TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- LU OR Presidente
- ES Di TA Componente
- HE ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 386/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Luca Puce;
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Leonardo Antonio Marseglia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 22/01/2020, non reclamato. Hanno precisato che dalla R.G.V.G. 386/2025
loro unione sono nati (Tricase, 09/12/2005) e Persona_1 Persona_2
(Tricase, 29/06/2008).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 28/01/2025). In particolare, hanno concordato che:
1) i coniugi vivranno separatamente, sin da ora si rilasciano reciproco consenso per il rilascio di passaporto e carta di identità valida per
l'espatrio;
2) la casa di abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , Pt_1 sita in Corsano, Via Friuli, n° 31, identificata nel NCEU del Comune di
Corsano al fg. 1 particella 403 sub 25 e 51, assegnata in sede di separazione al sig. , sarà da questi trasferita in proprietà Pt_1 esclusiva ai figli e con tutti gli arredi e suppellettili, anche in Per_1 Per_2 compensazione dei debiti, maturati nei confronti della sig.ra , per CP_1
l'omesso versamento (dalla data di separazione ad oggi) del contributo mensile di mantenimento per i figli fissato in € 300,00, ovvero €
150,00 per ciascuno e per garantire loro il mantenimento e le necessità future;
si dà atto che è stata iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà del sig. (all.ta nota di iscrizione reg. gen. n. 22208 Pt_1 reg. part. 2006 del 13/06/2024) a garanzia dell'importo dei crediti per
l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dei figli dalla sentenza di separazione sino ad oggi;
3) al fine del trasferimento immobiliare, il sig. dichiara di Parte_1 essere proprietario esclusivo dell'immobile ubicato nel Comune di
Corsano (LE) Via Friuli n° 37 e, precisamente, di un fabbricato, composto da una civile abitazione e da un locale Posto Auto individuato nel NCEU del Comune di Corsano [segue identificazione degli immobili e dei titoli edilizi];
4) la figlia minore della coppia è affidata in via esclusiva alla madre e collocata permanentemente presso la medesima, che eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale anche in considerazione
2 R.G.V.G. 386/2025
dello stato detentivo del padre e dell'incerto epilogo del processo per i fatti di cui è imputato;
5) il figlio studente, oggi maggiorenne, frequenta il Liceo delle Per_1
Scienze Umane “Girolamo Comi” che ha sede in Tricase, presso cui ha ultimato il quarto anno con esito positivo e ammissione al quinto.
Pratica sport e frequenta la scuola calcio e svolge ulteriori attività extrascolastiche: corso di bagnino, animatore campo estivo a Corsano;
6) i figli e , vista l'età raggiunta e l'autonoma capacità di Per_1 Per_2 discernimento, saranno liberi di esercitare il diritto di visita e di recarsi
o essere accompagnati in visita dal padre, finché perdurerà lo stato di detenzione di questi presso l'istituto penitenziario in cui è ristretto, ogniqualvolta ne manifesteranno il desiderio, compatibilmente con i propri impegni;
7) il padre verserà alla madre a titolo di contributo di mantenimento per i figli e , la complessiva somma di € 300,00 (€ 150,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), rivalutabile, annualmente, secondo ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ciascun mese per dodici mesi l'anno: resterà a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% la partecipazione alle spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie per i minori secondo il Protocollo Tribunale di
Lecce, purché debitamente documentate. I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 14/04/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative ed integrative:
- in parziale modifica della terza condizione del ricorso introduttivo, la seguente: si impegna a trasferire l'immobile Parte_1 descritto nel ricorso introduttivo in favore dei figli. Il trasferimento avverrà entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio
3 R.G.V.G. 386/2025
dinanzi ad un notaio scelto concordemente dalle parti, con spese sopportate da . Pt_1
- a precisazione della settima condizione del ricorso introduttivo, le spese straordinarie da ripartire in egual misura tra i genitori saranno quelle relative ad entrambi i figli e non soltanto alla prole minorenne.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate ed integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
In particolare, il Tribunale ritiene che, alla luce dello stato detentivo di uno dei genitori e delle verosimili difficoltà gestionali che tale stato comporta, l'accordo delle parti in ordine all'affidamento esclusivo della figlia all'altro genitore risponda all'interesse della minore e possa Per_2 essere ratificato.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 386/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 28/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Corsano in data
10/11/2005 tra (Tricase (LE), 14/10/1983) e Parte_1
(Gagliano del Capo (LE), 03/04/1984) Controparte_1 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2005;
4 R.G.V.G. 386/2025
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate e integrate all'udienza del 30/05/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corsano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
HE ND LU OR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- LU OR Presidente
- ES Di TA Componente
- HE ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 386/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Luca Puce;
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Leonardo Antonio Marseglia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 22/01/2020, non reclamato. Hanno precisato che dalla R.G.V.G. 386/2025
loro unione sono nati (Tricase, 09/12/2005) e Persona_1 Persona_2
(Tricase, 29/06/2008).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 28/01/2025). In particolare, hanno concordato che:
1) i coniugi vivranno separatamente, sin da ora si rilasciano reciproco consenso per il rilascio di passaporto e carta di identità valida per
l'espatrio;
2) la casa di abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , Pt_1 sita in Corsano, Via Friuli, n° 31, identificata nel NCEU del Comune di
Corsano al fg. 1 particella 403 sub 25 e 51, assegnata in sede di separazione al sig. , sarà da questi trasferita in proprietà Pt_1 esclusiva ai figli e con tutti gli arredi e suppellettili, anche in Per_1 Per_2 compensazione dei debiti, maturati nei confronti della sig.ra , per CP_1
l'omesso versamento (dalla data di separazione ad oggi) del contributo mensile di mantenimento per i figli fissato in € 300,00, ovvero €
150,00 per ciascuno e per garantire loro il mantenimento e le necessità future;
si dà atto che è stata iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà del sig. (all.ta nota di iscrizione reg. gen. n. 22208 Pt_1 reg. part. 2006 del 13/06/2024) a garanzia dell'importo dei crediti per
l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dei figli dalla sentenza di separazione sino ad oggi;
3) al fine del trasferimento immobiliare, il sig. dichiara di Parte_1 essere proprietario esclusivo dell'immobile ubicato nel Comune di
Corsano (LE) Via Friuli n° 37 e, precisamente, di un fabbricato, composto da una civile abitazione e da un locale Posto Auto individuato nel NCEU del Comune di Corsano [segue identificazione degli immobili e dei titoli edilizi];
4) la figlia minore della coppia è affidata in via esclusiva alla madre e collocata permanentemente presso la medesima, che eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale anche in considerazione
2 R.G.V.G. 386/2025
dello stato detentivo del padre e dell'incerto epilogo del processo per i fatti di cui è imputato;
5) il figlio studente, oggi maggiorenne, frequenta il Liceo delle Per_1
Scienze Umane “Girolamo Comi” che ha sede in Tricase, presso cui ha ultimato il quarto anno con esito positivo e ammissione al quinto.
Pratica sport e frequenta la scuola calcio e svolge ulteriori attività extrascolastiche: corso di bagnino, animatore campo estivo a Corsano;
6) i figli e , vista l'età raggiunta e l'autonoma capacità di Per_1 Per_2 discernimento, saranno liberi di esercitare il diritto di visita e di recarsi
o essere accompagnati in visita dal padre, finché perdurerà lo stato di detenzione di questi presso l'istituto penitenziario in cui è ristretto, ogniqualvolta ne manifesteranno il desiderio, compatibilmente con i propri impegni;
7) il padre verserà alla madre a titolo di contributo di mantenimento per i figli e , la complessiva somma di € 300,00 (€ 150,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), rivalutabile, annualmente, secondo ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ciascun mese per dodici mesi l'anno: resterà a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% la partecipazione alle spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie per i minori secondo il Protocollo Tribunale di
Lecce, purché debitamente documentate. I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 14/04/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative ed integrative:
- in parziale modifica della terza condizione del ricorso introduttivo, la seguente: si impegna a trasferire l'immobile Parte_1 descritto nel ricorso introduttivo in favore dei figli. Il trasferimento avverrà entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio
3 R.G.V.G. 386/2025
dinanzi ad un notaio scelto concordemente dalle parti, con spese sopportate da . Pt_1
- a precisazione della settima condizione del ricorso introduttivo, le spese straordinarie da ripartire in egual misura tra i genitori saranno quelle relative ad entrambi i figli e non soltanto alla prole minorenne.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate ed integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
In particolare, il Tribunale ritiene che, alla luce dello stato detentivo di uno dei genitori e delle verosimili difficoltà gestionali che tale stato comporta, l'accordo delle parti in ordine all'affidamento esclusivo della figlia all'altro genitore risponda all'interesse della minore e possa Per_2 essere ratificato.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 386/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 28/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Corsano in data
10/11/2005 tra (Tricase (LE), 14/10/1983) e Parte_1
(Gagliano del Capo (LE), 03/04/1984) Controparte_1 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2005;
4 R.G.V.G. 386/2025
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate e integrate all'udienza del 30/05/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corsano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
HE ND LU OR
5