Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2572\2024 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso congiuntamente da: (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Manganiello, e (c.f. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Tongiani;
C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso congiuntamente dai sig.ri e Parte_1
ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale con riguardo al figlio nata a [...] in data [...], nel Persona_1
corso della convivenza more uxorio della coppia.
2. Le parti, in particolare, hanno richiesto: “che l'Ill.mo Tribunale adito, regoli l'esercizio della responsabilità genitoriale recependo in sentenza le seguenti condizioni:
1. la Signora Parte_1
e il Signor vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare, Parte_2
ove lo ritiene opportuno, la propria residenza, senza reciproche interferenze, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione scritta in caso di trasferimento;
2. il figlio minore viene affidato Per_1
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Per_1
l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico cui rivolgersi;
la partecipazione ad attività educative e formative extra scolastiche inclusi i viaggi di istruzione;
la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative;
3. nel preminente interesse del minore, i genitori stabiliscono che continui a risiedere Per_1
presso il domicilio della madre, oggi fissato in Massa, Via Aldo Salvetti n. 260, la quale si impegna a favorire e consentire in ogni modo la frequentazione ed il rapporto padre-figlio;
4. considerata l'età del bambino (sette anni) e la sua frequenza alla scuola elementare dalle ore 8,00 alle 13,30, nonché gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, il padre, ogni settimana, terrà con sé il figlio: - il lunedì pomeriggio, prelevando dal domicilio materno alle 15,30 e riaccompagnandolo a casa alle Per_1
18,30; - il giovedì pomeriggio prelevandolo dal domicilio materno alle 15,30 fino al venerdì sera alle
18,30; - il sabato o la domenica -alternandosi con la madre-dalle 12,00 fino a dopo cena
(riaccompagnandolo al domicilio della madre entro le 22). I genitori, sulla base dei reciproci impegni lavorativi, si metteranno periodicamente d'accordo per il trasporto di a scuola la mattina. Le Per_1
festività natalizie e pasquali dovranno essere gestite in modo che il figlio possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori, i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze di In caso di Per_1
disaccordo dei genitori il minore, a partire dalle vacanze natalizie del 2024, trascorrerà con la madre la
Vigilia, il Natale, il 05 ed il06 gennaio;
mentre il giorno di Santo Stefano, il 31.12ed il 01.01 con il padre e viceversa per l'anno successivo, e così via, in perfetta alternanza per gli anni a venire.
Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. A partire dal 2025ilminore trascorrerà il giorno di
Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via in perfetta alternanza per gli anni a venire. Durante le vacanze scolastiche estive, per l'anno in corso, trascorrerà due settimane Per_1
anche non consecutive con ciascun genitore, di cui una settimana a settembre con il padre e l'altra da concordare con la madre. Inoltre, i genitori potranno trascorrere 7 giorni, anche non consecutivi, con il pagina 2 di 4 figlio durante i mesi scolastici. I ricorrenti concordano che i periodi continuativi di permanenza con ciascun genitore dovranno essere comunicati, anche verbalmente, all'altro genitore con un congruo anticipo. In ogni caso i genitori potranno comunque visitare il figlio ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando lo stesso ne esprimerà l'esigenza, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo con l'altro genitore. È così fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori. Il giorno del compleanno (11 maggio) il minore lo trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre. Per l'effetto, le parti concordano che il prossimo compleanno (11.05.2025) verrà da Per_1
trascorso con il padre e così alternativamente di anno in anno. Il minore trascorrerà con il padre il di
Lui compleanno (11 settembre), mentre il 20 ottobre, compleanno della madre, il minore lo trascorrerà con la medesima.
5. per il mantenimento del figlio il Signor provvederà a Per_1 Parte_2
versare entro il giorno 10di ogni mese, alla Signora l'importo pari ad €.250,00 Parte_1
(Euro duecentocinquanta/00) - da inviare alla stessa con bonifico, utilizzando le seguenti coordinate bancarieIBAN:[...] - somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
6. l'assegno unico verrà, su accordo delle parti, riscosso al 100% dalla Signora Parte_1
;
7. fin d'ora i genitori concordano che si faranno carico in egual misura delle spese
[...]
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, riportandosi al Protocollo di Intesa in uso presso questo Tribunale per la loro determinazione;
8. il genitore che porterà in vacanza il figlio se ne assumerà completamente il costo;
9. per quel che riguarda il rapporto con i nonni e le rispettive famiglie di origine, dovrà essere in ogni caso, garantito il diritto che ha di fargli visita, se e quando lo Per_1
desideri, rispettando comunque la stessa frequenza fino ad oggi avuta. Le nonne sia materna che paterna, potranno collaborare con i genitori, alla gestione e cura del nipote, senza interferire nella sua educazione che rimane di esclusiva competenza dei genitori;
10. i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei loro rispettivi passaporti, senza con ciò rilasciare fin d'ora l'autorizzazione a portare il figlio all'estero, per la quale ipotesi sarà sempre necessario il consenso scritto di entrambi i genitori”.
3. All'esito della comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss. pagina 3 di 4 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle esigenze della stessa.
5. A fronte della proposizione di ricorso su domanda congiunta le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, in favore dei Persona_1
genitori, e regolamentando l'esercizio della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale in conformità all'accordo delle parti, nei termini di cui al ricorso introduttivo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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