TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4384/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto altri istituti relativi alle successioni e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Parte_1
Toscano e Annamaria Starace, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Controparte_1
Pentangelo, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Gen- Controparte_2
naro Filippo Barba, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv.to Chiara Verdoliva, Controparte_3
elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTI -
; Controparte_4
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giuri- sprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenu- to ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate sa- ranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giu- dizio, gli odierni convenuti, al fine di sentire dichiarare che un immo- bile ad essa assegnato, in forza della sentenza n. 57/2018 del
21/12/2017 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento
R.G. 2711/2001 di divisione ereditaria, non avrebbe “alcun valore commerciale, in quanto sprovvisto di titolo abilitativo sul piano urba- nistico” e per l'effetto condannare i convenuti a corrisponderle la somma di € 178.400,00 a titolo di ulteriore conguaglio.
L'attrice esponeva di essere divenuta proprietaria della porzione im- mobiliare facente parte del compendio ereditario relitto dal genitore
, a seguito del procedimento sub n. RG Persona_1
2711/2001 innanzi all'intestato Tribunale e conclusosi con la sentenza n. 57/2018; che tale porzione ereditaria, corrispondente alla terza quota del progetto divisorio redatto dal C.T.U. in detto processo, sarebbe sta-
2 ta erroneamente stimata da quest'ultimo che non ne avrebbe corretta- mente scrutinato la legittimità urbanistica;
che dunque gli assegnatari degli altri beni sarebbero tenuti a rimborsarla della differenza chiesta con l'atto di citazione in oggetto.
Si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, i quali eccepivano l'inammissibilità della domanda nonché il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati nelle ri- spettive comparse cui per brevità si rinvia.
benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_4
contumace.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del
14/04/2023, rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, in data 6/03/2024 il GU assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del pro- cesso occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP_5
la quale, nonostante la regolarità della notifica, non si costi-
[...]
tuiva nel presente giudizio.
Ciò posto è necessario scrutinare il merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motivazioni qui di seguito specificate.
Breve ricostruzione dei fatti: con sentenza n. 57/2018 resa nel proce- dimento R.G. 2711/2001 dal Giudice Dottoressa Musi, il Tribunale di
Nocera Inferiore dichiarava lo scioglimento della comunione eredita- ria del patrimonio del de cuius , padre e nonno Persona_1
delle parti del presente giudizio, assegnando, con successiva ordinan- za, all'odierna attrice la terza quota in cui era compreso anche il fab- bricato oggetto del presente giudizio. Con atto di citazione in appello
3 l'odierna attrice proponeva gravame avverso la predetta sentenza, il quale, in data 28/02/2019, veniva dichiarato improcedibile ex art. 348
II comma c.p.c.
L'attrice eccepiva di essere venuta a conoscenza dell'irregolarità ur- banistica dell'intero piano terra del fabbricato B a lei assegnato soltan- to in data 15/2/2021 attraverso la nota con la quale il Comune di Angri le aveva comunicato divieto di proseguire le attività edilizie previste dalla S.C.I.A. dalla stessa presentata l'8/2/2021 per l'esecuzione di al- cuni lavori di manutenzione straordinaria.
Tale affermazione è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto nel libello introduttivo, l'attrice era a conoscenza della circostanza che il fabbricato B presentava criticità dal punto di vista urbanistico avendo di tale circostanza fatto addirittu- ra motivo di gravame.
L'art. 2909 Cod. Civ. che disciplina il “giudicato sostanziale” recita testualmente: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi cau- sa”; ciò rende non più rivedibile non solo ciò che è stato oggetto diret- to dell'accertamento e della pronuncia giudiziale, ma altresì tutto ciò che dell'accertamento e della pronuncia medesimi rappresenta il pre- supposto logico-giuridico.
La Corte di Cassazione, in numerose pronunce, così infatti si esprime:
“Il giudicato sostanziale (articolo 2909 del Cc), che, quale riflesso di quello for-male (articolo 324 del Cpc), fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accerta-mento di merito positivo o negativo del diritto con- troverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisio- ne, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le pre- messe necessarie e il fondamento logico e giuridico. Quanto precede
4 determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio…” (Cass. Civ. Sez. I, 12/2/2021 n. 3635, in
Guida al Diritto 2021, 12).
Molte sono le conformi decisioni del Giudice di legittimità, tra cui:
Cass. Civ. Sez. II, 17/6/2021 n. 17387, in Guida al Diritto 2021, 30;
Cass. Civ. Sez. VI, 11/6/2021, n. 16589, in Giust. Civ. Mass. 2021;
Cass. Civ. Sez. III, 26/2/2019 n. 5486, in Gius. Civ. Mass. 2019.
Anche la giurisprudenza di merito di tali principi hanno fatto e tuttora fanno piena e incondizionata applicazione: “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giu- ridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezio- ne, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituisca- no, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento re- lativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e inde- fettibili della decisione (giudicato implicito)” (Trib. Napoli Sez. V,
12/4/2021 n. 3336, in Redaz. Giuffrè 2021); in tale sentenza si legge altresì: “…la risoluzione di una questione di fatto o di diritto (…) o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel ca-so in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo”.
Nel caso di specie, la stima dei beni eseguita nel procedimento n.
2711/2001 di R.G., conclusosi con la citata sentenza n. 57/2018 dell'intestato Tribunale, resta non più rivedibile in quanto coperta dal giudicato formatosi sulla stessa decisione: essa non può più formare oggetto di scrutinio né di revisione.
5 Gli effetti diretti della cosa giudicata in senso sostanziale e formale e i corollari che dal principio discendono, precludono che nella sede che ci occupa si possa rimettere in discussione, riesaminare, rivedere e modificare nel contenuto, un accertamento di fatto conseguito nell'ambito del processo e coperto da tale giudicato.
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere ri- gettata in quanto infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osserva- to.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse se- guono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispo- sitivo con applicazione dei parametri minimi ed escludendo la fase istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti della convenuta rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_4
b) Rigetta la domanda attorea;
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore delle parti convenute costituite, liquidate in euro 1.955,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari;
d) Nulla per le spese nei confronti della convenuta contumace.
Manda la cancelleria.
6 Nocera Inferiore, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4384/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto altri istituti relativi alle successioni e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Parte_1
Toscano e Annamaria Starace, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Controparte_1
Pentangelo, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Gen- Controparte_2
naro Filippo Barba, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv.to Chiara Verdoliva, Controparte_3
elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTI -
; Controparte_4
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giuri- sprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenu- to ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate sa- ranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giu- dizio, gli odierni convenuti, al fine di sentire dichiarare che un immo- bile ad essa assegnato, in forza della sentenza n. 57/2018 del
21/12/2017 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento
R.G. 2711/2001 di divisione ereditaria, non avrebbe “alcun valore commerciale, in quanto sprovvisto di titolo abilitativo sul piano urba- nistico” e per l'effetto condannare i convenuti a corrisponderle la somma di € 178.400,00 a titolo di ulteriore conguaglio.
L'attrice esponeva di essere divenuta proprietaria della porzione im- mobiliare facente parte del compendio ereditario relitto dal genitore
, a seguito del procedimento sub n. RG Persona_1
2711/2001 innanzi all'intestato Tribunale e conclusosi con la sentenza n. 57/2018; che tale porzione ereditaria, corrispondente alla terza quota del progetto divisorio redatto dal C.T.U. in detto processo, sarebbe sta-
2 ta erroneamente stimata da quest'ultimo che non ne avrebbe corretta- mente scrutinato la legittimità urbanistica;
che dunque gli assegnatari degli altri beni sarebbero tenuti a rimborsarla della differenza chiesta con l'atto di citazione in oggetto.
Si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, i quali eccepivano l'inammissibilità della domanda nonché il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati nelle ri- spettive comparse cui per brevità si rinvia.
benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_4
contumace.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del
14/04/2023, rinviata per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, in data 6/03/2024 il GU assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del pro- cesso occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP_5
la quale, nonostante la regolarità della notifica, non si costi-
[...]
tuiva nel presente giudizio.
Ciò posto è necessario scrutinare il merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motivazioni qui di seguito specificate.
Breve ricostruzione dei fatti: con sentenza n. 57/2018 resa nel proce- dimento R.G. 2711/2001 dal Giudice Dottoressa Musi, il Tribunale di
Nocera Inferiore dichiarava lo scioglimento della comunione eredita- ria del patrimonio del de cuius , padre e nonno Persona_1
delle parti del presente giudizio, assegnando, con successiva ordinan- za, all'odierna attrice la terza quota in cui era compreso anche il fab- bricato oggetto del presente giudizio. Con atto di citazione in appello
3 l'odierna attrice proponeva gravame avverso la predetta sentenza, il quale, in data 28/02/2019, veniva dichiarato improcedibile ex art. 348
II comma c.p.c.
L'attrice eccepiva di essere venuta a conoscenza dell'irregolarità ur- banistica dell'intero piano terra del fabbricato B a lei assegnato soltan- to in data 15/2/2021 attraverso la nota con la quale il Comune di Angri le aveva comunicato divieto di proseguire le attività edilizie previste dalla S.C.I.A. dalla stessa presentata l'8/2/2021 per l'esecuzione di al- cuni lavori di manutenzione straordinaria.
Tale affermazione è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto nel libello introduttivo, l'attrice era a conoscenza della circostanza che il fabbricato B presentava criticità dal punto di vista urbanistico avendo di tale circostanza fatto addirittu- ra motivo di gravame.
L'art. 2909 Cod. Civ. che disciplina il “giudicato sostanziale” recita testualmente: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi cau- sa”; ciò rende non più rivedibile non solo ciò che è stato oggetto diret- to dell'accertamento e della pronuncia giudiziale, ma altresì tutto ciò che dell'accertamento e della pronuncia medesimi rappresenta il pre- supposto logico-giuridico.
La Corte di Cassazione, in numerose pronunce, così infatti si esprime:
“Il giudicato sostanziale (articolo 2909 del Cc), che, quale riflesso di quello for-male (articolo 324 del Cpc), fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accerta-mento di merito positivo o negativo del diritto con- troverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisio- ne, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le pre- messe necessarie e il fondamento logico e giuridico. Quanto precede
4 determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio…” (Cass. Civ. Sez. I, 12/2/2021 n. 3635, in
Guida al Diritto 2021, 12).
Molte sono le conformi decisioni del Giudice di legittimità, tra cui:
Cass. Civ. Sez. II, 17/6/2021 n. 17387, in Guida al Diritto 2021, 30;
Cass. Civ. Sez. VI, 11/6/2021, n. 16589, in Giust. Civ. Mass. 2021;
Cass. Civ. Sez. III, 26/2/2019 n. 5486, in Gius. Civ. Mass. 2019.
Anche la giurisprudenza di merito di tali principi hanno fatto e tuttora fanno piena e incondizionata applicazione: “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giu- ridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezio- ne, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituisca- no, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento re- lativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e inde- fettibili della decisione (giudicato implicito)” (Trib. Napoli Sez. V,
12/4/2021 n. 3336, in Redaz. Giuffrè 2021); in tale sentenza si legge altresì: “…la risoluzione di una questione di fatto o di diritto (…) o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel ca-so in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo”.
Nel caso di specie, la stima dei beni eseguita nel procedimento n.
2711/2001 di R.G., conclusosi con la citata sentenza n. 57/2018 dell'intestato Tribunale, resta non più rivedibile in quanto coperta dal giudicato formatosi sulla stessa decisione: essa non può più formare oggetto di scrutinio né di revisione.
5 Gli effetti diretti della cosa giudicata in senso sostanziale e formale e i corollari che dal principio discendono, precludono che nella sede che ci occupa si possa rimettere in discussione, riesaminare, rivedere e modificare nel contenuto, un accertamento di fatto conseguito nell'ambito del processo e coperto da tale giudicato.
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere ri- gettata in quanto infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osserva- to.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse se- guono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispo- sitivo con applicazione dei parametri minimi ed escludendo la fase istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti della convenuta rimasta contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_4
b) Rigetta la domanda attorea;
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore delle parti convenute costituite, liquidate in euro 1.955,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari;
d) Nulla per le spese nei confronti della convenuta contumace.
Manda la cancelleria.
6 Nocera Inferiore, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7