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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 190/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]
SC (En) in Via Guardiella n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca
RI BR, C.F. , sito in Enna alla via Libertà n.38 il quale lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Enna alla Piazza Santa Sofia n. 5 presso lo studio dell'avv. Angela Patelmo (c.f. ), dalla quale è rappresentata CodiceFiscale_4
e difesa giusta procura in atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 15/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SC (EN) in data 25/8/2010, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
28 gennaio 2025.
I ricorrenti hanno precisato: - che dalla loro unione coniugale, in Enna, l'11/7/2013, è nato un figlio di nome . Persona_1
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
A) AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL GL IN
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
domiciliazione prevalente presso l'abitazione familiare, sita in SC alla Via Guardielle n. 3.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che attengono al figlio minore, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
invece le decisioni di maggiore interesse per il minore e quelli sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
B) CASA CONIUGALE In relazione alla casa coniugale si precisa che la stessa è in comproprietà tra i coniugi e verrà affidata in via esclusiva alla madre in ragione della domiciliazione prevalente del figlio minore presso di lei. Alla ricorrente inoltre rimarranno assegnati tutti gli arredi. Il mutuo acceso Per_1 per l'acquisto della casa coniugale sarà corrisposto mensilmente da con obbligo Parte_1
per entrambi i coniugi di donare le rispettive quote al figlio minore non appena estinto il mutuo, con espressa rinuncia, solo in caso di perfezionamento della predetta donazione che dovrà avvenire con le modalità prescritte dalla legge, da parte del di recuperare dalla quanto Pt_1 CP_1
corrisposto a titolo di mutuo;
C) PER LA GESTIONE DEL GL IN si rinvia al piano genitoriale congiuntamente elaborato dai ricorrenti allegato al presente ricorso che è da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto.
- Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e in mancanza di accordo come segue:
- il lunedì, mercoledì e venerdì, ogni due settimane (a settimane alterne) dalle ore 17.00 circa alle ore 20.30, in tali giorni il padre dovrà seguire il minore nell'esecuzione dei compiti e nelle esigenze extrascolastiche;
- a settimane alterne, diverse da quelle fissate per le visite nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
- i genitori collaboreranno reciprocamente al fine di favorire la partecipazione del figlio alle attività extrascolastiche;
- inoltre poiché il minore è affetto dal deficit sopra specificato per cui percepisce indennità di frequenza mensile erogata dall'INPS sede di Enna, tale indennità verrà utilizzata dalla madre esclusivamente per le esigenze del figlio e non potrà incidere in alcun modo sul diritto del minore di percepire dal padre assegno di mantenimento mensile;
Durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana, comprendente ad anni alterni il Natale ed il Capodanno;
Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
Per le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 giorni, anche non continuativi, con ciascun genitore, anche in località turistiche;
- I bambino festeggerà il compleanno dei genitori con ciascuno di loro e con possibilità di pernottamento a prescindere dal giorno di competenza dell'uno e/o dell'altra; trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma, a prescindere dal giorno di competenza dell'uno e/o dell'altra.
I ponti primaverili, il 02 giugno e le altre festività saranno trascorsi, ad anni alterni, del minore con l'uno o l'altro dei genitori che ne concorderanno le modalità anno per anno tenendo conto degli impegni e delle esigenze di ciascuno.
D) TO GL IN
Il sig. verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta) quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'omologa della presente separazione consensuale.
- Quanto all'assegno unico universale i ricorrenti concordano che lo stesso verrà interamente versato alla sig.ra in ragione della domiciliazione prevalente del figlio minore presso la Controparte_1
madre; pertanto il signor autorizza sin da ora il versamento in favore della nominata Parte_1
coniuge della quota parte di assegno unico al medesimo spettante, come corrisposta dall'Inps in favore del figlio minore;
- In relazione alle spese straordinarie riguardanti il nominato figlio minore, i coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie come di seguito specificate:
a) le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo relative a:
- spese mediche urgenti e non programmabili anche non coperti dal SSN;
- farmaci prescritti dal medico pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) le spese mediche che richiedono il preventivo accordo relative a:
- visite e interventi medici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
- trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
c) le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo relative a:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri scolastici;
- assicurazione scolastica;
- mensa scolastica;
- scuolabus;
d) le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo relative a:
- tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
- gite scolastiche con pernottamento;
- spese per eventuali lezioni private;
- corsi di lingua straniere e/o musicali;
- dotazione informatica (pc – tablet - telefono cellulare);
e) le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo relative a:
- grest estivi;
- attività sportive extra scolastiche;
c) spese extra assegno che richiedono il preventivo accordo:
- spese per la patente di guida;
- acquisto dell'automobile e spese di manutenzione;
Le spese straordinarie dovranno essere tutte debitamente documentate. Il rimborso proquota al genitore che ha anticipato le predette spese straordinarie dovrà avvenire previa esibizione e consegna di idonea documentazione entro e non oltre giorni cinque dalla presentazione e/o esibizione delle stesse. Il rimborso non potrà essere oggetto di compensazione con il concordato assegno di mantenimento.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche, universitarie, sanitarie e/o altre spese di ogni genere andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%.
- Il Signor autorizza il passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat 500 L tg. EM 763 VA allo Pt_1
stato cointestata ad entrambi i coniugi in favore della signora , la quale ha Controparte_1 provveduto al pagamento di ciascuno dei ratei di acquisto dell'automobile e continuerà a pagarli fino all'estinzione del finanziamento a suo tempo acceso;
- procederà alla voltura delle utenze domestiche in quanto assegnataria della casa Controparte_1
coniugale;
- i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in ordine ai rapporti di debito
- credito.
F) I ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del loro passaporto, ma non di quello del figlio minore per cui sarà necessario il reciproco consenso;
G) i ricorrenti rinunciano reciprocamente al mantenimento in favore di ciascuno;
H) i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse del figlio minorenne, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 15/05/2025, nel corso della quale, le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 28/01/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 08 Parte_1
febbraio 1972, C.F. e nata a [...] il 22 CodiceFiscale_1 Controparte_1
dicembre 1979, C.F. , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato CodiceFiscale_3
il 28 gennaio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 190/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]
SC (En) in Via Guardiella n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca
RI BR, C.F. , sito in Enna alla via Libertà n.38 il quale lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Enna alla Piazza Santa Sofia n. 5 presso lo studio dell'avv. Angela Patelmo (c.f. ), dalla quale è rappresentata CodiceFiscale_4
e difesa giusta procura in atti;
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 15/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SC (EN) in data 25/8/2010, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
28 gennaio 2025.
I ricorrenti hanno precisato: - che dalla loro unione coniugale, in Enna, l'11/7/2013, è nato un figlio di nome . Persona_1
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
A) AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL GL IN
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
domiciliazione prevalente presso l'abitazione familiare, sita in SC alla Via Guardielle n. 3.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che attengono al figlio minore, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
invece le decisioni di maggiore interesse per il minore e quelli sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
B) CASA CONIUGALE In relazione alla casa coniugale si precisa che la stessa è in comproprietà tra i coniugi e verrà affidata in via esclusiva alla madre in ragione della domiciliazione prevalente del figlio minore presso di lei. Alla ricorrente inoltre rimarranno assegnati tutti gli arredi. Il mutuo acceso Per_1 per l'acquisto della casa coniugale sarà corrisposto mensilmente da con obbligo Parte_1
per entrambi i coniugi di donare le rispettive quote al figlio minore non appena estinto il mutuo, con espressa rinuncia, solo in caso di perfezionamento della predetta donazione che dovrà avvenire con le modalità prescritte dalla legge, da parte del di recuperare dalla quanto Pt_1 CP_1
corrisposto a titolo di mutuo;
C) PER LA GESTIONE DEL GL IN si rinvia al piano genitoriale congiuntamente elaborato dai ricorrenti allegato al presente ricorso che è da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto.
- Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e in mancanza di accordo come segue:
- il lunedì, mercoledì e venerdì, ogni due settimane (a settimane alterne) dalle ore 17.00 circa alle ore 20.30, in tali giorni il padre dovrà seguire il minore nell'esecuzione dei compiti e nelle esigenze extrascolastiche;
- a settimane alterne, diverse da quelle fissate per le visite nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
- i genitori collaboreranno reciprocamente al fine di favorire la partecipazione del figlio alle attività extrascolastiche;
- inoltre poiché il minore è affetto dal deficit sopra specificato per cui percepisce indennità di frequenza mensile erogata dall'INPS sede di Enna, tale indennità verrà utilizzata dalla madre esclusivamente per le esigenze del figlio e non potrà incidere in alcun modo sul diritto del minore di percepire dal padre assegno di mantenimento mensile;
Durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana, comprendente ad anni alterni il Natale ed il Capodanno;
Durante le festività Pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
Per le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 giorni, anche non continuativi, con ciascun genitore, anche in località turistiche;
- I bambino festeggerà il compleanno dei genitori con ciascuno di loro e con possibilità di pernottamento a prescindere dal giorno di competenza dell'uno e/o dell'altra; trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma, a prescindere dal giorno di competenza dell'uno e/o dell'altra.
I ponti primaverili, il 02 giugno e le altre festività saranno trascorsi, ad anni alterni, del minore con l'uno o l'altro dei genitori che ne concorderanno le modalità anno per anno tenendo conto degli impegni e delle esigenze di ciascuno.
D) TO GL IN
Il sig. verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta) quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'omologa della presente separazione consensuale.
- Quanto all'assegno unico universale i ricorrenti concordano che lo stesso verrà interamente versato alla sig.ra in ragione della domiciliazione prevalente del figlio minore presso la Controparte_1
madre; pertanto il signor autorizza sin da ora il versamento in favore della nominata Parte_1
coniuge della quota parte di assegno unico al medesimo spettante, come corrisposta dall'Inps in favore del figlio minore;
- In relazione alle spese straordinarie riguardanti il nominato figlio minore, i coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie come di seguito specificate:
a) le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo relative a:
- spese mediche urgenti e non programmabili anche non coperti dal SSN;
- farmaci prescritti dal medico pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) le spese mediche che richiedono il preventivo accordo relative a:
- visite e interventi medici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
- trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
c) le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo relative a:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri scolastici;
- assicurazione scolastica;
- mensa scolastica;
- scuolabus;
d) le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo relative a:
- tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
- gite scolastiche con pernottamento;
- spese per eventuali lezioni private;
- corsi di lingua straniere e/o musicali;
- dotazione informatica (pc – tablet - telefono cellulare);
e) le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo relative a:
- grest estivi;
- attività sportive extra scolastiche;
c) spese extra assegno che richiedono il preventivo accordo:
- spese per la patente di guida;
- acquisto dell'automobile e spese di manutenzione;
Le spese straordinarie dovranno essere tutte debitamente documentate. Il rimborso proquota al genitore che ha anticipato le predette spese straordinarie dovrà avvenire previa esibizione e consegna di idonea documentazione entro e non oltre giorni cinque dalla presentazione e/o esibizione delle stesse. Il rimborso non potrà essere oggetto di compensazione con il concordato assegno di mantenimento.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche, universitarie, sanitarie e/o altre spese di ogni genere andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%.
- Il Signor autorizza il passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat 500 L tg. EM 763 VA allo Pt_1
stato cointestata ad entrambi i coniugi in favore della signora , la quale ha Controparte_1 provveduto al pagamento di ciascuno dei ratei di acquisto dell'automobile e continuerà a pagarli fino all'estinzione del finanziamento a suo tempo acceso;
- procederà alla voltura delle utenze domestiche in quanto assegnataria della casa Controparte_1
coniugale;
- i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in ordine ai rapporti di debito
- credito.
F) I ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del loro passaporto, ma non di quello del figlio minore per cui sarà necessario il reciproco consenso;
G) i ricorrenti rinunciano reciprocamente al mantenimento in favore di ciascuno;
H) i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge né all'interesse del figlio minorenne, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 15/05/2025, nel corso della quale, le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 28/01/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 08 Parte_1
febbraio 1972, C.F. e nata a [...] il 22 CodiceFiscale_1 Controparte_1
dicembre 1979, C.F. , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato CodiceFiscale_3
il 28 gennaio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.