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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI EI Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa AN ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 3468/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, Via Barozzi n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Parte_2
NU AL e TO RR del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti agli atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Controparte_1 C.F._1
Lustro n. 29 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza la Sentenza n. 9671/2024 pagina 1 di 10 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 13480/2024, depositata in data 8 novembre 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via principale:
- dichiarare che la sentenza è passata in giudicato in relazione al capo “La domanda di dichiarazione di nullità del contratto di apertura di linea di credito tramite carta di credito revolving per violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 3 del d.lgs. 374/1999 deve, quindi, essere rigettata siccome infondata”, che ha statuito la validità del contratto collocato tramite il soggetto convenzionato, che non
è stato oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'appellato;
- rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in Controparte_1 diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor e/o il procuratore antistatario alla restituzione di quanto pagato Controparte_1 da per spese di lite e spese vive liquidate in Sentenza”. Pt_1
Per VA BB:
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano la esponendo che: Parte_1
− in data 31.05.2008 stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento, il n.
CLA/014490423 per l'acquisto di un mobile, con contestuale concessione di una linea di credito con carta, c.d. revolving, sino a un massimo di € 5.100,00;
− fosse nulla la clausola di pattuizione degli interessi per indeterminatezza del tasso, perché indicato nell'arco di un minimo e un massimo, senza la precisazione della percentuale in pagina 2 di 10 concreto da adottarsi, né la parte munita del potere di determinare il tasso all'interno della forbice indicata;
− il ricorrente era, pertanto, tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, ma ai tassi legali, ovvero al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
− in via subordinata, detto contratto fosse nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per il tramite di un agente in attività finanziaria, come invece imposto dal d.lgs. n. 374/1999, ma direttamente da un venditore di mobili;
− il ricorrente fosse, pertanto, tenuto a restituire le somme mutuategli ai tassi legali e non a quelli convenuti nel contratto;
Per tali ragioni chiedeva: i) in via principale di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB, ii) in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; iii) con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la quale precisava in fatto che: (i) il contratto del Pt_1
31.05.2008 era finalizzato all'acquisto di un mobile e si concludeva presso il rivenditore autorizzato;
(ii) il medesimo contratto prevedeva l'erogazione da parte di dell'importo di Euro € 761,00, da Pt_1 rimborsare in 18 rate mensili di importo di € 44,19 ciascuna dal 01.07.2008 al 01.12.2009, TAN al
0,00% e TAEG al 5,79%; (iii) lo stesso contratto prevedeva la possibilità, per il cliente, di richiedere la concessione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di euro 5.100,00, utilizzabile per acquisti e prelievi;
(iv) nel mese di novembre 2008 il sig. decideva di attivare la carta che veniva CP_1 inviata da e preceduta da una lettera informativa riportante le condizioni specifiche applicabili al Pt_1 rapporto;
(v) le condizioni economiche indicate negli estratti conto inviati successivamente al cliente prevedevano un tasso di interesse con TAN al 17% laddove nel contratto del 31.05.2008 era stato indicato un TAN compreso tra il 13% e il 21%; (vi) il sig. utilizzava la carta attivata, negli anni, CP_1 ripetutamente per prelievi e acquisti;
(v) riferisce, in sede di appello, che la carta risulta ancora Pt_1 attiva.
Nella medesima comparsa di costituzione contestava le tesi ed eccezioni avversarie ed eccepiva: Pt_1
− l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
pagina 3 di 10 − l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di frazionamento delle domande (e quindi per abuso dello strumento processuale essendo stata formulata – a dire di - solo la Pt_1 domanda di mero accertamento e non anche quella di condanna alla ripetizione di interessi e spese) e per mancanza di interesse ad agire (risultando, in epoca prossima all'instaurazione della lite, la carta di credito attiva e ampiamente utilizzata dal ricorrente);
− la prescrizione decennale di eventuali pretese restitutorie relative al rapporto contestato;
− l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sulla presunta nullità della clausola di determinazione degli interessi, sulla base del fatto che al momento della sottoscrizione del contratto, controparte veniva resa edotta delle condizioni generali disciplinanti il rapporto, e sottoscritte anche le clausole specifiche nel frontespizio/prima pagina del contratto;
peraltro, a dire della Finanziaria, al momento dell'invio della carta, comunicava al cliente le Pt_1 condizioni specifiche di utilizzo, in conformità a quanto pattuito nel medesimo contratto e quindi il limite massimo utilizzabile e il TAN;
− l'infondatezza delle argomentazioni sulla presunta nullità del contratto di concessione della carta per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 29 settembre 1999 n. 374, considerato che il regolamento attuativo avrebbe escluso l'attività di distribuzione di carte di pagamento dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria. Nel caso di specie, il soggetto convenzionato avrebbe agito - a detta di - proprio ed esclusivamente da distributore, limitandosi a Pt_1 sottoporre al cliente il contratto già predisposto da senza intavolare alcuna trattativa con Pt_1 quest'ultimo circa il merito e il contenuto del contratto di finanziamento o di utilizzo della carta;
− l'inammissibilità dell'azione per violazione dei principi di correttezza e buona fede, avendo il ricorrente attivato e utilizzato la carta per oltre 14 anni.
Il Tribunale di Milano, senza dare corso ad attività istruttoria, con sentenza n. 9671/2024 pubblicata il
08.11.2024, ha accolto il ricorso proposto dal sig. così decidendo: “1) rigetta la domanda CP_1 proposta da di dichiarazione di nullità integrale del contratto di credito al consumo Controparte_1 tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving e stipulato da
con il 31.05.2008; 2) in accoglimento della domanda subordinata Controparte_1 Parte_1 di dichiarazione di nullità parziale di tale contratto, dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con il Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 10 31.05.2008 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.05.2008; condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario”.
Il primo Giudice ha ritenuto in sintesi:
− infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato che parte ricorrente, a seguito dell'eccezione di parte resistente e dei rilievi d'ufficio, provava di aver dato corso al tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia con esito negativo;
− di disattendere l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate da parte ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale, in quanto, da un lato, la suddetta eccezione potrebbe essere proposta soltanto nel giudizio che la parte dovesse eventualmente instaurare per la restituzione delle somme e, dall'altro, si deve riconoscere l'interesse ad agire del contraente all'accertamento di profili di nullità anche senza dedurre una domanda di ripetizione delle somme, in considerazione del fatto che l'unico strumento del quale dispone il sig. per far valere il CP_1 proprio diritto è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con Pt_1
− infondata l'eccezione di prescrizione delle pretese restitutorie, non avendo il sig. CP_1 proposto alcuna domanda di ripetizione delle somme;
− infondata l'eccezione di inammissibilità per violazione dei principi di correttezza e buona fede, considerato che la mancata proposizione dell'azione di nullità non inciderebbe sulla sussistenza del diritto riconosciuto dall'ordinamento ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità;
− che il contratto di finanziamento in questione è stato concluso in data 31.05.2008 e pertanto si applica la disciplina antecedente alla Riforma del 2010 da parte dell'art. 11 del d.lgs. 13 agosto
2010 n. 141, secondo la quale si prospetta la sanzione della nullità del contratto di finanziamento o avente ad oggetto la prestazione di servizi di pagamento quando la sua conclusione sia promossa da un soggetto non iscritto all'elenco degli agenti in attività finanziaria, configurandosi una lesione agli interessi del cliente;
nel caso di specie, invece, la pagina 5 di 10 sanzione non potrà che operare sul piano disciplinare a carico del collocatore del contratto, senza estendere i suoi effetti sulla validità del negozio;
− che nel prospetto e frontespizio del contratto veniva previsto che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo
Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni;
− che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione;
− che, anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permaneva l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile, in palese violazione degli artt.
124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), 117, co. 3, TUB e 1284, co. 3, c.c., in forza dei quali la misura del tasso di interesse ultra-legale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione per formazione progressiva;
− che la domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile è fondata, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.05.2008.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondando il gravame sostanzialmente su un motivo di
Pt_1 impugnazione, così rubricato: “sulla nullità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore”. si duole della statuizione impugnata, nella parte in cui il primo Giudice ha accolto la domanda
Pt_1 di nullità parziale del contratto per la parte relativa alla determinazione del tasso di interesse connesso all'utilizzo della carta di pagamento, dichiarando, per l'effetto, la nullità della già menzionata clausola, sottoscritta dal sig. argomentando sul fatto che l'individuazione del tasso finale sarebbe stata CP_1 rimessa alla discrezionalità dell'intermediario. Ad avviso dell'odierna appellante, l'errore in cui è incorso il Tribunale è stato quello di non prendere in considerazione (i) né la successiva comunicazione inoltrata da presso l'abitazione del sig. in cui sono state precisate tutte le condizioni
Pt_1 CP_1 economiche relative alla linea di credito (cfr. pagg. 1 e 2 doc. 7 fascicolo primo grado , (ii) né
Pt_1
pagina 6 di 10 l'ulteriore missiva con cui veniva trasmessa fisicamente la carta di credito al sig. il quale CP_1 procedeva all'attivazione nella piena consapevolezza e accettazione dei tassi di interesse e delle ulteriori condizioni allo stesso applicate (cfr. pag. 3 doc. 7 fascicolo primo grado . In forza di Pt_1 ciò sostiene che le condizioni economiche relative alla linea di credito revolving siano state ben Pt_1 delineate, non sussistendo dunque alcuno spazio per ravvisare l'asserita indeterminatezza. In sostanza richiamando la sentenza del Tribunale di Milano n. 9718 dell'11 novembre 2024, lamenta che Pt_1 il giudice di primo grado non abbia considerato la funzione meramente informativa del documento di sintesi, per cui devono essere le condizioni particolari, in ordine alle quali si è registrato lo scambio dei consensi delle parti e quindi si è formato l'accordo rilevante ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c., a prevalere. Inoltre, sostiene che nella concreta applicazione del tasso al rapporto tra le parti si Pt_1 sarebbe realizzato un trattamento di favore per il cliente, dato che, a fronte della pattuizione del tasso di interesse massimo del 21%, è stato in concreto applicato il tasso TAN 17% come emerge dagli estratti conto allegati sub docc. 2 e 4 fascicolo di primo grado e tali condizioni di favore non avrebbero Pt_1 dovuto implicare la dichiarazione di nullità della clausola. Inoltre, l'appellante ribadisce che il sig. fosse consapevole, fin dalla sottoscrizione del contratto in data 31.05.2008, che il TAN sarebbe CP_1 stato contenuto in un intervallo di valori, dal 13% al 21%; pertanto, l'accettazione da parte del cliente di un tasso pari al 21% farebbe sì che ogni variazione in melius sia pienamente consentita, non potendosi configurare alcuna violazione dell'art. 118 TUB.
L'appellante ha, poi, dedotto, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la necessità di riformare anche il capo di condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Nel presente giudizio di appello si è costituito il sig. il quale ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e la sua fondatezza, sostenendo che il primo Giudice avrebbe correttamente rilevato l'assoluto difetto di determinatezza, con conseguente nullità, della clausola di determinazione degli interessi. Inoltre, il sig.
(sebbene non lo abbia espressamente specificato nelle conclusioni) ha proposto appello CP_1 incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, riproponendo i rilievi in ordine all'invalidità del contratto avente ad oggetto una carta di pagamento per violazione di normativa di natura pubblicistica, dacché stipulato da soggetto non abilitato.
Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 cpc, assegnando i termini ivi previsti per il deposito del foglio di pc e degli atti conclusivi. All'udienza del 26.11.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 7 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato. In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. post c.d. Riforma Cartabia applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
La Corte, ad ogni modo, ritiene che l'appello sia infondato e che sia condivisibile la sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la nullità - per relativa indeterminatezza - della clausola contrattuale che regola il tasso di interesse applicabile, non ritenendosi meritevoli di accoglimento le censure svolte. In fatto è pacifico e documentato che le parti nel 2008 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un mobile, e che, contestualmente, ha messo a Pt_1 disposizione del cliente una linea di credito tramite carta cd revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 5.100,00, da restituire con versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere al Tasso Annuo Nominale compreso tra il 13% e il 21%.
Il sig. ha attivato la carta on line secondo le istruzioni pervenutegli a mezzo di raccomandata CP_1 presso l'indirizzo di abitazione. sostiene che la specificazione del tasso è avvenuta al momento Pt_1 dell'invio della carta, quando ha comunicato al cliente che avrebbe applicato un tasso migliorativo rispetto a quello massimo pattuito in contratto e quindi il limite massimo utilizzabile e il TAN ossia un limite iniziale di euro 2.500,00 e un TAN del 17% come riportati nel frontespizio e in calce al documento di sintesi n. 1 (cfr. doc. n. 2 e 4 fasc. primo grado), e che, in ragione della previsione di detta 'forbice', gli aumenti in corso di rapporto contenuti entro il limite massimo previsto dal contratto non sarebbero soggetti alla previsione di cui all'art. 118 TUB.
La tesi non appare fondata. Come ha osservato, in senso condivisibile, il primo Giudice, il contratto non prevede un tasso determinato (ma, anzi, un intervallo di valori oscillante tra un minimo e un massimo), né una percentuale determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, dato che non è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione. Ancora, neppure si può ritenere superata tale indeterminatezza con la successiva pagina 8 di 10 trasmissione della carta di credito revolving, né con le altre comunicazioni (dalle quali, peraltro, emergono tassi sempre differenti). Ed infatti, il vizio genetico del contratto non può essere sanato in un secondo momento, una volta che si passi nella fase propriamente esecutiva, peraltro con indicazione meramente unilaterale del tasso di interesse. In ogni caso, non si può fondatamente sostenere, come fa l'appellante, che è stata applicata una condizione più favorevole al cliente sol perché il tasso applicato era inferiore al massimo pattuito, posto che il TAN pari al 17% e il TAEG pari al 18,388% sono stati indicati – sempre unilateralmente da - soltanto nel documento di sintesi n. 1 del 09/2009. Pt_1
In conclusione, a sostegno della correttezza dell'iter motivazione del giudice di primo grado in punto di nullità della clausola sulla determinazione del tasso di interesse, si ravvisano: (i) la violazione dell'art. 1284, co. 3 c.c., nella parte in cui stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, (ii) la violazione dell'art. 1321 c.c., dal momento che la misura del tasso di interesse è necessaria per potere conoscere quale sia l'impegno finanziario che il cliente si va ad assumere e quindi essa non può essere rimessa alla determinazione di una sola parte, dovendo invece essere frutto di un accordo delle parti;
(iii) la violazione dell'art. 1346
c.c., perché le parti non hanno stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso, che è rimasto attribuito alla valutazione discrezionale della finanziaria;
(iv) la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito. Va, quindi, dichiarata la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore applicato all'apertura di credito.
A ciò consegue - come ha statuito il Tribunale - l'applicazione del “tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.05.2008”.
Restano assorbite le considerazioni svolte dall'appellato sulla questione della nullità del contratto relativo alla carta revolving perché la stipulazione del contratto è avvenuta tramite venditore anziché tramite intermediario, considerato che il sig. ha proposto quest'ultima domanda in via CP_1 meramente condizionata all'accoglimento dell'appello principale (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione in appello: “Fermo quanto ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi, preme rilevare che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze difensive, il contratto impugnato sarebbe comunque nullo per violazione delle norme in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, oltre che per mancanza di forma scritta”).
pagina 9 di 10 In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado confermata.
La novità della questione, relativamente alla quale non constano precedenti di legittimità, ed è pervenuta in epoca recentissima alla cognizione della Corte di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado ai sensi dell'art. 92, co. 2 cpc.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9671/2024 pubblicata in data 08.11.2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Milano, 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN ZI GI EI
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Gemma Zamagna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI EI Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa AN ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 3468/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, Via Barozzi n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Parte_2
NU AL e TO RR del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti agli atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Controparte_1 C.F._1
Lustro n. 29 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza la Sentenza n. 9671/2024 pagina 1 di 10 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 13480/2024, depositata in data 8 novembre 2024, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via principale:
- dichiarare che la sentenza è passata in giudicato in relazione al capo “La domanda di dichiarazione di nullità del contratto di apertura di linea di credito tramite carta di credito revolving per violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 3 del d.lgs. 374/1999 deve, quindi, essere rigettata siccome infondata”, che ha statuito la validità del contratto collocato tramite il soggetto convenzionato, che non
è stato oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'appellato;
- rigettare tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in Controparte_1 diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio;
- condannare il signor e/o il procuratore antistatario alla restituzione di quanto pagato Controparte_1 da per spese di lite e spese vive liquidate in Sentenza”. Pt_1
Per VA BB:
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano la esponendo che: Parte_1
− in data 31.05.2008 stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento, il n.
CLA/014490423 per l'acquisto di un mobile, con contestuale concessione di una linea di credito con carta, c.d. revolving, sino a un massimo di € 5.100,00;
− fosse nulla la clausola di pattuizione degli interessi per indeterminatezza del tasso, perché indicato nell'arco di un minimo e un massimo, senza la precisazione della percentuale in pagina 2 di 10 concreto da adottarsi, né la parte munita del potere di determinare il tasso all'interno della forbice indicata;
− il ricorrente era, pertanto, tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, ma ai tassi legali, ovvero al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
− in via subordinata, detto contratto fosse nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per il tramite di un agente in attività finanziaria, come invece imposto dal d.lgs. n. 374/1999, ma direttamente da un venditore di mobili;
− il ricorrente fosse, pertanto, tenuto a restituire le somme mutuategli ai tassi legali e non a quelli convenuti nel contratto;
Per tali ragioni chiedeva: i) in via principale di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB, ii) in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; iii) con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la quale precisava in fatto che: (i) il contratto del Pt_1
31.05.2008 era finalizzato all'acquisto di un mobile e si concludeva presso il rivenditore autorizzato;
(ii) il medesimo contratto prevedeva l'erogazione da parte di dell'importo di Euro € 761,00, da Pt_1 rimborsare in 18 rate mensili di importo di € 44,19 ciascuna dal 01.07.2008 al 01.12.2009, TAN al
0,00% e TAEG al 5,79%; (iii) lo stesso contratto prevedeva la possibilità, per il cliente, di richiedere la concessione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di euro 5.100,00, utilizzabile per acquisti e prelievi;
(iv) nel mese di novembre 2008 il sig. decideva di attivare la carta che veniva CP_1 inviata da e preceduta da una lettera informativa riportante le condizioni specifiche applicabili al Pt_1 rapporto;
(v) le condizioni economiche indicate negli estratti conto inviati successivamente al cliente prevedevano un tasso di interesse con TAN al 17% laddove nel contratto del 31.05.2008 era stato indicato un TAN compreso tra il 13% e il 21%; (vi) il sig. utilizzava la carta attivata, negli anni, CP_1 ripetutamente per prelievi e acquisti;
(v) riferisce, in sede di appello, che la carta risulta ancora Pt_1 attiva.
Nella medesima comparsa di costituzione contestava le tesi ed eccezioni avversarie ed eccepiva: Pt_1
− l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
pagina 3 di 10 − l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di frazionamento delle domande (e quindi per abuso dello strumento processuale essendo stata formulata – a dire di - solo la Pt_1 domanda di mero accertamento e non anche quella di condanna alla ripetizione di interessi e spese) e per mancanza di interesse ad agire (risultando, in epoca prossima all'instaurazione della lite, la carta di credito attiva e ampiamente utilizzata dal ricorrente);
− la prescrizione decennale di eventuali pretese restitutorie relative al rapporto contestato;
− l'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sulla presunta nullità della clausola di determinazione degli interessi, sulla base del fatto che al momento della sottoscrizione del contratto, controparte veniva resa edotta delle condizioni generali disciplinanti il rapporto, e sottoscritte anche le clausole specifiche nel frontespizio/prima pagina del contratto;
peraltro, a dire della Finanziaria, al momento dell'invio della carta, comunicava al cliente le Pt_1 condizioni specifiche di utilizzo, in conformità a quanto pattuito nel medesimo contratto e quindi il limite massimo utilizzabile e il TAN;
− l'infondatezza delle argomentazioni sulla presunta nullità del contratto di concessione della carta per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 29 settembre 1999 n. 374, considerato che il regolamento attuativo avrebbe escluso l'attività di distribuzione di carte di pagamento dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria. Nel caso di specie, il soggetto convenzionato avrebbe agito - a detta di - proprio ed esclusivamente da distributore, limitandosi a Pt_1 sottoporre al cliente il contratto già predisposto da senza intavolare alcuna trattativa con Pt_1 quest'ultimo circa il merito e il contenuto del contratto di finanziamento o di utilizzo della carta;
− l'inammissibilità dell'azione per violazione dei principi di correttezza e buona fede, avendo il ricorrente attivato e utilizzato la carta per oltre 14 anni.
Il Tribunale di Milano, senza dare corso ad attività istruttoria, con sentenza n. 9671/2024 pubblicata il
08.11.2024, ha accolto il ricorso proposto dal sig. così decidendo: “1) rigetta la domanda CP_1 proposta da di dichiarazione di nullità integrale del contratto di credito al consumo Controparte_1 tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving e stipulato da
con il 31.05.2008; 2) in accoglimento della domanda subordinata Controparte_1 Parte_1 di dichiarazione di nullità parziale di tale contratto, dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura credito eseguito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con il Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 10 31.05.2008 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.05.2008; condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale anticipatario”.
Il primo Giudice ha ritenuto in sintesi:
− infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato che parte ricorrente, a seguito dell'eccezione di parte resistente e dei rilievi d'ufficio, provava di aver dato corso al tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia con esito negativo;
− di disattendere l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate da parte ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale, in quanto, da un lato, la suddetta eccezione potrebbe essere proposta soltanto nel giudizio che la parte dovesse eventualmente instaurare per la restituzione delle somme e, dall'altro, si deve riconoscere l'interesse ad agire del contraente all'accertamento di profili di nullità anche senza dedurre una domanda di ripetizione delle somme, in considerazione del fatto che l'unico strumento del quale dispone il sig. per far valere il CP_1 proprio diritto è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con Pt_1
− infondata l'eccezione di prescrizione delle pretese restitutorie, non avendo il sig. CP_1 proposto alcuna domanda di ripetizione delle somme;
− infondata l'eccezione di inammissibilità per violazione dei principi di correttezza e buona fede, considerato che la mancata proposizione dell'azione di nullità non inciderebbe sulla sussistenza del diritto riconosciuto dall'ordinamento ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità;
− che il contratto di finanziamento in questione è stato concluso in data 31.05.2008 e pertanto si applica la disciplina antecedente alla Riforma del 2010 da parte dell'art. 11 del d.lgs. 13 agosto
2010 n. 141, secondo la quale si prospetta la sanzione della nullità del contratto di finanziamento o avente ad oggetto la prestazione di servizi di pagamento quando la sua conclusione sia promossa da un soggetto non iscritto all'elenco degli agenti in attività finanziaria, configurandosi una lesione agli interessi del cliente;
nel caso di specie, invece, la pagina 5 di 10 sanzione non potrà che operare sul piano disciplinare a carico del collocatore del contratto, senza estendere i suoi effetti sulla validità del negozio;
− che nel prospetto e frontespizio del contratto veniva previsto che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo
Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni;
− che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione;
− che, anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permaneva l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile, in palese violazione degli artt.
124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), 117, co. 3, TUB e 1284, co. 3, c.c., in forza dei quali la misura del tasso di interesse ultra-legale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione per formazione progressiva;
− che la domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile è fondata, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.05.2008.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondando il gravame sostanzialmente su un motivo di
Pt_1 impugnazione, così rubricato: “sulla nullità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore”. si duole della statuizione impugnata, nella parte in cui il primo Giudice ha accolto la domanda
Pt_1 di nullità parziale del contratto per la parte relativa alla determinazione del tasso di interesse connesso all'utilizzo della carta di pagamento, dichiarando, per l'effetto, la nullità della già menzionata clausola, sottoscritta dal sig. argomentando sul fatto che l'individuazione del tasso finale sarebbe stata CP_1 rimessa alla discrezionalità dell'intermediario. Ad avviso dell'odierna appellante, l'errore in cui è incorso il Tribunale è stato quello di non prendere in considerazione (i) né la successiva comunicazione inoltrata da presso l'abitazione del sig. in cui sono state precisate tutte le condizioni
Pt_1 CP_1 economiche relative alla linea di credito (cfr. pagg. 1 e 2 doc. 7 fascicolo primo grado , (ii) né
Pt_1
pagina 6 di 10 l'ulteriore missiva con cui veniva trasmessa fisicamente la carta di credito al sig. il quale CP_1 procedeva all'attivazione nella piena consapevolezza e accettazione dei tassi di interesse e delle ulteriori condizioni allo stesso applicate (cfr. pag. 3 doc. 7 fascicolo primo grado . In forza di Pt_1 ciò sostiene che le condizioni economiche relative alla linea di credito revolving siano state ben Pt_1 delineate, non sussistendo dunque alcuno spazio per ravvisare l'asserita indeterminatezza. In sostanza richiamando la sentenza del Tribunale di Milano n. 9718 dell'11 novembre 2024, lamenta che Pt_1 il giudice di primo grado non abbia considerato la funzione meramente informativa del documento di sintesi, per cui devono essere le condizioni particolari, in ordine alle quali si è registrato lo scambio dei consensi delle parti e quindi si è formato l'accordo rilevante ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c., a prevalere. Inoltre, sostiene che nella concreta applicazione del tasso al rapporto tra le parti si Pt_1 sarebbe realizzato un trattamento di favore per il cliente, dato che, a fronte della pattuizione del tasso di interesse massimo del 21%, è stato in concreto applicato il tasso TAN 17% come emerge dagli estratti conto allegati sub docc. 2 e 4 fascicolo di primo grado e tali condizioni di favore non avrebbero Pt_1 dovuto implicare la dichiarazione di nullità della clausola. Inoltre, l'appellante ribadisce che il sig. fosse consapevole, fin dalla sottoscrizione del contratto in data 31.05.2008, che il TAN sarebbe CP_1 stato contenuto in un intervallo di valori, dal 13% al 21%; pertanto, l'accettazione da parte del cliente di un tasso pari al 21% farebbe sì che ogni variazione in melius sia pienamente consentita, non potendosi configurare alcuna violazione dell'art. 118 TUB.
L'appellante ha, poi, dedotto, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la necessità di riformare anche il capo di condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Nel presente giudizio di appello si è costituito il sig. il quale ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e la sua fondatezza, sostenendo che il primo Giudice avrebbe correttamente rilevato l'assoluto difetto di determinatezza, con conseguente nullità, della clausola di determinazione degli interessi. Inoltre, il sig.
(sebbene non lo abbia espressamente specificato nelle conclusioni) ha proposto appello CP_1 incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, riproponendo i rilievi in ordine all'invalidità del contratto avente ad oggetto una carta di pagamento per violazione di normativa di natura pubblicistica, dacché stipulato da soggetto non abilitato.
Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 cpc, assegnando i termini ivi previsti per il deposito del foglio di pc e degli atti conclusivi. All'udienza del 26.11.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 7 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato. In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. post c.d. Riforma Cartabia applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
La Corte, ad ogni modo, ritiene che l'appello sia infondato e che sia condivisibile la sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la nullità - per relativa indeterminatezza - della clausola contrattuale che regola il tasso di interesse applicabile, non ritenendosi meritevoli di accoglimento le censure svolte. In fatto è pacifico e documentato che le parti nel 2008 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un mobile, e che, contestualmente, ha messo a Pt_1 disposizione del cliente una linea di credito tramite carta cd revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 5.100,00, da restituire con versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere al Tasso Annuo Nominale compreso tra il 13% e il 21%.
Il sig. ha attivato la carta on line secondo le istruzioni pervenutegli a mezzo di raccomandata CP_1 presso l'indirizzo di abitazione. sostiene che la specificazione del tasso è avvenuta al momento Pt_1 dell'invio della carta, quando ha comunicato al cliente che avrebbe applicato un tasso migliorativo rispetto a quello massimo pattuito in contratto e quindi il limite massimo utilizzabile e il TAN ossia un limite iniziale di euro 2.500,00 e un TAN del 17% come riportati nel frontespizio e in calce al documento di sintesi n. 1 (cfr. doc. n. 2 e 4 fasc. primo grado), e che, in ragione della previsione di detta 'forbice', gli aumenti in corso di rapporto contenuti entro il limite massimo previsto dal contratto non sarebbero soggetti alla previsione di cui all'art. 118 TUB.
La tesi non appare fondata. Come ha osservato, in senso condivisibile, il primo Giudice, il contratto non prevede un tasso determinato (ma, anzi, un intervallo di valori oscillante tra un minimo e un massimo), né una percentuale determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, dato che non è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione. Ancora, neppure si può ritenere superata tale indeterminatezza con la successiva pagina 8 di 10 trasmissione della carta di credito revolving, né con le altre comunicazioni (dalle quali, peraltro, emergono tassi sempre differenti). Ed infatti, il vizio genetico del contratto non può essere sanato in un secondo momento, una volta che si passi nella fase propriamente esecutiva, peraltro con indicazione meramente unilaterale del tasso di interesse. In ogni caso, non si può fondatamente sostenere, come fa l'appellante, che è stata applicata una condizione più favorevole al cliente sol perché il tasso applicato era inferiore al massimo pattuito, posto che il TAN pari al 17% e il TAEG pari al 18,388% sono stati indicati – sempre unilateralmente da - soltanto nel documento di sintesi n. 1 del 09/2009. Pt_1
In conclusione, a sostegno della correttezza dell'iter motivazione del giudice di primo grado in punto di nullità della clausola sulla determinazione del tasso di interesse, si ravvisano: (i) la violazione dell'art. 1284, co. 3 c.c., nella parte in cui stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, (ii) la violazione dell'art. 1321 c.c., dal momento che la misura del tasso di interesse è necessaria per potere conoscere quale sia l'impegno finanziario che il cliente si va ad assumere e quindi essa non può essere rimessa alla determinazione di una sola parte, dovendo invece essere frutto di un accordo delle parti;
(iii) la violazione dell'art. 1346
c.c., perché le parti non hanno stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso, che è rimasto attribuito alla valutazione discrezionale della finanziaria;
(iv) la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito. Va, quindi, dichiarata la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore applicato all'apertura di credito.
A ciò consegue - come ha statuito il Tribunale - l'applicazione del “tasso di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.05.2008”.
Restano assorbite le considerazioni svolte dall'appellato sulla questione della nullità del contratto relativo alla carta revolving perché la stipulazione del contratto è avvenuta tramite venditore anziché tramite intermediario, considerato che il sig. ha proposto quest'ultima domanda in via CP_1 meramente condizionata all'accoglimento dell'appello principale (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione in appello: “Fermo quanto ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi, preme rilevare che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze difensive, il contratto impugnato sarebbe comunque nullo per violazione delle norme in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, oltre che per mancanza di forma scritta”).
pagina 9 di 10 In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado confermata.
La novità della questione, relativamente alla quale non constano precedenti di legittimità, ed è pervenuta in epoca recentissima alla cognizione della Corte di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado ai sensi dell'art. 92, co. 2 cpc.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9671/2024 pubblicata in data 08.11.2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Milano, 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN ZI GI EI
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Gemma Zamagna
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