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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 2220/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STORI ANDREA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Quanto alla domanda di Divorzio, formulata ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che verrà pronunciata a seguito del decorso del termine previsto dalla legge e previo il passaggio in giudicato della Sentenza che pronuncerà la separazione personale,
Voglia la S.V. Ill.ma
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.ra
[...]
e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pt_1 CP_1
Valeggio Sul Mincio (VR), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni:
1 - Confermare che i coniugi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra né a titolo di assegno divorzile, né per qualsiasi altra ragione e/o titolo.
- Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei Legali. … (omissis)
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VALEGGIO
[...] in data 14/07/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Predetto Comune al n. 39, Parte II, Serie C, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B, della L. n. 898/1970, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 2220/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STORI ANDREA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Quanto alla domanda di Divorzio, formulata ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che verrà pronunciata a seguito del decorso del termine previsto dalla legge e previo il passaggio in giudicato della Sentenza che pronuncerà la separazione personale,
Voglia la S.V. Ill.ma
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.ra
[...]
e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pt_1 CP_1
Valeggio Sul Mincio (VR), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni:
1 - Confermare che i coniugi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra né a titolo di assegno divorzile, né per qualsiasi altra ragione e/o titolo.
- Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei Legali. … (omissis)
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VALEGGIO
[...] in data 14/07/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Predetto Comune al n. 39, Parte II, Serie C, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B, della L. n. 898/1970, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALEGGIO SUL MINCIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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