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Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1986, n. 905
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Legge 22 dicembre 1986, n. 905
Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1986, n. 905
Versione
30 dicembre 1986
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1986
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