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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 19700/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 19700/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 19.12.2024 TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA), alla via Vittorio CodiceFiscale_1
Emanuele n. 41, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Troiano (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato C.F._2 al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
EN (IS) alla Via M. T. Cicerone N. 55/a, presso lo studio dell'Avv. Nicolino
Iacovone (c.f. , dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di C.F._3 mandato allegato alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE –
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato a Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Ida Miele (c.f. ), dalla quale è rappresentato e C.F._5 difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
Oggetto: responsabilità professionale.
pagina 1 di 14 Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 5.2.2024,
[...] proponeva domanda risarcitoria nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e del dott. , deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non
[...] Controparte_2 patrimoniali a seguito dell'intervento di ricostruzione – anziché di sostituzione – della valvola mitralica, eseguito dal chirurgo resistente, quale dipendente della predetta struttura sanitaria.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva, in particolare:
- che, affetta da insufficienza mitralica moderata e insufficienza tricuspidale moderata dall'anno 2014, si recava dal dott. cardiochirurgo presso la P_ [...]
il quale le proponeva un intervento di sostituzione della valvola Controparte_1 mitralica mediante apposizione di protesi meccanica;
- che, nonostante fosse stato programmato il predetto intervento di sostituzione, in data
1.10.2014, veniva eseguito un diverso intervento di ricostruzione della valvola mitralica;
- che l'ecocardiogramma post-operatorio mostrava il fallimento della suddetta procedura chirurgica in quanto permaneva l'insufficienza mitralica con un netto peggioramento del suo stato di salute, consistente in un'insufficienza severa con dispnea a riposo che sfociava in uno scompenso cardiaco acuto;
- che, a seguito del peggioramento della sintomatologia, si rivolgeva ai sanitari del P.S. del P.O. di Gallarate, i quali accertavano un aggravamento dell'insufficienza mitralica
(da moderata a severa);
- che, nel giugno 2015, colpita da un malore mentre si trovava a Roma, si recava dapprima presso il P.S. del P.O. San Camillo, e, successivamente, presso il Policlinico di San Donato Milanese, ove veniva ricoverata nel reparto di cardiochirurgia con diagnosi di “iniziale scompenso cardiaco in presenza di insufficienza valvolare mitralica severa”;
- che, in data 24.6.2015, si sottoponeva, presso il medesimo nosocomio, ad intervento di sostituzione della valvola mitrale mediante protesi meccanica e plastica della valvola tricuspidale con impianto di defibrillatore;
pagina 2 di 14 - che, a causa di quanto avvenuto, lamentava tuttora dispnea e palpitazioni dopo sforzo moderato e una sindrome depressiva ricorrente e cronicizzata in conseguenza dei ripetuti interventi chirurgici.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta imprudente ed imperita dei sanitari, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale con personalizzazione, nonché il danno patrimoniale, per spese mediche sostenute.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale, Controparte_1 eccepita l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, ne chiedeva il rigetto. In via subordinata e previa conversione del rito, chiedeva disporre la rinnovazione della CTU previa integrazione del collegio peritale con uno specialista in cardiochirurgia.
Con domanda riconvenzionale trasversale, inoltre, la struttura sanitaria chiedeva condannarsi il resistente al pagamento in favore della ricorrente di Controparte_2 tutto quanto a lei dovuto, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità per colpa grave, nonchè graduarsi le colpe nei rapporti interni condannando il sanitario al regresso anticipato della sua quota.
Si costituiva in giudizio altresì il resistente , il quale preliminarmente Controparte_2 eccepiva la prescrizione di ogni domanda proposta nei suoi confronti, nonché
l'improcedibilità del ricorso introduttivo;
chiedeva, pertanto, la sua estromissione dal giudizio e, in subordine, il mutamento del rito.
Nel merito, eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente. In via subordinata, chiedeva di accertare l'assenza di responsabilità e di graduare, eventualmente, la responsabilità nei rapporti interni tra gli obbligati in solido. Infine, chiedeva di essere manlevato dalla Controparte_1
[...]
Disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 4812/2019 R.G., il giudice fissava l'udienza del 19.12.2024 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da parte ricorrente, sollevata dal resistente . Controparte_2
Invero, il diritto azionato in questa sede da va inquadrato Parte_1 nell'alveo della responsabilità contrattuale da “contatto sociale”, ex art. 1218 c.c., del pagina 3 di 14 sanitario resistente nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto fatto valere dalla paziente è senz'altro decennale. Pertanto, considerato che l'intervento chirurgico di ricostruzione della valvola mitralica veniva effettuato in data 1.10.2014, la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio e la sua notifica al è avvenuta prima del decorso del termine di dieci P_ anni.
A ciò si aggiunga che, nel corso del procedimento ante causam, il dott. P_
veniva chiamato in causa dalla struttura sanitaria, con atto notificato in data
[...]
10.7.2019.
Ne deriva che la prescrizione decennale, anche per effetto del suddetto atto interruttivo, non può dirsi di certo maturata.
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione concernente la dedotta violazione del termine per la proposizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Invero, il ricorso per ATP veniva depositato in data 18.2.2019, mentre quello introduttivo del presente giudizio di merito è stato proposto in data 28.9.2023, (e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 comma 3 Legge n. 24/2017).
La richiamata norma, tuttavia – lungi dal prevedere l'improcedibilità della domanda, come pretenderebbe parte resistente – stabilisce esclusivamente che se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP, non viene depositato il ricorso di cui all'art. 281 decies c.p.c., non sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di giudizio ante causam.
Ne consegue che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., benché tardivamente proposto, risulta comunque procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato ante causam sono certamente utilizzabili in questa sede.
Nel merito, la prospettazione di parte ricorrente postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria Controparte_1 presso la quale la veniva ricoverata per insufficienza mitralica moderata e Pt_1 insufficienza tricuspidale moderata, al fine di sottoporsi ad intervento di sostituzione della valvola mitralica.
Le doglianze di parte ricorrente, invero, hanno riguardato, in particolare, le seguenti condotte:
- l'omessa sostituzione della valvola mitralica e la conseguente erronea ricostruzione della stessa;
- l'omesso trattamento della valvola tricuspidale.
pagina 4 di 14 Tali condotte negligenti e/o imperite dei sanitari, secondo parte ricorrente, avrebbero determinato il peggioramento delle sue condizioni di salute, provocandole dispnea e palpitazioni dopo sforzo moderato, nonché una sindrome depressiva ricorrente e cronicizzata, in conseguenza dei ripetuti interventi chirurgici.
Ciò posto, occorre esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato alla resistente struttura sanitaria, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott.ri
[...]
, specialista in medicina legale, e , specialista in Persona_1 Persona_2 cardio-angiochirurgia, reso nel procedimento di A.T.P. avente n. 4812/2019 R.G. ed acquisito al presente procedimento, con ordinanza del 10.4.2024.
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“Il caso concerne la lamentata responsabilità professionale dei cardiochirurghi della
, ed in particolar modo del primo operatore, dott. Controparte_1 [...]
che, in data 1/10/14, sottoposero la Sig.ra 66enne P_ Parte_1 all'epoca dei fatti, ad intervento chirurgico di commissurotomia anteriore e posteriore post-decalcificazione, papillotomia ed anuloplastica ai trigoni con anello CP_3 future di 32 mm in quanto affetta da stenoinsufficienza mitralica severa fibrocalcifica su base reumatica.
Nello specifico, le doglianze espresse da parte ricorrente sono incentrate sulla tecnica chirurgica a suo tempo adottata dai suddetti Sanitari, considerata inadeguata, venendo, per converso, ritenuta più idonea alle esigenze del caso di specie una sostituzione della valvola mitrale mediante protesi meccanica associata a plastica della valvola tricuspide. In relazione a quanto sopra viene ricondotto in senso causale un insuccesso terapeutico con aggravamento della funzionalità cardiaca.
Benché la riparazione della valvola mitralica possa essere di sovente da preferire, essa resta un'operazione tecnicamente difficile da eseguire e da demandare a strutture con elevata casistica chirurgica. Nelle lesioni complesse della valvola, nonostante
l'esperienza chirurgica, le probabilità di successo si riducono. Quando da un'attenta valutazione non emergono le indicazioni alla riparazione valvolare, la sostituzione valvolare con preservazione delle strutture sottovalvolari è l'opzione successiva. Dal momento che l'ecocardiogramma pre-operatorio del 16.09.2014 rilevava, tra l'altro, una insufficienza tricuspidalica di grado lieve (ovvero 1+) con TAPSE di 26 mm (normale > 15 mm) e sezioni cardiache destre nei limiti, l'intervento eseguito in data pagina 5 di 14 01.10.2014, come descritto in cartella, fu finalizzato alla sola correzione chirurgica della patologia valvolare mitralica, mediante esecuzione di commissurotomia anteriore
e posteriore post-decalcificazione della commissura anteriore, Papillotomia ed
Anuloplastica ai trigoni con anello Future 32 mm, senza intervenire sulla CP_3 valvola tricuspidale, in quanto non sussistevano ancora indicazioni sufficienti per intraprendere tale atto chirurgico.
L'indicazione chirurgica al primo intervento era corretta in base al grado di stenosi mitralica.
Gli Ecocardiogrammi analizzati in successione temporale confermano una patologia cronica di stenoinsufficienza mitralica. Detta affezione registrò evidentemente un rapido
e progressivo peggioramento nel breve arco di tempo, inferiore ad un anno, successivamente all'intervento per cui è causa. Trattasi, pertanto, di una evoluzione clinico/strumentale per nulla modificata, nella sua storia, dall'intervento chirurgico correttivo/conservativo eseguito presso la l'1.10.2014. Controparte_1
Operando, tuttavia, una valutazione con criterio ex ante del caso, improntata sui rilievi clinici e, soprattutto strumentali, che si presentarono in quel contesto all'attenzione dei
Sanitari che ebbero in cura la p., emerge che sussistevano già due delle tre controndicazioni assolute al ricorso ad intervento riparativo o conservativo della valvola, cui si associava anche una condizione di fibrillazione atriale che vanificava il vantaggio dettato da tale intervento di non dover intraprendere successiva terapia anticoagulante. La stessa età anagrafica della p. portava a ritenere più consigliabile un intervento definitivo di sostituzione valvolare, atteso che si appalesava concretamente la necessità di un reintervento nel corso degli anni.
La Insufficienza Tricuspidalica lieve, rilevata all'Ecocardiogramma pre-intervento del 1.10.2014, era stata considerata verosimilmente secondaria all'impegno e alla dilatazione del ventricolo destro, fatto secondario, a sua volta, alla steno-insufficienza mitralica e al sovraccarico del circolo polmonare;
la sintomatologia destra era all'epoca ancora assente (l'insufficienza tricuspidale grave determina infatti, clinicamente, pulsazione giugulare, soffio olosistolico e scompenso cardiaco da disfunzione del ventricolo destro o fibrillazione atriale). L'insufficienza tricuspidale lieve si poteva considerare benigna e non richiedeva all'epoca alcun trattamento chirurgico, perché ancora suscettibile di ritornare alla normalità funzionale, successivamente alla correzione chirurgica della causa principale di disfunzione, ovvero la steno-insufficienza mitralica”.
Per ciò che concerne i parametri funzionali post-operatori, i CTU scrivono quanto segue:
pagina 6 di 14 “É documentato che l'ecocardiogramma del 6.10.2014 (eseguito cinque giorni dopo il primo intervento chirurgico) evidenziò 1) un rapporto E/A”. Lo scompenso cardiaco e il successivo intervento cardiochirurgico sono conseguenza del fallimento precoce della correzione chirurgica conservativa/riparativa eseguita.
Da quanto sopra dobbiamo ritenere che il fallimento dell'intervento conservativo praticato presso la dipese dall'assenza di indicazione Controparte_1 all'intervento medesimo, piuttosto che da errori di tecnica chirurgica intraoperatoria.
Tenuto conto di quanto emerso dagli odierni accertamenti elettrocardiografici, ecocardiografici e dall'esame rx di torace praticati può dirsi che l'attuale cardiopatia presentata dalla p. può essere inquadrata in una piena II classe NYHA, al limite con la
III.” Sulla presunta sopravvenuta sindrome depressiva cronica, i consulenti osservano che:
“Già all'atto del ricovero presso la risulta documentato che p. Controparte_1 era affetta da sindrome ansioso-depressiva. Nella documentazione sanitaria esaminata non si rinvengono certificazioni specialistiche che possano porsi a supporto di un aggravamento della suddetta condizione in seguito ai fatti per cui è causa, considerato che vi è un unico certificato, peraltro neurologico, in cui si fa riferimento ad una condizione depressiva cronicizzata che era già da tempo strutturata. È ragionevole ritenere che in seguito al complessivo vissuto patologico la p. abbia accusato turbe del suo equilibrio psichico. Ciò non di meno non sussistono elementi clinici e documentali per poter affermare la persistenza di un disturbo dell'umore direttamente riferibile in senso causale all'incongrua assistenza sanitaria ricevuta presso la
[...]
, considerato, altresì, che si discute di un soggetto che presentava un CP_1 assetto psichico già di per sé alterato in relazione alle originarie patologie cardiache da cui era affetto ed al turbolento rapporto coniugale, esauritosi con la separazione dal marito, fattori psicolesivi in grado di spiegare in misura prevalente eventuali residue alterazioni dell'umore.” Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Con le suddette premesse può dirsi che, pur in assenza delle complicanze conseguite all'operato dei Sanitari della , si sarebbe comunque realizzata, con Controparte_1 qualificate probabilità, una menomazione cardiaca di per sé stimabile nell'ordine del
12% (che qualifica una valvulopatia al I stadio ed una cardiopatia in iniziale II classe
NYHA) riferibile ad una sostituzione protesica mitralica che trovava legittima indicazione per emendare la valvulopatia reumatica di base presentata dalla paziente ed ai moderati correlati riflessi disfunzionali sulla funzionalità cardiaca. Ciò considerato che prima dell'intervento riparativo/conservativo oggetto di valutazione la pagina 7 di 14 Sig.ra presentava una discreta complessiva funzionalità ventricolare. Pt_1
L'attuale condizione menomativa cardiaca appare equamente inquadrabile in una II-III classe NYHA, (stando alle risultanze dell'ultimo esame ecocardiografico che ha evidenziato aree di discinesia ed una lieve disfunzione diastolica ventricolare) cui compete un tasso di danno biologico del 32%, facendo riferimento ai contenuti delle
Linee Guida per la valutazione del danno alla persona redatte dalla SIMLA nel 2016
( ). Si aggiunga che il fallimento dell'originario intervento riparativo Controparte_4 della mitrale eseguito presso la ha determinato un aggravamento Controparte_1 dell'insufficienza mitralica, prima, ed una a carico della tricuspidale poi, che, tuttavia è stata per gran parte emendato dal successivo intervento di sostituzione protesica mitralica ed impianto di anello alla tricuspide praticato presso altra struttura. Così ragionando appare ragionevole corrispondere un'ulteriore quota di danno biologico del
5% (con riferimento ad una insufficienza tricuspidale al I stadio) da porre in riferimento causale alla condotta dei cardiochirurghi della sopra individuata. Controparte_1
Sicché la globale incidenza dei fatti per cui è causa sull'integrità psicofisica della p. può essere stimata mediante un complessivo danno biologico differenziale del 25%.
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, da ricondurre ai fatti in oggetto, realizzante una temporanea compromissione della integrità fisica del soggetto, con inferenze sul suo stato di benessere e sulle sue consuete attività, va fatto riferimento da un lato alla documentazione sanitaria disponibile e dall'altro a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica. L'invalidità temporanea totale (ITT) può essere equamente stadiata in 30 (trenta) giorni, tenuto anche conto dei periodi di degenza aggiuntiva resisi necessari in seguito alla complicanza del primitivo intervento di riparazione valvolare. È seguita da una parziale (ITP), progressivamente decrescente che può essere mediamente valutata sul 50%, per 30 giorni e sul 25% per ulteriori 30 giorni, in relazione alla graduale defervescenza dei fenomeni morbosi correlati”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari della Controparte_1
– e, in particolare, al primo operatore, dott. – sarebbero,
[...] Controparte_2 dunque, consistite nell'errata scelta di sottoporre la ricorrente Parte_1 ad intervento chirurgico di ricostruzione della valvola mitrale.
Dalla condotta censurata è derivato un aggravamento, dapprima, dell'insufficienza mitralica e, successivamente, della valvola tricuspidale. pagina 8 di 14 Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dei resistenti e del dott. Controparte_1 Controparte_2
Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 cpc, i consulenti di parte resistente hanno mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione
“per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità.
In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 12% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 37% (32% + 5%) l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 25% il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 37% - 12% = 25%).
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (66 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 1.10.2014).
Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatoria sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 122.896,00 (€ 145.996,00 pari all'invalidità complessiva del 37% - € 23.100,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 12%). pagina 9 di 14 A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale, come riconosciuta in CTU pari ad € 6.037,50 (€ 3.450,00 ITT + 2.587,50 ITP). Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 128.933,50.
Nulla è dovuto a titolo di ristoro dell'eventuale danno da sofferenza psichica, atteso che, dall'accertamento neurologico del 22.8.2018 allegato al fascicolo di parte ricorrente, emerge chiaramente che la paziente era affetta da “condizione Pt_1 Parte_1 depressiva ormai cronicizzata associata ad emicrania ricorrente” e che la sua storia clinica era caratterizzata da “ripetuti interventi cardiochirugici, una condizione di emicrania di vecchia data trattata con farmaci mirati e una sindrome depressiva ricorrente”. Il predetto accertamento medico, quindi, non ha consentito di provare il nesso eziologico tra la sindrome depressiva sofferta dalla paziente e la condotta negligente dei sanitari della resistente struttura sanitaria, atteso che la era incline a simili stati di Pt_1 sofferenza psicologica, già prima dell'intervento di cardiochirurgia dell'1.10.2014.
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, già liquidato nella misura standard, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale.
Del pari, non risultano allegate spese mediche sostenute dalla ricorrente, per cui nulla è dovuto a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, quindi, i resistenti e Controparte_1 P_
devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente
[...]
della somma complessiva di € 128.933,50, liquidate Parte_1 all'attualità.
Alla ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto
(ottobre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da ottobre 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Venendo alla domanda riconvenzionale trasversale avanzata dalla Controparte_1
, avente ad oggetto domanda di rivalsa nei confronti dell'altro resistente,
[...] P_
, si osserva quanto segue.
[...]
L'art. 7, comma 1, della legge n. 24/2017 (la c.d. “legge Gelli-Bianco”) stabilisce che
“la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche
pagina 10 di 14 se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Si tratta di una disposizione che – attraverso il richiamo all'art. 1228 c.c. dettato in materia di “responsabilità per fatto degli ausiliari” – attribuisce alle strutture sanitarie la responsabilità per i danni subiti dal paziente, anche quando si avvalgano di terzi per l'erogazione della prestazione, a prescindere dalla natura del rapporto che lega la struttura e il terzo.
Orbene, ferma restando la responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente, occorre porsi il problema dell'eventuale ripartizione interna del risarcimento tra la clinica ed il singolo medico, per stabilire se ed entro quali limiti la prima, che è stata condannata a risarcire il paziente, possa rivalersi nei confronti del “vero” ed “unico” responsabile del danno.
Sul punto, è necessario richiamare l'art. 9 della legge n. 24/2017, nella parte in cui stabilisce che la struttura sanitaria possa rivalersi nei confronti del medico soltanto se quest'ultimo ha eseguito la prestazione sanitaria “con dolo o colpa grave” (e, quindi, con esclusione dei casi di “colpa lieve”).
Tale norma, invero, ricalca l'art. 2236 c.c., dettato in materia di responsabilità del prestatore d'opera, a mente del quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito da tempo che, in materia di responsabilità sanitaria, l'esimente di cui all'art. 2236 c.c. non può trovare applicazione tutte le volte in cui l'errore del medico derivi da “imprudenza” o da “negligenza” del medico, ma solo in caso di “imperizia” (cfr. Cass., III sez., ordinanza n. 34516 del
11.12.2023).
E giova appena precisare che, tra i casi di “negligenza” – che costituiscono, invero, l'ipotesi più frequente nell'ambito della colpa medica – rientrano tutte le ipotesi in cui la condotta del sanitario, per disattenzione, trascuratezza o superficialità, si traduca in una violazione degli standards professionali che è legittimo attendersi da parte del professionista nell'espletamento della prestazione medica o nella somministrazione della cura al paziente (es: il chirurgo che non si accorga della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio); laddove, invece, l'imprudenza implica la commissione di un'azione pericolosa e sconsiderata;
mentre si ha “imperizia” quando la condotta dannosa viene posta in essere da un soggetto inesperto (o inadeguato allo scopo), che si cimenta per colpa in una tipologia di intervento senza la dovuta esperienza e/o competenza. pagina 11 di 14 Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato che la struttura sanitaria che ha risarcito il danno patito a causa di una condotta esclusivamente riconducibile al medico potrà rivalersi nei confronti di quest'ultimo nella misura del 100%, soltanto se dimostra
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che
è oggetto dell'obbligazione (cfr. Cass., III sez. civile, sentenza n. 28987 dell'11.11.2019)”.
Tale pronuncia, del resto, è stata confermata anche più di recente, laddove la Suprema
Corte ha affermato che, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art.
1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass., III sez. civile, sentenza n. 29001 del 20.10.2021)”. Ne deriva che, in mancanza di una tale prova, dovrà trovare applicazione il comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, in caso di pluralità di responsabili, si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa in parti uguali.
Orbene, dalla cartella clinica allegata al fascicolo di parte ricorrente, si evince che l'intervento chirurgico di ricostruzione della valvola metriale alla paziente è stato eseguito dal dott. al quale va senz'altro ascritta la condotta iatrogena Controparte_2 che è stata censurata in questa sede. pagina 12 di 14 Si tratta di una condotta “imprudente”, consistente nella scelta di un intervento inappropriato, e non già “imperita” (sul punto, nella CTU, si legge che “il fallimento dell'intervento conservativo praticato presso la dipese Controparte_1 dall'assenza di indicazione all'intervento medesimo, piuttosto che da errori di tecnica chirurgica intraoperatoria”).
Nel caso che occupa, quindi, non può essere validamente invocata l'esimente di cui all'art. 2236 c.c.
Inoltre, deve osservarsi che, nel corso del procedimento, la Controparte_1 in merito alla condotta tenuta dal medico, non ha dedotto, né provato, né chiesto di poter provare alcunché, limitandosi a richiedere unicamente la rinnovazione della CTU.
Ne deriva che il dott. deve essere condannato a tenere indenne la Controparte_2 di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 fino alla concorrenza di € 64.466,75, pari cioè alla metà dell'importo di € 128.933,50, oltre interessi come sopra determinati.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti in solido.
In proposito, deve appena precisarsi che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione delle fasi istruttoria (in quanto assorbita dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva) e conclusionale (che risulta mancante in ragione del rito sommario prescelto).
Per quanto riguarda invece i rapporti interni tra i due resistenti, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna i resistenti , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
128.933,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di ottobre 2014, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da ottobre
2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 13 di 14 2) condanna i resistenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.180,00, a titolo di esborsi per i due procedimenti, incluse le spese di CTP (€ 1.000,00), nonché € 8.007,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 3.827,00 per procedimento ex art 696 bis c.p.c. e € 4.180,00 per il presente procedimento), oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) accoglie la domanda riconvenzionale trasversale formulata da
[...]
, per l'effetto, condanna a tenere Controparte_1 Controparte_2 indenne la struttura sanitaria di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla ricorrente per effetto della presente pronuncia, fino a concorrenza della somma di
€ 64.466,75, oltre interessi, come determinati in motivazione;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra i due resistenti;
5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della
[...]
di , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Napoli, 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 19700/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 19.12.2024 TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA), alla via Vittorio CodiceFiscale_1
Emanuele n. 41, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Troiano (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato C.F._2 al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
EN (IS) alla Via M. T. Cicerone N. 55/a, presso lo studio dell'Avv. Nicolino
Iacovone (c.f. , dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di C.F._3 mandato allegato alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE –
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato a Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Ida Miele (c.f. ), dalla quale è rappresentato e C.F._5 difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
Oggetto: responsabilità professionale.
pagina 1 di 14 Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 5.2.2024,
[...] proponeva domanda risarcitoria nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e del dott. , deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non
[...] Controparte_2 patrimoniali a seguito dell'intervento di ricostruzione – anziché di sostituzione – della valvola mitralica, eseguito dal chirurgo resistente, quale dipendente della predetta struttura sanitaria.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva, in particolare:
- che, affetta da insufficienza mitralica moderata e insufficienza tricuspidale moderata dall'anno 2014, si recava dal dott. cardiochirurgo presso la P_ [...]
il quale le proponeva un intervento di sostituzione della valvola Controparte_1 mitralica mediante apposizione di protesi meccanica;
- che, nonostante fosse stato programmato il predetto intervento di sostituzione, in data
1.10.2014, veniva eseguito un diverso intervento di ricostruzione della valvola mitralica;
- che l'ecocardiogramma post-operatorio mostrava il fallimento della suddetta procedura chirurgica in quanto permaneva l'insufficienza mitralica con un netto peggioramento del suo stato di salute, consistente in un'insufficienza severa con dispnea a riposo che sfociava in uno scompenso cardiaco acuto;
- che, a seguito del peggioramento della sintomatologia, si rivolgeva ai sanitari del P.S. del P.O. di Gallarate, i quali accertavano un aggravamento dell'insufficienza mitralica
(da moderata a severa);
- che, nel giugno 2015, colpita da un malore mentre si trovava a Roma, si recava dapprima presso il P.S. del P.O. San Camillo, e, successivamente, presso il Policlinico di San Donato Milanese, ove veniva ricoverata nel reparto di cardiochirurgia con diagnosi di “iniziale scompenso cardiaco in presenza di insufficienza valvolare mitralica severa”;
- che, in data 24.6.2015, si sottoponeva, presso il medesimo nosocomio, ad intervento di sostituzione della valvola mitrale mediante protesi meccanica e plastica della valvola tricuspidale con impianto di defibrillatore;
pagina 2 di 14 - che, a causa di quanto avvenuto, lamentava tuttora dispnea e palpitazioni dopo sforzo moderato e una sindrome depressiva ricorrente e cronicizzata in conseguenza dei ripetuti interventi chirurgici.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta imprudente ed imperita dei sanitari, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico, morale con personalizzazione, nonché il danno patrimoniale, per spese mediche sostenute.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale, Controparte_1 eccepita l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, ne chiedeva il rigetto. In via subordinata e previa conversione del rito, chiedeva disporre la rinnovazione della CTU previa integrazione del collegio peritale con uno specialista in cardiochirurgia.
Con domanda riconvenzionale trasversale, inoltre, la struttura sanitaria chiedeva condannarsi il resistente al pagamento in favore della ricorrente di Controparte_2 tutto quanto a lei dovuto, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità per colpa grave, nonchè graduarsi le colpe nei rapporti interni condannando il sanitario al regresso anticipato della sua quota.
Si costituiva in giudizio altresì il resistente , il quale preliminarmente Controparte_2 eccepiva la prescrizione di ogni domanda proposta nei suoi confronti, nonché
l'improcedibilità del ricorso introduttivo;
chiedeva, pertanto, la sua estromissione dal giudizio e, in subordine, il mutamento del rito.
Nel merito, eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente. In via subordinata, chiedeva di accertare l'assenza di responsabilità e di graduare, eventualmente, la responsabilità nei rapporti interni tra gli obbligati in solido. Infine, chiedeva di essere manlevato dalla Controparte_1
[...]
Disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n. 4812/2019 R.G., il giudice fissava l'udienza del 19.12.2024 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da parte ricorrente, sollevata dal resistente . Controparte_2
Invero, il diritto azionato in questa sede da va inquadrato Parte_1 nell'alveo della responsabilità contrattuale da “contatto sociale”, ex art. 1218 c.c., del pagina 3 di 14 sanitario resistente nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto fatto valere dalla paziente è senz'altro decennale. Pertanto, considerato che l'intervento chirurgico di ricostruzione della valvola mitralica veniva effettuato in data 1.10.2014, la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio e la sua notifica al è avvenuta prima del decorso del termine di dieci P_ anni.
A ciò si aggiunga che, nel corso del procedimento ante causam, il dott. P_
veniva chiamato in causa dalla struttura sanitaria, con atto notificato in data
[...]
10.7.2019.
Ne deriva che la prescrizione decennale, anche per effetto del suddetto atto interruttivo, non può dirsi di certo maturata.
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'eccezione concernente la dedotta violazione del termine per la proposizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Invero, il ricorso per ATP veniva depositato in data 18.2.2019, mentre quello introduttivo del presente giudizio di merito è stato proposto in data 28.9.2023, (e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 comma 3 Legge n. 24/2017).
La richiamata norma, tuttavia – lungi dal prevedere l'improcedibilità della domanda, come pretenderebbe parte resistente – stabilisce esclusivamente che se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi per la conclusione del procedimento di ATP, non viene depositato il ricorso di cui all'art. 281 decies c.p.c., non sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede di giudizio ante causam.
Ne consegue che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., benché tardivamente proposto, risulta comunque procedibile e che i risultati dell'elaborato peritale espletato ante causam sono certamente utilizzabili in questa sede.
Nel merito, la prospettazione di parte ricorrente postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria Controparte_1 presso la quale la veniva ricoverata per insufficienza mitralica moderata e Pt_1 insufficienza tricuspidale moderata, al fine di sottoporsi ad intervento di sostituzione della valvola mitralica.
Le doglianze di parte ricorrente, invero, hanno riguardato, in particolare, le seguenti condotte:
- l'omessa sostituzione della valvola mitralica e la conseguente erronea ricostruzione della stessa;
- l'omesso trattamento della valvola tricuspidale.
pagina 4 di 14 Tali condotte negligenti e/o imperite dei sanitari, secondo parte ricorrente, avrebbero determinato il peggioramento delle sue condizioni di salute, provocandole dispnea e palpitazioni dopo sforzo moderato, nonché una sindrome depressiva ricorrente e cronicizzata, in conseguenza dei ripetuti interventi chirurgici.
Ciò posto, occorre esaminare nel merito le condotte denunciate nel ricorso introduttivo, costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato alla resistente struttura sanitaria, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dai sanitari della struttura resistente può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, dott.ri
[...]
, specialista in medicina legale, e , specialista in Persona_1 Persona_2 cardio-angiochirurgia, reso nel procedimento di A.T.P. avente n. 4812/2019 R.G. ed acquisito al presente procedimento, con ordinanza del 10.4.2024.
Ed, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“Il caso concerne la lamentata responsabilità professionale dei cardiochirurghi della
, ed in particolar modo del primo operatore, dott. Controparte_1 [...]
che, in data 1/10/14, sottoposero la Sig.ra 66enne P_ Parte_1 all'epoca dei fatti, ad intervento chirurgico di commissurotomia anteriore e posteriore post-decalcificazione, papillotomia ed anuloplastica ai trigoni con anello CP_3 future di 32 mm in quanto affetta da stenoinsufficienza mitralica severa fibrocalcifica su base reumatica.
Nello specifico, le doglianze espresse da parte ricorrente sono incentrate sulla tecnica chirurgica a suo tempo adottata dai suddetti Sanitari, considerata inadeguata, venendo, per converso, ritenuta più idonea alle esigenze del caso di specie una sostituzione della valvola mitrale mediante protesi meccanica associata a plastica della valvola tricuspide. In relazione a quanto sopra viene ricondotto in senso causale un insuccesso terapeutico con aggravamento della funzionalità cardiaca.
Benché la riparazione della valvola mitralica possa essere di sovente da preferire, essa resta un'operazione tecnicamente difficile da eseguire e da demandare a strutture con elevata casistica chirurgica. Nelle lesioni complesse della valvola, nonostante
l'esperienza chirurgica, le probabilità di successo si riducono. Quando da un'attenta valutazione non emergono le indicazioni alla riparazione valvolare, la sostituzione valvolare con preservazione delle strutture sottovalvolari è l'opzione successiva. Dal momento che l'ecocardiogramma pre-operatorio del 16.09.2014 rilevava, tra l'altro, una insufficienza tricuspidalica di grado lieve (ovvero 1+) con TAPSE di 26 mm (normale > 15 mm) e sezioni cardiache destre nei limiti, l'intervento eseguito in data pagina 5 di 14 01.10.2014, come descritto in cartella, fu finalizzato alla sola correzione chirurgica della patologia valvolare mitralica, mediante esecuzione di commissurotomia anteriore
e posteriore post-decalcificazione della commissura anteriore, Papillotomia ed
Anuloplastica ai trigoni con anello Future 32 mm, senza intervenire sulla CP_3 valvola tricuspidale, in quanto non sussistevano ancora indicazioni sufficienti per intraprendere tale atto chirurgico.
L'indicazione chirurgica al primo intervento era corretta in base al grado di stenosi mitralica.
Gli Ecocardiogrammi analizzati in successione temporale confermano una patologia cronica di stenoinsufficienza mitralica. Detta affezione registrò evidentemente un rapido
e progressivo peggioramento nel breve arco di tempo, inferiore ad un anno, successivamente all'intervento per cui è causa. Trattasi, pertanto, di una evoluzione clinico/strumentale per nulla modificata, nella sua storia, dall'intervento chirurgico correttivo/conservativo eseguito presso la l'1.10.2014. Controparte_1
Operando, tuttavia, una valutazione con criterio ex ante del caso, improntata sui rilievi clinici e, soprattutto strumentali, che si presentarono in quel contesto all'attenzione dei
Sanitari che ebbero in cura la p., emerge che sussistevano già due delle tre controndicazioni assolute al ricorso ad intervento riparativo o conservativo della valvola, cui si associava anche una condizione di fibrillazione atriale che vanificava il vantaggio dettato da tale intervento di non dover intraprendere successiva terapia anticoagulante. La stessa età anagrafica della p. portava a ritenere più consigliabile un intervento definitivo di sostituzione valvolare, atteso che si appalesava concretamente la necessità di un reintervento nel corso degli anni.
La Insufficienza Tricuspidalica lieve, rilevata all'Ecocardiogramma pre-intervento del 1.10.2014, era stata considerata verosimilmente secondaria all'impegno e alla dilatazione del ventricolo destro, fatto secondario, a sua volta, alla steno-insufficienza mitralica e al sovraccarico del circolo polmonare;
la sintomatologia destra era all'epoca ancora assente (l'insufficienza tricuspidale grave determina infatti, clinicamente, pulsazione giugulare, soffio olosistolico e scompenso cardiaco da disfunzione del ventricolo destro o fibrillazione atriale). L'insufficienza tricuspidale lieve si poteva considerare benigna e non richiedeva all'epoca alcun trattamento chirurgico, perché ancora suscettibile di ritornare alla normalità funzionale, successivamente alla correzione chirurgica della causa principale di disfunzione, ovvero la steno-insufficienza mitralica”.
Per ciò che concerne i parametri funzionali post-operatori, i CTU scrivono quanto segue:
pagina 6 di 14 “É documentato che l'ecocardiogramma del 6.10.2014 (eseguito cinque giorni dopo il primo intervento chirurgico) evidenziò 1) un rapporto E/A”. Lo scompenso cardiaco e il successivo intervento cardiochirurgico sono conseguenza del fallimento precoce della correzione chirurgica conservativa/riparativa eseguita.
Da quanto sopra dobbiamo ritenere che il fallimento dell'intervento conservativo praticato presso la dipese dall'assenza di indicazione Controparte_1 all'intervento medesimo, piuttosto che da errori di tecnica chirurgica intraoperatoria.
Tenuto conto di quanto emerso dagli odierni accertamenti elettrocardiografici, ecocardiografici e dall'esame rx di torace praticati può dirsi che l'attuale cardiopatia presentata dalla p. può essere inquadrata in una piena II classe NYHA, al limite con la
III.” Sulla presunta sopravvenuta sindrome depressiva cronica, i consulenti osservano che:
“Già all'atto del ricovero presso la risulta documentato che p. Controparte_1 era affetta da sindrome ansioso-depressiva. Nella documentazione sanitaria esaminata non si rinvengono certificazioni specialistiche che possano porsi a supporto di un aggravamento della suddetta condizione in seguito ai fatti per cui è causa, considerato che vi è un unico certificato, peraltro neurologico, in cui si fa riferimento ad una condizione depressiva cronicizzata che era già da tempo strutturata. È ragionevole ritenere che in seguito al complessivo vissuto patologico la p. abbia accusato turbe del suo equilibrio psichico. Ciò non di meno non sussistono elementi clinici e documentali per poter affermare la persistenza di un disturbo dell'umore direttamente riferibile in senso causale all'incongrua assistenza sanitaria ricevuta presso la
[...]
, considerato, altresì, che si discute di un soggetto che presentava un CP_1 assetto psichico già di per sé alterato in relazione alle originarie patologie cardiache da cui era affetto ed al turbolento rapporto coniugale, esauritosi con la separazione dal marito, fattori psicolesivi in grado di spiegare in misura prevalente eventuali residue alterazioni dell'umore.” Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Con le suddette premesse può dirsi che, pur in assenza delle complicanze conseguite all'operato dei Sanitari della , si sarebbe comunque realizzata, con Controparte_1 qualificate probabilità, una menomazione cardiaca di per sé stimabile nell'ordine del
12% (che qualifica una valvulopatia al I stadio ed una cardiopatia in iniziale II classe
NYHA) riferibile ad una sostituzione protesica mitralica che trovava legittima indicazione per emendare la valvulopatia reumatica di base presentata dalla paziente ed ai moderati correlati riflessi disfunzionali sulla funzionalità cardiaca. Ciò considerato che prima dell'intervento riparativo/conservativo oggetto di valutazione la pagina 7 di 14 Sig.ra presentava una discreta complessiva funzionalità ventricolare. Pt_1
L'attuale condizione menomativa cardiaca appare equamente inquadrabile in una II-III classe NYHA, (stando alle risultanze dell'ultimo esame ecocardiografico che ha evidenziato aree di discinesia ed una lieve disfunzione diastolica ventricolare) cui compete un tasso di danno biologico del 32%, facendo riferimento ai contenuti delle
Linee Guida per la valutazione del danno alla persona redatte dalla SIMLA nel 2016
( ). Si aggiunga che il fallimento dell'originario intervento riparativo Controparte_4 della mitrale eseguito presso la ha determinato un aggravamento Controparte_1 dell'insufficienza mitralica, prima, ed una a carico della tricuspidale poi, che, tuttavia è stata per gran parte emendato dal successivo intervento di sostituzione protesica mitralica ed impianto di anello alla tricuspide praticato presso altra struttura. Così ragionando appare ragionevole corrispondere un'ulteriore quota di danno biologico del
5% (con riferimento ad una insufficienza tricuspidale al I stadio) da porre in riferimento causale alla condotta dei cardiochirurghi della sopra individuata. Controparte_1
Sicché la globale incidenza dei fatti per cui è causa sull'integrità psicofisica della p. può essere stimata mediante un complessivo danno biologico differenziale del 25%.
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, da ricondurre ai fatti in oggetto, realizzante una temporanea compromissione della integrità fisica del soggetto, con inferenze sul suo stato di benessere e sulle sue consuete attività, va fatto riferimento da un lato alla documentazione sanitaria disponibile e dall'altro a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica. L'invalidità temporanea totale (ITT) può essere equamente stadiata in 30 (trenta) giorni, tenuto anche conto dei periodi di degenza aggiuntiva resisi necessari in seguito alla complicanza del primitivo intervento di riparazione valvolare. È seguita da una parziale (ITP), progressivamente decrescente che può essere mediamente valutata sul 50%, per 30 giorni e sul 25% per ulteriori 30 giorni, in relazione alla graduale defervescenza dei fenomeni morbosi correlati”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari della Controparte_1
– e, in particolare, al primo operatore, dott. – sarebbero,
[...] Controparte_2 dunque, consistite nell'errata scelta di sottoporre la ricorrente Parte_1 ad intervento chirurgico di ricostruzione della valvola mitrale.
Dalla condotta censurata è derivato un aggravamento, dapprima, dell'insufficienza mitralica e, successivamente, della valvola tricuspidale. pagina 8 di 14 Per le ragioni suesposte, si ritiene accertata, pertanto, la responsabilità dei resistenti e del dott. Controparte_1 Controparte_2
Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 cpc, i consulenti di parte resistente hanno mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
Ciò posto, deve, pertanto, in questa sede procedersi alla liquidazione e quantificazione
“per differenza” del danno iatrogeno, isolando la quota di danno che sarebbe comunque conseguita nel distretto anatomico interessato per effetto della patologia di base anche in caso di perfetto trattamento sanitario eseguito a regola d'arte, sottraendolo a quello globale riscontrabile all'attualità.
In proposito, infatti, deve ricordarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021)”. Orbene, ciò posto, condividendo quanto precisato al riguardo in CTU – e, quindi, considerata pari al 12% l'invalidità che sarebbe residuata nel distretto anatomico anche in assenza di complicanze iatrogene e ritenuta pari al 37% (32% + 5%) l'invalidità globale effettiva riscontrata sulla paziente secondo i comuni baremes di valutazione medico legale – può valutarsi nella misura del 25% il danno differenziale di esclusiva matrice iatrogena (secondo la seguente operazione matematica: 37% - 12% = 25%).
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione di tale tipo di danno;
tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età del paziente (66 anni all'epoca dell'intervento chirurgico del giorno 1.10.2014).
Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'osservatoria sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente come sopra identificato deve essere liquidato in € 122.896,00 (€ 145.996,00 pari all'invalidità complessiva del 37% - € 23.100,00 pari all'invalidità attendibile in assenza di complicanza nella misura del 12%). pagina 9 di 14 A ciò va aggiunto il danno da invalidità temporanea totale, come riconosciuta in CTU pari ad € 6.037,50 (€ 3.450,00 ITT + 2.587,50 ITP). Il danno complessivamente risarcibile è dunque pari ad € 128.933,50.
Nulla è dovuto a titolo di ristoro dell'eventuale danno da sofferenza psichica, atteso che, dall'accertamento neurologico del 22.8.2018 allegato al fascicolo di parte ricorrente, emerge chiaramente che la paziente era affetta da “condizione Pt_1 Parte_1 depressiva ormai cronicizzata associata ad emicrania ricorrente” e che la sua storia clinica era caratterizzata da “ripetuti interventi cardiochirugici, una condizione di emicrania di vecchia data trattata con farmaci mirati e una sindrome depressiva ricorrente”. Il predetto accertamento medico, quindi, non ha consentito di provare il nesso eziologico tra la sindrome depressiva sofferta dalla paziente e la condotta negligente dei sanitari della resistente struttura sanitaria, atteso che la era incline a simili stati di Pt_1 sofferenza psicologica, già prima dell'intervento di cardiochirurgia dell'1.10.2014.
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, già liquidato nella misura standard, non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee a giustificare un incremento risarcitorio del danno non patrimoniale.
Del pari, non risultano allegate spese mediche sostenute dalla ricorrente, per cui nulla è dovuto a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, quindi, i resistenti e Controparte_1 P_
devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente
[...]
della somma complessiva di € 128.933,50, liquidate Parte_1 all'attualità.
Alla ricorrente compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto
(ottobre 2014) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da ottobre 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Venendo alla domanda riconvenzionale trasversale avanzata dalla Controparte_1
, avente ad oggetto domanda di rivalsa nei confronti dell'altro resistente,
[...] P_
, si osserva quanto segue.
[...]
L'art. 7, comma 1, della legge n. 24/2017 (la c.d. “legge Gelli-Bianco”) stabilisce che
“la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche
pagina 10 di 14 se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
Si tratta di una disposizione che – attraverso il richiamo all'art. 1228 c.c. dettato in materia di “responsabilità per fatto degli ausiliari” – attribuisce alle strutture sanitarie la responsabilità per i danni subiti dal paziente, anche quando si avvalgano di terzi per l'erogazione della prestazione, a prescindere dalla natura del rapporto che lega la struttura e il terzo.
Orbene, ferma restando la responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente, occorre porsi il problema dell'eventuale ripartizione interna del risarcimento tra la clinica ed il singolo medico, per stabilire se ed entro quali limiti la prima, che è stata condannata a risarcire il paziente, possa rivalersi nei confronti del “vero” ed “unico” responsabile del danno.
Sul punto, è necessario richiamare l'art. 9 della legge n. 24/2017, nella parte in cui stabilisce che la struttura sanitaria possa rivalersi nei confronti del medico soltanto se quest'ultimo ha eseguito la prestazione sanitaria “con dolo o colpa grave” (e, quindi, con esclusione dei casi di “colpa lieve”).
Tale norma, invero, ricalca l'art. 2236 c.c., dettato in materia di responsabilità del prestatore d'opera, a mente del quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito da tempo che, in materia di responsabilità sanitaria, l'esimente di cui all'art. 2236 c.c. non può trovare applicazione tutte le volte in cui l'errore del medico derivi da “imprudenza” o da “negligenza” del medico, ma solo in caso di “imperizia” (cfr. Cass., III sez., ordinanza n. 34516 del
11.12.2023).
E giova appena precisare che, tra i casi di “negligenza” – che costituiscono, invero, l'ipotesi più frequente nell'ambito della colpa medica – rientrano tutte le ipotesi in cui la condotta del sanitario, per disattenzione, trascuratezza o superficialità, si traduca in una violazione degli standards professionali che è legittimo attendersi da parte del professionista nell'espletamento della prestazione medica o nella somministrazione della cura al paziente (es: il chirurgo che non si accorga della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio); laddove, invece, l'imprudenza implica la commissione di un'azione pericolosa e sconsiderata;
mentre si ha “imperizia” quando la condotta dannosa viene posta in essere da un soggetto inesperto (o inadeguato allo scopo), che si cimenta per colpa in una tipologia di intervento senza la dovuta esperienza e/o competenza. pagina 11 di 14 Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato che la struttura sanitaria che ha risarcito il danno patito a causa di una condotta esclusivamente riconducibile al medico potrà rivalersi nei confronti di quest'ultimo nella misura del 100%, soltanto se dimostra
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che
è oggetto dell'obbligazione (cfr. Cass., III sez. civile, sentenza n. 28987 dell'11.11.2019)”.
Tale pronuncia, del resto, è stata confermata anche più di recente, laddove la Suprema
Corte ha affermato che, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art.
1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass., III sez. civile, sentenza n. 29001 del 20.10.2021)”. Ne deriva che, in mancanza di una tale prova, dovrà trovare applicazione il comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, in caso di pluralità di responsabili, si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa in parti uguali.
Orbene, dalla cartella clinica allegata al fascicolo di parte ricorrente, si evince che l'intervento chirurgico di ricostruzione della valvola metriale alla paziente è stato eseguito dal dott. al quale va senz'altro ascritta la condotta iatrogena Controparte_2 che è stata censurata in questa sede. pagina 12 di 14 Si tratta di una condotta “imprudente”, consistente nella scelta di un intervento inappropriato, e non già “imperita” (sul punto, nella CTU, si legge che “il fallimento dell'intervento conservativo praticato presso la dipese Controparte_1 dall'assenza di indicazione all'intervento medesimo, piuttosto che da errori di tecnica chirurgica intraoperatoria”).
Nel caso che occupa, quindi, non può essere validamente invocata l'esimente di cui all'art. 2236 c.c.
Inoltre, deve osservarsi che, nel corso del procedimento, la Controparte_1 in merito alla condotta tenuta dal medico, non ha dedotto, né provato, né chiesto di poter provare alcunché, limitandosi a richiedere unicamente la rinnovazione della CTU.
Ne deriva che il dott. deve essere condannato a tenere indenne la Controparte_2 di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 fino alla concorrenza di € 64.466,75, pari cioè alla metà dell'importo di € 128.933,50, oltre interessi come sopra determinati.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, ivi incluse quelle di CTU relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti in solido.
In proposito, deve appena precisarsi che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio di merito è stata operata con espunzione delle fasi istruttoria (in quanto assorbita dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva) e conclusionale (che risulta mancante in ragione del rito sommario prescelto).
Per quanto riguarda invece i rapporti interni tra i due resistenti, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna i resistenti , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
128.933,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di ottobre 2014, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da ottobre
2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 13 di 14 2) condanna i resistenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.180,00, a titolo di esborsi per i due procedimenti, incluse le spese di CTP (€ 1.000,00), nonché € 8.007,00 per compensi professionali relativi ad entrambi i procedimenti (€ 3.827,00 per procedimento ex art 696 bis c.p.c. e € 4.180,00 per il presente procedimento), oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) accoglie la domanda riconvenzionale trasversale formulata da
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, per l'effetto, condanna a tenere Controparte_1 Controparte_2 indenne la struttura sanitaria di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla ricorrente per effetto della presente pronuncia, fino a concorrenza della somma di
€ 64.466,75, oltre interessi, come determinati in motivazione;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra i due resistenti;
5) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della
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di , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Napoli, 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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