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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2024, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1709/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 28/10/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide (SR), via Roma
n. 208, presso lo studio dell'avv. Domenico Nigro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
2/01/1970, elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide (SR), via Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Domenico Nigro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, a Palazzolo Acreide (SR), il giorno 28/04/1998
(Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998); - che dalla loro unione sono nati i figli (a Noto, il 15/05/2001) maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a Noto, il 17/05/2006), ad oggi maggiorenne e non Per_2
economicamente sufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 5/05/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 28/10/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, a Palazzolo Acreide (SR), il giorno
28/04/1998 (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 5/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1709/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 28/10/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Palazzolo Acreide (SR), via Roma
n. 208, presso lo studio dell'avv. Domenico Nigro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
2/01/1970, elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide (SR), via Roma n. 208, presso lo studio dell'avv. Domenico Nigro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, a Palazzolo Acreide (SR), il giorno 28/04/1998
(Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998); - che dalla loro unione sono nati i figli (a Noto, il 15/05/2001) maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a Noto, il 17/05/2006), ad oggi maggiorenne e non Per_2
economicamente sufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 5/05/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 28/10/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, a Palazzolo Acreide (SR), il giorno
28/04/1998 (Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 1998), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 5/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone