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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1246/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO AR PIA, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2270/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044893742 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso la cartella di pagamento notificata il 16.11.2022 ed impugnata limitatamente al bollo auto relativo ad a.i. 2015. Letti i motivi (decadenza e prescrizione).
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio che ha allegato relata di notifica dell'avviso di accertamento spedito il
25.5.2018 e ricevuto il 20.6.2018.
Lette le memorie illustrative depositate dal ricorrente.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di respingere il ricorso in quanto, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti, la notifica è tempestiva.
Invero, benchè la relata di notifica dell'avviso di accertamento prodotta dall'Ufficio e recante data di notifica
20.6.2018 sia stata contestata dal ricorrente sotto diversi profili, essa resta incontestata, attesochè il ricorrente non ha depositato motivi aggiunti.
Precisamente, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.” È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dal resistente per contestare la decadenza eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità-annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs.
n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 150, oltre € 30 per spese generali.
Catania, 8 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AR IA SO RE BE
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO AR PIA, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2270/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044893742 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso la cartella di pagamento notificata il 16.11.2022 ed impugnata limitatamente al bollo auto relativo ad a.i. 2015. Letti i motivi (decadenza e prescrizione).
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio che ha allegato relata di notifica dell'avviso di accertamento spedito il
25.5.2018 e ricevuto il 20.6.2018.
Lette le memorie illustrative depositate dal ricorrente.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di respingere il ricorso in quanto, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti, la notifica è tempestiva.
Invero, benchè la relata di notifica dell'avviso di accertamento prodotta dall'Ufficio e recante data di notifica
20.6.2018 sia stata contestata dal ricorrente sotto diversi profili, essa resta incontestata, attesochè il ricorrente non ha depositato motivi aggiunti.
Precisamente, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.” È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dal resistente per contestare la decadenza eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità-annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs.
n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 150, oltre € 30 per spese generali.
Catania, 8 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AR IA SO RE BE