Art. 11.
Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza" .
Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza" .