Articolo 13 della Legge 29 settembre 1980, n. 579
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 ottobre 1980
Art. 13.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di lire 78.355.000.000 per l'anno 1979 e di L. 94.014.293.000 per l'anno 1980, si provvede rispettivamente mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a L. 78.355.000.000 l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale aL 31 dicembre 1979, della gestione speciale, per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri", e quanto a L. 94.014.293.000 lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1980