Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 150. Trasmissione della domanda di brevetto europeo 1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e' manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu' breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
Commentario • 1
- 1. Presupposti per il decorso del termine per la riassunzione della procedura fallimentarehttps://www.dirittobancario.it/ · 14 marzo 2018 · 0.88070047
Al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente, come espresso da Cass. n. 5650/2013, la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo. Inoltre, evidenzia la pronuncia in oggetto, la modifica all'art. 43 L. Fall., introdotta dall'art. …
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Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/03/2026, n. 7Provvedimento: Proc. n. 51 del 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott. LE Di GI - Presidente rel. Dott. Claudio Cozzella - Giudice Dott.ssa Antonia Palombella - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa DA Parte_1 (C.F. C.F._1 ), nato a [...] Né Monti (RE) il 29.06.1954, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello, ricorrente Con ricorso depositato in data 15.12.2025 Parte_1 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione …Leggi di più...
- CCI·
- art. 279 CCI·
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