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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2426/ 2024 promossa da
difeso dall'Avv. Andrea Schenone per mandato depositato nel fascicolo Parte_1 telematico. RICORRENTE CONTRO
difeso Controparte_1 dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti.
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna Motivi della decisione
Con ricorso ex artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N.OI 001601242, notificatagli in data 16/4/2024, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per un importo complessivo di euro 6.455,00 euro, per omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzione dei lavoratori per l'annualità 2017 (in relazione ai mesi di febbraio e marzo 2017), ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Parte ricorrente ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per violazione del termine prescritto dall'art. 14 della legge 689/1981.
Costituitosi ritualmente in giudizio l ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 contestando la fondatezza dell'eccezione di decadenza.
L'opposizione proposta avverso l'altra ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, così come già ritenuto in identica fattispecie da questo Tribunale, con decisone del tutto condivisibile (cfr. sentenza resa nel procedimento n.r.g. 1333/2024, est. Dott. Grillo) di seguito a tratti testualmente richiamata. “L' ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevedeva:
“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”. Con le modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Come anche indicato dall nella propria Circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, “… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione. In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia”. Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000. Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>. Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla (parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i 10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>. Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio) e si consuma e cessa il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando tutte le omissioni) della menzionata soglia.” L' opponente sostiene la decadenza dell dalla potestà sanzionatoria, per non CP_1 avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981.
“Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Nel caso in questione, la notificazione dell'atto di accertamento è avvenuta, alla luce delle produzioni dell , il giorno 21 gennaio 2019. CP_1
“Secondo l , tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure CP_1 applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva. La tesi dell'Istituto, tuttavia, non persuade. La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito. La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gl'illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito della CP_1 trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Lo stesso non pare dubitare dell'applicabilità del termine decadenziale ex art. 14 CP_1 cit. agli illeciti depenalizzati de quibus. Nella Circolare n. 121 del 5.7.2016, si indica che “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - con propria Circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, nel fornire le prime indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 8/2016, con riguardo alla novella dell'art. 2, comma 1- bis della legge n. 638/1983, in considerazione del meccanismo che definisce la non punibilità con la sanzione penale né l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa del datore di lavoro laddove lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione, “… ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981. Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione. Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1-bis - da euro 10.000 a euro 50.000”.
Anche nella successiva Circolare 25.2.2022, n. 32, e nel Messaggio del CP_1 CP_1
27.9.2022, n. 3516, ci sono richiami alla Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva. Nonché nella
Circolare n. 1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul nuovo termine di CP_1 decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n. 48). La piena compatibilità tra gl'illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
E' da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019). “ Quanto alla individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza:
“La S.C. appare univoca nell'affermare che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. 16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto
<<… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere <<… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>>
(cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Nel contempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il CP_1 corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno. Nel caso di specie, nell'atto di accertamento rivolto all'odierno ricorrente in atti (doc. 4 ) l si è limitato ad indicare - per quanto attiene agli accertamenti CP_1 CP_1 preliminari - che, “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' CP_1 le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori…”. Si desume pertanto che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto. D'altra parte, nella propria memoria di costituzione in giudizio, l ha affermato CP_1 chiaramente che “… come si evince dalla documentazione che si produce, il ricorrente, nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società e dovuti all , dichiarava di aver trattenuto le quote a CP_1 carico dei lavoratori dipendenti e ometteva di versarle all . Com'è noto, la CP_1 presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell , CP_1 sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145)”.
Non sembra dubitabile, dunque, che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemes, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione sopra citata, hanno evidenziato che l , individuato (nei termini di cui supra) il criterio temporale sulla base del quale CP_1 valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>. Se ne deduce la disponibilità, in capo all , di strumenti telematici e informatici CP_1 tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali. La stessa citata Circolare del 5.7.2016, n. 121, dopo aver delineato, nei termini CP_1 di cui si è detto, “l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre), ne deduce che “tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione”.
Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di CP_1 quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo). Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima “matricola azienda” (v. “prospetto inadempienze , in allegato all'atto di CP_2 accertamento) e, quindi, alla condotta del ricorrente quale titolare della propria ditta individuale.
Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato
- nella consultazione degli archivi informatici dell , come da indicazioni dello CP_1 stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Ciò non toglie che - come anticipato - all deve accordarsi un certo lasso di tempo, CP_1 necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione.
Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità: l'atto di accertamento (v. produzioni ) si limita, di norma e comunque nel caso in CP_1 trattazione, all'indicazione, nel “prospetto inadempienze”, delle singole mensilità di riferimento, della contribuzione dovuta e di quella non versata per ciascuna di esse, oltre che delle modalità di pagamento. Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l deve vagliare in relazione a ciascun anno, nonché del termine per CP_1
l'inoltro dei flussi Uniemes di novembre (che può prolungarsi fino al primo giorno lavorativo di gennaio e che, evidentemente, condiziona la possibilità di controllo da parte dell'Istituto), appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a CP_1 disposizione del “contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo.”.
Nella specie, la comunicazione dell'illecito, avvenuta il 21/1/2019, deve ritenersi tardiva, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale, tenuto conto del lungo tempo trascorso (oltre dodici mesi) al momento della comunicazione, dal 1/1/2018 (le sanzioni riguardano i mesi di febbraio e marzo 2017). La decadenza dell dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione ancora sub iudice e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Quanto alle spese, debbono essere liquidate a favore del ricorrente, come in dispositivo, in base alla soccombenza (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della comunque modesta attività processuale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, annulla l'ordinanza ingiunzione . N.OI 001601242 e dichiara la non debenza CP_1 delle somme di cui alla medesima, per intervenuta decadenza;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida nell'importo di euro 1.300,00, per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge. Genova, 13/2/2025
IL GIUDICE Margherita Bossi
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2426/ 2024 promossa da
difeso dall'Avv. Andrea Schenone per mandato depositato nel fascicolo Parte_1 telematico. RICORRENTE CONTRO
difeso Controparte_1 dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti.
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna Motivi della decisione
Con ricorso ex artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione N.OI 001601242, notificatagli in data 16/4/2024, con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per un importo complessivo di euro 6.455,00 euro, per omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzione dei lavoratori per l'annualità 2017 (in relazione ai mesi di febbraio e marzo 2017), ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Parte ricorrente ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere sanzionatorio per violazione del termine prescritto dall'art. 14 della legge 689/1981.
Costituitosi ritualmente in giudizio l ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 contestando la fondatezza dell'eccezione di decadenza.
L'opposizione proposta avverso l'altra ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, così come già ritenuto in identica fattispecie da questo Tribunale, con decisone del tutto condivisibile (cfr. sentenza resa nel procedimento n.r.g. 1333/2024, est. Dott. Grillo) di seguito a tratti testualmente richiamata. “L' ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevedeva:
“
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”. Con le modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Come anche indicato dall nella propria Circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, “… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione. In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia”. Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000. Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>. Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla (parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i 10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>. Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio) e si consuma e cessa il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando tutte le omissioni) della menzionata soglia.” L' opponente sostiene la decadenza dell dalla potestà sanzionatoria, per non CP_1 avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981.
“Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Nel caso in questione, la notificazione dell'atto di accertamento è avvenuta, alla luce delle produzioni dell , il giorno 21 gennaio 2019. CP_1
“Secondo l , tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure CP_1 applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva. La tesi dell'Istituto, tuttavia, non persuade. La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito. La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gl'illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito della CP_1 trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Lo stesso non pare dubitare dell'applicabilità del termine decadenziale ex art. 14 CP_1 cit. agli illeciti depenalizzati de quibus. Nella Circolare n. 121 del 5.7.2016, si indica che “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - con propria Circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, nel fornire le prime indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 8/2016, con riguardo alla novella dell'art. 2, comma 1- bis della legge n. 638/1983, in considerazione del meccanismo che definisce la non punibilità con la sanzione penale né l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa del datore di lavoro laddove lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione, “… ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981. Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione. Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1-bis - da euro 10.000 a euro 50.000”.
Anche nella successiva Circolare 25.2.2022, n. 32, e nel Messaggio del CP_1 CP_1
27.9.2022, n. 3516, ci sono richiami alla Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva. Nonché nella
Circolare n. 1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul nuovo termine di CP_1 decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n. 48). La piena compatibilità tra gl'illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
E' da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019). “ Quanto alla individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza:
“La S.C. appare univoca nell'affermare che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. 16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto
<<… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere <<… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>>
(cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Nel contempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il CP_1 corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno. Nel caso di specie, nell'atto di accertamento rivolto all'odierno ricorrente in atti (doc. 4 ) l si è limitato ad indicare - per quanto attiene agli accertamenti CP_1 CP_1 preliminari - che, “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' CP_1 le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori…”. Si desume pertanto che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto. D'altra parte, nella propria memoria di costituzione in giudizio, l ha affermato CP_1 chiaramente che “… come si evince dalla documentazione che si produce, il ricorrente, nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società e dovuti all , dichiarava di aver trattenuto le quote a CP_1 carico dei lavoratori dipendenti e ometteva di versarle all . Com'è noto, la CP_1 presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell , CP_1 sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145)”.
Non sembra dubitabile, dunque, che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemes, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione sopra citata, hanno evidenziato che l , individuato (nei termini di cui supra) il criterio temporale sulla base del quale CP_1 valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>. Se ne deduce la disponibilità, in capo all , di strumenti telematici e informatici CP_1 tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali. La stessa citata Circolare del 5.7.2016, n. 121, dopo aver delineato, nei termini CP_1 di cui si è detto, “l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre), ne deduce che “tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione”.
Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di CP_1 quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo). Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima “matricola azienda” (v. “prospetto inadempienze , in allegato all'atto di CP_2 accertamento) e, quindi, alla condotta del ricorrente quale titolare della propria ditta individuale.
Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato
- nella consultazione degli archivi informatici dell , come da indicazioni dello CP_1 stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Ciò non toglie che - come anticipato - all deve accordarsi un certo lasso di tempo, CP_1 necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione.
Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità: l'atto di accertamento (v. produzioni ) si limita, di norma e comunque nel caso in CP_1 trattazione, all'indicazione, nel “prospetto inadempienze”, delle singole mensilità di riferimento, della contribuzione dovuta e di quella non versata per ciascuna di esse, oltre che delle modalità di pagamento. Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l deve vagliare in relazione a ciascun anno, nonché del termine per CP_1
l'inoltro dei flussi Uniemes di novembre (che può prolungarsi fino al primo giorno lavorativo di gennaio e che, evidentemente, condiziona la possibilità di controllo da parte dell'Istituto), appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a CP_1 disposizione del “contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo.”.
Nella specie, la comunicazione dell'illecito, avvenuta il 21/1/2019, deve ritenersi tardiva, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale, tenuto conto del lungo tempo trascorso (oltre dodici mesi) al momento della comunicazione, dal 1/1/2018 (le sanzioni riguardano i mesi di febbraio e marzo 2017). La decadenza dell dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione ancora sub iudice e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Quanto alle spese, debbono essere liquidate a favore del ricorrente, come in dispositivo, in base alla soccombenza (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della comunque modesta attività processuale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, annulla l'ordinanza ingiunzione . N.OI 001601242 e dichiara la non debenza CP_1 delle somme di cui alla medesima, per intervenuta decadenza;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida nell'importo di euro 1.300,00, per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge. Genova, 13/2/2025
IL GIUDICE Margherita Bossi