Articolo 11 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 dicembre 1961
Art. 11.
Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza" .
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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