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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1121/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA CI del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI DI AB del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 1203/24 del Tribunale di Teramo dell'11 novembre
2024 in tema di pagamento indennizzo assicurativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da nei confronti di per ottenere, a saldo, Parte_1 Controparte_1
e quindi già detratto l'importo corrisposto nella fase stragiudiziale, il pagamento della somma di € 12.610,00 comprensiva anche del rimborso delle spese della perizia medica, a titolo di indennizzo per l'infortunio del 4 marzo 2015 coperto dalla polizza denominata “Generali Sei in sicurezza”.
1 1.2. Nella parte motiva, il primo giudice ha dato atto delle prospettazioni delle parti che possono di seguito essere così sintetizzate.
L'attore, in data 4 marzo 2015, è caduto dal tetto del capannone dell'immobile sede della sua attività lavorativa sito nella frazione di Castellalto del Comune di Castelnuovo al Vomano.
A seguito dell'occorso, ha riportato un'invalidità permanente che il proprio perito ha stimato nella misura del
22%.
Poiché, secondo le previsioni contrattuali, è stabilito l'importo di € 1.000 per ogni punto di invalidità, è dovuta,
a titolo di indennizzo, una somma di € 22.000,00 mentre la compagnia ha riconosciuto quella inferiore di €
10.000,00 applicando già la franchigia per i primi tre punti percentuali.
L'assicurazione ha contestato la fondatezza della domanda evidenziando che l'importo liquidato deve ritenersi già satisfattivo del danno assicurato e subito, dovendosi applicare non solo la franchigia, ma comunque anche l'ulteriore riduzione, prevista dall'art.
4.2. delle condizioni generali, in quanto l'infortunio si è verificato nell'esercizio di un'attività diversa rispetto a quella indicata come svolta al momento della sottoscrizione del contratto.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così riportate:
- vi è stata una premessa, chiaramente di ordine generale, sull'inquadramento della domanda nello schema tipico dell'azione di adempimento con conseguente enunciazione anche dei principi oramai largamente condivisi in ambito giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere della prova;
- a tale riguardo, risulta documentata per tabulas l'avvenuta sottoscrizione della polizza di assicurazione così come non risulta esservi stata alcuna contestazione neppure per quanto concerne il fatto storico dell'infortunio verificatosi il 4 marzo 2015;
- ai fini della quantificazione dell'indennizzo, si è fatto riferimento, condividendone integralmente le risultanze, alla CTU medico legale espletata in corso di causa;
- previa disamina della documentazione ed anche all'esito della visita a cui è stato sottoposto l'attore, l'esperto ha stimato l'invalidità permanente nella misura del 13% e di conseguenza l'importo già corrisposto ha già coperto il danno;
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dal mediante Parte_1
l'articolazione di cinque motivi.
A fronte di un corposo atto di appello (nel quale per ciascun motivo vi è stata la riproposizione di parti della sentenza di primo grado e di circostanze fattuali peraltro incontroverse), le ragioni di censura hanno riguardato:
a) La tardiva eccezione (qualificata in rito come tale) relativa alla riduzione dell'indennizzo e quindi della copertura assicurativa perché sollevata con la comparsa di costituzione depositata dopo il decorso del termine di venti giorni la data dell'udienza di comparizione;
2 b) La vessatorietà (anche alla luce della disciplina consumeristica) della suddetta clausola regolata dall'art.
4.2. delle condizioni generali di polizza;
c) Il travisamento dei fatti e quindi l'errata valutazione degli elementi di prova emersi nel corso del giudizio;
d) La contestazione in ordine alle conclusioni del CTU difformi, quanto alla stima dell'invalidità permanente, rispetto a quelle del perito di parte. In particolare, ai fini della quantificazione l'esperto avrebbe dovuto assumere a riferimento le tabelle INAIL piuttosto che quelle per i sinistri stradali;
L'ultima doglianza ha riguardato, ma in realtà essenzialmente quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, il regime delle spese di lite di cui il procuratore si è dichiarato antistatario.
La compagnia si è costituita resistendo all'impugnazione e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato, in diritto prima ancora che in fatto e, di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi può avvenire partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. La prima questione interessa il tema della qualificazione giuridica dell'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione in ordine alla applicazione nel caso di specie dell'art.
4.2. delle condizioni generali di contratto.
Ed infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, trattandosi di una clausola limitativa dell'operatività della polizza assicurativa e quindi di un'eccezione in senso stretto, la stessa doveva essere proposta con una tempestiva costituzione in giudizio nel termine cioè di venti giorni la data di celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti.
L'assunto, tuttavia, non persuade e, di conseguenza, non può essere condiviso.
Innanzitutto, la clausola sulla quale si controverte prevede essenzialmente una riduzione delle percentuali indicate in polizza nel caso in cui l'infortunio si verifichi nel compimento di un'attività diversa rispetto a quella dichiarata in sede di sottoscrizione.
Quindi, volendo sintetizzare si tratta di un fattore limitativo della copertura assicurativa ed in simili casi, in effetti (e come sostenuto dalla compagnia nei propri scritti difensivi) la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha chiarito che “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola
3 negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare.” (cfr Cass Civ, Sez III, 21.1.2025 n. 1469).
Correttamente interpretando, ed ai fini che qui ci occupano, il principio di diritto, è possibile affermare che tutte le eccezioni relative all'operatività (anche soltanto in senso soltanto limitativo) della polizza assicurativa vanno qualificate alla stregua di mere difese.
Si verte di conseguenza in un'ipotesi diversa rispetto all'eccezione in senso stretto e quindi non è indispensabile il rispetto del termine di decadenza di venti giorni prima la data della prima udienza di comparizione.
3.2. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo motivo che, come anticipato, è riferito alla lamentata inefficacia della suddetta clausola in quanto vessatoria e pertanto contraria alla disciplina consumeristica.
A tale riguardo, le principali argomentazioni che portano a ritenere infondato il motivo proposto possono essere di seguito sintetizzate:
- la questione dell'inefficacia della clausola è stata introdotta con la prima memoria ex art 183 comma VI cpc, tuttavia in quella sede il si è limitato unicamente a rappresentare la natura vessatoria, l'assenza Parte_1 della doppia sottoscrizione e quindi la violazione del combinato disposto degli articoli 1341 e 1342 cod civ,
- soltanto poi (e per la prima volta) in sede di comparsa conclusionale (sempre in primo grado alla pag 10) la medesima parte ha introdotto l'ulteriore tema della violazione della normativa consumeristica e segnatamente delle ipotesi disciplinate alle lettere a), b), t) dell'art. 33 del codice del consumo;
- da tempo oramai lontano, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa
e, dunque, specificano il rischio garantito” (cfr Cass Civ, Sez III, 11.1.2007 n. 395);
- la previsione di una riduzione dell'indennizzo in caso di infortunio nel corso di una diversa attività rispetto a quella indicata in sede di sottoscrizione del contratto, afferisce alla perimetrazione dell'oggetto del contratto imponendo unicamente una limitazione della garanzia assicurativa;
- in questa prospettiva, allora, si verte in un'ipotesi diversa rispetto alle clausole vessatorie e, di conseguenza, non può neppure in concreto ipotizzarsi una violazione della disciplina consumeristica;
- su tale ultimo profilo, poi, non possono non rilevare due circostanze ulteriori;
la deduzione sulla figura di consumatore è stata tardivamente sollevata soltanto in sede di comparsa conclusionale in primo grado;
devono nutrirsi non pochi dubbi sull'inquadramento della persona del tra i consumatori se è vero, come Parte_1
4 difatti lo è, che questi ha concluso il contratto nella qualità di professionista (segnatamente dirigente, quadro, impiegato con mansioni esterne) tanto da vedersi attribuito il codice B368;
Ne discende, pertanto, il rigetto anche del secondo motivo.
3.3.1. Il terzo ed il quarto motivo, invece, in quanto strettamente afferenti al merito della controversia devono essere vagliati congiuntamente.
In estrema sintesi, è possibile affermare che non vi è stata, nel corso del giudizio, contestazione in ordine alla ricostruzione del quadro fattuale al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
Ed allora, è possibile affermare che:
- in data 4 marzo 2015, il è precipitato al suolo per il crollo del tetto del capannone industriale dove Parte_1 lo stesso svolgeva la sua attività di commercio veicoli usati, di prodotti per l'ufficio e di attrezzature varie;
- non riveste alcuna valenza decisiva ai fini della decisione se nella circostanza il predetto stesse lavorando alle operazioni di riparazione della tettoia oppure, come riferito dal teste , escussa Testimone_1 all'udienza del 18 giugno 2019, stesse assistendo alla loro esecuzione da parte di una terza ditta;
- a seguito della caduta, il ha riportato un trauma cranico non commotivo e soprattutto la lesione Parte_1
L3 ovvero della terza vertebra lombare della colonna vertebrale;
- la polizza sottoscritta con prevede l'indennizzo in caso di infortunio applicando, Controparte_1 per i punti percentuali di invalidità superiori al terzo, la somma di € 100,00;
- la compagnia, attenendosi alle risultanze della perizia del proprio fiduciario, ha riconosciuto (a fronte di un quadro clinico sostanzialmente identico) una percentuale di invalidità permanente del 10%;
- la valutazione medico legale è stata in parte confermata all'esito della CTU espletata in corso di causa;
l'esperto infatti ha evidenziato “..Allo stato attuale il signor presenta menomazioni Parte_1 anatomo-funzionali permanenti, clinico-strumentalmente obiettivabili, che configurano un danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, comprensivo di danno alla capacità lavorativa generica, non incidenti sulla capacità lavorativa specifica di produrre reddito valutabile nella misura del
13%, non suscettibile di miglioramento né di aggravamento” (cfr pag 6);
3.3.2. Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU devono essere integralmente condivise così escludendo che debba farsi ricorso, come di contro invocato dall'appellante, ad una rinnovazione dell'accertamento medico legale in quanto:
- nelle condizioni generali di polizza (cfr pag 12) risulta espressamente previsto che in caso di frattura di una vertebra lombare (come verificatosi nel caso di specie) la percentuale di invalidità è pari al 10%;
- l'esperto si è certamente attenuto a tale dato (sul quale comunque non vi alcuna contestazione né censura da parte della compagnia di assicurazione) specificando (al fine di meglio corroborare le proprie valutazioni in ambito medico legale) che “….. L'Rx del rachide lombosacrale effettuato il 25/03/2015 evidenziava “Esiti di frattura L3 con avvallamento delle limitanti superiorie distacco dello spigolo somatico superiore lievemente
5 diastasato. Allineamento conservato, muro posteriore nella norma. Controllo a distanza per l'evoluzione dei fenomeni riparativi”. Lo specialista ortopedico, in data 21/04/2015, consigliava busto fino al controllo, RMN cervicale, controllo con Rx del rachide lombo-sacrale dopo 2-3 mesi e ulteriori gg.30 di riposo. L'Rx cervicale
e cervicale dinamiche, effettuato il 7/08/2015 metteva in evidenza “Sufficientemente conservate le capacità flesso-estensorie.Conservato allineamento metamerico. Scomparsa della lordosi. Discreta artrosi disco- somatica C6-C7”. L'Rx delle ginocchia, effettuato in pari data evidenziava “Rotula dx piuttosto lateralizzata.
Non lesioni ossee focali x-percepibili”. L'Rx del rachide lombo-sacrale, effettuato sempre il 7/08/2015 metteva in evidenza “Scomparsa della lordosi. Emisacralizzazione articolata sn di L5. Frattura spigolo somatico anterosuperiore del soma di L3 con avvallamento focale della limitante superiore retrostante. Muro posteriore indenne”. Il Dott. , medico curante, in data 30/11/2015, certificava la guarigione Persona_1 clinica con postumi invalidanti” (cfr pag 3 della CTU;
- tale valutazione deve preferirsi rispetto a quella effettuata dal perito di parte il quale al contrario e per sua stessa pacifica ammissione si è attenuto alle tabelle INAIL stimando un più severo grado di invalidità permanente nella misura del 22%;
- il suddetto perito, tuttavia, ha esaminato la medesima documentazione medica del CTU e non ha, invero, specificato e chiarito le ragioni poste a fondamento delle sue conclusioni;
- volendo scendere ancor di più nel dettaglio, le tabelle INAIL prevedono una invalidità permanente sino al
25% ma in situazioni ben più gravi consistenti in “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”;
- un tale quadro clinico, deve al contrario escludersi (non essendo emersa la prova) per il e di Parte_1 conseguenza deve prendersi atto che la stessa tabella INAIL al n. 196 in caso di “Esiti di frattura di vertebra cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e disturbi trofico-sensitivi intercorrenti” prevede un'invalidità permanente sino al 10%;
- ne discende, quindi, che anche la medesima tabella non si discosta dalle condizioni generali di contratto e dalle incontestate (da parte della compagnia) conclusioni del CTU;
- non consente, a bene vedere, un diverso inquadramento dei fatti neppure la nota del 22 marzo 2016 a firma della compagnia di assicurazione (a cui è stato fatto ampio cenno negli scritti difensivi dell'appellante) in quanto non apporta alcun significativo fattore di novità al quadro già descritto atteso che si è limitata CP_1 unicamente a riconoscere (ma trattasi di un aspetto non oggetto di censura) l'operatività della polizza ed a stimare (in effetti senza applicare alcuna riduzione ai sensi dell'art.
4.2. delle condizioni generali) la percentuale di invalidità permanente nel 13% così quantificando l'importo spettante al a titolo di Parte_1 indennizzo;
- a fronte del quadro così tratteggiato non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU difettando i requisiti richiesti dalla legge;
6 3.3.3. Ed allora, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l'appello proposto non può che essere rigettato.
Al , nella fase stragiudiziale della controversia, è stato liquidato l'importo che in effetti, decurtato Parte_1 della franchigia per i primi tre punti percentuali e senza quindi neppure necessità di applicazione di alcuna riduzione, gli sarebbe spettato per la lesione riportato nell'infortunio occorso il 4 marzo 2015.
4. Dall'esito del gravame deriva altresì il rigetto dell'ultimo motivo di appello relativo al capo delle spese di lite di cui è stata auspicata la rivisitazione unicamente quale conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta non essendo stati nel corso del giudizio indicati elementi ulteriori di doglianza sulla liquidazione delle suddette (e comunque anche su tale aspetto, la sentenza di primo grado non presenta, quanto meno all'evidenza aspetti di criticità).
5. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
7 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1203/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in e 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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