Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 2284
TAR
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
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TAR
Sentenza 12 maggio 2023
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CS
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Improcedibilità del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa pecuniaria

    La presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del T.U. edilizia sospende l'efficacia dell'ordinanza di demolizione, ma non la annulla. In caso di rigetto dell'istanza, l'ordinanza riacquista efficacia e l'amministrazione può legittimamente irrogare la sanzione pecuniaria senza dover emettere una nuova ordinanza o diffida.

  • Rigettato
    Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze di causa

    Il Comune ha correttamente applicato la sanzione pecuniaria dopo che era ampiamente decorso il termine per la demolizione, il quale aveva ripreso a decorrere dopo il rigetto dell'istanza di sanatoria. Inoltre, l'appellata aveva avuto più di un anno tra il rigetto della prima istanza e l'irrogazione della sanzione per adempiere.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti dichiarati inammissibili in primo grado

    La sentenza di primo grado, non appellata sul punto, ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla decisione della conferenza dei servizi, rendendo tale statuizione irrevocabile.

  • Accolto
    Fondatezza del motivo d'appello

    Il Consiglio di Stato accoglie l'appello, ritenendo che la presentazione dell'istanza di sanatoria sospenda solo temporaneamente l'efficacia dell'ordinanza di demolizione, la quale riacquista vigore in caso di rigetto. Pertanto, il Comune ha legittimamente irrogato la sanzione pecuniaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 2284
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2284
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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