Parere definitivo 2 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05573/2025REG.PROV.COLL.
N. 01599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2022, proposto da
IO ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Leonardo Di Brina, Herwig Neulichedl, Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Leonardo Di Brina in Roma, via in Arcione n. 71;
contro
Comune di Laives, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Renate Kaser, Gestioni Immobiliari Snc, Centro Immobiliare Glm, non costituiti in giudizio;
Condominio Kennedy 112, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizzi, Manfred Natzler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizzi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 345/2021, resa tra le parti, per l’annullamento:
- dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento del 01.02.2021 del Comune di Laives (relativa all’ordinanza n. 53 del 05.06.2007 – demolizione di alcune opere previste nella concessione di variante prot. n. 29415 del 4 ottobre 2006 di cui alla pratica edilizia n. 101/2003), notificata in data 01.02.2021;
- della comunicazione del 29.10.2020 di avvio del procedimento amministrativo del Comune di Laives, non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Laives e del Condominio Kennedy 112;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Benedetto Cimino e Claudia Molino per delega dell'avvocato Massimo Colarizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, n. 345 del 2021, con la quale è stato respinto il ricorso (n.r.g. 74/2021) proposto dal signor IO ET al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del 1.2.2021 del Comune di Laives riguardante l’ingiunzione di pagamento di 164.684,86 € ai sensi dell’art. 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, quale alternativa a demolire alcune opere abusive presso il complesso immobiliare “Condominio Kennedy 112”.
2. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- il signor IO ET è proprietario di un immobile nel Comune di Laives nei pressi del Condominio “Kennedy 112” (p.ed. 2320 in P.T. 3744 del C.C. Laives);
- l’impresa di costruzione di quest’ultimo, nel 2007, è stata destinataria di un’ordinanza di demolizione del Comune di Laives per alcune opere abusive e non previste nella concessione di variante del 4.10.2006 (un vano destinato al parcheggio di biciclette e motoveicoli nonché un lastrico per la parte che superava la distanza legale dal confine);
- successivamente, nel 2008, il Comune avviava il procedimento per l’esecuzione d’ufficio dei lavori di demolizione (una volta accertata l’inerzia del privato), senza però proseguire l’attività preannunciata. In quanto i proprietari di quelle parti del Condominio dove (per demolire le altre abusive) servivano opere di rinforzo non avevano prestato il consenso all’esecuzione, l’ente locale nel 2016 avviava invece la procedura per la fiscalizzazione dell’abuso (art. 94 della nuova l.u.p. – l.p. n. 9/2018);
- con il provvedimento del 1.2.2021 il Comune di Laives si determinava definitivamente sulla questione e sanciva l’importo di 164.684,86 € a carico della Centro Immobiliare G.L.M. e Gestioni Immobiliare Snc;
- il signor ET impugnava dinanzi al TRGA, sezione autonoma di Bolzano, il suddetto provvedimento deducendo i seguenti motivi:
“ 1. Violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 1, 2, 10, 21-octies, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.: artt. 3 e 97 Costituzione, artt. 1, 4 e 15-bis l.p. 1771993. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta; 2. Violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 1, 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; artt. 3 e 97 Costituzione, artt. 1, 4 e 14 l.p. 17/1993. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta; 3. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 81 l.p. 13/1997. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta; 4. Errata individuazione dei soggetti passivi dell’impugnata ordinanza dd. 1.2.2021. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione; 5) Violazione dell’art. 16 l. n. 689/1981 ”;
- il giudice di primo grado respingeva il ricorso proposto dal signor ET, con sentenza 9 dicembre 2021 n. 345, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione e motivando la sua decisione alla luce dei seguenti ragionamenti:
a) non era obbligatoria la comunicazione dell’avvio di procedimento anche nei confronti del signor ET nella procedura di fiscalizzazione, in quanto non era diretto destinatario della sanzione gravata (e non essendo responsabile dell’abuso), e, comunque, il ricorrente essendo a conoscenza dei fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento di fiscalizzazione e avrebbe potuto intervenire;
b) la censura dell’illegittimità dell’inerzia del Comune dal 2007 al 2021 non era fondata, in considerazione che la nuova legge urbanistica provinciale non contiene alcuna disciplina transitoria riferita alla materia della repressione degli abusi edilizi e delle relative sanzioni, trovando quindi applicazione il principio tempus regit actum , per cui il Comune di Laives aveva correttamente applicato al caso specifico l’art. 94 della legge provinciale n. 9 del 2018, che regola gli interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato;
c) non era neppure fondata la censura che il Comune avrebbe dovuto motivare sulle ragioni ostative all’acquisizione nel patrimonio del Comune e dell’impossibilità di demolire le parti abusive, in quanto si trattava di un abuso che deriva dall’annullamento parziale di una concessione edilizia, ed una volta chiarito che era da applicare l’art. 94 della l.u.p., era obbligatorio il provvedimento come alternativa alla demolizione, vista l’impossibilità del ripristino senza arrecare pregiudizio alle parti realizzate legittimamente; per il resto per il TRGA era chiaro che l’istruttoria svolta dal Comune in merito all’impossibilità di demolizione era corretta e che ricorrevano le condizioni per l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva;
d) le doglianze che riguardavano l’illegittima individuazione dei destinatari dell’ordinanza erano inammissibili (in quanto generiche e prive di interesse) e parzialmente improcedibili (in quanto nelle more del giudizio una parte di essa era stata stralciata in quanto integralmente demolita);
e) in merito all’ammontare della sanzione il TRGA accertava l’inammissibilità, considerato che il ricorrente non vantava alcun interesse, non essendo il destinatario della sanzione e dei collegati introiti.
3. Propone ora appello il signor IO ET, nei confronti della sentenza del TRGA, sezione autonoma di Bolzano n. 345/2021, prospettando quattro complesse traiettorie contestative con le quali si sostiene:
I) “ Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo del ricorso: Violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 1, 2, 10, 21 octies legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i; artt. 3 e 97 Costituzione, artt. 1, 4 e 15 bis l.p. 17/1993. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. ” L’appellante si duole dell’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il motivo relativo alla mancata partecipazione al procedimento amministrativo e all’irregolare conclusione del medesimo. Nel caso di specie l’appellante sottolinea di non aver lamentato la violazione formale dell’obbligo di comunicazione, ma quella sostanziale e che non avrebbe potuto sapere che in relazione al procedimento amministrativo il Comune di Laives non avrebbe adottato alcun provvedimento, ma che avrebbe emesso nel 2021 un’ordinanza inerente un terzo procedimento medio tempore avviato. Si tratterebbe di un’azione amministrativa illogica e imprevedibile;
II) “ Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale: Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 81 l.p. 13/1997. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta .” Il signor ET rileva l’ error in iudicando per mancato accoglimento delle doglianze relative all’errata applicazione della normativa e all’errata rappresentazione della situazione fattuale. Sarebbe in primis errata la premessa giuridica che la demolizione non fosse possibile in quanto riguarderebbe la realizzazione di interventi nelle proprietà di persone private terze, estranee agli abusi edilizi. Ma tale premessa sarebbe errata in quanto la costruzione abusiva sarebbe stata realizzata dall’impresa costruttrice prima della vendita delle porzioni materiali dell’edificio ai singoli privati. Pertanto, gli stessi avrebbero acquistato un immobile viziato sin dall’origine. Il carattere reale dell’abuso e la stretta doverosità delle sue conseguenze non consentirebbero di valorizzare ai fini motivazionali l’alterità soggettiva. Inoltre, il TRGA non avrebbe correttamente valutato come una parte della struttura abusiva sia condominiale. La Gestioni Immobiliari Snc, per evitare la sanzione pecuniaria, avrebbe già provveduto in parte ad eseguire la demolizione. Si evidenzierebbe come la fattibilità della demolizione non sia stata sostenuta dal solo signor ET, ma persino dallo stesso Condominio che avrebbe esplicitamente invitato il Comune a procedere in tal senso, oltre che implicitamente ammessa dal medesimo Comune di Laives. Il TRGA avrebbe potuto evitare l’errore approfondendo la questione e ricorrendo ad una verificazione ovvero ad una consulenza tecnica d’ufficio;
III) “ Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo del ricorso principale: Errata individuazione dei soggetti passivi dell’impugnata ordinanza dd. 01.02.2021; Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione .” Con questo motivo l’appellante ripropone il quarto motivo di gravame del ricorso di primo grado, non accolto per difetto di interesse, e riguardante l’errata identificazione dei destinatari della sanzione pecuniaria. Sarebbe evidente dover riconoscere in capo al sig. ET un interesse finché l’ordinanza sia corretta da ogni punto di vista. Altrimenti qualsiasi soggetto potrebbe impunemente ledere le distanze legali dovendo solo confidare in un “errore” commesso, a suo favore, dalla pubblica amministrazione nell’applicazione della misura ripristinatoria, senza che il controinteressato leso possa in alcun modo intervenire sul piano amministrativo per la tutela della propria posizione giuridica. L’interesse preminente dell’appellante sarebbe sempre stato quello di ottenere la demolizione delle parti abusive del manufatto realizzate in suo danno in ragione del suo essere proprietario del terreno confinante;
IV) “ Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo del ricorso: Violazione dell’art. 16 l. n. 689/1981. ” Con l’ultimo mezzo di gravame l’appellante ripropone il quinto motivo di gravame del ricorso di primo grado, non accolto per difetto di interesse, e con il quale si censurava l’ammontare della sanzione pecuniaria. La sentenza sul punto sarebbe errata per due motivi: la sanzione avrebbe natura ripristinatoria con pieno diritto del sig. ET a denunciare tutte le violazioni normative, inoltre non si sarebbe sostituito ai destinatari del provvedimento impugnato, ma – avendo un interesse contrapposto – avrebbe rilevato come sia stata applicata una sanzione inferiore rispetto a quella realmente dovuta.
4. Si è costituito in resistenza, con mera clausola di stile, il Comune di Laives, oltre al Condominio Kennedy 112, che ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse e difetto di legittimazione passiva.
5. Più in particolare, il Condominio ha rilevato che l’appellante avrebbe già ottenuto un valido titolo in sede civilistica a demolire le opere e non avanzerebbe più alcun interesse ad una pronuncia da parte della Giustizia Amministrativa.
6. Emerge dagli atti versati in giudizio e dalle conformi dichiarazioni delle parti processuali che l’odierno appellante avesse contestato la legittimità delle opere contestate anche dinanzi all’A.G.O., lamentando il mancato rispetto delle norme sulle distanze. Tale giudizio è stato definito dal Tribunale Civile di Bolzano con la sentenza del 3.12.2010, n. 1270, accogliendo le domande attoree del signor ET. Contro tale sentenza l’intimata società Centro Immobiliare GLM aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, aveva rigettato il gravame con la sentenza n. 163/2013. Tale sentenza, come è stato confermato anche nell’udienza di discussione dell’odierno appello dal difensore di parte appellante, è passata in giudicato.
7. Con l’ordinanza n. 3797 del 2024 la Sezione ha confermato che l’appellante conserva l’interesse all’impugnazione ed all’esame della legittimità del provvedimento alternativo alla demolizione delle opere abusive, atteso che una volta che sia stata affermata l'ammissibilità del rimedio impugnatorio proposto dal proprietario di un immobile confinante a quello laddove insistono i manufatti abusivi di cui si è richiesta la sanatoria, avverso il detto titolo abilitativo rilasciato dal Comune, deve affermarsi la sussistenza in concreto, in capo allo stesso proprietario, di un interesse ad agire anche quanto alla sanzione pecuniaria applicata dall'Amministrazione, partendo dal presupposto che all'eventuale accertamento dell'invalidità della sanzione sostitutiva di natura pecuniaria non potrebbe che seguire il provvedimento di demolizione, funzionale al ripristino dell'assetto urbanistico corretto, cui il carattere permanente dell'illecito edilizio è atto ad infliggere una lesione continuativa. Di contro, se l’appellante venisse privato della possibilità di far accertare, anche in questa sede, la legittimità del provvedimento ne conseguirebbe per l’effetto la stabilizzazione del titolo amministrativo il che potrebbe rendere la demolizione accertata dal Giudice ordinario inter partes di difficile attuazione. Reputava dunque la Sezione che il sistema della cd. “doppia tutela” dovesse essere assicurato.
8. La Sezione ha – con la medesima ordinanza citata – rilevato che nel merito il punctum pruriens della presente vicenda contenziosa è costituito dalla rappresentata impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, che è il presupposto per la sanzione alternativa e che è necessario sgombrare il campo da dubbi tecnici – rilevata la contestazione specifica nel ricorso d’appello ed il rilievo che comunque la controinteressata Gestioni Immobiliari Snc, per evitare il pagamento della sanzione pecuniaria, avesse già provveduto parzialmente ad eseguire la demolizione – circa tale punto centrale, atteso che l’eventuale fondatezza dell’assunto principale fatto proprio dalla parte appellante renderebbe superflua ogni altra indagine sulla (il)legittimità del provvedimento comunale impugnato.
9. La Sezione ha quindi ritenuto indispensabile disporre un approfondimento istruttorio tecnico, affinché si arrivi ad accertare se ricorre una impossibilità in senso proprio, di tipo tecnico ovvero strutturale, della demolizione delle opere abusive oggetto del provvedimento ablatorio oppure se si è più semplicemente al cospetto di una difficoltà, comunque superabile. La verificazione è stata affidata al Preside della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano.
10. Con ordinanza n. 8356 del 2024 è stata accolta la richiesta di proroga dei termini del verificatore nominato dal Preside, prof. Maurizio Righetti.
11. In data 14 aprile 2025 il verificatore ha depositato nel PAT la sua relazione di verificazione.
12. L’appellante ha depositato il 16.5.2025 una memoria concludendo per l’accoglimento del suo ricorso.
13. In vista dell’udienza di trattazione il Condominio Kennedy 112 ha depositato una memoria difensiva il 19.5.2025, seguito da una memoria conclusionale da parte dell’appellante il 28.5.2025 ed infine una memoria di replica da parte del Condominio il 29.5.2025.
14. Il 18 giugno 2025, il giorno prima dell’udienza di trattazione della causa nel merito, il Comune di Laives ha depositato la memoria difensiva del primo grado di giudizio.
15. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 la causa è stata introitata in decisione.
16. Preliminarmente va analizzato l’esito della verificazione con la quale la Sezione ha chiesto l’approfondimento in ordine alla questione di ripristinabilità delle opere.
17. Il verificatore su tale punto ha rilevato che nel caso oggetto del giudizio “ In base ai sopralluoghi effettuati, alle osservazioni sopra riportate, al colloquio con il progettista delle opere in c.a. ing. Stefano Mora, nonché sulla base delle relazioni tecniche e argomentazioni presentate dai CTP, nell’ipotesi che lo stato di ammaloramento delle opere strutturali così come osservato e circostanziato durante i sopralluoghi non abbia causato un decadimento delle capacità di resistenza dei calcestruzzi strutturali, si conclude che la demolizione delle opere oggetto di ricorso: solaio lato ovest T9.2-T1.2 non comporti un aggravio dello stato di tensione delle strutture esistenti e rimanenti, in particolare trave T1.2 e solaio 2 lato est. Si raccomanda comunque che si provveda al più presto ad eliminare le opere oggetto di causa e soprattutto i pilastrini provvisori in mattoni forati di cemento in quanto inopportunamente insistenti sul solaio 1 lato ovest che non è stato dimensionato/verificato per tal tipo di carichi; sebbene non oggetto di richiesta di verificazione, si fa doverosamente presente che – una volta demolite le opere oggetto di ricorso – un eventuale sovraccarico del solaio 1 lato ovest con riporti in terra o altri sovraccarichi dovrà essere attentamente valutato con apposita verifica statica, in quanto le condizioni di carico previste in fase di progettazione (sovraccarico auto) potrebbero non essere compatibili con tali sovraccarichi. Esiste a tal proposito, depositata agli Atti, una relazione tecnica di ing. Livio Tarantino, datata luglio 2009, da prendere in considerazione. ”
18. Il quadro fattuale appena riportato emerso dall’esame peritale – pur confermando ‘atomisticamente’ la rimovibilità delle opere – non conferma però la mancanza del deficit istruttorio da parte del Comune, che invece aveva correttamente effettuato una valutazione complessiva della situazione tecnico-statica dell’immobile rivelatasi assai complessa e non priva di elementi di pericolo. Sulla base degli accertamenti appena riportati il verificatore alla fine rinvia proprio alla perizia dell’ing. Livio Tarantino del 2009 che fu la base per la decisione del Comune di Laives di accogliere la fiscalizzazione. Al punto 1.5 di tale parere tecnico emerge con chiarezza che il “ cambiamento del sovraccarico sulla campata da quello previsto di una autovettura a quello di un riporto di terreno, produrrebbe un collasso statico della campata con ripercussioni su quelle laterali causando un indebolimento anche dei pilastri su cui poggia l’intera struttura dell’edificio. ” Il perito avvisava anche che tale “ soluzione non solo è costosa ma anche è difficile da eseguire dovendosi intervenire in proprietà di altrui. ” Emerge quindi non solo che anche in sede di questa verificazione i dubbi statici non siano interamente risolti, dovendo più che altro rilevare che il prof. Righetti ha effettuato un’analisi cartolare in pianta (“ come si può evincere qualitativamente da fig. 5. … ”) e senza un approfondimento statico esaustivo ( ad es. con prove di carico ecc. ), lasciando espressamente margini di cautela e rinviando proprio all’atto che ha giustificato la fiscalizzazione. Questi margini di cautela nel giudizio del verificatore, però, lasciano sufficientemente spazio per sostenere ragionevolmente e cautelativamente l’impossibilità di demolire le parti abusive senza arrecare pregiudizio alle parti realizzate legittimamente come ha ritenuto l’amministrazione fiscalizzando l’abuso. Inoltre va valorizzato anche il secondo limite oggettivo che consiste nell’intervento necessario nelle sfere di proprietà altrui e dove è già stato rilevato che i proprietari abbiano negato il proprio assenso a tali opere. In altre parole è stato confermato che la fiscalizzazione dell’abuso non si basava sull’impossibilità della demolizione dei solai oggetto della verificazione, quanto piuttosto sull’impossibilità dell’attuazione del complessivo intervento di ripristino, così come concepito a suo tempo dal Comune di Laives con il coinvolgimento dell’ing. Tarantino. Su quanto accertato, non è quindi fondata la censura che il Comune avrebbe dovuto insistere nell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. L’accertamento peritale eseguito in sede di appello ha quindi portato alla luce, da una parte, il dovere del Condominio – nel suo complesso e per ogni proprietario ad occuparsi delle connesse urgenti questioni di sicurezza statica dell’edificio al fine di evitarne la rovina, oltre, dall’altra parte, il potere di vigilanza su tali delicati quanto urgenti problematiche da parte del Comune di Laives, potere che resta fermo e va esercitato urgentemente impregiudicate ulteriori sanzioni demolitorie parziali a tutela della sicurezza pubblica. Ciò impone il rigetto del secondo motivo di appello.
19. Si devono affrontare quindi le altre doglianze di parte appellante.
20. Non è fondata la prima censura con la quale si reitera la doglianza di violazione del dialogo procedimentale, avendo il TAR correttamente analizzato al punto 2.1 della sentenza che il sig. ET avesse sufficienti elementi per interloquire nel procedimento amministrativo. Il provvedimento impugnato risulta stato adottato in prosecuzione della vicenda decisa dalla sentenza del TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 353/2020, la quale – fissando il termine entro cui concludere il procedimento – ha dato inizio alla relativa fase dell’attività amministrativa. Come è stato chiarito dal TRGA al più tardi con il deposito della sentenza citata il ricorrente era reso edotto del conseguente inizio e del conseguente termine del procedimento e poteva, quindi, in qualsiasi momento intervenirvi con istanze o osservazioni. Non è quindi convincente la tesi che non sarebbe stato consentito al signor ET l’effettiva partecipazione al procedimento che scaturisce a rime obbligate da un contenzioso giudiziale al quale il ricorrente in appello ha partecipato.
21. Non è neppure fondata la terza doglianza con la quale l’appellante cerca di confutare la decisione del TRGA sulla mancanza di interesse a contestare l’individuazione dei soggetti passivi del provvedimento. Le rispettive deduzioni in sede di appello cercano di ancorare l’interesse alle distanze ed al controllo delle rispettive misure di rispetto, ma come è già stato rilevato al par. 18, una volta che è stato motivato legittimamente l’inattuabilità della misura di ripristino (e la conseguente legittima fiscalizzazione dell’abuso) non rimane aperta nessun’altra questione relativa ai destinatari della sanzione. L’interesse che l’appellante cerca di spiegare si può radicare nella pregressa fase del procedimento ed è sfociata nell’ordinanza di demolizione, ma non nell’alternativo provvedimento della sanzione pecuniaria che è stato approfondito sul piano tecnico per quanto di interesse della parte ricorrente ossia il ripristino della demolizione.
22. I medesimi ragionamenti valgono anche per rigettare l’ultimo motivo di appello, con il quale si cerca di sostenere l’erroneità della sentenza nella parte in cui accertava il difetto di interesse sull’ammontare della sanzione. Orbene, secondo la Sezione correttamente il TRGA ha escluso l’ammissibilità della doglianza, non essendo il signor ET destinatario della sanzione, né ha un diretto interesse agli introiti. E non giova all’appellante voler collegare l’interesse alla natura ripristinatoria, già esclusa nel precedente paragrafo nell’ambito del provvedimento di fiscalizzazione per essere irrilevante in questa fase del procedimento, né è stato spiegato convincentemente quale interesse contrapposto potesse avere nell’ambito della definizione dell’ammontare della sanzione, non entrando nella sua sfera personale gli effetti di tale decisione.
23. In ragione di quanto si è sopra illustrato l’appello va respinto.
24. La spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, considerata la particolarità del giudizio. A carico della parte appellante soccombente deve però disporsi il pagamento del compenso per la verificazione, il cui ammontare viene liquidato in € 6.498,60 (seimilaquattrocentonovantotto/60), rispondenti al D.M. 30.5.2002 (da detrarre l’acconto di 3.000 € già liquidato al verificatore con l’ordinanza istruttoria).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, (n.r.g. 1599/2022), lo respinge. Spese del doppio grado di giudizio compensate. Pone a carico dell’appellante il compenso del verificatore prof. Righetti che si liquida in € 6.498,60 (seimilaquattrocentonovantotto/60), da detrarre l’acconto di 3.000 € già liquidato al verificatore con l’ordinanza istruttoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO