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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 406/2024 promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), titolare dell'omonima impresa individuale, con il patrocinio degli avv.ti GECELE
CHRISTIAN e TOMASI PATRIZIA del foro di Trento ed elettivamente domiciliato in VIA
GRAZIOLI 75 38100 TRENTO presso i difensori;
- parte opponente - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALDESSARI PAOLO ed elettivamente domiciliata in VIA PERATHONER 31
BOLZANO presso il difensore;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 5/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente:
... nel merito in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto e diminuire l'entità dell'importo dovuto dall'attore opponente per tutte le ragioni, i motivi e le causali di cui alla narrativa della citazione in opposizione e della presente memoria (memoria 171 ter c.p.c. nr. 1 dd. 10/7/2024)
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”
In via istruttoria insiste nelle proprie istanze come in atti. per la parte opposta : CP_1
“ Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale:
- rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande dell'attore opponente, condannare l'ultimo al pagamento, a favore della convenuta opposta
, della somma di complessivi € 43.598,47 o quella diversa somma che dovesse risultare di CP_1
giustizia, oltre agli interessi di mora ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di scadenza delle singole fatture e, in ogni caso, agli interessi nella misura ex art. 1284 c.c., 4° comma dal momento della proposizione della domanda giudiziale consistente nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 21/12/2023;
2) in via istruttoria: come da verbale dd. 5/6/2025;
3) in ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio”
In via istruttoria insiste nelle proprie istanze come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 21/12/2023 la società faceva valere nei CP_1
confronti di imprenditore individuale, il credito di Euro 43.598,47, oltre Parte_1
accessori, maturato a titolo di residuo corrispettivo per la vendita di vario materiale edile come da fatture n. 1/34474 dd. 30.09.2022, n. 1/34475 dd. 30.09.2022, n. 1/38714 dd. 31.10.2022, n. 1/43772 dd. 30.11.2022, n. 1/43773 dd. 30.11.2022, n. 1/47118 dd. 27.12.2022, n. 1/5725 dd. 28.02.2023, n.
1/10067 dd. 31.03.2023, n. 1/14021 dd. 30.04.2023, n. 1/18158 dd. 27.05.2023, n. 1/19685 dd.
31.05.2023, n. 1/23210 dd. 30.06.2023, n. 1/27169 dd. 31.07.2023, n. 1/30953 dd. 31.08.2023 e n.
1/34680 dd. 30.09.2023.
In data 21/12/2023 veniva emesso dal Tribunale di Bolzano decreto ingiuntivo nr. 1545/2023 di corrispondente importo.
Con atto di citazione dd. 31/1/2024 proponeva opposizione a detto decreto Parte_1
ingiuntivo, adducendo il mancato scomputo da parte della società opposta di somme già corrisposte per complessivi Euro 10.000,00, nonché l'erronea determinazione dei corrispettivi azionati, che non pagina 2 di 5 corrisponderebbero agli accordi intercorsi tra le parti.
Costituitasi la società opposta ha insistito nella propria pretesa, evidenziando come in CP_1 data 25/5/2023 l'opponente avrebbe sottoscritto un piano di rientro per Euro 36.961,39 e che, successivamente a tale accordo, sarebbero state emesse fatture per Euro 11.637,08 ed intervenuto un pagamento per soli Euro 5.000,00. Quanto alla determinazione dei corrispettivi, parte opposta rappresenta che parte delle fatture contestate sono in realtà specificamente oggetto del piano di rientro sottoscritto dall'opponente, mentre, in relazione alle residue, sussisterebbe contestazione sul solo complessivo importo di Euro 632,99, comunque dovuto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dello svolgimento dell'udienza ex art. 183
c.p.c. per la prima comparizione delle parti, il Giudice, con ordinanza dd. 10/2/2025 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1545/2023 emesso in data 22/12/2023 dal
Tribunale di Bolzano all'esito del procedimento monitorio sub RG nr. 4022/2023 e, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. per il 5/6/2025.
Il Giudice, sentita quindi la discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
2. L'opposizione proposta non è fondata.
2.1. Parte opponente ha sottoscritto in data 25/5/2023 un piano di rientro con Parte_1 riconoscimento di debito per Euro 36.961,39 “a saldo delle fatture anno 2022 1/30169-1/34474-
1/34475-1/30169-1-34475-1/38714-1/34475-1/43772-1/43773-1/47118 anno 2023 1/5725-1/10067-91”
e con riferimento altresì alla “Situazione partite aperte”, allegata all'accordo e sottoscritta dalle parti, ove figura inter alia la fattura 1/14021 del 30/4/2023 (doc. 21 di parte opposta).
Sul punto va evidenziato che il riconoscimento riguarda quindi tra l'altro i crediti azionati in monitorio come da fatture: n. 1/34474 dd. 30.09.2022, n. 1/34475 dd. 30.09.2022, n. 1/38714 dd. 31.10.2022, n.
1/43772 dd. 30.11.2022, n. 1/43773 dd. 30.11.2022, n. 1/47118 dd. 27.12.2022, n. 1/5725 dd.
28.02.2023, n. 1/10067 dd. 31.03.2023, n. 1/14021 dd. 30.04.2023. A ciò consegue che l'opposta è dispensata dall'onere di provare il rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.), sì che parte opponente non può semplicemente limitarsi ad una contestazione di mancata consegna.
Tale accordo è intervenuto in data successiva all'esecuzione dei pagamenti dei quali al par. 1 dell'atto di citazione in opposizione ovvero: a) pagamento dell'importo di Euro 5.000,00 in data 11 maggio
2023; b) pagamento dell'importo di Euro 5.000,00 in data 16 maggio 2023.
pagina 3 di 5 Non si ritiene quindi che la corresponsione della complessiva somma di Euro 10.000,00, come eccepita da parte opponente, abbia potuto integrare parziale estinzione del debito successivamente riconosciuto come ancora sussistente.
2.2. Quanto all'ulteriore credito maturato in favore di per Euro 11.637,08, come da CP_1
fatture da all. 10 a 15 di parte opposta (n. 1/18158 dd. 27.05.2023, n. 1/19685 dd. 31.05.2023, n.
1/23210 dd. 30.06.2023, n. 1/27169 dd. 31.07.2023, n. 1/30953 dd. 31.08.2023 e n. 1/34680 dd.
30.09.2023, fatte valere in monitorio) la contestazione specifica del signor Parte_1
attiene in sostanza alla sola quantificazione della pretesta, con una differenza tra importi richiesti ed importi asseritamente pattuiti di soli Euro 632,99. Tale contestazione non appare in alcun modo plausibile, tenuto conto che i particolari accordi a dire di parte opponente intercorsi in merito al prezzo sono smentiti, in relazione alle fatture delle quali al par. 2.1., dalla piena ammissione di debenza degli importi indicati nell'atto di riconoscimento di debito. Non pare ragionevole quindi ritenere che per le ulteriori ordinazioni le parti abbiano differentemente regolato i propri rapporti. Peraltro, la società opposta contesta che annotazioni a mano sulle conferme d'ordine siano riconducibili al proprio addetto
. A riguardo i capitoli di prova formulati dall'opponente sono inammissibili, in quanto CP_2
generici, anche con riferimento alle circostanze di tempo.
2.3. Se si considera dunque il credito ammesso in sede di citato piano di rientro per Euro 36.961,39, il credito maturato in relazione a successive fatture per Euro 11.637,08 ed il pagamento parziale di Euro
5.000,00, come ammesso dalla stessa ne deriva che il signor CP_1 Parte_1
risulta tuttora debitore di della somma ingiunta di Euro 43.598,47, oltre accessori. CP_1
2.4. Per le ragioni sopra esposte va dunque rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1545/2023 del Tribunale di Bolzano del 21/12/2023, pubblicato il 22/12/2023 (RG 4022/2023).
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente Parte_1
va condannato a rifondere alla società opposta , le spese del presente giudizio che sono CP_1
liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
pagina 4 di 5
Considerato che
nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria in relazione alla quale si giustifica una riduzione del compenso nella misura del 50%, non essendo state assunte prove orali o consulenza tecnica d'ufficio - viene tuttavia riconosciuto aumento del 30% per atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, art. 4, comma I bis, d.m. cit.): Euro 8.726,90 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1545/2023 del Tribunale di Bolzano;
- condanna l'opponente va condannato a rifondere alla società opposta Parte_1
, le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 8.726,90 per CP_1
compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 6/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 406/2024 promossa da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), titolare dell'omonima impresa individuale, con il patrocinio degli avv.ti GECELE
CHRISTIAN e TOMASI PATRIZIA del foro di Trento ed elettivamente domiciliato in VIA
GRAZIOLI 75 38100 TRENTO presso i difensori;
- parte opponente - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALDESSARI PAOLO ed elettivamente domiciliata in VIA PERATHONER 31
BOLZANO presso il difensore;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 5/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente:
... nel merito in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto e diminuire l'entità dell'importo dovuto dall'attore opponente per tutte le ragioni, i motivi e le causali di cui alla narrativa della citazione in opposizione e della presente memoria (memoria 171 ter c.p.c. nr. 1 dd. 10/7/2024)
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”
In via istruttoria insiste nelle proprie istanze come in atti. per la parte opposta : CP_1
“ Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale:
- rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle domande dell'attore opponente, condannare l'ultimo al pagamento, a favore della convenuta opposta
, della somma di complessivi € 43.598,47 o quella diversa somma che dovesse risultare di CP_1
giustizia, oltre agli interessi di mora ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di scadenza delle singole fatture e, in ogni caso, agli interessi nella misura ex art. 1284 c.c., 4° comma dal momento della proposizione della domanda giudiziale consistente nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 21/12/2023;
2) in via istruttoria: come da verbale dd. 5/6/2025;
3) in ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio”
In via istruttoria insiste nelle proprie istanze come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 21/12/2023 la società faceva valere nei CP_1
confronti di imprenditore individuale, il credito di Euro 43.598,47, oltre Parte_1
accessori, maturato a titolo di residuo corrispettivo per la vendita di vario materiale edile come da fatture n. 1/34474 dd. 30.09.2022, n. 1/34475 dd. 30.09.2022, n. 1/38714 dd. 31.10.2022, n. 1/43772 dd. 30.11.2022, n. 1/43773 dd. 30.11.2022, n. 1/47118 dd. 27.12.2022, n. 1/5725 dd. 28.02.2023, n.
1/10067 dd. 31.03.2023, n. 1/14021 dd. 30.04.2023, n. 1/18158 dd. 27.05.2023, n. 1/19685 dd.
31.05.2023, n. 1/23210 dd. 30.06.2023, n. 1/27169 dd. 31.07.2023, n. 1/30953 dd. 31.08.2023 e n.
1/34680 dd. 30.09.2023.
In data 21/12/2023 veniva emesso dal Tribunale di Bolzano decreto ingiuntivo nr. 1545/2023 di corrispondente importo.
Con atto di citazione dd. 31/1/2024 proponeva opposizione a detto decreto Parte_1
ingiuntivo, adducendo il mancato scomputo da parte della società opposta di somme già corrisposte per complessivi Euro 10.000,00, nonché l'erronea determinazione dei corrispettivi azionati, che non pagina 2 di 5 corrisponderebbero agli accordi intercorsi tra le parti.
Costituitasi la società opposta ha insistito nella propria pretesa, evidenziando come in CP_1 data 25/5/2023 l'opponente avrebbe sottoscritto un piano di rientro per Euro 36.961,39 e che, successivamente a tale accordo, sarebbero state emesse fatture per Euro 11.637,08 ed intervenuto un pagamento per soli Euro 5.000,00. Quanto alla determinazione dei corrispettivi, parte opposta rappresenta che parte delle fatture contestate sono in realtà specificamente oggetto del piano di rientro sottoscritto dall'opponente, mentre, in relazione alle residue, sussisterebbe contestazione sul solo complessivo importo di Euro 632,99, comunque dovuto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dello svolgimento dell'udienza ex art. 183
c.p.c. per la prima comparizione delle parti, il Giudice, con ordinanza dd. 10/2/2025 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1545/2023 emesso in data 22/12/2023 dal
Tribunale di Bolzano all'esito del procedimento monitorio sub RG nr. 4022/2023 e, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. per il 5/6/2025.
Il Giudice, sentita quindi la discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
2. L'opposizione proposta non è fondata.
2.1. Parte opponente ha sottoscritto in data 25/5/2023 un piano di rientro con Parte_1 riconoscimento di debito per Euro 36.961,39 “a saldo delle fatture anno 2022 1/30169-1/34474-
1/34475-1/30169-1-34475-1/38714-1/34475-1/43772-1/43773-1/47118 anno 2023 1/5725-1/10067-91”
e con riferimento altresì alla “Situazione partite aperte”, allegata all'accordo e sottoscritta dalle parti, ove figura inter alia la fattura 1/14021 del 30/4/2023 (doc. 21 di parte opposta).
Sul punto va evidenziato che il riconoscimento riguarda quindi tra l'altro i crediti azionati in monitorio come da fatture: n. 1/34474 dd. 30.09.2022, n. 1/34475 dd. 30.09.2022, n. 1/38714 dd. 31.10.2022, n.
1/43772 dd. 30.11.2022, n. 1/43773 dd. 30.11.2022, n. 1/47118 dd. 27.12.2022, n. 1/5725 dd.
28.02.2023, n. 1/10067 dd. 31.03.2023, n. 1/14021 dd. 30.04.2023. A ciò consegue che l'opposta è dispensata dall'onere di provare il rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.), sì che parte opponente non può semplicemente limitarsi ad una contestazione di mancata consegna.
Tale accordo è intervenuto in data successiva all'esecuzione dei pagamenti dei quali al par. 1 dell'atto di citazione in opposizione ovvero: a) pagamento dell'importo di Euro 5.000,00 in data 11 maggio
2023; b) pagamento dell'importo di Euro 5.000,00 in data 16 maggio 2023.
pagina 3 di 5 Non si ritiene quindi che la corresponsione della complessiva somma di Euro 10.000,00, come eccepita da parte opponente, abbia potuto integrare parziale estinzione del debito successivamente riconosciuto come ancora sussistente.
2.2. Quanto all'ulteriore credito maturato in favore di per Euro 11.637,08, come da CP_1
fatture da all. 10 a 15 di parte opposta (n. 1/18158 dd. 27.05.2023, n. 1/19685 dd. 31.05.2023, n.
1/23210 dd. 30.06.2023, n. 1/27169 dd. 31.07.2023, n. 1/30953 dd. 31.08.2023 e n. 1/34680 dd.
30.09.2023, fatte valere in monitorio) la contestazione specifica del signor Parte_1
attiene in sostanza alla sola quantificazione della pretesta, con una differenza tra importi richiesti ed importi asseritamente pattuiti di soli Euro 632,99. Tale contestazione non appare in alcun modo plausibile, tenuto conto che i particolari accordi a dire di parte opponente intercorsi in merito al prezzo sono smentiti, in relazione alle fatture delle quali al par. 2.1., dalla piena ammissione di debenza degli importi indicati nell'atto di riconoscimento di debito. Non pare ragionevole quindi ritenere che per le ulteriori ordinazioni le parti abbiano differentemente regolato i propri rapporti. Peraltro, la società opposta contesta che annotazioni a mano sulle conferme d'ordine siano riconducibili al proprio addetto
. A riguardo i capitoli di prova formulati dall'opponente sono inammissibili, in quanto CP_2
generici, anche con riferimento alle circostanze di tempo.
2.3. Se si considera dunque il credito ammesso in sede di citato piano di rientro per Euro 36.961,39, il credito maturato in relazione a successive fatture per Euro 11.637,08 ed il pagamento parziale di Euro
5.000,00, come ammesso dalla stessa ne deriva che il signor CP_1 Parte_1
risulta tuttora debitore di della somma ingiunta di Euro 43.598,47, oltre accessori. CP_1
2.4. Per le ragioni sopra esposte va dunque rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1545/2023 del Tribunale di Bolzano del 21/12/2023, pubblicato il 22/12/2023 (RG 4022/2023).
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente Parte_1
va condannato a rifondere alla società opposta , le spese del presente giudizio che sono CP_1
liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
pagina 4 di 5
Considerato che
nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria in relazione alla quale si giustifica una riduzione del compenso nella misura del 50%, non essendo state assunte prove orali o consulenza tecnica d'ufficio - viene tuttavia riconosciuto aumento del 30% per atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, art. 4, comma I bis, d.m. cit.): Euro 8.726,90 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1545/2023 del Tribunale di Bolzano;
- condanna l'opponente va condannato a rifondere alla società opposta Parte_1
, le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 8.726,90 per CP_1
compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 6/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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