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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7195 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 5751/25 all'udienza del 19/6/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv.ti Flavia Bruschi , Mara Parpaglioni e
ME LI pec , Email_1
giusta procura in calce al ricorso Email_2
RICORRENTI
E
in persona dell'avv. Nicola Nero, institore in virtù dei poteri CP_1 conferitigli giusta procura per atto Notar Dottoressa di Roma del 13 marzo Persona_1
2023 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Oriana Di Girolamo e Luciano
Tamburro pec giusta delega in calce alla Email_3 memoria
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità su ferie
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/2/25 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“1. Previo, se del caso, annullamento/disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e degli artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5, 14 del ccal 2012 e 2016 e 75.2 del ccnl 2003, nella parte in cui limitano e/o escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie tutte le indennità come sopra rivendicate in ricorso e specificamente indicate nei conteggi, parte integrante del presente ricorso;
2.accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 luglio 2007 o in subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza di tutte le indennità indicate in ricorso e di cui agli articoli sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3.condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007, pari alle seguenti somme lorde risultanti dai conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati:
Parte_4
€13270,32
[...]
€ 9.684,74 Parte_2
€11205,43 Pt_3 della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato”
A sostegno del ricorso deducevano di essere dipendenti della resistente come macchinisti B1 ; di svolgere in prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni;
che erano Tecnici Specializzati ed il era in pensione dal settembre 2022; che la retribuzione Pt_1 mensile ordinaria dei Tecnici Specializzati era composta da importi fissi e continuativi nonché di ulteriori importi liquidati continuativamente ogni mese, ma il cui importo era proporzionale all'effettivo tempo trascorso a bordo macchina e treno;
che l'indennità di utilizzazione professionale ,prevista dal CCNL Accordo aziendale 2016 artt. 24 lett. d) e 31 punto 4. Tabella B;
nonché CCNL integrativo aziendale di gruppo 2012 artt.24 lett. d) e art.31 punto 4 Tabella A del punto 11 del medesimo art. 31 e dall'Accordo di confluenza al ccnl 2003 art. 34 punto 8.3 e tabella A) allegata, retribuiva le ore prestate per le attività di condotta e di scorta e ,per il macchinista, comprendeva l'ulteriore voce retributiva commisurata ai chilometri percorsi;
che tale indennità era modulata anche in riferimento all'anzianità e al livello professionale della qualifica rivestita;
che detta indennità veniva forfetizzata secondo quanto previsto dall'art 31 punto 5 del ccnl 2016 solo per alcune fattispecie come la presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento, per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e abilitazione;
che la misura forfetizzata era pari per i macchinisti ad euro 12,80 e per il personale di bordo ad euro 4,50 ; che per il personale di macchina e di bordo il CCNL prevedeva un ulteriore voce variabile denominata compenso per assenza dalla residenza di lavoro definita dall'art 27 p.
2.1 lett d) CCNL, riguardante il periodo intercorrente tra l'ora di partenza del treno e l'ora di arrivo nello stesso impianto in cui aveva avuto inizio il lavoro giornaliero, erogata nella misura indicata dall'art 77 .
2.1 e 2.2 del CCNL;
che tali indennità costituivano il 27-30% della retribuzione di ciascun ricorrente;
che l'art 30.6 del CCNL 2016 e l'art 14 .3 del CCAL 2016 prevedevano la misura della retribuzione dei giorni di ferie indicando le voci da considerare e l'art 14 .3 elencava tra le voci l'indennità di utilizzazione e di navigazione di cui all'art 31 del CCAL;
che l'art 31 CCAL prevedeva l'indennità di utilizzazione per il personale di macchina e di bordo ma prevedeva al punto 5 una c.d. forfettizzazione della stessa oltre che per i giorni di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, anche per le giornate di assenza (retribuita) diverse da quelle indicate al successivo p. 6 (non retribuita), tra le quali le giornate di ferie;
che pertanto nelle giornate di ferie veniva esclusa parte della retribuzione variabile percepita normalmente nei giorni lavorativi sostituendola con un'indennità forfetizzata;
che l'indennità di assenza dalla residenza non veniva pagata nei giorni di ferie come previsto dall'art 77.2.4 CCNL 2016 invariato rispetto all'art 77 del ccnl 2012 e 72.2 del ccnl 2003; che pertanto durante le ferie non percepivano l'integrale retribuzione;
che la prescrizione era stata interrotta;
che spettavano ai ricorrenti le somme indicate nelle conclusioni;
che l'operato della resistente violava la normativa nazionale e comunitaria , anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea;
che tali indennità dovevano essere comprese nella base di calcolo della retribuzione feriale anche previa disapplicazione delle norme contrattuali illegittime. Concludevano come sopra. Si costituiva che eccepiva la prescrizione quinquennale, in subordine la Controparte_1 prescrizione di tutti i crediti maturati ante il 18/7/012 data di entrata in vigore della legge fornero . Evidenziava quale erano le voci che componevano la retribuzione nelle giornate di ferie e che pertanto la giornata di ferie era una giornata di assenza dal lavoro , remunerata in misura maggiore rispetto ad altre tipologie di assenze;
che la indennità di utilizzazione professionale era composta dalla UP fissa confluita nel salario di produttività corrisposto durante le ferie , dalla UP variabile che continuava ad esserci e veniva modulata in relazione alla durata del lavoro e tipologia del servizio e nella UP media impianto confluita nella UP giornaliera concepita come alternativa alla UP variabile e corrisposta durante le ferie, per cui l'articolazione retributiva era la stessa di cui godeva il dipendente durante l'attività lavorativa;
descriveva l'istituto dell'indennità di assenza dalla residenza , spiegava che i ricorrenti avevano goduto durante il periodo di svolgimento del servizio ai treni i seguenti giorni di ferie :il Carbone n 291, il Cristallino n 313, il Dominici n 293 avuto riguardo ad un numero massimo di 20 giorni annui di ferie;
che bassa era la percentuale di incidenza delle indennità richieste sulla retribuzione mensile;
illustrava la normativa europea e nazionale in materia di ferie e la giurisprudenza comunitaria;
deduceva che mancavano gli oneri di allegazione e prova per far ritenere che le indennità richieste avessero le caratteristiche enunciate dalla Corte di Giustizia europea per rientrare nella nozione euro unitaria di retribuzione per ferie e che gli importi riconosciuti dalla contrattazione collettiva durante le ferie non fossero suscettibili di scoraggiare i lavoratori a fruire del periodo di riposo;
che la retribuzione feriale per essere rispettosa dell'art 7 dir 2003/88/CE doveva essere paragonabile e non coincidente con quella corrisposta durante le giornate di lavoro , in modo da non dissuadere il godimento delle ferie, come nel caso in esame, vista la scarsa incidenza di tali indennità sulla retribuzione;
che avendo l'indennità di assenza della residenza sostituito l'indennità di trasferta non presentava alcun collegamento intrinseco con le mansioni svolte dal macchinista ,essendo la trasferta un istituto comune a qualsiasi attività espletabili in regime di subordinazione;
che la retribuzione del giorno di ferie era identica alla retribuzione percepita dal personale in servizio impiegato per attività di manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali, in tale giornate infatti i lavoratori in servizio percepivano il salario di produttività e la UP giornaliera, senza la sola corresponsione della UP variabile e del compenso per assenza della residenza, per cui la retribuzione feriale coincideva con la retribuzione corrisposta per le ordinarie giornate lavorative in cui i lavoratori erano impiegati nelle attività sopra indicate;
che essendo le clausole inscindibilmente collegate le une alle altre era impossibile dichiarare la nullità anche parziale di singole clausole senza travolgere l'intero equilibrio delle stesse se non determinando una caducazione dell'emolumento interessato nella sua interezza, eccepiva pertanto in via riconvenzionale la nullità di tutte le clausole che disciplinavano gli emolumenti in parola con esclusione di ogni spettanza delle voci economiche nella loro integralità e che quindi la domanda di cui al ricorso era assorbita o comunque compensata dagli importi dovuti in restituzione dal lavoratore per l'indebita corresponsione;
che nell'ipotesi in cui si doveva ritenere fondata la pretesa di parte ricorrente, non potevano che essere limitate le pretese a quattro settimane di cui alla normativa europea, corrispondenti ai 20 giorni lavorativi;
contestava i conteggi avversari errati sia nell'individuazione delle ferie effettivamente fruite negli anni considerati, sia nella retribuzione presa di riferimento, in sostanza erano errati i giorni di ferie considerati ,in quanto dovevano essere presi in considerazione i giorni di ferie goduti durante il periodo di svolgimento del servizio ai treni al netto delle ipotesi di ferie fruite durante un periodo di diversa utilizzazione caricate con il codice 5100, come per esempio nelle ipotesi di distacco,
o inidoneità temporanea, errato poi era la modalità di calcolo usata, in quanto nella retribuzione spettante era stata inclusa anche la UP giornaliera già corrisposta in tali giornate, invece di essere decurtata;
inoltre la retribuzione giornaliera doveva essere calcolata su 26 giorni mensili;
che in estremo subordine la retribuzione spettante era quella come evidenziata nei conteggi alternativi allegati alla memoria ed effettuati considerando un numero massimo annuo di giorni di ferie pari a 20 per un totale di euro 5.505,12 per il di euro 3.040,82 Pt_1 per e di euro 4.901,72 per Parte_2 Pt_5
Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto del presente ricorso è verificare la validità con eventuale conseguente disapplicazione dell'art 31. 5 e 31.6 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo forfettario di € 12,80,per i macchinisti
, quali i ricorrenti e dell'art. 77.2.2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie ,per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea , così da accertare il loro diritto a percepire , per ciascun giorno di ferie goduto ,una retribuzione che contenga le predette indennità calcolate dividendo il totale annuo delle somme percepite a titolo di UP e di assenza dalla residenza per le giornate di presenza in servizio e moltiplicando detta somma , pari al valore medio delle predette indennità per giornata lavorativa , per i giorni di ferie , come meglio si dirà in seguito. I ricorrenti basano la loro pretesa sulla normativa nazionale artt 36 Cost., 2109 cc e art 10 Dlgs 66/03, nonché sull'interpretazioni date dalle Corti superiori all' art 31 n 2 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea che prevede :“2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite” ed all'art 7 della Direttiva 2003/88/ CE che afferma :“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.” Il diritto italiano ha poi dato attuazione alle disposizioni comunitarie con l'art 10 L 66/03 che afferma: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.” La Corte Costituzionale con la sentenza n. 616 del 30.12.1987 ha affermato che l'art. 36, 3° co., Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse.
Pertanto il lavoratore ha diritto alle ferie e le stesse devo essere retribuite , sostiene parte ricorrente che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile, usando una nozione europea , alla retribuzione percepita durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e
,quindi, comprensiva delle indennità reclamate . Le questioni eccepite dalla resistente nella memoria sono state affrontate dalla Suprema Corte da ultimo con la sentenza n 13972/24 che si ritiene di riportare integralmente essendo esaustiva sulla questione e condivisibile nelle argomentazioni . La Suprema Corte ha affrontato il concetto di retribuzione europea cui necessita far riferimento asserendo: “10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_2
2006, ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso Persona_3 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_4
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C- 514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_2 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_3 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.” Pertanto la Corte ha ribadito che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile a quella normalmente percepita in quanto si è voluto, durante le ferie, assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ha poi puntualizzato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore, afferma inoltre che la retribuzione prevista durante le ferie non deve dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie stesse e tale valutazione deve essere fatta ex ante . Precisa la Corte in altra sentenza, la n 13932/24, che “l'effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” e che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” Alla luce di tali argomentazioni ,che si condividono pienamente, è infondato quanto affermato da secondo cui l'effetto dissuasivo deve essere verificato in concreto CP_1 calcolando l'impatto della decurtazione sulla retribuzione percepita ,in quanto, chiarita la nozione europea della retribuzione , chiarito che la retribuzione da percepire durante le ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria e debba essere comprensiva di qualsiasi importo collegato alla mansione ed allo status, chiarito che l'effetto deterrente si può realizzare ogni qualvolta il lavoratore durante le ferie non percepisce tutte le voci della retribuzione e tutte le indennità che sono collegate a compensare i disagi derivanti dalle mansioni esercitate , ritenendosi che in effetti il lavoratore sapendo ex ante che durante le ferie percepirebbe Cont sicuramente meno di quanto percepirebbe se fosse in servizio, in quanto la viene forfettizzata e la indennità di assenza dalla residenza non viene erogata , viste le buste paga dove mensilmente invece i lavoratori percepiscono le due indennità e, per quanto riguarda la Cont
, la stessa viene percepita nei mesi lavorati in misura superiore all'importo forfettizzato, la retribuzione corrisposta da e come calcolata durante le ferie ha ex ante un effetto CP_1 dissuasivo al godimento delle ferie stesse. Appare irrilevante , alla luce di quanto affermato, assumere che nessun effetto dissuasivo aveva la retribuzione corrisposta dalla società ai lavoratori in ferie , in quanto gli stessi avevano tutti goduto delle ferie , in quanto la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente verificare tale effetto ex ante e non ex post . In particolare poi la Corte ha specificato a “quale retribuzione mensile” è necessario riferirsi per la verifica concreta del c.d. effetto deterrente, in quanto la Corte, oltre ad indicare la nozione europea della retribuzione, spiega che la retribuzione da erogare nelle ferie e paragonabile a quella ordinaria deve essere in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore e nel parlare di effetto deterrente si riferisce alla mancata percezione delle indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Infine la Corte ha esaustivamente spiegato perché ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo, non si può raffrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale e che la sostanza non muta ,in quanto in quel giorno di ferie i lavoratori non percepiscono la stessa somma che avrebbero percepito nel caso in cui avessero lavorato. Quanto poi alle specifiche voci che si assumono non erogate correttamente, sostiene che i ricorrenti non avrebbero allegato e provato che le indennità richieste avevano CP_1 le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE per essere eventualmente prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie, trattandosi di elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensavano specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, comunque correlate allo status professionale o personale. La doglianza non può essere condivisa: il richiamo all'attività svolta ed alle norme contrattuali relative alle predette indennità rendono evidente che le predette indennità sono in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sono correlate allo “status” personale e professionale del lavoratore A proposito della UP , poi, la Corte ha affermato nella sentenza n 13972/24 al punto 10.12 «è la stessa ricorrente ( ) ad ammettere che la UP è CP_1 comunque riconosciuta “per attività svolte tipiche del macchinista”, ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti» e quanto all'indennità assenza dalla residenza nella stessa sentenza la Corte di Cassazione richiamando la Corte d'Appello ha affermato “Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte( d'Appello) a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”.
Ora passando a verificare i criteri di calcolo dei conteggi, si ritiene che gli stessi siano corretti. Infatti per parlare di retribuzione paragonabile, si deve arrivare a confrontare la retribuzione giornaliera percepita in servizio con quella percepita in ferie , occorre poi fare una media, proprio perché i compensi richiesti sono variabili ed attribuire la differenza, detraendo la UP forfettizzata, ovviamente effettuando i calcoli sulla base delle specifiche voci di cui è causa . Pertanto, come sostento da parte ricorrente, dividendo il totale annuo delle somme percepite a titolo di UP e Assenza dalla residenza (ossia , l'indennità di Condotta oraria e Kilometrica (per i macchinisti) e l' indennità di Assenza dalla Residenza), per le giornate di presenza in servizio al netto di assenze avvenute per il verificarsi di eventi particolari incidenti sul rapporto di lavoro come malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale e così via, si ottiene il valore medio per ogni giornata lavorativa maggiormente ravvicinabile all'effettività della retribuzione (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 2868/2021, Trib. Roma, Dott.ssa Bracci, n. 58 del 10/01/2022 ), moltiplicando , poi, il valore medio così ottenuto per i giorni di ferie godute nell'anno, ma in misura non superiore a 28 giorni , come precisato di seguito , e sottraendo l'importo forfettario, riconosciuto per ogni giornata di ferie godute dall'art.31, p.5 dell'Accordo Aziendale, si ottiene la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute. Non si può ritenere corretto il calcolo prospettato da parte resistente secondo cui il valore medio delle indennità percepite dai lavoratori nei giorni di servizio dovrebbe calcolarsi considerando gli importi percepiti a tali titoli dai lavoratori, divisi poi per 26, come previsto dai CCNL per il calcolo della retribuzione ordinaria, in quanto dividendo il totale annuo delle somme percepite a titolo di UP e Assenza dalla residenza per le giornate di presenza in servizio si ottiene la retribuzione effettivamente percepita dai ricorrenti in una giornata lavorativa e quindi un dato vicino a quello reale. Circa poi l'ulteriore eccezione di secondo cui i giorni di ferie da considerare CP_1 dovevano essere solo quelli goduti durante il periodo di svolgimento del servizio ai treni, ossia, al netto delle ipotesi di ferie fruite durante un periodo di diversa utilizzazione non nelle mansioni rivestite , e quindi quelli indicati con codice 8800 e non con il codice 5100 , si ritiene che non vi è prova per ciascun ricorrente dei giorni di ferie fruiti in periodi di utilizzazioni diverse dal servizio ai treni e tale prova non emerge nè dalla documentazione offerta, né dalle buse paga in cui non sono presenti i codici (8800 o 5100) . I calcoli di parte ricorrente sono stati , invece, effettuati sulla base del numero di giorni di ferie riportato nella casella “ferie” nella parte in alto delle buste paga allegate al fascicolo di parte. Inoltre , contrariamente a quanto sostenuto nei conteggi formulati dai ricorrenti non CP_1 viene duplicata la UP fissa calcolandola nella somma dovuta senza considerare che la stessa è stata già erogata nei giorni di ferie. Esaminando il conteggio in atti le somme già corrisposte (cioè la UP fissa) per ogni giornata di ferie goduta (€. 12,80 per i macchinisti, €. 4,50 per i capitreno) sono state detratte .
Sostiene poi che operando nel senso voluto dai ricorrente si avrebbe l' effetto CP_1 paradossale secondo cui i lavoratori arriverebbero a percepire, in una giornata di ferie, una retribuzione superiore a quella percepita durante le giornate di prestazione mancante o incompleta per le quali non viene erogata la UP. Tale effetto è scongiurato dal valore medio calcolato, che è superiore alle somme minime e inferiore alle massime. Non si può infine ritenere corretta la deduzione di ,secondo cui avendo la Corte CP_1
Europea garantito il pagamento delle ferie con un compenso paragonabile a quello ordinario solo per 4 settimane , tale compenso dovrebbe essere erogato solo per 20 giorni ,essendo l'attività svolta su 5 giorni a settimana. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a proposito del personale aereo con la sentenza 20216/22 secondo cui “ 26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, Per_5 Persona_6 punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente , peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). 30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22) Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Roma con la sentenza 8818/22 secondo cui : «A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi sono stati sviluppati secondo tale numero.»
Anche nella presente controversia appare che i giorni di ferie annui e, comunque la loro media nel periodo di cui ai conteggi , sono stati sempre al di sotto dei 28 giorni e i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo i giorni effettivamente goduti in ciascun anno e pertanto quanto richiesto rimane nell'ambito garantito dal diritto dell'Unione. Alla luce dei calcoli in atti, correttamente elaborati secondo i criteri espressi, il ha Pt_1 diritto dal luglio 2007 a ottobre 2022( data pensionamento ) ad euro 13.270,32 il Parte_2 dal luglio 2007 al dicembre 2023 ad euro 9684,74 ed dal luglio 2007 al dicembre Pt_3
2022 ad euro 11205,43 nei limiti della prescrizione.
In particolare , quanto all'eccezione di prescrizione , la recente pronuncia della Suprema Corte ha reso irrilevante l'applicabilità del regime di stabilità reale ai fini della decorrenza della prescrizione dopo l'introduzione del L 92/12 . In particolare la Cassazione con la sentenza n 26246 del 2022 ha affermato“ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Pertanto, essendo la L 92/12 entrata in vigore il 18/7/12 risultano prescritte , essendo la prescrizione quinquennale ed essendo le lettere interruttive del 2024 ,le pretese anteriori al luglio 2007 , data alla quale risalgono i conteggi . Da ultimo circa poi l'eccezione secondo cui la nullità dedotta travolgerebbe tutto l'equilibro contrattuale delle clausole stesse e non si potrebbe arrivare ad una nullità parziale con diritto di alle restituzione delle somme corrisposte a titolo delle predette indennità CP_1 rivendicate e con conseguente compensazione tra quanto richiesto e quanto dovuto in restituzione , si precisa che la inscindibilità delle clausole è prevista nelle premesse del CCNL e non riguarda la parte normativa che regola il rapporto contrattuale , inoltre la stessa clausola è inserita nel ccnl e non nel Contratto Aziendale Integrativo in cui sono inserite le voci retributive oggetto di causa
Inoltre l'inserimento di norme imperative al posto di clausole nulle è ammessa dall'art 1419 2 c cc , che prevede “la nullità di singole clausole non importa nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
In conclusione, vista la invalidità per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), del combinato disposto degli artt. artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 , nella parte in cui limitano dal computo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale erogata solo nella misura forfettizzata in euro 12,80 per i macchinisti ed in euro 4,50 per i capo treno ed escludono l'indennità di assenza dalla residenza ,dichiara il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal luglio 2007 di tutte le indennità sopra indicate in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro , per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal luglio 2007, pari ad euro 13.270,31 per ad euro 9.684,74 per Pt_1
ad euro 11.205,43 per , oltre alle somme maturate e maturande , il tutto Parte_2 Pt_3 oltre rivalutazione ed interessi. Non meritano esame le clausole del contratto collettivo ,art 36 .5 ccnl 2012/2016, relative al maneggio del danaro di cui si è chiesto l'annullamento in quanto tale indennità non viene erogata ai macchinisti Le spese di lite , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese :
vista la invalidità, per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), del combinato disposto degli artt. artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 , nella parte in cui limitano dal computo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale erogata solo nella misura forfettizzata in euro 12,80 per i macchinisti ed in euro 4,50 per i capo treno ed escludono l'indennità di assenza dalla residenza ,dichiara il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal luglio 2007 di tutte le indennità sopra indicate in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal luglio 2007, pari ad euro 13.270,31 per ad euro 9.684,74 per , ad euro Pt_1 Parte_2
11.205,43 per oltre alle somme maturate e maturande , il tutto oltre rivalutazione Pt_3 ed interessi;
condanna al pagamento delle spese di lite ,liquidate , considerando al pluralità di CP_1 parti in euro 3374,40 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Roma 19/6/2025 Il giudice