Art. 13.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di lire 78.355.000.000 per l'anno 1979 e di L. 94.014.293.000 per l'anno 1980, si provvede rispettivamente mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a L. 78.355.000.000 l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale aL 31 dicembre 1979, della gestione speciale, per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri", e quanto a L. 94.014.293.000 lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di lire 78.355.000.000 per l'anno 1979 e di L. 94.014.293.000 per l'anno 1980, si provvede rispettivamente mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a L. 78.355.000.000 l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale aL 31 dicembre 1979, della gestione speciale, per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri", e quanto a L. 94.014.293.000 lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.