Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 12453/2022 R.G.A.C.
Decisa il 26.3.2025
Depositata il 26.3.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 26-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 c.p.c. nella causa iscritta al n.12453/2022 R.G.A.C., promossa da con sede in Roma, via Ciro Parte_1 il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv Raho Marcello
OPPONENTE
contro
, rappr e difeso dall' avv Putignano Giovanni Controparte_1
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.11.2022 l' proponeva opposizione avverso l' Pt_1 atto di precetto notificatogli da per il pagamento della Controparte_1 Co somma di euro 657,10 a titolo di ratei di prestazione per le mensilità di ottobre e novembre 2022.
A fondamento dell' opposizione evidenziava che la sentenza n 1957 del 14.5.2021 con la quale il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto il diritto di
[...] Co
al ripristino della prestazione in precedenza sospesa non CP_1 cristallizzava il diritto dell' interessato a beneficiare sine die della prestazione il cui riconoscimento era condizionato per legge alla sussistenza del requisito reddituale;
che la pretesa di al riconoscimento Controparte_1 Co dei ratei di per le mensilità di ottobre e novembre 2022 doveva ritenersi infondata atteso che per l' anno 2022 il reddito coniugale del superava CP_1
i limiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Con memoria di costituzione si costituiva il quale Controparte_1 evidenziava che il reddito coniugale di per l' anno 2022 era Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dall avverso l'atto di precetto notificatogli in data 04.11.2022 da Pt_1
per il pagamento della somma di euro 657,10 a titolo di Controparte_1 ratei differenziali di assegno sociale per i mesi di ottobre e novembre 2022 atteso che con sentenza n 1957 del 14.5.2021 il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto il diritto di al ripristino della prestazione Controparte_1 cat AS con decorrenza dalla sospensione della prestazione.
Ciò premesso risulta dagli atti, ma costituisce circostanza incontestata dall' opposto, che il reddito coniugale di per l' anno 2022 è pari Controparte_1 ad euro 12.698,00 laddove il limite di reddito coniugale per l' anno 2022 ai fini del riconoscimento dell' AS è pari ad euro 12.170,86 (v. circolare n Pt_1
33/2022 tabella L).
Sicchè appare fondata l' opposizione dell' dovendosi ritenere non Pt_1 spettanti i ratei di assegno sociale per le mensilità di ottobre e novembre
2022 per superamento del limite di reddito coniugale per l' anno 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a precetto, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all in data 4.11.2022 da Pt_1 Controparte_1
- condanna l' opposto al pagamento, in favore dell' , delle spese Pt_1 processuali, liquidate in complessivi Euro 300,00, oltre spese generali IVA e cpa come per legge.
Lecce, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa