Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2022, proposto da
FF EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Carlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Collegno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella Salomone e Matteo Paschero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Città di Collegno, Settore servizi amministrativi, culturali e alle imprese, Sezione Attività economiche, Ufficio commercio su aree private - Artigianato - Polizia amministrativa - Sanità, notificato il 30 agosto 2022 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Collegno;
Vista la memoria del 11 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
GE FR, Presidente
LU PA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | GE FR |
IL SEGRETARIO