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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte opponente il 08.01.2025, in sostituzione dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3081 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Mazzini n. 44 bis presso lo studio dell'avv. Olindo
Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
, già (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 20 novembre 2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso “l'intimazione di pagamento n. 29120219000724283000, notificata in data
12.10.2021 da parte di , Agente per la provincia di Agrigento, Controparte_2 CP_1 per l'importo complessivo di € 794,99, per asserito mancato pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. 59120150000175488000”.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, stante la prescrizione delle obbligazioni portate dall'avviso di addebito ad essa presupposto;
2) nullità e illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza del titolo esecutivo;
3) nullità dell'intimazione a pagare, poiché priva di sottoscrizione, non firmato … né
1 dal rappresentante legale di , né da un suo delegato;
4) prescrizione e Controparte_2
decadenza; 5) insussistenza della pretesa creditoria”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “1) accogliere il presente ricorso e ritenere e dichiarare inesistenti e/o nulli e/o illegittimi e/o improduttivi di effetti giuridici l'atto descritto in premessa e ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, stante la inesistenza, prescrizione, la decadenza e, senza recesso, la improcedibilità, la nullità, l'illegittimità e
l'infondatezza dell'atto impugnato e di quelli presupposti, connessi e/ collegati;
con ogni conseguente statuizione di legge. 2) In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato. 3) Ritenere e dichiarare la decadenza, la prescrizione e, senza recesso,
l'inesistenza del diritto dell' e dell'Ente impositore a Controparte_3
procedere ad esecuzione forzata per difetto di titolo esecutivo … 4) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Con decreto depositato il 12 gennaio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso al convenuto.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 31.05.2022 il Giudice assegnatario fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato da ultimo all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 11.02.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data
08.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell Controparte_1
regolarmente evocata in giudizio a mezzo p.e.c. del 13 gennaio 2022 (v. documentazione depositata dal ricorrente il 30.05.2022).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
Non risulta provata dall' rimasta contumace, la Controparte_1
notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica dell'avviso di addebito n.
59120150000175488000 emesso dall' di Agrigento, asseritamente avvenuta il 30 maggio CP_4
2015 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120219000724283000, effettuata dall CP_5
R, a distanza di oltre sei anni, in data 12 ottobre 2021.
[...]
Risultano, pertanto, prescritti i crediti da modello DM 10 riferiti all'anno 2014, oggetto dell'avviso di addebito . CP_4
2 E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, non avendo l dimostrato la sussistenza di atti interruttivi tra la data CP_6
di notifica dell'avviso di addebito (indicata in intimazione di pagamento come avvenuta il
30.05.2015, ma anch'essa non provata) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 12.10.2021 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale, deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nel citato avviso di addebito.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione testé analizzata rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sviluppati dal che dalla medesima sono Parte_1
assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
29120219000724283000 e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nell'avviso di addebito n.
59120150000175488000.
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 321,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Olindo Di Francesco dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 11/02/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte opponente il 08.01.2025, in sostituzione dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3081 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Mazzini n. 44 bis presso lo studio dell'avv. Olindo
Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
, già (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
* RESISTENTE CONTUMACE *
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 20 novembre 2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso “l'intimazione di pagamento n. 29120219000724283000, notificata in data
12.10.2021 da parte di , Agente per la provincia di Agrigento, Controparte_2 CP_1 per l'importo complessivo di € 794,99, per asserito mancato pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. 59120150000175488000”.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, stante la prescrizione delle obbligazioni portate dall'avviso di addebito ad essa presupposto;
2) nullità e illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza del titolo esecutivo;
3) nullità dell'intimazione a pagare, poiché priva di sottoscrizione, non firmato … né
1 dal rappresentante legale di , né da un suo delegato;
4) prescrizione e Controparte_2
decadenza; 5) insussistenza della pretesa creditoria”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “1) accogliere il presente ricorso e ritenere e dichiarare inesistenti e/o nulli e/o illegittimi e/o improduttivi di effetti giuridici l'atto descritto in premessa e ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, stante la inesistenza, prescrizione, la decadenza e, senza recesso, la improcedibilità, la nullità, l'illegittimità e
l'infondatezza dell'atto impugnato e di quelli presupposti, connessi e/ collegati;
con ogni conseguente statuizione di legge. 2) In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare inesistente il credito azionato. 3) Ritenere e dichiarare la decadenza, la prescrizione e, senza recesso,
l'inesistenza del diritto dell' e dell'Ente impositore a Controparte_3
procedere ad esecuzione forzata per difetto di titolo esecutivo … 4) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Con decreto depositato il 12 gennaio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso al convenuto.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 31.05.2022 il Giudice assegnatario fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato da ultimo all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 11.02.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 11 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente in data
08.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell Controparte_1
regolarmente evocata in giudizio a mezzo p.e.c. del 13 gennaio 2022 (v. documentazione depositata dal ricorrente il 30.05.2022).
3. L'opposizione è fondata e va accolta.
Non risulta provata dall' rimasta contumace, la Controparte_1
notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica dell'avviso di addebito n.
59120150000175488000 emesso dall' di Agrigento, asseritamente avvenuta il 30 maggio CP_4
2015 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120219000724283000, effettuata dall CP_5
R, a distanza di oltre sei anni, in data 12 ottobre 2021.
[...]
Risultano, pertanto, prescritti i crediti da modello DM 10 riferiti all'anno 2014, oggetto dell'avviso di addebito . CP_4
2 E' noto infatti che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
In conclusione, non avendo l dimostrato la sussistenza di atti interruttivi tra la data CP_6
di notifica dell'avviso di addebito (indicata in intimazione di pagamento come avvenuta il
30.05.2015, ma anch'essa non provata) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 12.10.2021 e quindi ben oltre il decorso del detto termine quinquennale, deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento, la nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nel citato avviso di addebito.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione testé analizzata rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sviluppati dal che dalla medesima sono Parte_1
assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
29120219000724283000 e l'inesistenza, per intervenuta prescrizione, dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste creditorie indicate nell'avviso di addebito n.
59120150000175488000.
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 321,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Olindo Di Francesco dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 11/02/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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