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Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza breve 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 24/03/2025, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05903/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09663/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9663 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Istituto di Medicina Aerospaziale Aldo di Loreto, Aeronautica Militare Commissione Sanitaria di Appello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del 20 giugno 2024 a mezzo del quale il ricorrente -OMISSIS- alla visita medica tenuta presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’AM – Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, veniva giudicato INIDONEO all’ammissione all’Accademia aeronautica a mente art. 586 comma 1 lettera n/6 del DPR 15/03/2010 n. 90; D.M. 04/06/2014 LI4 codice 220 elenco generale, con la seguente motivazione “-OMISSIS- (rispettivamente 22 mm e 19 mm). paramorfismo del corpo vertebrale di l5 con riduzione dello spazio intersomatico l5/s1 come da discopatia” ;
- del Verbale dell’Aeronautica Militare - Commissione Sanitaria d’Appello, mediante il quale, con riferimento all’istanza di ulteriori accertamenti psicofisici avanzata da -OMISSIS-, emetteva i seguenti giudizi:
“-OMISSIS-” “non idoneo all’ammissione all’Accademia aeronautica” … in conformità con i giudizi emessi dall’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma con p.v. n. -OMISSIS- del 20/06/2024 (ALL. 2)
- Della Graduatoria finale di merito M_D AB05933 DE12024 0000843 del 20.08.2024 per i 60 posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, di cui all’articolo 1, comma 3 del bando di concorso (ALL.3)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Aeronautica Militare Istituto di Medicina Aerospaziale Aldo di Loreto e di Aeronautica Militare Commissione Sanitaria di Appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 20 giugno 2024 dell’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’AM – Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica e il Verbale dell’Aeronautica Militare - Commissione Sanitaria d’Appello, con i quali è stato dichiarato inidoneo all’ammissione all’Accademia aeronautica, nonché la graduatoria di merito del concorso;
- che il giudizio di inidoneità emesso dall’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’AM – Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, reca la seguente motivazione “ -OMISSIS- (rispettivamente 22 mm e 19 mm). -OMISSIS- ”;
- che la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare ha ricondotto il giudizio di inidoneità alla seguente diagnosi: “ -OMISSIS-” “non idoneo all’ammissione all’accademia aeronautica” … in conformità con i giudizi emessi dall’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma con p.v. n. -OMISSIS- del 20/06/2024 ”;
- che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tali atti e ne ha chiesto l’annullamento, con vittoria di spese del giudizio;
- che si è costituito il Ministero intimato, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
- che, con ordinanza n. 18041 del 16 ottobre 2024, il Collegio ha disposto verificazione, affidandone l’esecuzione alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, Roma;
- che, in data 14 gennaio 2025, l’Organo verificatore ha depositato relazione con la quale ha accertato
l’idoneità del ricorrente;
- che, con ordinanza n. 252 del 16 gennaio 2025, sono stati disposti l’accoglimento della domanda cautelare, in via interinale ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a., con l’ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell’iter concorsuale, nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti compresi in graduatoria, con autorizzazione al ricorrente di avvalersi della notifica per pubblici proclami;
- che l’incombente dell’integrazione del contradittorio è stato espletato;
- che nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 il Collegio ha comunicato alle parti di riservarsi di definire il giudizio con sentenza in forma semplificato e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- che l’Organo verificatore ha accertato l’idoneità del ricorrente, sotto il profilo psico-fisico, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale;
- che il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’accertamento della Commissione medica, condotto con rigoroso metodo scientifico e all’apparenza esente da profili di illogicità o irrazionalità;
che, visto l’esito positivo della verificazione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo;
- che le spese di verificazione devono essere poste a carico del Ministero della Difesa e che deve reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 700,00 (settecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 700,00 (settecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.