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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2024, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro N 278/2022 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova, Via M. Staglieno 10/25 presso lo Parte_1
Studio degli Avv.ti Russo M e Gallingani che lo rappresentano e difendono come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
, corrente in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti E Razzaboni e C Chiappe ed elettivamente domiciliata in
Chiavari, Via Rivarola 10 presso il loro Studio come da mandato di cui agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: livello superiore
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
ad essere inquadrato, a far data a far data dal 03.01.2014 nel secondo livello del CCNL di
categoria; 2) condannare per l'effetto la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente
della somma di € 16.105,70 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto
con riferimento al periodo dal 03 gennaio 2014 sino al 30 aprile 2021, da integrarsi con le
mensilità successivamente maturate dal maggio 2021 sino alla data del deposito del presente ricorso e da aggiornarsi per gli emolumenti maturandi nel corso del giudizio e sino all'esito del
presente processo, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare la società convenuta al pagamento
in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto
dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta, da determinarsi in via
equitativa e comunque in misura non inferiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione percepita per
sei mensilità, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria sulle stesse;
4) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività
lavorativa in favore della società convenuta dal luglio 2013 sino al dicembre 2013 (compreso) e,
conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento delle differenze contributive
previdenziali ed assistenziali, di accantonamento Tfr ed emolumenti connessi e consequenziali
(pagamento ferie, permessi, 13a mensilità); Con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso
spese generali al 15%, CTU e CTP in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”
CONCLUSIONE PER PARTE RESISTENTE: si chiede di respingere il ricorso, in via subordinata limitando gli importi richiesti in ragione dell'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.2.2022 , premesso di aver lavorato quale muratore Parte_1
per la società resistente, dal luglio 2010 al dicembre 2011 con inquadramento al II livello CCNL
Edilizia, quale operaio qualificato in varie stazioni del ponente ligure, effettuando lavori di asfaltatura, opere di impermeabilizzazione di pareti e del soffitto della galleria, ha dedotto di aver già in precedenza lavorato nell'anno precedente con lo stesso inquadramento per la società, di aver successivamente ancora lavorato per la stessa per circa sei mesi nel 2013 senza regolarizzazione,
svolgendo compiti analoghi o lavori edili in strutture pubbliche e presso l'abitazione del sig.
per 8/10 ore al giorno in tutto il periodo, ottenendo pagamento in contanti. CP_1 Il ricorrente ha riferito di essere stato nuovamente assunto dalla società dal 4 gennaio 2014, ma di essere stato inquadrato al I livello e non più al secondo, mantenendo da allora tale inquadramento inferiore, rispetto a quello corretto, lavorando anche in trasferta e per orari superiori ai previsti, dal
1 ottobre 2015 con trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Sostenendo per i compiti assegnati, mai mutati e svolti in autonomia, presso i cantieri indicati in ricorso e atteso il superamento dei corsi di informazione e formazione seguiti, che le proprie mansioni, sempre svolte con perizia, senza alcuna contestazione, richiedessero quindi un costante e definitivo inquadramento nel II livello, di cui ha riportato la declaratoria in ricorso in comparazione con quella del I, considerata anche la sua maturata esperienza, il ricorrente ha quindi chiesto la relativa attribuzione e la condanna della società resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre ad un importo a titolo di danno subito nella riportata vicenda, per perdita della possibilità di ulteriori avanzamenti di livello.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato integralmente ogni difesa, Controparte_1
argomentazione ed istanza del ricorrente, concludendo conformemente.
In particolare, la società resistente ha ricostruito le vicende del rapporto intercorso con il ricorrente evidenziando la successione di contratti a termine intervenuti con lo stesso e, in ragione di ciò
eccependo anche la prescrizione di ogni credito vantato per il periodo antecedente al 26.1.2015,
data da considerarsi di effettivo inizio di un unico rapporto di lavoro e ha altresì contestato quanto dedotto rispetto al lavoro svolto nell'anno 2013, indicato come svolto solo per alcuni mesi e non in favore della società ma della famiglia che avrebbe anche corrisposto i relativi CP_1
compensi.
La società ha altresì sottolineato come fin dall'inizio il ricorrente fosse risultato inadeguato all'inquadramento nel II livello ora vantato e le sue problematiche di comprensione della lingua italiana che avevano reso possibile l'effettuazione di corsi, di argomento generale, solo a partire dal
2019. Evidenziando inoltre come una più recente proposta di inquadramento al II livello,
subordinata all'acquisizione delle competenze necessarie fosse stata rifiutata dal ricorrente che non avrebbe voluto adeguarsi a quanto richiesto e assumersi le relative responsabilità, nel resto, la società resistente ha in ogni caso contestato di non aver corrisposto al ricorrente le somme dovute per il lavoro svolto, ritenuto del tutto conforme all'inquadramento nel I livello, richiamando l'onere della prova gravante sul ricorrente rispetto alle pretese vantate in giudizio e, contestando anche i conteggi proposti, ha quindi concluso conformemente.
La controversia è stata trattata ed istruita in più udienze e, dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, definita con lettura del dispositivo all'udienza del 15.5.2024
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto è risultato infondato e non va pertanto accolto.
In primo luogo, va osservato come la ricostruzione del rapporto e dei contratti nel tempo susseguitisi tra le parti, così come documentata in modo puntauale da parte resistente ( cfr docc da 1
a 14 della società resistente emerga come caratterizzata da una lunga serie di contratti a termine,
interrotta nel 2013 dall'assenza di contrattazione (quanto meno con riferimento alla società), alla ripresa della stessa, sempre con distinti contratti a tempo determinato, per il 2014, fino al 20
dicembre, per poi riprendere con un contratto a termine con decorrenza dal 26 gennaio 2015 e primo termine al 28 febbraio, poi prorogato e definitiva trasformazione dal 1.10.2015 in rapporto a tempo indeterminato, ancora pendente a tutt'oggi.
Da ciò deriva la non configurabilità del rapporto in esame come unico ed ininterrotto tra le parti per tutto il periodo considerato da parte ricorrente, essendo considerabile tale solo a partire dall'ultimo contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato come sopra precisato. Conseguentemente, non risultando in atti la presenza di atti interruttivi della prescrizione,
rispetto ai contratti a termine precedenti, l'ultimo dei quali, come detto, scaduto nel dicembre 2014,
la prescrizione eccepita da parte resistente, quinquennale ex art 2948 cc, risulta maturata con riferimento a tutti i crediti maturati prima dell'inizio dell'ultimo periodo di attività del ricorrente in favore della resistente, e cioè antecedenti al gennaio 2015. Quanto detto assorbe ogni questione relativa ai crediti vantati da parte ricorrente verso la società
resistente con riferimento all'anno 2013, con conseguente infondatezza delle domande di accertamento e condanna proposte con riferimento a tale profilo.
Il ricorrente ha poi sostenuto, in generale, di aver svolto lavoro straordinario e di non essere stato retribuito né per lo stesso, né per le attività di trasferta svolte, per ferie non godute e lavoro notturno.
I presupposti di fatto relativi a tali richieste non risultano aver trovato idoneo riscontro in atti.
Dalle testimonianze assunte si evince infatti che, in caso di ore lavorate in più, di lavoro di sabato o domenica o festivi e di lavoro notturno i dipendenti fossero pagati per il lavoro fatto in più (cfr il teste collega del ricorrente e muratore dal 2016 al 2021, così come il teste altro Tes_1 Tes_2
collega del ricorrente e anche caposquadra). La circostanza dell'intervenuto pagamento di eventuali ore di straordinario è stata poi, in particolare, confermata dal teste altro collega del Tes_3
ricorrente ( che ha parlato di un orario costante di 9 ore giornaliere interrotte da un'ora di pausa pranzo, il quale ha anche affermato che il ricorrente, come tutti ( cfr anche la teste faceva Tes_4
anche un mese di assenze l'anno ( o anche più, per recarsi al suo Paese, come ricordato sempre dall'
) riscontrando anche che, in caso di lavoro fuori sede ( circostanza che tutti i lavoratori Pt_2
hanno ricordato effettivamente ricorrere ) i dipendenti venivano comunque pagati per trasferta
(aspetto non ricordato dalla , ma anche, sostanzialmente, confermato dal teste, caposquadra, Pt_2
. Tes_2
Rispetto a tutta la durata del rapporto (rilevando anche come la teste abbia dichiarato di non Pt_2
aver mai sentito lamentele in punto retribuzione da parte del ricorrente) pertanto, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non sia stato pagato o sia stato insufficientemente pagato per voci retributive o in relazione a modalità particolari di svolgimento del lavoro, o, ancora, per ferie o permessi non goduti, risultando le relative istanze infondate.
Resta da considerare se le doglianze mosse dall' con riferimento al livello di Pt_1
inquadramento possano ritenersi, per contro, giustificate. Sul punto, in via di premessa, confrontando le declaratorie del I e II e superiore livello del CCNL
applicato al rapporto si evince come la differenza di inquadramento che prevede, nella categoria superiore, la previsione di “operai qualificati” o specifici “addetti” a determinate lavorazioni dipenda dall'esecuzione in piena autonomia dei compiti affidati svolti con specifiche competenze e con assunzione delle relative responsabilità.
Dall'esame complessivo dei dati emersi in causa, non può dirsi, seppur con qualche incertezza interpretativa circa il percorso della vicenda lavorativa del ricorrente, non si ritiene di poter concludere che le pretese del ricorrente in merito all'aspetto ora esaminato abbiano trovato sufficienti ed idonei riscontri, sicuramente non potendosi emergere alcun elemento in favore della tesi sostenuta dal ricorrente dalla visione delle foto ( sub 8 e 9) dallo stesso prodotte in atti, che, se possono essere interpretate come verosimile prova della sua partecipazione a determinate tipologie di lavori, nulla possono dimostrare circa il ruolo concreto assunto dallo stesso nel contesto, e, in particolare, sulla corrispondenza ai suddetti criteri riferibili ad un livello superiore.
Rilevante, sul punto è la circostanza, che deve ritenersi accertata, che il ricorrente non abbia mai svolto, se non del tutto sporadicamente (come dubitativamente non ha escluso il teste , Tes_1
riferendosi a circostanze occasioni determinate da esigenze concrete e con assegnazione solo giornaliera ) la funzione di caposquadra, funzione svolta, ad esempio dal teste che per Tes_2
contro era tale e che ha escluso un ruolo in tal senso dell Pt_1
La già ricordata teste , sul punto, ha poi, utilmente precisato “Vi sono dei capi squadra e Pt_2
sono soggetti nominati e identificati. Direi che hanno un livello superiore rispetto agli altri, uno ha
il III livello e gli altri il II. Il ruolo è sempre esistito, anche se si sono avvicendate le persone. Il
ricorrente non è mai stato capo squadra, nemmeno quando è stato inquadrato nel II livello nel
2010”, contribuendo a differenziare, in fatto, i dipendenti di I livello dagli altri. In tal senso è
risultata anche la deposizione del teste che ha dichiarato di essere lui ad assegnare ai Tes_2
lavoratori i vari compiti, laddove il teste ha precisato come compiti del caposquadra Tes_3 siano in particolare, quelli di supervisione e controllo del lavoro degli altri dipendenti, e come gli stessi siano figure sempre presenti in cantiere.
Con specifico riguardo poi alla pretesa autonomia del ricorrente nello svolgimento della attività
lavorativa, un qualche riferimento in tal senso risulta solo dalla deposizione del teste che è Tes_5
emerso essere però stato collega diretto del ricorrente per un limitato periodo di tempo, nel 2021 e unicamente in alcuni cantieri.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto la giustificabilità dell'inquadramento preteso sulla base della propria esperienza e qualificazione che, invero, non è parsa emergere dagli atti.
Sul punto, in primo luogo, il ricorrente ha dedotto di aver frequentato corsi ( cfr anche la teste ma, come risulta dai relativi attestati (cfr i tre documenti allegati al ricorso) gli stessi Tes_4
riguardano materie generiche ( l'esecuzione di lavori in quota, la segnaletica cantieristica e le caratteristiche ambientali dei luoghi di lavoro) che non paiono però essere idonei a identificare particolari e superiori competenze raggiunte ( in quanto corsi “ base” come dichiarato dalla teste
). Pt_2
Neppure è risultato che il ricorrente abbia conseguito patentini o speciali abilitazioni, al di là di quelle riferite ai predetti corsi, a sostegno della pretesa professionalità (cfr il teste a Tes_3
riguardo).
Riscontrato, quale possibile ostacolo alla frequentazione di corsi e più in generale, come ben può
intuirsi, per una progressione di carriera, è infine il fatto che il ricorrente potesse avere problemi di buona comprensione della lingua italiana, ciò che non va inteso quale sua incapacità di interloquire con i colleghi (cfr, chi, come il teste ha riferito di non aver mai avuto problemi in tal senso, Tes_5
con riguardo, comunque, al periodo di colleganza collocato tra il 2020 e il 2021) ma come competenza acquisita e necessaria ad un ruolo autonomo e di maggiore responsabilità. A riguardo la teste ha ricordato come la docente di un corso tra quelli frequentati dal ricorrente le avesse Pt_2
fatto presente di aver riscontrato sue notevoli difficoltà nella lettura, necessaria per l'esecuzione dei test previsti. Di particolare rilevanza, che può fornire anche una spiegazione plausibile all'atipica situazione lavorativa del ricorrente al quale, nel primo periodo di lavoro, il II livello era stato attribuito ( e,
nella narrazione di parte resistente, mantenuto pur in assenza di particolare perizia, solo per incentivo e riconoscimento di un certo impegno e della particolare idoneità fisica del ricorrente al lavoro) risulta la circostanza che la società resistente, ad un certo punto, non chiaramente identificato nel tempo ( la teste ha riferito di una riunione tra il 2018 o 2019, prima Pt_2
comunque del periodo Covid, mentre il teste ha parlato di fine 2021) abbia proposto al Tes_3
ricorrente la riattribuzione del livello in questione, ottenendo però un rifiuto dall'interessato.
In merito, in particolare i predetti testi hanno confermato la circostanza, evidenziando come il ricorrente avesse respinto l'offerta affermando “di non sentirsela” nel senso di “non volere maggiori responsabilità”, in un certo senso, peraltro, dimostrando di aver chiara, seppur non condividendola in giudizio, la differenza che poteva aver giustificato la sua collocazione al I livello, che pertanto e conclusivamente, non si ritiene censurabile.
Ciò, in via assorbente, esclude, per difetto di presupposto, rendendo ultronea ogni altra analisi, la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente quale riflesso del mancato riconoscimento del livello preteso, domanda che, pertanto, va parimenti respinta.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le doglianze del ricorrente non sono risultate nel complesso fondate e, conseguentemente nessuna delle sue pretese, sia in termini di inquadramento superiore,
sia con riferimento, anche più in generale, a differenze retributive, in parte anche in quanto diritto prescritto e ad aspetti risarcitori, può essere accolta, come da dispositivo.
In merito alle spese di lite, la peculiarità delle vicende lavorative in fatto, presupposto della controversia, si ritiene che possa giustificare una compensazione delle stesse tra le parti, in tal senso concludendo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi vantati dal ricorrente in causa e dedotti come maturati fino al 25/1/2015;
Respinge nel resto il ricorso;
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 15/05/2024
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito