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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona del giudice dott.ssa Caterina
SI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2158/2023 R.G., avente ad oggetto: successioni ereditaria;
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Colella;
Parte_1
- attore - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Bortone e Stefano Bortone;
Controparte_1
- convenuta -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento della somma pari ad € 22.100,00 formulata da nei confronti della sorella Parte_1
a titolo di debito dell'eredità del genitore , Controparte_1 Persona_1
deceduta il 19.3.2022, in forza di dichiarazione di debito sottoscritta dal de cuius del
25.10.2012 e il cui adempimento, parte attrice, sia posto a carico della coerede, in proporzione alla quota ad ella spettante.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto la Controparte_1
pretesa attorea, disconoscendo innanzitutto la conformità all'originale della scrittura esibita dall'attore e poi disconoscendo la sottoscrizione apparentemente apposta alla stessa dal comune dante causa.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 2.12.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica d'ufficio – svolta in sede di verificazione di scrittura privata con argomentazioni coerenti e prive di vizi logiche – ha consentito di accertare che “la firma in verifica a nome apparente “ ”, posta in calce alla scrittura del 25.10.2012, è Persona_1
eterografa in grado medio3, ovvero l'eventualità che gli stessi risultati possano essere riscontrati se è vera un'ipotesi alternativa (di omografia) è da considerarsi improbabile” (pag.
35 relazione peritale), resistendo alle censure di parte attrice, dalle quali è stata attinta.
Difatti, secondo l'ausiliare incaricato, ing. “Dopo l'approfondita Persona_2
analisi tecnografica eseguita sulla firma in verifica a nome apparente “ ”, Persona_1
posta in calce alla scrittura del 25.10.2012, dopo le approfondite analisi tecnografiche eseguite sulle firme autografe di comparazione del sig. e le successive CP_1
comparazioni tra le predette firme autografe e la firma contestata, dopo le valutazioni delle fasi di confronto, delle ipotesi alternative, delle condizioni a contorno che caratterizzano la verificanda e le comparative si è potuto stabilire quanto segue:
- a livello di caratteristiche strutturali ed integrate, gli esami dei tracciati grafici componenti la firma in verifica ed il relativo confronto con i tracciati grafici componenti le firme di comparazione, hanno evidenziato la presenza di un quadro composito, formato dalla presenza di un certo numero di connotati convergenti tra le comparate insieme ad altri connotati in contrasto tra le firme a confronto, ostativi all'indirizzamento di un giudizio verso l'autografia, in assenza di una loro spiegazione (cfr. cap. 8 e 9);
- a livello di particolarità strutturali e di dinamiche esecutive, gli esami delle singole lettere o gruppi letterali componenti la firma in verifica ed il relativo confronto con i tracciati omologhi componenti le firme di comparazione, hanno evidenziato delle somiglianze ma anche delle importanti differenze, ricadenti al di fuori del range di variabilità espresso dalle comparative oppure ai limiti della sua distribuzione, confermando tutto ciò l'incompatibilità delle rivenienze analitiche con un'ipotesi di autografia (cfr. cap. 10);
- a livello di sussistenza di ipotesi alternative si è verificato che: la firma in verifica non può essere considerata come un prodotto grafico del sig. , rientrante nel campo CP_1
della sua produzione naturale;
la firma in verifica non può essere un prodotto artefatto del sig.
, vergato ai fini di impedirne la riconducibilità a lui medesimo;
non si può escludere CP_1
che la firma in verifica sia è un prodotto del sig. eccedente parzialmente il range di CP_1
variabilità isografica per cause di natura psico-fisica”.
Alla luce delle osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, l'ausiliare nominato ha poi argomentato: “La conclusione del discorso appena fatto è che se anche fosse corretta l'ipotesi prospettata nella CTP comunque ci si troverebbe di fronte ad una differenza, soltanto
“etichettata” in maniera diversa (il gramma in parola, infatti, non sarebbe più considerato come astina terminale della “n” ma come astina della “i”); infatti se si considera il gramma in esame (i.e. quello indicato dalla freccia verde) sotto l'ipotesi “a)” di cui in precedenza, allora nessuna delle comparative può “matchare”, se invece lo si considera sotto l'ipotesi “b)” vi è un matching teorico con la comparativa C8, ma nella sostanza si rileva la completa divergenza nella strutturazione della due “i”. In conclusione le osservazioni offerte nella CTP, per tutti i motivi argomentati in precedenza, non offrono giustificazioni alle differenze rilevate nella
CTU, che si dimostrano quindi fondate, comportando ciò il permanere del giudizio raggiunto in precedenza”.
A fronte della falsità della sottoscrizione in calce al documento, non essendovi alcun ulteriore elemento probatorio a sostegno della domanda spiegata da , Parte_1
ovverosia intorno all'esistenza del contratto di mutuo asseritamente concluso tra l'attore e il dante causa, l'azione si rivela infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 3.600,00 oltre accessori di legge, per competenze professionali, con
[...]
distrazione in favore dell'avv. Giovanni Ianne dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate in corse di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 12.12.2025
La giudice
Caterina SI