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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1879-2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente SENTENZA
Sulle domande come in atti proposte da:
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Andrea Badanai, di Roma, attrice nei confronti di
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] entrambi con l'Avv. Paolo Bastianini, di , CP_2 parti convenute avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice: “Voglia la Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis: - in via preliminare sospendere per i motivi esposti la efficacia esecutiva del lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale con sede in , composto dagli Arbitri avv. Do - CP_2
1 menico M. Rechichi, avv. Tommaso Galletti ed avv. Ippolito Pollini, in data 13 dicembre 2019 a definizione del giudizio arbitrale rituale avviato dalla Controparte_1
e dall'
[...] Controparte_2
nei confronti della con
[...] Parte_1 istanza del 27 settembre 2018, dichiarato esecutivo in data 02 maggio 2022 dal Tribunale Civile di Grosseto ed in tale forma notificato a mezzo pec alla in uno con l'atto di Parte_1 precetto per il pagamento di € 453.808,98, in data 31 maggio 2022. - nel merito dichiarare, per i motivi tutti e nei limiti esposti, la nullità del lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale con sede in , composto dagli Arbitri avv. Domenico M. CP_2
Rechichi, avv. Tommaso Galletti ed avv. Ippolito Pollini in data 13 dicembre 2019 a definizione del giudizio arbitrale rituale avviato dalla Controparte_1
e dall'
[...] Controparte_2
nei confronti della con istanza del 27
[...] Parte_1 settembre 2018. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avv. Andrea Badanai, che si dichiara antistatario”.
- Per le parti convenute: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare la presente impugnazione, confermando il lodo arbitrale pronunciato in data 13.12.2019 dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Domenico Rechichi (Presidente), Ippolito Pollini e Tommaso Galletti, all'esito del procedimento di arbitrato rituale promosso dalla
[...]
e dall' Controparte_1 [...] contro la - con Parte_2 Parte_1 condanna di spese ed onorari del presente giudizio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La controversia decisa con il lodo arbitrale oggi impugnato ha avuto ad oggetto questioni attinenti l'adempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 5 febbraio 2009, contratto che la e Controparte_1
2 l' (odierne parti Controparte_2 convenute) avevano ritenuto non adempiuto dall'appaltatrice per mancato completamento dei lavori nei termini Parte_1 previsti.
Tali lavori commissionati avevano ad oggetto la realizzazione, da parte dell'appaltatrice di opere per il cd. Piano Parte_1 di recupero del Centro di Accoglienza di . CP_1
Nel contratto, all'art.12, le parti avevano inserto una clausola compromissoria in base alla quale deferivano “qualunque contestazione o vertenza che possa sorgere in ordine all'interpretazione od alla esecuzione del presente contratto – ivi compresi dunque gli allegati tutti, come facenti parte integrante di quello che non venga composta amichevolmente, alla cognizione e decisione di un Collegio di tre arbitri rituali, di cui due nominati, rispettivamente, dalle parti, ed il terzo dai primi due arbitri d'accordo tra loro, ovvero, in difetto, dal Presidente del TRIBUNALE di GROSSETO. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale e con l'osservanza delle regole di procedura entro il termine di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salve proroghe consensuali delle parti”.
Le parti, dopo aver provveduto alla nomina dei rispettivi arbitri, che a loro volta nominavano il terzo componente (Presidente del collegio), svolgevano quindi le loro difese, le committenti insistendo nella propria tesi e la ditta appaltatrice contestando la sussistenza del proprio inadempimento e chiedendo in via riconvenzionale la condanna delle controparti al pagamento di somme a titolo di penale previo accertamento della risoluzione di diritto del contratto in parola.
Dopo l'assunzione di prove testimoniali, il collegio degli arbitri decideva la lite pronunciando , in data 13.12.2019, il lodo arbitrale con il quale accoglieva le domande avanzate dalle odierne parti convenute, dichiarando la risoluzione del contratto
3 di appalto inter partes in forza della clausola risolutiva ivi contenuta e condannando la al pagamento della Parte_1 somma di € 400.000,00 a titolo di penale contrattuale, a seguito di riduzione, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le domande svolte dalla in via riconvenzionale Pt_1 venivano respinte, con la condanna alla refusione delle spese necessarie al funzionamento del Collegio.
La società attrice ha impugnato il lodo e, con il primo motivo, ha premesso che, in base all'art 10 del contratto di appalto stipulato fra le parti, era stato previsto che in ogni caso di risoluzione del contratto l'appaltatore era tenuto a restituire ai committenti, a titolo di penale, una somma di denaro, oscillante tra un massimo
€ 1.200.000,00 ed un minimo di € 240.000,00, a secon da della fase di lavorazione durante la quale si era verificato il fatto risolutivo.
Le fasi di lavorazione avrebbero dovuto risultare descritte in una tabella richiamata nel precedente articolo 5 del medesimo contratto, da allegare al contratto medesimo sotto la lettera “P”, tabella che poi non era mai stata allegata nel giudizio svoltosi.
La ha quindi lamentato l'errore commesso dagli arbitri Pt_1 nell'aver ritenuto che il documento num. 4 prodotto nel giudizio arbitrale dalle controparti con la memoria difensive del 12.3.2019 fosse effettivamente quella tabella prevista sotto la lettera P, senza tenere nemmeno conto del fatto che si trattava di documento che era privo di sottoscrizione.
L'attrice ha dedotto che la decisione degli arbitri si era basata sulla deposizione testimoniale dell'arch. che aveva, Tes_1 appunto, confermato che quel documento prodotto dalle odierne convenute, fosse la tabella allegata al contratto.
Tale decisione era stata però resa in violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e 2697 e 2722 c.c. (oltre che dell'art. 111 della
4 Costituzione), sia per il fatto che gli arbitri avevano ammesso una prova testimoniale vietata dalla Legge , in quanto “avente ad oggetto un documento” la cui stipulazione era contemporanea all'appalto.
E sia perché il contenuto della deposizione del professionista, nominato direttore dei lavori per volontà comune di entrambe le parti contraenti, era tale che non poteva ritenersi vi fosse una conferma del fatto che quel contestato documento costituisse realmente la tabella P allegata al contratto di appalto.
Col secondo motivo d'impugnazione, la ha , inoltre, Pt_1 lamentato anche la violazione dell'art. 111 della Costituzione nella parte in cui è assicurata, attraverso un giudizio, la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi delle persone, per il mancato rispetto da parte degli arbitri dei principi di ordine pubblico processuale e imparzialità.
-
Si sono costituiti in giudizio sia la che Controparte_1
l' o indicati in epigrafe, che hanno Controparte_3 resistito all'impugnativa eccependone prel iminarmente l'inammissibilità oltre che l'infondatezza nel merito.
La Corte, all'udienza del 12.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che i denunciati vizi di nullità del lodo siano insussistenti e che le domande della debbano essere Pt_1 respinte.
L'azione/denuncia di nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., quale è quella in esame, è uno strumento di impugnazione “a critica vincolata” a differenza
5 dell'appello e, come evidenziato dalla giurisprudenza – v.
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21802 del 11/10/2006 – quando lamenta l'inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" “è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art.
360, n. 3, cod. proc. civ.”
Al riguardo va ribadito che l'impugnazione del lodo non si configura come giudizio di gravame, bensì di nullità, per cui non si può contestare la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, negozialmente rimesse in quanto tali alla competenza istituzionale deg li arbitri
(Sez. 1, Sentenza n. 4078 del 20/03/2003 – “Non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione
è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.”)
E pertanto le argomentazioni che la propone nel primo Pt_1 motivo di impugnazione, costituiscono una censura del lodo in oggetto che riguarda il risultato dell'interpretazione operata dagli arbitri e perciò esorbita dall'ambito della violazione di legge ex art. 829, co. 3, c.p.c.
Secondo l'attrice gli arbitri avrebbero errato nel ritenere provato il fatto che il documento (tabella P) prodotto dalle parti convenute fosse allegato al contratto di appalto e quindi oggetto delle pattuizioni.
Il Collegio ha sul punto argomentato e motivato che:
in base all'art. 5 del contratto di appalto le parti si erano effettivamente accordate affinché tutte le opere fossero realizzate e finite secondo la tabella allegata al contratto con
6 lettera P) e redatta dal Direttore dei Lavori, Arch.
[...]
(che è stato sentito come testimone, peraltro Per_1 particolarmente qualificato, non solo per la sua qualità professionale, ma anche perché scelto da entrambe le parti quale
Direttore de Lavori);
in base all'art. 10 del contratto di appalto, in caso di risoluzione la ditta appaltatrice era obbligata a restituire alla committenza,
a titolo di penale, le somme dettagliatamente ivi indicate e differenziate in base alla fase di lavorazione in relazione alla quale il fatto risolutivo si fosse verificato (sul punto vi era anche una relazione, datata 7.3.19, redatta dal D.L. Arch. in Tes_1 cui risultava l'interruzione dei lavori nella 4° fase lavorativa);
la deposizione resa davanti agli arbitri da parte del predetto Arch.
ha confermato le circostanze dedotte dalle Tes_1 committenti all'atto dell'introduzione dell'arbitrato.
Quanto al contenuto della dichiarazione resa dal predetto architetto, come evidenziato dalla difesa delle convenute, la aveva tardivamente contestato per la prima volta che Pt_1 la tabella P prodotta in atti fosse effettivamente quella allegata al contratto, solo in sede di memoria finale. Nella comparsa di costituzione e risposta la aveva prospettato agli arbitr i Pt_1 che potessero essere ridotti i previsti “importi di detta penale, infatti, vanno da un minimo di € 240.000,00 ad un massimo di €
200.000,00 e sono graduate in base alla tabella redatta dall'arch.
tabella totalmente disarticolata rispe tto al Persona_1 capitolato dei lavori stessi”.
E che una tabella collegata alle diverse fasi delle lavorazioni fosse stata allegata al contratto di appalto è circostanza che risultava chiaramente dal “corpo del contratto (artt. 5, 10 e 12) e che questa non potesse che essere quella prodotta da controparte trovava riscontro – sia pur indiretto e implicito – nella citata
7 deposizione del che aveva confermato che i lavori Tes_1 fossero stati sospesi durante la fase 4 come da sua relazione
(“fasi cronologiche di lavorazione si riferiscono a tutte le opere da eseguire, senza distinzione tra quelle della Parrocchia e quelle della , in quanto il tutto costituiva un unicum destinato Pt_1
Contr a ).
Con riferimento, infine, alla dedotta violazione dell'art. 2722 c.c. per aver il Collegio ammesso la prova testimoniale del Direttore dei Lavori, la Corte ne rileva l'insussistenza atteso che la tabella in questione era parte integrante del contratto per cui non può ritenersi si trattasse di deposizione testimoniale su patto aggiuntivo o contrario.
L'impugnazione risulta pertanto, prima ancora che infondata, inammissibile per la parte in cui invoca la violazione degli artt.
115, 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2722 c.c., in quanto l a si duole solo del risultato dell'a ccertamento degli Pt_1 arbitri, criticandone la compiuta valutazione delle prove che ha consentito la statuizione in merito all'esatto contenuto degli obblighi pattuiti, al loro inadempimento posto in essere dall'appaltatrice e alle conseguenze di natura econom ica.
Non è stata quindi denunciata una violazione di legge, un vero e proprio error iuris in iudicando, ma sollevata una censura che invita la Corte a compiere una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali e probatorie.
Pacifica anche in materia la giurisprudenza di legittimità – v.
Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008 – “In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione
8 all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.”
La violazione delle regole di diritto può essere, infatti, denunciata solo nei limiti ristretti e di cui all'art. 829 comma 3° c.c. ed è quindi ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. secondo il principio interpretativo che deve ritenersi pacifico in giurisprudenza (vedi tra le altre, Cass. 31 luglio 2020, n. 1655, Cass. 11 ottobre 2006,
n. 21802).
La ha contestato la valutazione dei fatti dedotti e delle Pt_1 prove acquisite nel corso del procedimento ar bitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo .
Le eccezioni alla regola dettata dalla citata norma di cui all'art. 829 c.p.c. della non impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, riguardano i soli casi in cui tale facoltà è stata espressamente prevista dalle parti o dalla legge e nelle controversie previste dall'art. 409 e qualora la violazione delle regole di diritto concerna la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato o per violazione dei contratti e accordi collettivi) ipotesi queste che, incontrovertibilmente, non ricorrono nel caso di specie.
Nella clausola compromissoria stipulata dalle parti, non è stata
9 in alcun modo – come è evidente dalla lettura del testo - contemplata l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto.
-
Il secondo dei motivi di impugnazione , infondato, risulta di difficile comprensione.
La ha chiesto emettersi dichiarazione di nullità del lodo Pt_1 lamentando, molto laconicamente e in pochissime righe, la violazione dell'art.111 della Costituzione, con generiche argomentazioni che attengono al doveroso rispetto anche da parte degli arbitri dell'ordine pubblico (processuale) e dell'imparzialità quali principi inderogabili anche nel ca so in cui si debba decidere secondo equità.
Non è aggiunta alcuna ulteriore specificazione, né indicazione del perché il lodo impugnato abbia mancato di rispettare quei fondamentali principi.
Del tutto carente un'articolazione del motivo di impugnazione tale da far comprendere quali siano le statuizioni contenute nel lodo contrarie a norme poste a tutela dell'ordine pubblico, e senza, che si sia minimamente argomentato sul perché i principi di diritto genericamente richiamati integrerebbero l'ordine pubblico processuale e sostanziale.
Il motivo proposto non sembra, quindi, abbia proposto deduzioni pertinenti alla motivazione del lodo e il riferimento ai principi di ordine pubblico rende la doglianza comunque del tutto infondata, atteso che, come ritenuto in giurisprudenza (v. Cassazione, n.
9035\2023), perché risulti una contrarietà all'ordine pubblico “ai fini dell'art. 829 c.p.c., terzo comma, cod.proc.cv., è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia
10 contrario all'ordine pubblico. E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella
Costituzione a tutela di interessi generali. Per questa ragione i principi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso
(cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755-13, Cass. Sez. 1 n. 16533-20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune).. Ben altra è invece l'ipotetica violazione delle eventuali norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme - anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale, e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36.”
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 260.000 e 520.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si
è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
11 Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta dalla , Parte_1
- RESPINGE le domande come in atti formulate dalla
[...]
contro il lodo del 2.12.2020 emesso inter partes dal Pt_1 collegio arbitrale;
- CONDANNA la a rimborsare alle parti Parte_1 convenute, in solido tra di loro, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
12 13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente SENTENZA
Sulle domande come in atti proposte da:
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Andrea Badanai, di Roma, attrice nei confronti di
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] entrambi con l'Avv. Paolo Bastianini, di , CP_2 parti convenute avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice: “Voglia la Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis: - in via preliminare sospendere per i motivi esposti la efficacia esecutiva del lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale con sede in , composto dagli Arbitri avv. Do - CP_2
1 menico M. Rechichi, avv. Tommaso Galletti ed avv. Ippolito Pollini, in data 13 dicembre 2019 a definizione del giudizio arbitrale rituale avviato dalla Controparte_1
e dall'
[...] Controparte_2
nei confronti della con
[...] Parte_1 istanza del 27 settembre 2018, dichiarato esecutivo in data 02 maggio 2022 dal Tribunale Civile di Grosseto ed in tale forma notificato a mezzo pec alla in uno con l'atto di Parte_1 precetto per il pagamento di € 453.808,98, in data 31 maggio 2022. - nel merito dichiarare, per i motivi tutti e nei limiti esposti, la nullità del lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale con sede in , composto dagli Arbitri avv. Domenico M. CP_2
Rechichi, avv. Tommaso Galletti ed avv. Ippolito Pollini in data 13 dicembre 2019 a definizione del giudizio arbitrale rituale avviato dalla Controparte_1
e dall'
[...] Controparte_2
nei confronti della con istanza del 27
[...] Parte_1 settembre 2018. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avv. Andrea Badanai, che si dichiara antistatario”.
- Per le parti convenute: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare la presente impugnazione, confermando il lodo arbitrale pronunciato in data 13.12.2019 dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Domenico Rechichi (Presidente), Ippolito Pollini e Tommaso Galletti, all'esito del procedimento di arbitrato rituale promosso dalla
[...]
e dall' Controparte_1 [...] contro la - con Parte_2 Parte_1 condanna di spese ed onorari del presente giudizio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La controversia decisa con il lodo arbitrale oggi impugnato ha avuto ad oggetto questioni attinenti l'adempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 5 febbraio 2009, contratto che la e Controparte_1
2 l' (odierne parti Controparte_2 convenute) avevano ritenuto non adempiuto dall'appaltatrice per mancato completamento dei lavori nei termini Parte_1 previsti.
Tali lavori commissionati avevano ad oggetto la realizzazione, da parte dell'appaltatrice di opere per il cd. Piano Parte_1 di recupero del Centro di Accoglienza di . CP_1
Nel contratto, all'art.12, le parti avevano inserto una clausola compromissoria in base alla quale deferivano “qualunque contestazione o vertenza che possa sorgere in ordine all'interpretazione od alla esecuzione del presente contratto – ivi compresi dunque gli allegati tutti, come facenti parte integrante di quello che non venga composta amichevolmente, alla cognizione e decisione di un Collegio di tre arbitri rituali, di cui due nominati, rispettivamente, dalle parti, ed il terzo dai primi due arbitri d'accordo tra loro, ovvero, in difetto, dal Presidente del TRIBUNALE di GROSSETO. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale e con l'osservanza delle regole di procedura entro il termine di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salve proroghe consensuali delle parti”.
Le parti, dopo aver provveduto alla nomina dei rispettivi arbitri, che a loro volta nominavano il terzo componente (Presidente del collegio), svolgevano quindi le loro difese, le committenti insistendo nella propria tesi e la ditta appaltatrice contestando la sussistenza del proprio inadempimento e chiedendo in via riconvenzionale la condanna delle controparti al pagamento di somme a titolo di penale previo accertamento della risoluzione di diritto del contratto in parola.
Dopo l'assunzione di prove testimoniali, il collegio degli arbitri decideva la lite pronunciando , in data 13.12.2019, il lodo arbitrale con il quale accoglieva le domande avanzate dalle odierne parti convenute, dichiarando la risoluzione del contratto
3 di appalto inter partes in forza della clausola risolutiva ivi contenuta e condannando la al pagamento della Parte_1 somma di € 400.000,00 a titolo di penale contrattuale, a seguito di riduzione, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le domande svolte dalla in via riconvenzionale Pt_1 venivano respinte, con la condanna alla refusione delle spese necessarie al funzionamento del Collegio.
La società attrice ha impugnato il lodo e, con il primo motivo, ha premesso che, in base all'art 10 del contratto di appalto stipulato fra le parti, era stato previsto che in ogni caso di risoluzione del contratto l'appaltatore era tenuto a restituire ai committenti, a titolo di penale, una somma di denaro, oscillante tra un massimo
€ 1.200.000,00 ed un minimo di € 240.000,00, a secon da della fase di lavorazione durante la quale si era verificato il fatto risolutivo.
Le fasi di lavorazione avrebbero dovuto risultare descritte in una tabella richiamata nel precedente articolo 5 del medesimo contratto, da allegare al contratto medesimo sotto la lettera “P”, tabella che poi non era mai stata allegata nel giudizio svoltosi.
La ha quindi lamentato l'errore commesso dagli arbitri Pt_1 nell'aver ritenuto che il documento num. 4 prodotto nel giudizio arbitrale dalle controparti con la memoria difensive del 12.3.2019 fosse effettivamente quella tabella prevista sotto la lettera P, senza tenere nemmeno conto del fatto che si trattava di documento che era privo di sottoscrizione.
L'attrice ha dedotto che la decisione degli arbitri si era basata sulla deposizione testimoniale dell'arch. che aveva, Tes_1 appunto, confermato che quel documento prodotto dalle odierne convenute, fosse la tabella allegata al contratto.
Tale decisione era stata però resa in violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e 2697 e 2722 c.c. (oltre che dell'art. 111 della
4 Costituzione), sia per il fatto che gli arbitri avevano ammesso una prova testimoniale vietata dalla Legge , in quanto “avente ad oggetto un documento” la cui stipulazione era contemporanea all'appalto.
E sia perché il contenuto della deposizione del professionista, nominato direttore dei lavori per volontà comune di entrambe le parti contraenti, era tale che non poteva ritenersi vi fosse una conferma del fatto che quel contestato documento costituisse realmente la tabella P allegata al contratto di appalto.
Col secondo motivo d'impugnazione, la ha , inoltre, Pt_1 lamentato anche la violazione dell'art. 111 della Costituzione nella parte in cui è assicurata, attraverso un giudizio, la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi delle persone, per il mancato rispetto da parte degli arbitri dei principi di ordine pubblico processuale e imparzialità.
-
Si sono costituiti in giudizio sia la che Controparte_1
l' o indicati in epigrafe, che hanno Controparte_3 resistito all'impugnativa eccependone prel iminarmente l'inammissibilità oltre che l'infondatezza nel merito.
La Corte, all'udienza del 12.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che i denunciati vizi di nullità del lodo siano insussistenti e che le domande della debbano essere Pt_1 respinte.
L'azione/denuncia di nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., quale è quella in esame, è uno strumento di impugnazione “a critica vincolata” a differenza
5 dell'appello e, come evidenziato dalla giurisprudenza – v.
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21802 del 11/10/2006 – quando lamenta l'inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" “è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art.
360, n. 3, cod. proc. civ.”
Al riguardo va ribadito che l'impugnazione del lodo non si configura come giudizio di gravame, bensì di nullità, per cui non si può contestare la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, negozialmente rimesse in quanto tali alla competenza istituzionale deg li arbitri
(Sez. 1, Sentenza n. 4078 del 20/03/2003 – “Non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione
è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.”)
E pertanto le argomentazioni che la propone nel primo Pt_1 motivo di impugnazione, costituiscono una censura del lodo in oggetto che riguarda il risultato dell'interpretazione operata dagli arbitri e perciò esorbita dall'ambito della violazione di legge ex art. 829, co. 3, c.p.c.
Secondo l'attrice gli arbitri avrebbero errato nel ritenere provato il fatto che il documento (tabella P) prodotto dalle parti convenute fosse allegato al contratto di appalto e quindi oggetto delle pattuizioni.
Il Collegio ha sul punto argomentato e motivato che:
in base all'art. 5 del contratto di appalto le parti si erano effettivamente accordate affinché tutte le opere fossero realizzate e finite secondo la tabella allegata al contratto con
6 lettera P) e redatta dal Direttore dei Lavori, Arch.
[...]
(che è stato sentito come testimone, peraltro Per_1 particolarmente qualificato, non solo per la sua qualità professionale, ma anche perché scelto da entrambe le parti quale
Direttore de Lavori);
in base all'art. 10 del contratto di appalto, in caso di risoluzione la ditta appaltatrice era obbligata a restituire alla committenza,
a titolo di penale, le somme dettagliatamente ivi indicate e differenziate in base alla fase di lavorazione in relazione alla quale il fatto risolutivo si fosse verificato (sul punto vi era anche una relazione, datata 7.3.19, redatta dal D.L. Arch. in Tes_1 cui risultava l'interruzione dei lavori nella 4° fase lavorativa);
la deposizione resa davanti agli arbitri da parte del predetto Arch.
ha confermato le circostanze dedotte dalle Tes_1 committenti all'atto dell'introduzione dell'arbitrato.
Quanto al contenuto della dichiarazione resa dal predetto architetto, come evidenziato dalla difesa delle convenute, la aveva tardivamente contestato per la prima volta che Pt_1 la tabella P prodotta in atti fosse effettivamente quella allegata al contratto, solo in sede di memoria finale. Nella comparsa di costituzione e risposta la aveva prospettato agli arbitr i Pt_1 che potessero essere ridotti i previsti “importi di detta penale, infatti, vanno da un minimo di € 240.000,00 ad un massimo di €
200.000,00 e sono graduate in base alla tabella redatta dall'arch.
tabella totalmente disarticolata rispe tto al Persona_1 capitolato dei lavori stessi”.
E che una tabella collegata alle diverse fasi delle lavorazioni fosse stata allegata al contratto di appalto è circostanza che risultava chiaramente dal “corpo del contratto (artt. 5, 10 e 12) e che questa non potesse che essere quella prodotta da controparte trovava riscontro – sia pur indiretto e implicito – nella citata
7 deposizione del che aveva confermato che i lavori Tes_1 fossero stati sospesi durante la fase 4 come da sua relazione
(“fasi cronologiche di lavorazione si riferiscono a tutte le opere da eseguire, senza distinzione tra quelle della Parrocchia e quelle della , in quanto il tutto costituiva un unicum destinato Pt_1
Contr a ).
Con riferimento, infine, alla dedotta violazione dell'art. 2722 c.c. per aver il Collegio ammesso la prova testimoniale del Direttore dei Lavori, la Corte ne rileva l'insussistenza atteso che la tabella in questione era parte integrante del contratto per cui non può ritenersi si trattasse di deposizione testimoniale su patto aggiuntivo o contrario.
L'impugnazione risulta pertanto, prima ancora che infondata, inammissibile per la parte in cui invoca la violazione degli artt.
115, 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2722 c.c., in quanto l a si duole solo del risultato dell'a ccertamento degli Pt_1 arbitri, criticandone la compiuta valutazione delle prove che ha consentito la statuizione in merito all'esatto contenuto degli obblighi pattuiti, al loro inadempimento posto in essere dall'appaltatrice e alle conseguenze di natura econom ica.
Non è stata quindi denunciata una violazione di legge, un vero e proprio error iuris in iudicando, ma sollevata una censura che invita la Corte a compiere una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali e probatorie.
Pacifica anche in materia la giurisprudenza di legittimità – v.
Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008 – “In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione
8 all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.”
La violazione delle regole di diritto può essere, infatti, denunciata solo nei limiti ristretti e di cui all'art. 829 comma 3° c.c. ed è quindi ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. secondo il principio interpretativo che deve ritenersi pacifico in giurisprudenza (vedi tra le altre, Cass. 31 luglio 2020, n. 1655, Cass. 11 ottobre 2006,
n. 21802).
La ha contestato la valutazione dei fatti dedotti e delle Pt_1 prove acquisite nel corso del procedimento ar bitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo .
Le eccezioni alla regola dettata dalla citata norma di cui all'art. 829 c.p.c. della non impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, riguardano i soli casi in cui tale facoltà è stata espressamente prevista dalle parti o dalla legge e nelle controversie previste dall'art. 409 e qualora la violazione delle regole di diritto concerna la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato o per violazione dei contratti e accordi collettivi) ipotesi queste che, incontrovertibilmente, non ricorrono nel caso di specie.
Nella clausola compromissoria stipulata dalle parti, non è stata
9 in alcun modo – come è evidente dalla lettura del testo - contemplata l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto.
-
Il secondo dei motivi di impugnazione , infondato, risulta di difficile comprensione.
La ha chiesto emettersi dichiarazione di nullità del lodo Pt_1 lamentando, molto laconicamente e in pochissime righe, la violazione dell'art.111 della Costituzione, con generiche argomentazioni che attengono al doveroso rispetto anche da parte degli arbitri dell'ordine pubblico (processuale) e dell'imparzialità quali principi inderogabili anche nel ca so in cui si debba decidere secondo equità.
Non è aggiunta alcuna ulteriore specificazione, né indicazione del perché il lodo impugnato abbia mancato di rispettare quei fondamentali principi.
Del tutto carente un'articolazione del motivo di impugnazione tale da far comprendere quali siano le statuizioni contenute nel lodo contrarie a norme poste a tutela dell'ordine pubblico, e senza, che si sia minimamente argomentato sul perché i principi di diritto genericamente richiamati integrerebbero l'ordine pubblico processuale e sostanziale.
Il motivo proposto non sembra, quindi, abbia proposto deduzioni pertinenti alla motivazione del lodo e il riferimento ai principi di ordine pubblico rende la doglianza comunque del tutto infondata, atteso che, come ritenuto in giurisprudenza (v. Cassazione, n.
9035\2023), perché risulti una contrarietà all'ordine pubblico “ai fini dell'art. 829 c.p.c., terzo comma, cod.proc.cv., è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia
10 contrario all'ordine pubblico. E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella
Costituzione a tutela di interessi generali. Per questa ragione i principi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso
(cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755-13, Cass. Sez. 1 n. 16533-20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune).. Ben altra è invece l'ipotetica violazione delle eventuali norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme - anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale, e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36.”
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 260.000 e 520.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si
è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
11 Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta dalla , Parte_1
- RESPINGE le domande come in atti formulate dalla
[...]
contro il lodo del 2.12.2020 emesso inter partes dal Pt_1 collegio arbitrale;
- CONDANNA la a rimborsare alle parti Parte_1 convenute, in solido tra di loro, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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