CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1055/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Gian Paolo Menzani
contro
:
Controparte_1
Avv. Antonella Dallavalle
Fatti di causa convenne innanzi al Tribunale di Piacenza a.s.d. esponendo: Parte_1 Controparte_1
- che il 28.2.2019 si era iscritta presso la palestra “ ” al fine di tonificare e allenare CP_1 la muscolatura, adeguatamente e nel rispetto delle proprie capacità e caratteristiche fisiche di età
(all'epoca 51 anni) e che gli allenamenti si erano svolti secondo direttive della personal trainer dipendente/socia di detta associazione sportiva;
Persona_1
- di avere subito evidenziato all'allenatrice le proprie pregresse problematiche al ginocchio, ai gomiti e alla cervicale, al fine di adeguare l'allenamento a dette condizioni, con consegna anche della certificazione attestante le relative patologie;
- che gli esercizi erano stati alquanto faticosi, eccessivamente gravosi per ginocchia, braccia e capo, tanto che all'inizio dell'anno 2020, aveva iniziato a lamentare dolori agli arti e alla cervicale che avevano comportato l'interruzione degli allenamenti e compromesso lo svolgimento delle normali attività quotidiane ed avevano causato un danno biologico che pagina 1 di 8 avevano comportato un lungo e costoso percorso terapeutico, come accertato dal medico legale dott. CP_2
In diritto, il rapporto era qualificabile come contratto di prestazione di servizi atipico assimilabile all'artt. 2222 c.c. e l'inadempimento dell'associazione convenuta era evidente, visto che ella “si era rivolta alla palestra per migliorare la propria salute e condizione fisica e non per vederla peggiorare come invece era accaduto per la imperita e imprudente condotta degli istruttori della palestra che han gravato oltre misura sul fisico dell'attrice con esercizi inadatti alla condizione di quest'ultima”.
Chiese quindi di accertare il peggioramento di salute causato dagli esercizi ginnici svolti presso la convenuta e di condannare la stessa al risarcimento dei danni.
Si costituì contestando in fatto e in diritto le ragioni dell'attrice e deducendo che: CP_1
- prima dell'iscrizione, l'attrice aveva partecipato a un paio di lezioni gratuite presso CP_1
riferendo di voler svolgere una normale attività di tonificazione muscolare, per poi
[...] iscriversi definitivamente alla palestra, chiedendo di essere seguita da un personal trainer;
- successivamente aveva ridotto la frequentazione dei corsi, per contenere i costi, chiedendo di poter svolgere gli esercizi a casa propria;
- nel frattempo, la aveva continuato l'allenamento con corsa sul Pubblico Passeggio, Pt_1 nonostante le indicazioni contrarie, perché tale esercizio non è ottimale per chi ha problemi alle ginocchia, asserendo la necessità di perdere peso;
- al momento dell'iscrizione, l'attrice aveva consegnato il certificato di idoneità sportiva non agonistica il quale non riportava segnalazioni di sorta;
nulla aveva detto o consegnato o in alcun modo palesato all'istruttrice circa i problemi al gomito o cervicalgia, né in tutto il periodo di frequentazione della palestra aveva mai lamentato problemi particolari e, anzi, aveva svolto agevolmente gli esercizi consigliati. Quanto al riferito utilizzo di pesi di sovraccarico, non solo non era veritiero, ma oggettivamente impossibile per chiunque affetto da problemi come quelli lamentati dall'attrice sollevare pesi da 100 Kg come asserito nell'atto di citazione e nella missiva del difensore di cui al doc. 31 prodotto da controparte;
- in un messaggio del 18.4.2019 la stessa attrice aveva ammesso di aver lavorato con i pesi da sola (doc. 7) e all'inizio del 2020 aveva affermato di aver avuto dolori tremendi, proprio quando il referto del dott. da lei prodotto sub doc. 7 e i successivi referti non evidenziavano Per_2 problemi tali da giustificare l'asserito dolore;
- il dolore, comunque, non le aveva impedito di recarsi a sciare a Capodanno a Cervinia come dimostravano le fotografie pubblicate sui social (doc 5).
pagina 2 di 8 chiese di rigettare la domanda, sostenendo che la cui incombeva l'onere, non CP_1 Pt_1 aveva provato un legame fra i presunti dolori e la normale attività fisica svolta presso l'associazione che, peraltro, si occupava di yoga;
inoltre, contestò la relazione del medico legale, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'attrice, nonché la riferibilità delle spese documentate ai fatti lamentati.
Istruita la causa mediante il deposito di documenti e l'escussione di testimoni, il Tribunale con sentenza n. 164/2023 rigettò la domanda e condannò l'attrice alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.
Qualificata la fattispecie come contratto atipico assimilabile alla previsione dell'art. 2222 c.c., il giudice precisò che la prestazione oggetto di causa era obbligazione di mezzi e non certo di risultato, così che chi fornisce la prestazione può considerarsi adempiente nel momento in cui abbia tenuto la diligenza specifica richiesta dalla prestazione, relativa alla natura dell'attività esercitata, e solo nel caso di mancato o inesatto adempimento a lui imputabili è tenuto al risarcimento dei danni.
Quanto al caso di specie, la lamentava che il danno era stata causato dall'uso di una pressa Pt_1 caricata di 170 kg, peso assolutamente non idoneo per una donna della sua età e corporatura e, relativamente alla prova dell'uso della pressa caricata con siffatto peso, aveva indicato come teste il proprio figlio che, in sede di assunzione della prova, aveva confermato di aver visto una sola volta la madre utilizzare l'attrezzo, ed aveva prodotto un file audio di ben 1 ora e 30 minuti, indicando i minuti in cui la personal trainer aveva ammesso l'uso dell'attrezzo caricato a 170 kg.
Tuttavia, necessariamente “contestualizzate” le dichiarazioni rese nell'ambito dell'intera conversazione, la stessa si era rivelata quale essa effettivamente era “vale a dire solamente una lunga discussione telefonica in cui, se da una parte – incalzata dall'altra interlocutrice - l'allenatrice pare ammette l'uso dell'attrezzo, dall'altra ne spiega anche le modalità d'uso, rendendo quindi le dichiarazioni rese da quest'ultima prive di valore confessorio e quindi probatorio certo. Per vero,
l'intera conversazione appare alquanto confusa: le due donne discutono piuttosto animatamente e la incalza l'allenatrice con il chiaro intendo di farle ammettere l'uso dell'attrezzo così che ne Pt_1 segue una conversazione concitata, di non chiaro contenuto (a un certo punto - viene anche fatto riferimento a un certo “guru” con il quale sarebbe saltato un appuntamento preso dalla donna), cui non è possibile attribuire valore probatorio dirimente della “questione””.
Anche la personal trainer sentita quale testimone, aveva dichiarato di aver sempre Persona_1 fatto fare alla cliente esercizi compatibili con la situazione fisica della stessa e, quando svolti presso il
Centro, dietro le sue direttive. Inoltre, alla richiesta di svolgere gli esercizi a casa propria, l'allenatrice pagina 3 di 8 aveva vivamente sconsigliato l'iniziativa. Tutti gli esercizi sarebbero stati quindi programmati per soddisfare le esigenze della donna di migliorare la tonicità muscolare.
Il Tribunale, esaminati gli elementi probatori offerti, ritenne tutt'altro che certo è che l'uso della pressa fosse avvenuto in maniera impropria o inadeguata alla forma fisica dell'attrice e – in ogni caso – che il danno patito al ginocchio fosse ricollegabile con nesso di causalità diretta.
Difatti, era incontestato e provato dalla copia delle chat e delle fotografie in atti il fatto che l'attrice aveva svolto esercizi anche a casa propria in completa autonomia, senza il controllo e la direzione della personal trainer, che aveva eseguito al di fuori della Palestra attività sportiva in autonomia, quali jogging e sci, sport notoriamente impattanti sulle ginocchia e sulla muscolatura e sconsigliati per chi soffre le patologie lamentate dalla Pt_1
Osservò poi il giudice che la contestazione dell'inadempimento e del danno erano avvenuti a distanza di tempo dall'interruzione dei rapporti con la convenuta “tempo che – non essendo noto quale sia stata al riguardo la condotta dell'attrice riguardo alla preservazione della propria salute e integrità fisica – costituisce interruzione del nesso causale tra condotta ed evento”.
Quanto alla documentazione prodotta, il Tribunale ritenne che la sua cronologia permettesse di dedurre logicamente che – quanto al danno dedotto in causa – nella stessa non vi era riferimento specifico agli esercizi svolti in palestra;
in ogni caso, era singolare che la donna non avesse lamentato alcunché nel corso del rapporto, ma unicamente tempo dopo la cessazione dello stesso.
La restante documentazione certificava lo stato del ginocchio – peraltro affetto da patologia cronica, quindi tendente a ripetersi periodicamente – al momento della visita, senza ricondurre direttamente lo stesso all'esercizio contestato, sebbene riportato ai sanitari dalla stessa paziente, “senza tenere conto di possibili eventuali altri eventi stressanti o traumatici che possono aver riguardato l'arto: a ogni buon conto, non vi è prova alcuna che la documentazione attestante le patologie che già affliggevano
l'attrice sia stata consegnata alla persona trainer, la quale in sede di assunzione della prova testimoniale ha riferito che ella si era rivolta all'associazione sportiva convenuta con lo scopo di
“tonificare la muscolatura” e in tale direzione erano stati programmati gli esercizi ginnici da svolgere in palestra: d'altra parte l'obbligatorio certificato di attività sportiva non agonistica, da consegnarsi all'atto di iscrizione non riporta limitazione di sorta nello svolgimento di sport. Gli stessi screenshot prodotti dalla convenuta non sono di ausilio probatorio alcuno, al contrario dagli stessi emerge che
l'attrice imputava i dolori più allo svolgimento di altre attività al di fuori della palestra quali lo jogging (cfr. doc. allegati alla II memoria istruttoria di parte convenuta, ove l'attrice lamenta dolori alla cervicale per “avere preso freddo” dopo aver sudato per essere andata a correre), piuttosto che all'attività svolta in palestra. Inoltre, è fuor di dubbio che l'istante abbia svolto esercizi in autonomia pagina 4 di 8 sia in palestra che a casa propria (Cfr. screenshot già citati, il cui corretto eseguimento è tutt'altro che provato)”.
Quanto alla perizia redatta dal perito di parte dott. il suo valore probatorio era pressoché CP_2 nullo, trattandosi di documento di formazione unilaterale, redatto sulla base di quanto narrato e riferito dall'attrice, come si evinceva dal testo dell'elaborato.
Anche la correttezza e la bontà delle cure eseguite successivamente sul ginocchio rendevano assai incerta la diretta imputabilità dell'aggravarsi della malattia, mentre il tempo trascorso dalla interruzione degli allenamenti all'intervento (ben due anni) rendevano assai improbabile la ricostruzione del nesso causale anche mediante CTU “essendosi verificata altresì una modifica dello “stato” dell'arto a seguito di intervento chirurgico”. Né era chiaro quale fosse esattamente la situazione del ginocchio della al momento della iscrizione in palestra e nemmeno se la scelta di rivolersi alla palestra Pt_1 fosse stata supportata da specifica prescrizione sanitaria specialistica, né se il “piano di allenamento” fosse adeguato alle sue condizione di salute, tanto che il giudizio sulla sua opportunità o meno era stato svolto ex post, sulla base di quanto raccontato dalla stessaa attrice
Tali elementi, secondo il Tribunale, non permettevano una ricostruzione, neppure a livello indiziario dotato di gravità precisione e concordanza, del nesso causale e la domanda era sfornita di precise allegazioni probatorie che permessero una riconduzione causale certa tra l'utilizzo della pressa o l'esecuzione degli esercizi ginnici prescritti dalla personal trainer al peggioramento della patologia al ginocchio della donna. ha proposto appello alla sentenza affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto. CP_3
Con ordinanza in data 22.4.2025, il Consigliere Istruttore ha concesso alle parti i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza in data
22.4.2025.
Ragioni della decisione
L'appello impugna la sentenza laddove afferma che la non ha dimostrato il nesso di causalità Pt_1 tra l'uso della pressa caricata con Kg. 170 ed il peggioramento dello stato di salute del ginocchio che, invece, le risultanze probatorie provano in forza del principio del “più probabile che non”.
Secondo l'appellante, il giudice non ha debitamente considerato quanto dichiarato dall'allenatrice nell'audio prodotto in primo grado, nonché la testimonianza del teste , il figlio Per_1 Tes_1 dell'attrice, che confermano che la pressa fu utilizzata in tale modo. pagina 5 di 8 Inoltre, in sede testimoniale, la ha ammesso di aver conosciuto le non ottimali condizioni del Per_1 ginocchio della e la convenuta lo ha riconosciuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 Pt_1
c.p.c. ed il giudice non ne ha tenuto conto.
Ancora, non ha adeguatamente valutato l'esaustiva documentazione medica prodotta ed ha espresso una valutazione arbitraria sulla correttezza delle cure eseguite.
È poi errata la valutazione sulle tempistiche, posto che i fatti e la condotta dell'attrice sono logici, coerenti e conseguenziali;
infatti, la prima documentazione medica risale al 25.1.2020 e successivamente iniziò la pandemia COVID.
Il Tribunale ha poi omesso di considerare che l'attività di jogging e quella sciistica durante le Feste
Natalizie del 2019 furono tempestivamente negate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. e non sono state provate e che ha formulato due offerte transattive, prova della CP_1 consapevolezza di avere ecceduto nei carichi di lavoro sugli arti.
***
La Corte ritiene l'appello infondato.
Per l'appellante l'inadempimento di dovrebbe desumersi dal fatto che ella si rivolse CP_1 alla palestra per ottenere un miglioramento della propria salute e condizione fisica, mentre ne ottenne un peggioramento.
Come precisato dal primo giudice, il rapporto in oggetto rientra nelle obbligazioni di mezzi, e non di risultato, in quanto la palestra che fornisce servizi e attrezzature adeguate, non garantisce il raggiungimento di specifici obiettivi di forma fisica.
In disparte la tardiva allegazione di fatti primari, quale il preteso improprio uso del macchinario detto pressa, lamentato nella corrispondenza precedente al giudizio, ma in causa prospettato solo nella prima memoria 183 n. 6 c.p.c., le allegazioni di parte attrice sono risultate tutte infondate.
Con riferimento alla prova dell'uso incongruo ed imprudente della pressa con il carico da 170 kg, il relativo capitolo è il n. 12 (“vero è che tale pressa durante gli allenamenti stessi fu caricata con kg.
170?”) che, tuttavia, è generico e sfuggente, poiché la circostanza dedotta, ancorché confermata dal teste, non dimostra affatto che la abbia effettivamente utilizzato l'attrezzo caricato con simil Pt_1 peso.
Non coglie quindi nel segno il richiamo dell'appellante alla deposizione del figlio dell'attrice, il quale non ha certo riferito di avere visto la madre svolgere il gravoso esercizio;
nulla dimostra che il macchinario fosse stato caricato con un peso di kg 170, ben potendo essere questo un fatto riferibile a qualsiasi altro utente che in quel momento si trovava in palestra.
pagina 6 di 8 In ordine poi alla lunghissima conversazione telefonica prodotta in atti, non v'è traccia del valore confessorio che l'appellante indica con l'atto di gravame, in quanto dal concitato scambio non emerge chiaramente l'uso siffatto dell'attrezzo.
Ancora, correttamente il Tribunale non ha attribuito alcuna valenza probatoria alla consulenza medico legale prodotta dall'attrice sub doc. 14 che si basa esclusivamente su fatti riferiti dalla stessa.
Risulta poi provato che la svolgesse esercizi in completa autonomia, fuori della palestra, dai Pt_1 documenti n. 5-6-7 depositati dalla convenuta (fotografie sugli sci nel 2020 e screen shot di messaggi di aprile e giugno 2019 inviati whatsapp dall'attrice alla personal trainer) dai quali emerge come la stessa praticasse attività sportiva, talché non vi è alcuna prova del nesso causale fra l'attività svolta nella palestra ed il lamentato danno.
Nell'ambito di tale incerto ed incongruo quadro probatorio, opportunamente il primo giudice ha evidenziato come l'inadempimento sia stato contestato trascorso parecchio tempo dal periodo in cui la svolse gli esercizi in palestra e come sia singolare che la stessa non abbia mai lamentato un Pt_1 peggioramento della situazione del ginocchio nel corso del rapporto, ma solo successivamente.
Gli elementi acquisiti, dunque, non provano il nesso causale fra la prestazione della convenuta ed il danno lamentato dall'attrice.
Da ultimo, il Tribunale non ha giustamente esaminato le due offerte transattive formulate da CP_1
perché non alle stesse, in quanto volte alla definizione della controversia, non può attribuirsi il
[...] valore confessorio preteso dall'appellante.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 164/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Piacenza e la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore di che liquida in € 5.000 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di Controparte_1 legge, se dovuti;
pagina 7 di 8 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 22.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1055/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Gian Paolo Menzani
contro
:
Controparte_1
Avv. Antonella Dallavalle
Fatti di causa convenne innanzi al Tribunale di Piacenza a.s.d. esponendo: Parte_1 Controparte_1
- che il 28.2.2019 si era iscritta presso la palestra “ ” al fine di tonificare e allenare CP_1 la muscolatura, adeguatamente e nel rispetto delle proprie capacità e caratteristiche fisiche di età
(all'epoca 51 anni) e che gli allenamenti si erano svolti secondo direttive della personal trainer dipendente/socia di detta associazione sportiva;
Persona_1
- di avere subito evidenziato all'allenatrice le proprie pregresse problematiche al ginocchio, ai gomiti e alla cervicale, al fine di adeguare l'allenamento a dette condizioni, con consegna anche della certificazione attestante le relative patologie;
- che gli esercizi erano stati alquanto faticosi, eccessivamente gravosi per ginocchia, braccia e capo, tanto che all'inizio dell'anno 2020, aveva iniziato a lamentare dolori agli arti e alla cervicale che avevano comportato l'interruzione degli allenamenti e compromesso lo svolgimento delle normali attività quotidiane ed avevano causato un danno biologico che pagina 1 di 8 avevano comportato un lungo e costoso percorso terapeutico, come accertato dal medico legale dott. CP_2
In diritto, il rapporto era qualificabile come contratto di prestazione di servizi atipico assimilabile all'artt. 2222 c.c. e l'inadempimento dell'associazione convenuta era evidente, visto che ella “si era rivolta alla palestra per migliorare la propria salute e condizione fisica e non per vederla peggiorare come invece era accaduto per la imperita e imprudente condotta degli istruttori della palestra che han gravato oltre misura sul fisico dell'attrice con esercizi inadatti alla condizione di quest'ultima”.
Chiese quindi di accertare il peggioramento di salute causato dagli esercizi ginnici svolti presso la convenuta e di condannare la stessa al risarcimento dei danni.
Si costituì contestando in fatto e in diritto le ragioni dell'attrice e deducendo che: CP_1
- prima dell'iscrizione, l'attrice aveva partecipato a un paio di lezioni gratuite presso CP_1
riferendo di voler svolgere una normale attività di tonificazione muscolare, per poi
[...] iscriversi definitivamente alla palestra, chiedendo di essere seguita da un personal trainer;
- successivamente aveva ridotto la frequentazione dei corsi, per contenere i costi, chiedendo di poter svolgere gli esercizi a casa propria;
- nel frattempo, la aveva continuato l'allenamento con corsa sul Pubblico Passeggio, Pt_1 nonostante le indicazioni contrarie, perché tale esercizio non è ottimale per chi ha problemi alle ginocchia, asserendo la necessità di perdere peso;
- al momento dell'iscrizione, l'attrice aveva consegnato il certificato di idoneità sportiva non agonistica il quale non riportava segnalazioni di sorta;
nulla aveva detto o consegnato o in alcun modo palesato all'istruttrice circa i problemi al gomito o cervicalgia, né in tutto il periodo di frequentazione della palestra aveva mai lamentato problemi particolari e, anzi, aveva svolto agevolmente gli esercizi consigliati. Quanto al riferito utilizzo di pesi di sovraccarico, non solo non era veritiero, ma oggettivamente impossibile per chiunque affetto da problemi come quelli lamentati dall'attrice sollevare pesi da 100 Kg come asserito nell'atto di citazione e nella missiva del difensore di cui al doc. 31 prodotto da controparte;
- in un messaggio del 18.4.2019 la stessa attrice aveva ammesso di aver lavorato con i pesi da sola (doc. 7) e all'inizio del 2020 aveva affermato di aver avuto dolori tremendi, proprio quando il referto del dott. da lei prodotto sub doc. 7 e i successivi referti non evidenziavano Per_2 problemi tali da giustificare l'asserito dolore;
- il dolore, comunque, non le aveva impedito di recarsi a sciare a Capodanno a Cervinia come dimostravano le fotografie pubblicate sui social (doc 5).
pagina 2 di 8 chiese di rigettare la domanda, sostenendo che la cui incombeva l'onere, non CP_1 Pt_1 aveva provato un legame fra i presunti dolori e la normale attività fisica svolta presso l'associazione che, peraltro, si occupava di yoga;
inoltre, contestò la relazione del medico legale, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'attrice, nonché la riferibilità delle spese documentate ai fatti lamentati.
Istruita la causa mediante il deposito di documenti e l'escussione di testimoni, il Tribunale con sentenza n. 164/2023 rigettò la domanda e condannò l'attrice alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.
Qualificata la fattispecie come contratto atipico assimilabile alla previsione dell'art. 2222 c.c., il giudice precisò che la prestazione oggetto di causa era obbligazione di mezzi e non certo di risultato, così che chi fornisce la prestazione può considerarsi adempiente nel momento in cui abbia tenuto la diligenza specifica richiesta dalla prestazione, relativa alla natura dell'attività esercitata, e solo nel caso di mancato o inesatto adempimento a lui imputabili è tenuto al risarcimento dei danni.
Quanto al caso di specie, la lamentava che il danno era stata causato dall'uso di una pressa Pt_1 caricata di 170 kg, peso assolutamente non idoneo per una donna della sua età e corporatura e, relativamente alla prova dell'uso della pressa caricata con siffatto peso, aveva indicato come teste il proprio figlio che, in sede di assunzione della prova, aveva confermato di aver visto una sola volta la madre utilizzare l'attrezzo, ed aveva prodotto un file audio di ben 1 ora e 30 minuti, indicando i minuti in cui la personal trainer aveva ammesso l'uso dell'attrezzo caricato a 170 kg.
Tuttavia, necessariamente “contestualizzate” le dichiarazioni rese nell'ambito dell'intera conversazione, la stessa si era rivelata quale essa effettivamente era “vale a dire solamente una lunga discussione telefonica in cui, se da una parte – incalzata dall'altra interlocutrice - l'allenatrice pare ammette l'uso dell'attrezzo, dall'altra ne spiega anche le modalità d'uso, rendendo quindi le dichiarazioni rese da quest'ultima prive di valore confessorio e quindi probatorio certo. Per vero,
l'intera conversazione appare alquanto confusa: le due donne discutono piuttosto animatamente e la incalza l'allenatrice con il chiaro intendo di farle ammettere l'uso dell'attrezzo così che ne Pt_1 segue una conversazione concitata, di non chiaro contenuto (a un certo punto - viene anche fatto riferimento a un certo “guru” con il quale sarebbe saltato un appuntamento preso dalla donna), cui non è possibile attribuire valore probatorio dirimente della “questione””.
Anche la personal trainer sentita quale testimone, aveva dichiarato di aver sempre Persona_1 fatto fare alla cliente esercizi compatibili con la situazione fisica della stessa e, quando svolti presso il
Centro, dietro le sue direttive. Inoltre, alla richiesta di svolgere gli esercizi a casa propria, l'allenatrice pagina 3 di 8 aveva vivamente sconsigliato l'iniziativa. Tutti gli esercizi sarebbero stati quindi programmati per soddisfare le esigenze della donna di migliorare la tonicità muscolare.
Il Tribunale, esaminati gli elementi probatori offerti, ritenne tutt'altro che certo è che l'uso della pressa fosse avvenuto in maniera impropria o inadeguata alla forma fisica dell'attrice e – in ogni caso – che il danno patito al ginocchio fosse ricollegabile con nesso di causalità diretta.
Difatti, era incontestato e provato dalla copia delle chat e delle fotografie in atti il fatto che l'attrice aveva svolto esercizi anche a casa propria in completa autonomia, senza il controllo e la direzione della personal trainer, che aveva eseguito al di fuori della Palestra attività sportiva in autonomia, quali jogging e sci, sport notoriamente impattanti sulle ginocchia e sulla muscolatura e sconsigliati per chi soffre le patologie lamentate dalla Pt_1
Osservò poi il giudice che la contestazione dell'inadempimento e del danno erano avvenuti a distanza di tempo dall'interruzione dei rapporti con la convenuta “tempo che – non essendo noto quale sia stata al riguardo la condotta dell'attrice riguardo alla preservazione della propria salute e integrità fisica – costituisce interruzione del nesso causale tra condotta ed evento”.
Quanto alla documentazione prodotta, il Tribunale ritenne che la sua cronologia permettesse di dedurre logicamente che – quanto al danno dedotto in causa – nella stessa non vi era riferimento specifico agli esercizi svolti in palestra;
in ogni caso, era singolare che la donna non avesse lamentato alcunché nel corso del rapporto, ma unicamente tempo dopo la cessazione dello stesso.
La restante documentazione certificava lo stato del ginocchio – peraltro affetto da patologia cronica, quindi tendente a ripetersi periodicamente – al momento della visita, senza ricondurre direttamente lo stesso all'esercizio contestato, sebbene riportato ai sanitari dalla stessa paziente, “senza tenere conto di possibili eventuali altri eventi stressanti o traumatici che possono aver riguardato l'arto: a ogni buon conto, non vi è prova alcuna che la documentazione attestante le patologie che già affliggevano
l'attrice sia stata consegnata alla persona trainer, la quale in sede di assunzione della prova testimoniale ha riferito che ella si era rivolta all'associazione sportiva convenuta con lo scopo di
“tonificare la muscolatura” e in tale direzione erano stati programmati gli esercizi ginnici da svolgere in palestra: d'altra parte l'obbligatorio certificato di attività sportiva non agonistica, da consegnarsi all'atto di iscrizione non riporta limitazione di sorta nello svolgimento di sport. Gli stessi screenshot prodotti dalla convenuta non sono di ausilio probatorio alcuno, al contrario dagli stessi emerge che
l'attrice imputava i dolori più allo svolgimento di altre attività al di fuori della palestra quali lo jogging (cfr. doc. allegati alla II memoria istruttoria di parte convenuta, ove l'attrice lamenta dolori alla cervicale per “avere preso freddo” dopo aver sudato per essere andata a correre), piuttosto che all'attività svolta in palestra. Inoltre, è fuor di dubbio che l'istante abbia svolto esercizi in autonomia pagina 4 di 8 sia in palestra che a casa propria (Cfr. screenshot già citati, il cui corretto eseguimento è tutt'altro che provato)”.
Quanto alla perizia redatta dal perito di parte dott. il suo valore probatorio era pressoché CP_2 nullo, trattandosi di documento di formazione unilaterale, redatto sulla base di quanto narrato e riferito dall'attrice, come si evinceva dal testo dell'elaborato.
Anche la correttezza e la bontà delle cure eseguite successivamente sul ginocchio rendevano assai incerta la diretta imputabilità dell'aggravarsi della malattia, mentre il tempo trascorso dalla interruzione degli allenamenti all'intervento (ben due anni) rendevano assai improbabile la ricostruzione del nesso causale anche mediante CTU “essendosi verificata altresì una modifica dello “stato” dell'arto a seguito di intervento chirurgico”. Né era chiaro quale fosse esattamente la situazione del ginocchio della al momento della iscrizione in palestra e nemmeno se la scelta di rivolersi alla palestra Pt_1 fosse stata supportata da specifica prescrizione sanitaria specialistica, né se il “piano di allenamento” fosse adeguato alle sue condizione di salute, tanto che il giudizio sulla sua opportunità o meno era stato svolto ex post, sulla base di quanto raccontato dalla stessaa attrice
Tali elementi, secondo il Tribunale, non permettevano una ricostruzione, neppure a livello indiziario dotato di gravità precisione e concordanza, del nesso causale e la domanda era sfornita di precise allegazioni probatorie che permessero una riconduzione causale certa tra l'utilizzo della pressa o l'esecuzione degli esercizi ginnici prescritti dalla personal trainer al peggioramento della patologia al ginocchio della donna. ha proposto appello alla sentenza affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto. CP_3
Con ordinanza in data 22.4.2025, il Consigliere Istruttore ha concesso alle parti i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza in data
22.4.2025.
Ragioni della decisione
L'appello impugna la sentenza laddove afferma che la non ha dimostrato il nesso di causalità Pt_1 tra l'uso della pressa caricata con Kg. 170 ed il peggioramento dello stato di salute del ginocchio che, invece, le risultanze probatorie provano in forza del principio del “più probabile che non”.
Secondo l'appellante, il giudice non ha debitamente considerato quanto dichiarato dall'allenatrice nell'audio prodotto in primo grado, nonché la testimonianza del teste , il figlio Per_1 Tes_1 dell'attrice, che confermano che la pressa fu utilizzata in tale modo. pagina 5 di 8 Inoltre, in sede testimoniale, la ha ammesso di aver conosciuto le non ottimali condizioni del Per_1 ginocchio della e la convenuta lo ha riconosciuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 Pt_1
c.p.c. ed il giudice non ne ha tenuto conto.
Ancora, non ha adeguatamente valutato l'esaustiva documentazione medica prodotta ed ha espresso una valutazione arbitraria sulla correttezza delle cure eseguite.
È poi errata la valutazione sulle tempistiche, posto che i fatti e la condotta dell'attrice sono logici, coerenti e conseguenziali;
infatti, la prima documentazione medica risale al 25.1.2020 e successivamente iniziò la pandemia COVID.
Il Tribunale ha poi omesso di considerare che l'attività di jogging e quella sciistica durante le Feste
Natalizie del 2019 furono tempestivamente negate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. e non sono state provate e che ha formulato due offerte transattive, prova della CP_1 consapevolezza di avere ecceduto nei carichi di lavoro sugli arti.
***
La Corte ritiene l'appello infondato.
Per l'appellante l'inadempimento di dovrebbe desumersi dal fatto che ella si rivolse CP_1 alla palestra per ottenere un miglioramento della propria salute e condizione fisica, mentre ne ottenne un peggioramento.
Come precisato dal primo giudice, il rapporto in oggetto rientra nelle obbligazioni di mezzi, e non di risultato, in quanto la palestra che fornisce servizi e attrezzature adeguate, non garantisce il raggiungimento di specifici obiettivi di forma fisica.
In disparte la tardiva allegazione di fatti primari, quale il preteso improprio uso del macchinario detto pressa, lamentato nella corrispondenza precedente al giudizio, ma in causa prospettato solo nella prima memoria 183 n. 6 c.p.c., le allegazioni di parte attrice sono risultate tutte infondate.
Con riferimento alla prova dell'uso incongruo ed imprudente della pressa con il carico da 170 kg, il relativo capitolo è il n. 12 (“vero è che tale pressa durante gli allenamenti stessi fu caricata con kg.
170?”) che, tuttavia, è generico e sfuggente, poiché la circostanza dedotta, ancorché confermata dal teste, non dimostra affatto che la abbia effettivamente utilizzato l'attrezzo caricato con simil Pt_1 peso.
Non coglie quindi nel segno il richiamo dell'appellante alla deposizione del figlio dell'attrice, il quale non ha certo riferito di avere visto la madre svolgere il gravoso esercizio;
nulla dimostra che il macchinario fosse stato caricato con un peso di kg 170, ben potendo essere questo un fatto riferibile a qualsiasi altro utente che in quel momento si trovava in palestra.
pagina 6 di 8 In ordine poi alla lunghissima conversazione telefonica prodotta in atti, non v'è traccia del valore confessorio che l'appellante indica con l'atto di gravame, in quanto dal concitato scambio non emerge chiaramente l'uso siffatto dell'attrezzo.
Ancora, correttamente il Tribunale non ha attribuito alcuna valenza probatoria alla consulenza medico legale prodotta dall'attrice sub doc. 14 che si basa esclusivamente su fatti riferiti dalla stessa.
Risulta poi provato che la svolgesse esercizi in completa autonomia, fuori della palestra, dai Pt_1 documenti n. 5-6-7 depositati dalla convenuta (fotografie sugli sci nel 2020 e screen shot di messaggi di aprile e giugno 2019 inviati whatsapp dall'attrice alla personal trainer) dai quali emerge come la stessa praticasse attività sportiva, talché non vi è alcuna prova del nesso causale fra l'attività svolta nella palestra ed il lamentato danno.
Nell'ambito di tale incerto ed incongruo quadro probatorio, opportunamente il primo giudice ha evidenziato come l'inadempimento sia stato contestato trascorso parecchio tempo dal periodo in cui la svolse gli esercizi in palestra e come sia singolare che la stessa non abbia mai lamentato un Pt_1 peggioramento della situazione del ginocchio nel corso del rapporto, ma solo successivamente.
Gli elementi acquisiti, dunque, non provano il nesso causale fra la prestazione della convenuta ed il danno lamentato dall'attrice.
Da ultimo, il Tribunale non ha giustamente esaminato le due offerte transattive formulate da CP_1
perché non alle stesse, in quanto volte alla definizione della controversia, non può attribuirsi il
[...] valore confessorio preteso dall'appellante.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 164/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Piacenza e la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore di che liquida in € 5.000 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di Controparte_1 legge, se dovuti;
pagina 7 di 8 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 22.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8