio vanno integralmente poste a carico dei convenuti, in solido, nella misura di complessivi € 4.835,00 (di cui
€ 875,00, per la fase di studio, € 740,00, per la fase introduttiva, € 1.600,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 1.620,00 per la fase decisionale) per compensi - già liquidata dal primo giudice seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (decisum), e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - ed € 458,00 per spese (documentate), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. L'accoglimento parziale dell'appello, giustifica, in ogni caso, una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio, che tenga conto dell'esito finale della lite. In proposito, può essere richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, bensì dev'essere considerato unitariamente ex post, ossia all'esito della lite nel momento in cui viene decisa dal giudice d'appello che regola le spese del giudizio, senza che rilevi il fatto che in qualche segmento (grado o fase) del processo la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 20/05/2025, n.13383. Ha chiarito la Suprema Corte che, in tema di regolamento delle spese processuali da parte del giudice d'appello, i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. devono essere letti alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, per cui la soccombenza, o reciproca soccombenza, dev'essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, bensì al processo considerato unitariamente ex post all'esito della lite decisa dal giudice d'appello (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024; Cass. Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5820 del 23/03/2016). Ne segue che anche le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico degli appellati, in solido, e liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (decisum), ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 777,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 850/2021 emessa, in data 23 aprile 2021, dal Tribunale Parte_2 di Messina, in composizione monocratica, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, pone le spese del primo grado del giudizio integralmente a carico dei convenuti, in solido, nella misura liquidata in complessivi € 4.835,00 per compensi, ed
€ 458,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
6 conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Condanna gli appellati alla rifusione, in solido, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, ed € 777,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
7
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 12/2023 R. G., vertente tra
, nato a [...] P.G. il 10 ottobre 1993 (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Tommaso Calderone (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G., Via Bellinvia n. 113, è elettivamente domiciliato, Appellante contro incorporante di (partita Controparte_1 Controparte_2 iva , codice fiscale ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Piera L'Ambrosa (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, è elettivamente domiciliata,
contumace, CP_3
, contumace, Controparte_4
Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 778/2022 emessa, in data 7 giugno 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 15 marzo 2012, La AD conveniva in giudizio Parte_1
, e la esponendo: che, in data 9 luglio Controparte_4 CP_3 Controparte_5
2002, intorno alle ore 19,30, mentre si accingeva ad attraversare la via Papa Giovanni XXII, sulle strisce pedonali, era stato investito dall'autovettura Renault 19 tg. ME500102, condotta da
[...]
, il quale era intento ad effettuare una manovra in retromarcia;
che, trasportato presso il P.S. CP_4 del Presidio Ospedaliero di Milazzo, era stato dimesso con diagnosi di “Frattura di terzo distale femore sinistro in sede di formazione cistica” e prognosi giorni 35, s.c.; che dal sinistro era conseguita una inabilità temporanea fino all'avvenuta guarigione, certificata in data 17 settembre 2009, e, a seguito di numerosi ricoveri ed interventi chirurgici, era residuato un danno biologico permanente del 30%, oltre che danni morali;
di avere dovuto sostenere spese mediche per complessivi € 2.505,38.
1 Chiedeva, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Sig. , proprietario e conducente dell'autovettura Renault 19 Controparte_4 tg. ME 500102, ass. con la e per l'effetto, condannare in solido i convenuti, o chi Controparte_5 tenuto per legge, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di €. Parte_1
150.000,00 per i danni come meglio specificati in premessa o di quelle somme che l'Ill.mo Giudice riterrà giuste ed eque secondo le risultanze istruttorie e la giurisprudenza in materia, tenuto conto delle certificazioni mediche prodotte in giudizio, ivi compresi i danni morali, il danno biologico ad alla vita di relazione, all'invalidità temporanea e permanente, e di tutte le altre somme che l'attore ha sostenuto per spese, in dipendenza del sinistro de quo. 2) Condannare, altresì, i convenuti, a corrispondere sulle somme sopra richieste la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, come per legge e giurisprudenza, entro i limiti di competenza per valore del giudice adito. 3) Condannare, inoltre, i convenuti, al rimborso delle spese stragiudiziali, oltre accessori di legge”. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che contestava l'entità Controparte_5 delle pretese risarcitorie dell'attore, ritenendo congrua l'offerta formulata in via stragiudiziale, in esito agli accertamenti eseguiti successivamente alla comunicata guarigione. Non si costituivano in giudizio e Controparte_4 CP_3
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 778/2022 emessa, in data 7 giugno 2022, il Tribunale di Barcellona P.G., così provvedeva: “- accerta e dichiara che il convenuto è responsabile del Controparte_4 sinistro stradale verificatosi il 9 luglio 2002 in Barcellona Pozzo di Gotto in danno di Parte_1
; - per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, a favore dell'attore
[...] Parte_1
della somma di € 11.435,00 a titolo di danno biologico ed I.T.P., oltre interessi
[...] compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito (9 luglio 2002) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così ottenuta dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data dell'esborso sino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma così ottenuta dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
- compensa 2/3 delle spese del giudizio;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 1.611,66 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello La , chiedendo l'accoglimento integrale Parte_1 delle domande formulate nel corso del primo grado del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Si è costituita in giudizio la già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di
[...] appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio.
2 Non si sono costituiti in giudizio e , malgrado la rituale CP_3 Controparte_4 notificazione dell'atto di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. comunicata in data 11 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, il difensore dell'appellante ha dedotto “Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine al risarcimento dei danni”. Ha lamentato che il primo giudice, pur avendo ritenuto provata l'esclusiva responsabilità del conducente e la piena e totale compatibilità delle lesioni riportate dal con la dinamica del sinistro, aveva errato in sede di quantificazione del danno. Ha Pt_1 evidenziato, in particolare, che, nel corso del giudizio di prime cure, era stato nominato quale consulente tecnico d'ufficio il Dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, che Persona_1 aveva accertato postumi permanenti nella misura del 15%, e che ingiustificatamente il primo giudice aveva disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando la Dott.ssa ed Persona_2 aveva aderito acriticamente alle conclusioni di quest'ultima, la quale aveva quantificato i postumi permanenti nella misura del 4%, senza alcun minimo accenno o riferimento all'operato del primo consulente. La censura è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa esperta in medicina legale, in esito ad esame Persona_2 anamnestico ed obiettivo e dopo avere ricostruito la storia clinica del periziato, attraverso una attenta disamina della documentazione medica in atti, ha accertato che è affetto da Parte_1
“Esiti di frattura terzo distale femore sinistro, sede di formazione cistica”. Tuttavia, lo stesso c.t.u. ha evidenziato che, prima dell'incidente, l'attore aveva subito due pregresse fratture del femore, in corrispondenza della stessa formazione cistica: una prima volta nell'ottobre 2000, in seguito a trauma minore;
una seconda volta ad aprile 2001, in seguito a caduta accidentale in strada. Ha chiarito che, dunque, in occasione dell'ultimo sinistro, subito in data 9 luglio 2002, la frattura del terzo distale del femore sinistro è stata conseguenza, non solo del trauma conseguente alla caduta, ma anche della pregressa sussistenza della formazione cistica che, già in passato, per ben due volte, aveva determinato fratture patologiche che, con elevata probabilità, in soggetti non affetti da tale anomalia non avrebbero determinato lesioni. Come esposto dalla Dott.ssa “i successivi interventi effettuati, l'intervento di svuotamento, Per_2 zeppaggio di cisti ossea, la stabilizzazione con fissatore esterno, gli interventi di allungamento del femore sinistro, accorciato rispetto al controlaterale, si sono resi necessari proprio a causa della patologia cistica preesistente, che ha reso debole l'osso in quella sede. Se, infatti, tale urto avesse agito su un femore sano, si sarebbe potuta verificare una frattura non complicata, che sarebbe guarita con semplice immobilizzazione in gesso e di certo non avrebbe determinato deformità, né accorciamento dell'arto, né avrebbe reso necessari i numerosi interventi chirurgici che il paziente ha dovuto subire proprio perché affetto da patologia cistica ossea”. Sulla base di tali argomentazioni, scientificamente giustificate e corrette, concernenti il nesso eziologico tra le menomazioni riscontrate e il sinistro oggetto di causa, ha riscontrato il c.t.u. l'esistenza di due soli degli elementi della criteriologia medico legale (criterio cronologico e topografico) rilevanti in tema di nesso causale, sottolineando l'assenza degli ulteriori criteri della
3 “adeguatezza lesiva e della esclusione di altre cause”, e concludendo che “l'urto abbia costituito concausa” dei postumi permanenti del sinistro. La Dott.ssa inoltre, ha bene chiarito i motivi per cui ha ritenuto non condivisibili le conclusioni Per_2 medico-legali cui era pervenuto il precedente c.t.u., Dott. , ribadendo che, sebbene il sinistro Per_1 oggetto di causa avesse determinato la frattura del femore, detta frattura era intervenuta in un sito
“fragile”, tanto è vero che risultavano dalla documentazione due precedenti fratture nella stessa sede, per cui non potevano ritenersi soddisfatti, nella specie, tutti i criteri della criteriologia medico-legale in tema di nesso di causalità, dovendosi ritenere che il trauma avesse costituito non l'unica causa, ma una “concausa”. Correttamente, dunque, il primo giudice ha aderito alle conclusioni espresse della Dott.ssa - Per_2 che ha individuato l'esatta percentuale delle menomazioni e, in generale, delle conseguenze dannose (anche di carattere patrimoniale) che possono ritenersi conseguenza diretta del sinistro oggetto di causa - le quali appaiono pienamente condivisibili, in quanto espresse in esito ad un attento esame anamnestico ed obiettivo delle condizioni di salute del periziato, sorretto da una completa disamina della documentazione medica in atti e corredate dall'indicazione dei criteri scientifici posti a fondamento delle proprie valutazioni, criteri che peraltro non sono stati specificamente censurati dall'appellante, che si è limitato a sostenere la correttezza delle conclusioni del Dott. . Per_1
Diversamente da quanto asserito dal difensore, le conclusioni del secondo c.t.u. sono, senz'altro, da preferire a quelle espresse dal primo consulente tecnico d'ufficio, in quanto quest'ultimo non ha compiutamente esaminato, con applicazione di criteri medico-legali, il profilo del nesso di causalità tra gli esiti lesivi riscontrati e il sinistro oggetto di causa, limitandosi, apoditticamente, a confermare le conclusioni già espresse senza tenere conto della incidenza eziologica della patologia cistica preesistente, che aveva reso debole l'osso in quella sede e che in passato aveva già determinato due fratture patologiche nella stessa sede. Infondata appare, inoltre, la censura relativa alla liquidazione del danno morale, considerato dal primo giudice unicamente quale variabile dell'entità del danno biologico, a dispetto della distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno. Occorre premettere, in diritto, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c. ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 26/11/2024, n. 30461). Come pure chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale
4 del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 24/07/2024, n. 20661). Ciò comporta che il danneggiato deve, quanto meno, allegare tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, atteso che il danno morale, conseguente alle lesioni, va pur sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Nel caso in esame, l'attore ha omesso, anche in grado di appello, ogni allegazione necessaria a fondare la prova del danno morale, ancorché in via presuntiva, limitandosi ad asserire che le sofferenze morali patite a causa del sinistro sarebbero “evidenti e palesi anche facendo semplice ricorso a massime”. Appare, dunque, ragionevole la decisione del primo giudice che ha ritenuto di conglobare la liquidazione del danno morale al danno biologico, liquidando il danno non patrimoniale in via equitativa sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”.
2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “Violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine alla compensazione delle spese”. La doglianza è fondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso in esame) stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 11/03/2025, n. 6486; Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641 Cass. Civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061). La nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione, parziale o totale, tra le parti delle spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, a svantaggio delle controparti, ovvero l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi.
5 Nel caso in esame, dunque, erroneamente il primo giudice ha ritenuto di compensare le spese processuali tra le parti, in considerazione del solo fatto che “la quantificazione dei danni richiesti da parte attrice è stata notevolmente ridotta”, atteso che l'accoglimento in misura sensibilmente ridotta dell'unica domanda risarcitoria proposta dall'attore non consentiva di ritenere integrata la parziale reciproca soccombenza, né altra grave ed eccezionale ragione, che potesse giustificare una compensazione, ancorché parziale, delle spese tra le parti. Ne segue che, in parziale accoglimento dell'appello, le spese del primo grado del giudizio vanno integralmente poste a carico dei convenuti, in solido, nella misura di complessivi € 4.835,00 (di cui
€ 875,00, per la fase di studio, € 740,00, per la fase introduttiva, € 1.600,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 1.620,00 per la fase decisionale) per compensi - già liquidata dal primo giudice seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (decisum), e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - ed € 458,00 per spese (documentate), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. L'accoglimento parziale dell'appello, giustifica, in ogni caso, una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio, che tenga conto dell'esito finale della lite. In proposito, può essere richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, bensì dev'essere considerato unitariamente ex post, ossia all'esito della lite nel momento in cui viene decisa dal giudice d'appello che regola le spese del giudizio, senza che rilevi il fatto che in qualche segmento (grado o fase) del processo la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 20/05/2025, n.13383. Ha chiarito la Suprema Corte che, in tema di regolamento delle spese processuali da parte del giudice d'appello, i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. devono essere letti alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, per cui la soccombenza, o reciproca soccombenza, dev'essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, bensì al processo considerato unitariamente ex post all'esito della lite decisa dal giudice d'appello (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024; Cass. Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5820 del 23/03/2016). Ne segue che anche le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico degli appellati, in solido, e liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (decisum), ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 777,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 850/2021 emessa, in data 23 aprile 2021, dal Tribunale Parte_2 di Messina, in composizione monocratica, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, pone le spese del primo grado del giudizio integralmente a carico dei convenuti, in solido, nella misura liquidata in complessivi € 4.835,00 per compensi, ed
€ 458,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
6 conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Condanna gli appellati alla rifusione, in solido, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, ed € 777,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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