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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/07/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 2855/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. MISALE Parte_1
,
SILVANA, giusta procura in atti.
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 16.10.2024, la ricorrente esponeva di aver presentato, in
CP data 31.01.2024 domanda all" di Palmi diretta ad ottenere la "pensione di vecchiaia anticipata" poichè affetta da grave malattie invalidanti, tutte indicate in ricorso ed in possesso di tutti i requisiti amministrativi ( età minima, 20 anni di contribuzione o 15 anni se versati prima del 31/12/1992, invalidità uguale o superiore all'80%).
L'istituto respingeva la sua domanda per il seguente motivo: “ Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia". Avverso tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso al Comitato
Provinciale che veniva respinto.
Con il presente ricorso ha chiesto che in accoglimento della domanda proposta venisse dichiarato il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quando era insorta l'invalidità legale accertata in corso di causa, sussistendo nel caso concreto il requisito sanitario, quello anagrafico e quello contributivo, con condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata nella misura prevista per legge.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 che contestava la sussistenza in capo della ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e deduceva che ove fosse accertato il suddetto requisito il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non avrebbe potuto essere antecedente al momento della maturazione della data di decorrenza fissata dalla legge 122/2010 con l'apertura della cosiddetta
"finestra".
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della ctu.
Depositata la relazione peritale, in data odierna, sulle conclusioni rassegnate da parte resistente nelle note depositate ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 del d.lgs n. 503/1992.
Il suddetto articolo prevede che "1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati ...8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.".
Quindi i lavoratori dipendenti del settore privato riconosciuti invalidi in misura pari o superiore all'80% possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con un requisito di età inferiore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori e precisamente 56 anni per le donne e 61 per gli uomini.
Passando al caso di specie, possedendo la ricorrente sia il requisito anagrafico che quello contributivo, non contestati dall' CP_1, occorre verificare la sussistenza del requisito sanitario.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio le cui conclusioni, fondate su
-
considerazioni medicolegali accurati accertamenti diagnostici e su congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito di acclarare che le patologie da cui è affetta l'istante ed espressamente indicate nella perizia, non la rendono invalida in misura superiore all'80%.
Il dott. Fortunato Crea ha infatti accertato in capo alla ricorrente un'invalidità pari al 74%, che non le riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il ricorso dovrà, pertanto, essere rigettato.
Sussistendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc le spese verranno compensate, mentre le spese della CTU, saranno poste a carico dell' CP_1 .
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto: ogni diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa, così
provvede:
1.rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite;
3.Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palmi l'11.7.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Giuliana Profazio
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 2855/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. MISALE Parte_1
,
SILVANA, giusta procura in atti.
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 16.10.2024, la ricorrente esponeva di aver presentato, in
CP data 31.01.2024 domanda all" di Palmi diretta ad ottenere la "pensione di vecchiaia anticipata" poichè affetta da grave malattie invalidanti, tutte indicate in ricorso ed in possesso di tutti i requisiti amministrativi ( età minima, 20 anni di contribuzione o 15 anni se versati prima del 31/12/1992, invalidità uguale o superiore all'80%).
L'istituto respingeva la sua domanda per il seguente motivo: “ Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia". Avverso tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso al Comitato
Provinciale che veniva respinto.
Con il presente ricorso ha chiesto che in accoglimento della domanda proposta venisse dichiarato il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa o da quando era insorta l'invalidità legale accertata in corso di causa, sussistendo nel caso concreto il requisito sanitario, quello anagrafico e quello contributivo, con condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata nella misura prevista per legge.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 che contestava la sussistenza in capo della ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e deduceva che ove fosse accertato il suddetto requisito il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non avrebbe potuto essere antecedente al momento della maturazione della data di decorrenza fissata dalla legge 122/2010 con l'apertura della cosiddetta
"finestra".
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della ctu.
Depositata la relazione peritale, in data odierna, sulle conclusioni rassegnate da parte resistente nelle note depositate ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del presente giudizio è la domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 del d.lgs n. 503/1992.
Il suddetto articolo prevede che "1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati ...8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.".
Quindi i lavoratori dipendenti del settore privato riconosciuti invalidi in misura pari o superiore all'80% possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con un requisito di età inferiore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori e precisamente 56 anni per le donne e 61 per gli uomini.
Passando al caso di specie, possedendo la ricorrente sia il requisito anagrafico che quello contributivo, non contestati dall' CP_1, occorre verificare la sussistenza del requisito sanitario.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio le cui conclusioni, fondate su
-
considerazioni medicolegali accurati accertamenti diagnostici e su congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito di acclarare che le patologie da cui è affetta l'istante ed espressamente indicate nella perizia, non la rendono invalida in misura superiore all'80%.
Il dott. Fortunato Crea ha infatti accertato in capo alla ricorrente un'invalidità pari al 74%, che non le riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il ricorso dovrà, pertanto, essere rigettato.
Sussistendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc le spese verranno compensate, mentre le spese della CTU, saranno poste a carico dell' CP_1 .
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto: ogni diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa, così
provvede:
1.rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite;
3.Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palmi l'11.7.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Giuliana Profazio