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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/08/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6342/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Angelo Coppola e Pietro Sepe Parte_1
ATTRICE
contro
FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Lorenzo Fusco
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 377/2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento danni esercitata dall'appellante nei confronti della Controparte_1
in qualità di F.G.V.S. per la regione Campania. L'azione di primo grado
[...]
mirava a conseguire il ristoro delle lesioni subite dal minore Persona_1
a seguito di un sinistro avvenuto in data 22/11/2017, verso le ore 16.40 circa, in
Cicciano (NA) in via Sandro Pertini, allorquando lo stesso, nell'attraversare la strada unitamente alla madre, odierna appellante, veniva investito da un veicolo non identificato. A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure e,
pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti.
2 Si costituiva in giudizio la in qualità di F.G.V.S. per la Controparte_1
regione Campania, la quale resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata del tutto generiche.
Venendo al merito, va innanzitutto evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “L'intervento del fondo di garanzia per le vittime
della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di
consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i
quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non
identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso
compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che
il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
3 Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Civ. 19/09/1992,
n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito, nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata, ritiene che il danneggiato debba assolvere l'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto non ha strumenti per
interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità
indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n. 3612). Tale
particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo
non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della
responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al
danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto
nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Inoltre, in punto di diritto, sebbene nel nostro ordinamento in caso di richiesta di risarcimento danni avanzata dal pedone viga la presunzione di responsabilità
di cui all'art. 2054, primo comma, c.c. secondo cui “il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile
per evitare il danno”, grava pur sempre sull'attore l'onere di provare la
4 verificazione del sinistro ed il nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Ciò posto, condivisibilmente con quanto sostenuto dal giudice di primo grado,
deve reputarsi che nel caso in esame non venisse raggiunta la prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro, evincendosi dagli atti di causa forti contraddizioni in merito. Difatti, mentre nell'atto di citazione in primo grado l'istante riportava che il minore “veniva investito al fianco sinistro e spinto a
terra” (cfr. punto 3), sia nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica
presso questo Tribunale che nella richiesta di risarcimento del danno inviata alla l'istante faceva riferimento ad un impatto sul fianco destro Controparte_1
del minore;
in particolare, nella denuncia l'appellante riferiva che “[...] il
veicolo investitore, proveniente da Cicciano Centro, con direzione
Roccarainola, non si avvedeva della presenza della scrivente e del figlio
minore sulle strisce pedonali e con il fianco laterale sinistro, altezza
specchietto retrovisore, investiva il giovane al fianco destro, Per_1
scaraventandolo sull'asfalto” (cfr. all. 4 della produzione di primo grado parte attrice) mentre, nella richiesta di risarcimento danni, si legge che “La mia
assistita, che teneva per mano il figlio, nel tentativo di evitare di essere
investiti, di istinto tirava a se il figlio che, ciò malgrado, veniva investito al
fianco destro e spinto a terra”. Pertanto, la contraddizione tra la rappresentazione della dinamica fornita in sede stragiudiziale e quella contenuta in citazione rende impossibile accertare la dinamica del sinistro nella sua effettiva verificazione.
5 Parimenti, non può non tenersi conto della mancata indicazione, nella querela presentata dall'appellante, della testimone oculare Testimone_1
indicata solo nel corso della prima udienza del giudizio di primo grado. Infatti,
sebbene, come statuito dalla Suprema Corte, “In tema di sinistro causato da
veicolo non identificato, così come non è obbligatoria la presentazione della
denuncia-querela, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del risarcimento
aver indicato anche in tale sede i nominativi dei testimoni poi sentiti come
testimoni nel procedimento civile”, (cfr. Cass. civ., sez. VI, 03/05/2018,
n.10545), nel caso di specie il mancato riferimento alla presenza della teste sul luogo del sinistro appare alquanto singolare, trattandosi di una parente della querelante, nello specifico della nuora, che era in compagnia della stessa al momento del fatto. Risulta, in effetti, inspiegabile che una circostanza tanto importante non venisse segnalata all'autorità giudiziaria alla quale si chiedeva di identificare e punire il responsabile del sinistro per cui è causa.
A tali circostanze, che già da sole appaiono rilevanti ai fini della decisione, si aggiunga che le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa in primo grado non possono riputarsi attendibili;
difatti, mentre nella querela l'odierna appellante riferiva che “Nell'immediatezza del sinistro, grazie all'aiuto di alcuni passanti
il giovane veniva soccorso e trasportato, in compagnia della scrivente, Per_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola”, nell'ambito della testimonianza resa all'udienza del 11/07/2018 la teste riferiva “non sono
riuscita a prendere il numero di targa dell'auto investitrice perché mi
preoccupai di soccorrere il piccolo [...] la madre decise di Per_1
accompagnarlo in Ospedale a Nola”. Pertanto, non solo nella querela non
6 veniva fatto alcun accenno alla presenza della al momento del Tes_1
sinistro, ma anche le modalità di soccorso del minore appaiono divergenti rispetto a quanto dichiarato dalla teste, la quale, d'altronde, essendo la nuora della querelante certamente non può farsi rientrare nel novero dei “passanti”
indicati nella predetta denuncia. Sul punto occorre rammentare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'attendibilità del teste “[...] afferisce
alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare
alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della
dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la
credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti
con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite),
con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo,
se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una
valutazione di inattendibilità” (Cass. civ. 21239/2019). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c.,
attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione. Inoltre,
occorre altresì ricordare che “L'esame dei documenti, delle deposizioni dei
testimoni, oltre che la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova
testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità di
alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, sono sottoposti ad
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,
non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni della propria
7 decisione, senza essere tenuto a esaminare ogni singolo elemento o a
contestare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente
disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non richiamati specificamente,
sono incompatibili con la decisione presa” (Cass. civ. 36802/2022). Ebbene,
laddove, come nel caso in esame, la prova del fatto storico venga rimessa unicamente alle dichiarazioni testimoniali è necessario che queste abbiano un grado di coerenza con gli scritti di parte e di precisione nella descrizione del sinistro ben maggiore rispetto a quello ravvisabile nel caso di specie.
In conclusione, da tutto quanto finora osservato non può che discendere il totale rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 05/08/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6342/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Angelo Coppola e Pietro Sepe Parte_1
ATTRICE
contro
FGVS, in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio dell'avv.to Lorenzo Fusco
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 377/2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento danni esercitata dall'appellante nei confronti della Controparte_1
in qualità di F.G.V.S. per la regione Campania. L'azione di primo grado
[...]
mirava a conseguire il ristoro delle lesioni subite dal minore Persona_1
a seguito di un sinistro avvenuto in data 22/11/2017, verso le ore 16.40 circa, in
Cicciano (NA) in via Sandro Pertini, allorquando lo stesso, nell'attraversare la strada unitamente alla madre, odierna appellante, veniva investito da un veicolo non identificato. A fondamento del presente gravame, l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure e,
pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti.
2 Si costituiva in giudizio la in qualità di F.G.V.S. per la Controparte_1
regione Campania, la quale resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/07/2025.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata del tutto generiche.
Venendo al merito, va innanzitutto evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “L'intervento del fondo di garanzia per le vittime
della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di
consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i
quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non
identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso
compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che
il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
3 Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Civ. 19/09/1992,
n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito, nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata, ritiene che il danneggiato debba assolvere l'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto non ha strumenti per
interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità
indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n. 3612). Tale
particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo
non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della
responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al
danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto
nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Inoltre, in punto di diritto, sebbene nel nostro ordinamento in caso di richiesta di risarcimento danni avanzata dal pedone viga la presunzione di responsabilità
di cui all'art. 2054, primo comma, c.c. secondo cui “il conducente di un veicolo
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile
per evitare il danno”, grava pur sempre sull'attore l'onere di provare la
4 verificazione del sinistro ed il nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Ciò posto, condivisibilmente con quanto sostenuto dal giudice di primo grado,
deve reputarsi che nel caso in esame non venisse raggiunta la prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro, evincendosi dagli atti di causa forti contraddizioni in merito. Difatti, mentre nell'atto di citazione in primo grado l'istante riportava che il minore “veniva investito al fianco sinistro e spinto a
terra” (cfr. punto 3), sia nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica
presso questo Tribunale che nella richiesta di risarcimento del danno inviata alla l'istante faceva riferimento ad un impatto sul fianco destro Controparte_1
del minore;
in particolare, nella denuncia l'appellante riferiva che “[...] il
veicolo investitore, proveniente da Cicciano Centro, con direzione
Roccarainola, non si avvedeva della presenza della scrivente e del figlio
minore sulle strisce pedonali e con il fianco laterale sinistro, altezza
specchietto retrovisore, investiva il giovane al fianco destro, Per_1
scaraventandolo sull'asfalto” (cfr. all. 4 della produzione di primo grado parte attrice) mentre, nella richiesta di risarcimento danni, si legge che “La mia
assistita, che teneva per mano il figlio, nel tentativo di evitare di essere
investiti, di istinto tirava a se il figlio che, ciò malgrado, veniva investito al
fianco destro e spinto a terra”. Pertanto, la contraddizione tra la rappresentazione della dinamica fornita in sede stragiudiziale e quella contenuta in citazione rende impossibile accertare la dinamica del sinistro nella sua effettiva verificazione.
5 Parimenti, non può non tenersi conto della mancata indicazione, nella querela presentata dall'appellante, della testimone oculare Testimone_1
indicata solo nel corso della prima udienza del giudizio di primo grado. Infatti,
sebbene, come statuito dalla Suprema Corte, “In tema di sinistro causato da
veicolo non identificato, così come non è obbligatoria la presentazione della
denuncia-querela, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del risarcimento
aver indicato anche in tale sede i nominativi dei testimoni poi sentiti come
testimoni nel procedimento civile”, (cfr. Cass. civ., sez. VI, 03/05/2018,
n.10545), nel caso di specie il mancato riferimento alla presenza della teste sul luogo del sinistro appare alquanto singolare, trattandosi di una parente della querelante, nello specifico della nuora, che era in compagnia della stessa al momento del fatto. Risulta, in effetti, inspiegabile che una circostanza tanto importante non venisse segnalata all'autorità giudiziaria alla quale si chiedeva di identificare e punire il responsabile del sinistro per cui è causa.
A tali circostanze, che già da sole appaiono rilevanti ai fini della decisione, si aggiunga che le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa in primo grado non possono riputarsi attendibili;
difatti, mentre nella querela l'odierna appellante riferiva che “Nell'immediatezza del sinistro, grazie all'aiuto di alcuni passanti
il giovane veniva soccorso e trasportato, in compagnia della scrivente, Per_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nola”, nell'ambito della testimonianza resa all'udienza del 11/07/2018 la teste riferiva “non sono
riuscita a prendere il numero di targa dell'auto investitrice perché mi
preoccupai di soccorrere il piccolo [...] la madre decise di Per_1
accompagnarlo in Ospedale a Nola”. Pertanto, non solo nella querela non
6 veniva fatto alcun accenno alla presenza della al momento del Tes_1
sinistro, ma anche le modalità di soccorso del minore appaiono divergenti rispetto a quanto dichiarato dalla teste, la quale, d'altronde, essendo la nuora della querelante certamente non può farsi rientrare nel novero dei “passanti”
indicati nella predetta denuncia. Sul punto occorre rammentare che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'attendibilità del teste “[...] afferisce
alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare
alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della
dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la
credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti
con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite),
con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo,
se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una
valutazione di inattendibilità” (Cass. civ. 21239/2019). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c.,
attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione. Inoltre,
occorre altresì ricordare che “L'esame dei documenti, delle deposizioni dei
testimoni, oltre che la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova
testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità di
alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, sono sottoposti ad
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,
non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni della propria
7 decisione, senza essere tenuto a esaminare ogni singolo elemento o a
contestare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente
disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non richiamati specificamente,
sono incompatibili con la decisione presa” (Cass. civ. 36802/2022). Ebbene,
laddove, come nel caso in esame, la prova del fatto storico venga rimessa unicamente alle dichiarazioni testimoniali è necessario che queste abbiano un grado di coerenza con gli scritti di parte e di precisione nella descrizione del sinistro ben maggiore rispetto a quello ravvisabile nel caso di specie.
In conclusione, da tutto quanto finora osservato non può che discendere il totale rigetto del gravame proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della controversia).
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 852,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 05/08/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9