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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 334/2022, promossa da in persona dell'Avv. Daniele Parte_1
Peccianti, come da Delibera del Consiglio di amministrazione del
27/5/2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e dalla conseguente procura speciale ai rogiti del dott. Notaio in , in data 15/6/2021 Persona_1 Pt_1
rep. n. 40.124 racc. n. 20.466, registrata in il 15/6/2021 n. 3600 serie Pt_1
1T (doc. A), elettivamente domiciliata in Milano, Via Valvassori Peroni n.
76, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Avino, che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro in persona del legale rappresentante, e Controparte_1
, elettivamente domiciliate in Sarzana, Via Controparte_2
Mazzini n. 100, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pontremoli che le rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e all'atto di intervento
12.1.2022.
1 Appellate.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, per i motivi esposti nell'atto di citazione di appello introduttivo del presente giudizio e per gli altri che si dovessero ravvisare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di La Spezia n.
29/2022 emessa il 20.1.2022, pubblicata il 20.1.2022, non notificata, resa
a definizione del procedimento n. 2633/2018 r.g.:
- in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
283 c.p.c. e per l'effetto sospendere integralmente, inaudita altera parte
(per i motivi esposti in narrativa) o previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata del
Tribunale di La Spezia n. 29/2022 emessa il 20.1.2022, pubblicata il
20.1.2022, non notificata, resa a definizione del procedimento n.
2633/2018 r.g. per i motivi sopra esposti e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia e/o disponga la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza impugnata qualora nelle more iniziata;
- nel merito, in relazione e per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello e delle eccezioni esposti nell'atto di citazione di appello introduttivo del presente giudizio, in riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia n.
29/2022 emessa il 20.1.2022, pubblicata il 20.1.2022, non notificata, resa
a definizione del procedimento n. 2633/2018 r.g., disporre le conseguenti rettifiche del saldo dei rapporti oggetto di causa, con correzione di quelle operate dal Tribunale di con la sentenza impugnata e, in Parte_2
conseguenza di ciò, dichiarare inammissibili e/o infondate e perciò respingere, in tutto o in parte, le domande delle parti appellate proposte in prime cure;
- per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, condannare le parti appellate a restituire l'importo che dovesse essere versato dalla Pt_1
durante la pendenza della presente causa per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado o, in subordine, l'importo pari alla differenza tra
2 quello pagato e quello corretto per effetto dell'accoglimento del presente appello;
- condannare, in ogni caso, l'appellata alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.”.
Parti appellate.
“Voglia la C.A., per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza rigettata,
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o rigettarlo perché infondato en fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto antistatario.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
, da ora , ha convenuto in giudizio nanti il Controparte_2 CP_2
Tribunale di La Spezia la banca da ora Parte_1
Contr
allegando:- che aveva intrattenuto con l'istituto per oltre venti anni un rapporto di conto corrente – n. 6245.45- su cui era regolato, dal 2006, un conto anticipi -n. 25800.26- nel corso del quale le erano state concesse diverse linee di credito con affidamenti cd di fatto, mai formalizzati per iscritto ma individuabili dagli estratti conto, dalle ricevute contabili e dalla visura presso la Centrale Rischi Interbancaria – da ora che durante Pt_3
Contr l'intera durata del rapporto aveva violato la normativa bancaria. In particolare, la difesa attorea ha dedotto: la mancata pattuizione dei tassi di interesse e l'illegittima capitalizzazione degli stessi;
l'applicazione, per le operazioni a debito, di date di valuta non previste in clausole contrattuali e di CMS da dichiararsi nulla per indeterminatezza e difetto di causa, per complessivi euro 309.238,55 di importi indebiti;
l'applicazione di interessi usurari in alcuni trimestri;
la violazione dei principi di buona fede e correttezza con diritto al risarcimento dei danni in misura corrispondente alle competenze illegittimamente addebitate. Contr Si è costituita contestato tutte le tesi difensive ed in particolare ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme
3 antecedenti il 16.11.2008 – dunque oltre i dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione- in quanto i versamenti avevano natura solutoria, in assenza di prova dell'esistenza di aperture di credito, dovendo quindi il termine iniziale decorrere dalla singola operazione in attivo sul conto corrente dedotto in causa. Ha chiesto il rigetto delle domande.
In data 12.2.2022 ha depositato atto di intervento Controparte_1
da ora , ai sensi dell'art. 111 cpc, sulla base di una Controparte_1
Contr scrittura privata di cessione del credito verso effettuata da – CP_2
fino alla concorrenza di euro 300.000 -.
La causa è stata istruita tramite CTU e all'esito il Giudice ha pronunciato Contr sentenza accogliendo le domande di parte attrice e condannando a versare la somma di euro 286.972,81 oltre accessori. Contr Ha presentato appello deducendo tre motivi:
1. Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Secondo
l'appellante il Tribunale ha errato, laddove ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 6425.45 erroneamente accogliendo un conteggio effettuato dall'ausiliare che contemplava l'eliminazione di ingenti competenze, così alterando, a danno della banca, il risultato finale del dare-avere; tali competenze, però, non erano oggetto di causa in quanto, sebbene confluite sul conto ordinario 6425.45 - perché
“regolate” su di esso- non traevano origine da quel conto e nemmeno dal conto anticipi n. 25800.26, unici rapporti oggetto di causa, ma da altri contratti ed altri rapporti, non impugnati dall'attrice e, dunque, estranei al giudizio.
2. Eccezione di prescrizione. La difesa sostiene che il Tribunale ha errato laddove, in presenza di una puntuale eccezione di prescrizione della ha fatto malgoverno delle norme e dei Pt_1
criteri di diritto vivente sulla valutazione della prova dell'apertura di credito e della natura delle rimesse delle quali l'attore ha chiesto la ripetizione.
3. Erroneo riconoscimento di usura sopravvenuta, avendo il CTU escluso la presenza di usura originaria.
4 Si sono costituiti e ed hanno eccepito: quanto CP_2 Controparte_1
al primo motivo, che nell'atto di citazione era contenuta una contestazione generale relativa a tutti gli addebiti regolati sul conto corrente principale con riguardo anche ai rapporti di apertura di credito presenti nei conteggi contenuti nella relazione di parte;
con riguardo alla prescrizione, che la presenza di fidi risultava dall'addebito di interessi extra fido, dalla csm, dalle spese sugli affidamenti e dal corrispettivo sull'accordato, dizioni presenti negli estratti conto rilasciati dalla Banca, nonché dalle risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia, dove c'era evidenza dell'ammontare dei fidi concessi nel tempo;
infine, con riguardo alla contestazione sull'applicabilità dell'usura sopravvenuta, la Corte di
Cassazione era intervenuta solo con riferimento al contratto di mutuo.
Hanno concluso chiedendo la conferma della decisione.
Con ordinanza 22.11.2022 la Corte ha sospeso la pronuncia di primo grado, richiamando in particolare il motivo di appello fondato sulla contestazione della ritenuta usura sopravvenuta in corso di rapporto.
All'esito di udienza svolta con le modalità di cui all'art. 127ter cpc la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nella prospettazione di parte appellante, in atto di citazione la ha CP_2
fatto riferimento unicamente al conto corrente n. 6245.45 ed al conto anticipi n. 25800.26, mentre il consulente tecnico, seguito dal Giudice, ha considerato anche gli addebiti regolati sul conto corrente principale derivanti da due conti anticipi commerciali, nn. 794797.76 e 34794907.37.
Il Giudice, ricordata la necessità di verificare l'ampiezza della domanda rispetto alla prospettazione emergente dal complesso degli atti in una lettura sostanziale, ha concluso che anche gli addebiti derivanti dai due rapporti regolati sul conto corrente oggetto della domanda dovessero essere considerati. L'atto di citazione, pur facendo direttamente riferimento al contratto di conto corrente, rapporto principale, ed al conto anticipi aperto nel 2006, fa espresso richiamo alle risultanze della perizia di parte ed allega, in maniera ampia, la presenza di linee di credito ulteriori
5 rispetto a quella espressamente individuata. L'atto di citazione riprende letteralmente la parte introduttiva della perizia di parte depositata, nella quale si fa riferimento all'accertamento tecnico-contabile relativamente al conto corrente n. 6425.45 “e a tutti i rapporti collegati negozialmente”.
Inoltre, l'atto di citazione contiene una serie di conteggi ancora ripresi dalla perizia di parte, nella quale, come detto, erano oggetto di esame anche le poste derivanti dai rapporti anticipi nn. 794797.76 e 34794907.37. Per altro, come chiarito dal CTU nel suo elaborato, depositato in data
29.5.2020, i rapporti di anticipazione contestati erano contabilizzati o sul conto anticipi n. 25800.26 o registrati su ricevute contabili specifiche;
l'ausiliare del giudice ha precisato che erano rapporti privi di conti dedicati, ma ciascun anticipo veniva liquidato su ricevute contabili conguagliate, trimestralmente, al fine di determinare l'ammontare di interessi, competenze e oneri addebitati, con medesima cadenza, sul conto principale. Si tratta, quindi, di rapporti che trovano la loro contabilizzazione o sul conto anticipi 25800.76 o sul conto corrente principale. Ancora, le produzioni di parte attrice contenevano le ricevute contabili delle operazioni di anticipo commerciale dei rapporti nn. 794797.76 e
34794907.37. Si tratta dunque di elementi che dovevano costituire oggetto di valutazione nell'interpretazione sostanziale della domanda, come rappresentata nell'ampio significato indicato dalla difesa della nel CP_2
richiamo all'analisi econometrica depositata – sub.
1- e correttamente interpretata come riferita a tutte le poste contabili regolate sul conto corrente direttamente impugnato. Soprattutto in presenza di materia tecnica quale quella bancaria, il riferimento precipuo ad una analisi econometrica dei rapporti allegato all'atto introduttivo deve essere valutato al fine di comprendere i corretti confini della domanda. Quanto alla prospettata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la questione investe piuttosto l'interpretazione della domanda e se questa, alla luce dei documenti depositati e della prospettazione offerta, sia corretta. Sotto questo profilo si sottolinea come l'atto di citazione, se pure in una modalità di scrittura non di agevole
6 lettura, conteneva una serie di conteggi estratti dalla perizia di parte, nei quali era presente il conteggio di tutte le poste regolamentate sul conto corrente di corrispondenza n. 6245.45.
In merito ai poteri del Giudice nell'individuazione dei confini della sua cognizione vedi C.Cass. n. 7322/2019: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi", principio ampiamente applicato nella giurisprudenza di merito – vedi
Trib.Torino, Sez. spec. Impresa, n. 5034/2021.
Il motivo deve quindi essere respinto.
Eccezione di prescrizione Contr a argomentato sostenendo che: non risulta che il primo giudice, con la compilazione del quesito del 8.10.2019, abbia commissionato al C.T.U. il vaglio dell'eccezione di prescrizione della , con ricerca dei contratti Pt_1
di apertura di credito e individuazione della natura delle rimesse;
il
Tribunale ha comunque errato nel ritenere di poter individuare un c.d.
“fido di fatto” e nell'individuarlo nel “massimo scoperto”, come si dedurrebbe tra le righe della motivazione. Ha poi evidenziato l'erroneità della premessa del Tribunale, che conclude per una presunta illimitatezza della prova del fido da parte dell'attore dalla limitata rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di apertura di credito. Ha contestato il valore di prova del “fido di fatto” degli elementi esaminati nella pronuncia.
Preliminarmente appare utile ricordare la specificità del rapporto oggetto di causa, riportando quanto scrive il consulente nelle pagine 27 e 28: “Il conto corrente ordinario n. 6425.45 appare regolato dal contratto bancario del 25/01/1984. Quest'ultimo è stato sottoscritto dal correntista, tuttavia, non risulta riportare ovvero indicare specificatamente alcuna condizione economica del rapporto nella fattispecie di tasso di interesse, di
Commissione di Massimo Scoperto, di altre spese e di condizioni della
7 valuta. Il primo saldo disponibile risale alla data del 01.01.2001 ed è pari a euro 32.126,02; ………………………. Il saldo del conto corrente ordinario n.
6425.45, alla data di estinzione 12/11/2010, risulta di euro 3.677,97, a credito a favore del correntista. Il conto anticipi n. 25800.26 ha natura accessoria al conto corrente ordinario in quanto, a fronte degli estratti conto presenti agli atti del procedimento, i relativi oneri e le competenze maturati periodicamente vengono girocontati e addebitati, con cadenza trimestrale, sul suddetto conto corrente principale n. 6425.45. Detto rapporto finanziario, dedicato alle anticipazioni commerciali, non risulta documentato contrattualmente, pertanto le condizioni economiche relative
a interessi debitori, commissioni e spese non risultano pattuite per iscritto.
……. I rapporti finanziari, denominati n. 794797.76 e n. 34794907.37, stante la documentazione agli atti del procedimento, non risultano regolati su appositi conti correnti dedicati bensì, le operazioni di anticipo appaiono contabilizzate di volta in volta, presumibilmente a fronte di concessione di specifiche linee di credito sul conto corrente ordinario n. 6425.45, su specifiche ricevute contabili che riportano le liquidazioni di interessi e competenze (doc. 4.1 – 4.10) le quali, conguagliate trimestralmente, vengono addebitate, con medesima cadenza temporale, sul suddetto conto ordinario e principale. Detti rapporti finanziari accessori non risultano documentati contrattualmente, pertanto le condizioni economiche relative
a interessi debitori, commissioni e spese non risultano pattuite per iscritto…” il conto corrente ordinario n. 6425.45 è quindi il rapporto principale sul quale sono state contabilizzate tutte le voci relative agli altri rapporti, quello per anticipi commerciali del 2006, anche questo privo di condizioni sottoscritte, ed i due rapporti contabilizzati singolarmente e poi trimestralmente liquidati o sul conto corrente o su quello anticipi e comunque, in definitiva, sul conto corrente. Siamo di fronte quindi ad un rapporto sviluppatosi dal 1984 al 2010 nel quale il documento contrattuale non contiene alcuna condizione economica relativa agli accessori che accompagnano ogni rapporto bancario e che potremmo definire l'effetto
8 “naturale” di queste relazioni contrattuali, prima fra tutte il tasso di interesse.
In questo quadro diventa fondamentale verificare la qualificazione data dalla banca agli addebiti confluiti sul conto corrente, come risultanti dalla documentazione già depositata con l'atto di citazione. L'indagine sull'esistenza di un “fido di fatto”, allegato in atto di citazione, si muove in un ambito probatorio dove la qualificazione delle voci proveniente dalla Contr stessa eve fornire le indicazioni sulla ricostruzione della natura delle stesse. In merito alla possibilità di dare ingresso, ed in quali termini, al “fido di fatto”, occorre riferire il quadro giurisprudenziale, in modo da dare conto delle contestazioni di parte appellante.
Con riguardo al regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della L.
17.2.1992, n. 154, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che fosse “consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca”, ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 17090 del 24/06/2008. Sul punto è intervenuta in ultimo, chiarendo i diversi profili del tema qui oggetto di approfondimento, la pronuncia della
Corte di cassazione, ord. n. 34997 del 14 dicembre 2023, che ha trattato sia l'onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, individuato a carico del correntista, sia la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti in conto corrente tramite presunzioni, precisando la Corte che l'esistenza del fido può essere provata anche con estratti conto o altri documenti, o tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. La fattispecie oggetto di causa si riferisce ad un rapporto avente origine nel
1984, ma, con riguardo alla situazione successiva al 1992, si condivide il ragionamento, presente nella sentenza di prime cure e già affermato da questa Corte di appello – sentenza contro CP_4 Controparte_5
RG 653/2014- sul rapporto tra il mancato rilievo della
[...]
nullità di protezione e l'ambito di prova del contratto di apertura di credito in funzione dell'eccezione di prescrizione sollevata. In particolare, l'art. 117
9 TUB individua una nullità di protezione, così C.Cass. SSUU. n. 26242 del
12/12/2014, che può essere fatta valere solo dal cliente, in virtù dell'art. 127 c. 2 TUB, come sottolineato dalla C.Cass. n. 18079/2013, ma se la relativa eccezione non è da questi sollevata, non può ritenersi invalido il contratto non stipulato in forma scritta e pertanto al cliente non può ritenersi precluso di provare, per la finalità di qualificazione della natura delle rimesse e quindi di individuazione del momento di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, che al contratto di conto corrente era collegata un'apertura di credito, sia pure non stipulata per iscritto, e quindi solo per facta concludentia, dall'esistenza della quale dipende la natura ripristinatoria, e non solutoria, dei versamenti effettuati sul conto. Il punto è stato chiarito dalla già richiamata decisione C.Cass., n.
34997 del 14 dicembre 2023, che in motivazione precisa: “Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra — poi — una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.”, precisando poi che la prova anche per presunzioni può riguardare sia aperture di credito anteriori al 1992, come il caso oggetto di quella decisione e la fattispecie qui esaminata, sia rapporti successivi al 1992 ed alla successiva modifica del TUB. La stessa decisione ancora prosegue e, con specifico riguardo alla prova, ancora chiarisce “…Non merita ….. condivisione l'affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile,……; significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o
«prove critiche». L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in
10 epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente»,…… Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre
l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725.”. La motivazione ancora dà successivamente conto della giurisprudenza, richiamata da parte appellante, relativa all'insussistenza di un contratto di apertura di credito in presenza di una mera tolleranza di una situazione di scoperto, ex plurimis
C.Cass. n. 8160/1999 e conclude che questo significa soltanto che in presenza di una mera tolleranza non si potrà avere prova presuntiva. La decisione così conclude “A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.”
La Banca appellata ha poi fatto riferimento alla giurisprudenza sulle caratteristiche dell'apertura di credito con riferimento al regime vigente, maturata in ambito di revocatoria fallimentare, dove si afferma che “in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche per facta concludentia, nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito
11 della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla
Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117 del TUB. e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992, per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto” C. Cass.
n. 19941 del 15/09/2006. Queste decisioni si occupano della questione della assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario ed è la banca, in questi casi, ad opporsi alla domanda, eccependo la natura meramente ripristinatoria, e non solutoria, delle rimesse perché effettuate su un conto corrente al quale assume essere collegata un'apertura di credito concessa per facta concludentia -v. ancora
Cass. n. 14470 del 09/07/2005 in motivazione-. In tali casi, in cui è la banca ad eccepire l'esistenza dell'apertura di credito per le finalità indicate, è ovvio che la si ritenga vincolata al requisito della forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, fatta salva la deroga consentita dalla norma medesima, che riguarda l'ipotesi in cui il contratto di apertura di credito è disciplinato dal contratto scritto di conto corrente in essere tra le parti. Diverso è il caso in cui sia il correntista, di fronte all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ad allegare che al conto fosse collegata un'apertura di credito e che Pt_1
pertanto i propri versamenti effettuati sul conto medesimo avessero natura ripristinatoria e non solutoria, con la conseguente applicabilità del principio affermato dal Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, in merito alla decorrenza della prescrizione decennale, per l'azione di ripetizione dell'indebito, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Né rileva infine la giurisprudenza, citata ancora dalla Banca, riguardante il profilo dell'assenza di data certa del contratto di affidamento evincibile dalle risultanze della CRI, questione che investe più propriamente la prova, perché in quelle decisioni la questione viene esaminata con riguardo ai terzi, quale è la procedura fallimentare, vedi C.
Cass. 17220/2023. Si condivide quindi quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia analizzata n. 34997/2023 e nella giurisprudenza di merito, non solo dalla Corte di appello di Genova nel sopra precedente
12 ricordato, ma in ultimo anche da Corte di appello di Firenze, sentenza 10 giugno 2024, n. 1011 la quale ha statuito che “la presenza di numerosi e concordanti indizi sintomatici, supportati da precisi riscontri documentali
(estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse), è rivelatrice dell'esistenza di un'apertura di credito per facta concludentia, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse contabilmente registrate sul conto corrente affidato.”.
Deve quindi concludersi che è possibile, per il cliente, invocare l'esistenza di un fido di fatto a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario, al fine di fornire prova della natura ripristinatoria delle rimesse e dunque della decorrenza dell'azione di ripetizione di indebito dalla chiusura del conto. E la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni che siano gravi, precise e concordanti, se pure non idonee a fissare ogni specifico elemento del contratto di apertura di credito ma tali da individuare la volontà delle parti di addivenire a tale accordo.
Parte ha depositato, unitamente all'atto di citazione, sub. 7, una CP_2
perizia di parte che contiene una elaborazione di dati estratti dalla documentazione relativa agli estratti del c/c 6245.45 e del conto anticipi
25800.62, documentazione depositata e relativa all'intero periodo in esame, e, sub. 8, estratto della Centrale Rischi Interbancaria. Se si esaminano gli estratti conto depositati, si evince che negli stessi sono presenti voci che indicano chiaramente l'esistenza di una apertura di credito o “fido” bancario”, precisamente:
estratto al 11.9.2006, voce “commissione per istruttoria fido”, doc. 323 citazione;
estratto al 30.9.2007, nelle date 28.9 e 30.9 voce “commissioni per istruttoria e revisione fido” – doc. 327 citazione;
estratto 31.3.2007, data 27.3.2007 voce “commissioni per istruttoria e revisione fido”, doc. 325 citazione;
estratto 30.9.2009 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 335 citazione;
estratto 31.12.2009 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 336 citazione;
estratto 31.3.2010 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 337 citazione;
13 estratto 30.6.2010 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 338 citazione;
estratto 30.11.2010 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 340 citazione.
Nella relazione di parte depositata sub. 7, non contestata con riguardo ai dati inseriti ed estratti dalla documentazione pure in atti, nel “riepilogo inserimento dati, poste illegittime rilevate sui movimenti di conto corrente”, si individuano voci di commissioni per istruttoria fido dal 2004 in poi. In questo quadro che dimostra, per dichiarazioni provenienti dalla Contr stessa la presenza continua di affidamenti, si inseriscono gli elementi emergenti dalla CRI, doc. sub. 8, nei quali si rileva la presenza continua di un “rischio a scadenza” accordato per euro 200.000 accompagnato da
“rischi a revoca” garantiti per somme sullo stesso valore, inferiore nei primi anni 2000 – spesso in quel caso accompagnato da un innalzamento dei rischi a revoca nei periodi non garantiti-. Ancora, nell'allegato alla CTU svolta in primo grado e dedicato alle voci stornate, sono presenti somme qualificate “spese istruttoria fido” o “spese istruttoria e revisione fido” o
“ricalcolo spese istruttoria fido”.
Se gli elementi sopra esaminati si valutano in un quadro unitario, si deve concludere che emergono dagli atti presunzioni gravi, precise e concordanti costituenti prova della esistenza di un accordo di apertura di credito sul conto corrente n. 6245.45 e che tale prova indica la natura ripristinatoria dei versamenti e quindi supera l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione nei termini indicati dalla Banca. La sentenza di primo grado deve quindi trovare conferma.
Sulla presenza di tassi usurari nel corso del rapporto
Il quesito dato al CTU recita “… verifica della rispondenza alle previsioni contrattuali, o ai successivi accordi, dei tassi debitori applicati e riduzione ai tassi contrattuali di quelli eventualmente applicati in eccesso per effetto delle variazioni peggiorative praticate dalla banca (artt. 117 - 118 t.u.b.)….
All'esito di una analisi che ha investito anche la normativa e la giurisprudenza e ricordato il ricalcolo complessivo che ha interessato i rapporti per la mancanza di pattuizioni scritte salvo nel caso del conto corrente di corrispondenza, nel quale per altro non risultavano comunque
14 indicate le specifiche sugli accessori del rapporto, il CTU ha concluso “con riferimento al rapporto accessorio n. 25800.26 emerge che il TEG, calcolato con la formula come indicata dalla suddetta sentenza, Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 16303/2018, supera il Tasso Soglia emanato da Banca
d'Italia, nei trimestri: IV° 2006, III° 2007, II° 2008, III° 2008 e IV° 2008.”
Tuttavia, come già ricordato da questa Corte in sede di sospensione della pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che non deve essere oggetto di valutazione l'usura sopravvenuta in corso di rapporto, dovendosi far riferimento al solo momento genetico della relazione contrattuale. Se è vero che le SSUU n. 24675 del 19.10.2017 hanno fatto specifico riferimento al contratto di mutuo, il principio è però applicato con riferimento a tutti i rapporti bancari. Né, nel caso in esame, può diversamente argomentarsi con riferimento allo ius variandi, attesa l'assenza di prova. Poiché in allegato alla relazione del CTU Dott. sub. all. 8, sono stati Persona_2
conteggiate le somme stornate per superamento del tasso soglia, per i periodi individuati in maniera specifica, e per una somma pari ad euro
12.756,96, tale importo deve essere sottratto a quanto riconosciuto come dovuto, per ripetizione di indebito, a favore di parte appellata. L'appello va dunque accolto limitatamente a questo profilo e parte appellante va condannata a versare la somma di euro 274.215,85 oltre accessori come determinati nella sentenza di primo grado.
La condanna al pagamento deve essere pronunciata a favore della sola ai sensi dell'art. 111 cpc. Controparte_2
Spese di lite
Poiché l'appello è stato accolto solo con riguardo ad un punto e ha portato ad una modifica della decisione impugnata in misura minima, le spese devono essere liquidate ancora in favore di parte appellata, atteso che lo scaglione è sempre il medesimo – da 260.001 a 520.000- e nella misura minima, pari ad euro 10.060,00. Non si ritiene di dover modificare la statuizione sulle spese del primo grado: in quella sede sono stati applicati i valori medi, scaglione identico, tranne il minimo per la fase della decisione;
la pronuncia aveva però affrontato altri e più importanti profili afferenti il
15 ricalcolo delle condizioni economiche relative al rapporto, in quella parte passata in giudicato. Egualmente deve ritenersi corretta la pronuncia sulle spese di CTU liquidate nella precedente fase.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
in limitato accoglimento dell'appello, con riferimento al terzo motivo relativo alla ritenuta presenza di usura nel corso dei rapporti esaminati e così rideterminata la somma dovuta, dichiara tenuta e condanna al pagamento a Parte_1
favore di della somma di euro 274.215,85 oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione come da pronuncia di primo grado;
dichiara tenuta e condanna a Parte_1
corrispondere a parti appellate le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 10.060,00, oltre spese generali, IVA se dovuta ed oneri accessori di legge, con liquida
Così deciso in Genova, in data 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
16
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 334/2022, promossa da in persona dell'Avv. Daniele Parte_1
Peccianti, come da Delibera del Consiglio di amministrazione del
27/5/2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e dalla conseguente procura speciale ai rogiti del dott. Notaio in , in data 15/6/2021 Persona_1 Pt_1
rep. n. 40.124 racc. n. 20.466, registrata in il 15/6/2021 n. 3600 serie Pt_1
1T (doc. A), elettivamente domiciliata in Milano, Via Valvassori Peroni n.
76, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Avino, che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro in persona del legale rappresentante, e Controparte_1
, elettivamente domiciliate in Sarzana, Via Controparte_2
Mazzini n. 100, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pontremoli che le rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e all'atto di intervento
12.1.2022.
1 Appellate.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, per i motivi esposti nell'atto di citazione di appello introduttivo del presente giudizio e per gli altri che si dovessero ravvisare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di La Spezia n.
29/2022 emessa il 20.1.2022, pubblicata il 20.1.2022, non notificata, resa
a definizione del procedimento n. 2633/2018 r.g.:
- in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
283 c.p.c. e per l'effetto sospendere integralmente, inaudita altera parte
(per i motivi esposti in narrativa) o previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata del
Tribunale di La Spezia n. 29/2022 emessa il 20.1.2022, pubblicata il
20.1.2022, non notificata, resa a definizione del procedimento n.
2633/2018 r.g. per i motivi sopra esposti e/o per quelli che si dovessero ritenere di giustizia e/o disponga la sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza impugnata qualora nelle more iniziata;
- nel merito, in relazione e per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello e delle eccezioni esposti nell'atto di citazione di appello introduttivo del presente giudizio, in riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia n.
29/2022 emessa il 20.1.2022, pubblicata il 20.1.2022, non notificata, resa
a definizione del procedimento n. 2633/2018 r.g., disporre le conseguenti rettifiche del saldo dei rapporti oggetto di causa, con correzione di quelle operate dal Tribunale di con la sentenza impugnata e, in Parte_2
conseguenza di ciò, dichiarare inammissibili e/o infondate e perciò respingere, in tutto o in parte, le domande delle parti appellate proposte in prime cure;
- per l'effetto dell'accoglimento del presente appello, condannare le parti appellate a restituire l'importo che dovesse essere versato dalla Pt_1
durante la pendenza della presente causa per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado o, in subordine, l'importo pari alla differenza tra
2 quello pagato e quello corretto per effetto dell'accoglimento del presente appello;
- condannare, in ogni caso, l'appellata alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.”.
Parti appellate.
“Voglia la C.A., per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza rigettata,
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o rigettarlo perché infondato en fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto antistatario.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo.
, da ora , ha convenuto in giudizio nanti il Controparte_2 CP_2
Tribunale di La Spezia la banca da ora Parte_1
Contr
allegando:- che aveva intrattenuto con l'istituto per oltre venti anni un rapporto di conto corrente – n. 6245.45- su cui era regolato, dal 2006, un conto anticipi -n. 25800.26- nel corso del quale le erano state concesse diverse linee di credito con affidamenti cd di fatto, mai formalizzati per iscritto ma individuabili dagli estratti conto, dalle ricevute contabili e dalla visura presso la Centrale Rischi Interbancaria – da ora che durante Pt_3
Contr l'intera durata del rapporto aveva violato la normativa bancaria. In particolare, la difesa attorea ha dedotto: la mancata pattuizione dei tassi di interesse e l'illegittima capitalizzazione degli stessi;
l'applicazione, per le operazioni a debito, di date di valuta non previste in clausole contrattuali e di CMS da dichiararsi nulla per indeterminatezza e difetto di causa, per complessivi euro 309.238,55 di importi indebiti;
l'applicazione di interessi usurari in alcuni trimestri;
la violazione dei principi di buona fede e correttezza con diritto al risarcimento dei danni in misura corrispondente alle competenze illegittimamente addebitate. Contr Si è costituita contestato tutte le tesi difensive ed in particolare ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme
3 antecedenti il 16.11.2008 – dunque oltre i dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione- in quanto i versamenti avevano natura solutoria, in assenza di prova dell'esistenza di aperture di credito, dovendo quindi il termine iniziale decorrere dalla singola operazione in attivo sul conto corrente dedotto in causa. Ha chiesto il rigetto delle domande.
In data 12.2.2022 ha depositato atto di intervento Controparte_1
da ora , ai sensi dell'art. 111 cpc, sulla base di una Controparte_1
Contr scrittura privata di cessione del credito verso effettuata da – CP_2
fino alla concorrenza di euro 300.000 -.
La causa è stata istruita tramite CTU e all'esito il Giudice ha pronunciato Contr sentenza accogliendo le domande di parte attrice e condannando a versare la somma di euro 286.972,81 oltre accessori. Contr Ha presentato appello deducendo tre motivi:
1. Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Secondo
l'appellante il Tribunale ha errato, laddove ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 6425.45 erroneamente accogliendo un conteggio effettuato dall'ausiliare che contemplava l'eliminazione di ingenti competenze, così alterando, a danno della banca, il risultato finale del dare-avere; tali competenze, però, non erano oggetto di causa in quanto, sebbene confluite sul conto ordinario 6425.45 - perché
“regolate” su di esso- non traevano origine da quel conto e nemmeno dal conto anticipi n. 25800.26, unici rapporti oggetto di causa, ma da altri contratti ed altri rapporti, non impugnati dall'attrice e, dunque, estranei al giudizio.
2. Eccezione di prescrizione. La difesa sostiene che il Tribunale ha errato laddove, in presenza di una puntuale eccezione di prescrizione della ha fatto malgoverno delle norme e dei Pt_1
criteri di diritto vivente sulla valutazione della prova dell'apertura di credito e della natura delle rimesse delle quali l'attore ha chiesto la ripetizione.
3. Erroneo riconoscimento di usura sopravvenuta, avendo il CTU escluso la presenza di usura originaria.
4 Si sono costituiti e ed hanno eccepito: quanto CP_2 Controparte_1
al primo motivo, che nell'atto di citazione era contenuta una contestazione generale relativa a tutti gli addebiti regolati sul conto corrente principale con riguardo anche ai rapporti di apertura di credito presenti nei conteggi contenuti nella relazione di parte;
con riguardo alla prescrizione, che la presenza di fidi risultava dall'addebito di interessi extra fido, dalla csm, dalle spese sugli affidamenti e dal corrispettivo sull'accordato, dizioni presenti negli estratti conto rilasciati dalla Banca, nonché dalle risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia, dove c'era evidenza dell'ammontare dei fidi concessi nel tempo;
infine, con riguardo alla contestazione sull'applicabilità dell'usura sopravvenuta, la Corte di
Cassazione era intervenuta solo con riferimento al contratto di mutuo.
Hanno concluso chiedendo la conferma della decisione.
Con ordinanza 22.11.2022 la Corte ha sospeso la pronuncia di primo grado, richiamando in particolare il motivo di appello fondato sulla contestazione della ritenuta usura sopravvenuta in corso di rapporto.
All'esito di udienza svolta con le modalità di cui all'art. 127ter cpc la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nella prospettazione di parte appellante, in atto di citazione la ha CP_2
fatto riferimento unicamente al conto corrente n. 6245.45 ed al conto anticipi n. 25800.26, mentre il consulente tecnico, seguito dal Giudice, ha considerato anche gli addebiti regolati sul conto corrente principale derivanti da due conti anticipi commerciali, nn. 794797.76 e 34794907.37.
Il Giudice, ricordata la necessità di verificare l'ampiezza della domanda rispetto alla prospettazione emergente dal complesso degli atti in una lettura sostanziale, ha concluso che anche gli addebiti derivanti dai due rapporti regolati sul conto corrente oggetto della domanda dovessero essere considerati. L'atto di citazione, pur facendo direttamente riferimento al contratto di conto corrente, rapporto principale, ed al conto anticipi aperto nel 2006, fa espresso richiamo alle risultanze della perizia di parte ed allega, in maniera ampia, la presenza di linee di credito ulteriori
5 rispetto a quella espressamente individuata. L'atto di citazione riprende letteralmente la parte introduttiva della perizia di parte depositata, nella quale si fa riferimento all'accertamento tecnico-contabile relativamente al conto corrente n. 6425.45 “e a tutti i rapporti collegati negozialmente”.
Inoltre, l'atto di citazione contiene una serie di conteggi ancora ripresi dalla perizia di parte, nella quale, come detto, erano oggetto di esame anche le poste derivanti dai rapporti anticipi nn. 794797.76 e 34794907.37. Per altro, come chiarito dal CTU nel suo elaborato, depositato in data
29.5.2020, i rapporti di anticipazione contestati erano contabilizzati o sul conto anticipi n. 25800.26 o registrati su ricevute contabili specifiche;
l'ausiliare del giudice ha precisato che erano rapporti privi di conti dedicati, ma ciascun anticipo veniva liquidato su ricevute contabili conguagliate, trimestralmente, al fine di determinare l'ammontare di interessi, competenze e oneri addebitati, con medesima cadenza, sul conto principale. Si tratta, quindi, di rapporti che trovano la loro contabilizzazione o sul conto anticipi 25800.76 o sul conto corrente principale. Ancora, le produzioni di parte attrice contenevano le ricevute contabili delle operazioni di anticipo commerciale dei rapporti nn. 794797.76 e
34794907.37. Si tratta dunque di elementi che dovevano costituire oggetto di valutazione nell'interpretazione sostanziale della domanda, come rappresentata nell'ampio significato indicato dalla difesa della nel CP_2
richiamo all'analisi econometrica depositata – sub.
1- e correttamente interpretata come riferita a tutte le poste contabili regolate sul conto corrente direttamente impugnato. Soprattutto in presenza di materia tecnica quale quella bancaria, il riferimento precipuo ad una analisi econometrica dei rapporti allegato all'atto introduttivo deve essere valutato al fine di comprendere i corretti confini della domanda. Quanto alla prospettata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la questione investe piuttosto l'interpretazione della domanda e se questa, alla luce dei documenti depositati e della prospettazione offerta, sia corretta. Sotto questo profilo si sottolinea come l'atto di citazione, se pure in una modalità di scrittura non di agevole
6 lettura, conteneva una serie di conteggi estratti dalla perizia di parte, nei quali era presente il conteggio di tutte le poste regolamentate sul conto corrente di corrispondenza n. 6245.45.
In merito ai poteri del Giudice nell'individuazione dei confini della sua cognizione vedi C.Cass. n. 7322/2019: “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi", principio ampiamente applicato nella giurisprudenza di merito – vedi
Trib.Torino, Sez. spec. Impresa, n. 5034/2021.
Il motivo deve quindi essere respinto.
Eccezione di prescrizione Contr a argomentato sostenendo che: non risulta che il primo giudice, con la compilazione del quesito del 8.10.2019, abbia commissionato al C.T.U. il vaglio dell'eccezione di prescrizione della , con ricerca dei contratti Pt_1
di apertura di credito e individuazione della natura delle rimesse;
il
Tribunale ha comunque errato nel ritenere di poter individuare un c.d.
“fido di fatto” e nell'individuarlo nel “massimo scoperto”, come si dedurrebbe tra le righe della motivazione. Ha poi evidenziato l'erroneità della premessa del Tribunale, che conclude per una presunta illimitatezza della prova del fido da parte dell'attore dalla limitata rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di apertura di credito. Ha contestato il valore di prova del “fido di fatto” degli elementi esaminati nella pronuncia.
Preliminarmente appare utile ricordare la specificità del rapporto oggetto di causa, riportando quanto scrive il consulente nelle pagine 27 e 28: “Il conto corrente ordinario n. 6425.45 appare regolato dal contratto bancario del 25/01/1984. Quest'ultimo è stato sottoscritto dal correntista, tuttavia, non risulta riportare ovvero indicare specificatamente alcuna condizione economica del rapporto nella fattispecie di tasso di interesse, di
Commissione di Massimo Scoperto, di altre spese e di condizioni della
7 valuta. Il primo saldo disponibile risale alla data del 01.01.2001 ed è pari a euro 32.126,02; ………………………. Il saldo del conto corrente ordinario n.
6425.45, alla data di estinzione 12/11/2010, risulta di euro 3.677,97, a credito a favore del correntista. Il conto anticipi n. 25800.26 ha natura accessoria al conto corrente ordinario in quanto, a fronte degli estratti conto presenti agli atti del procedimento, i relativi oneri e le competenze maturati periodicamente vengono girocontati e addebitati, con cadenza trimestrale, sul suddetto conto corrente principale n. 6425.45. Detto rapporto finanziario, dedicato alle anticipazioni commerciali, non risulta documentato contrattualmente, pertanto le condizioni economiche relative
a interessi debitori, commissioni e spese non risultano pattuite per iscritto.
……. I rapporti finanziari, denominati n. 794797.76 e n. 34794907.37, stante la documentazione agli atti del procedimento, non risultano regolati su appositi conti correnti dedicati bensì, le operazioni di anticipo appaiono contabilizzate di volta in volta, presumibilmente a fronte di concessione di specifiche linee di credito sul conto corrente ordinario n. 6425.45, su specifiche ricevute contabili che riportano le liquidazioni di interessi e competenze (doc. 4.1 – 4.10) le quali, conguagliate trimestralmente, vengono addebitate, con medesima cadenza temporale, sul suddetto conto ordinario e principale. Detti rapporti finanziari accessori non risultano documentati contrattualmente, pertanto le condizioni economiche relative
a interessi debitori, commissioni e spese non risultano pattuite per iscritto…” il conto corrente ordinario n. 6425.45 è quindi il rapporto principale sul quale sono state contabilizzate tutte le voci relative agli altri rapporti, quello per anticipi commerciali del 2006, anche questo privo di condizioni sottoscritte, ed i due rapporti contabilizzati singolarmente e poi trimestralmente liquidati o sul conto corrente o su quello anticipi e comunque, in definitiva, sul conto corrente. Siamo di fronte quindi ad un rapporto sviluppatosi dal 1984 al 2010 nel quale il documento contrattuale non contiene alcuna condizione economica relativa agli accessori che accompagnano ogni rapporto bancario e che potremmo definire l'effetto
8 “naturale” di queste relazioni contrattuali, prima fra tutte il tasso di interesse.
In questo quadro diventa fondamentale verificare la qualificazione data dalla banca agli addebiti confluiti sul conto corrente, come risultanti dalla documentazione già depositata con l'atto di citazione. L'indagine sull'esistenza di un “fido di fatto”, allegato in atto di citazione, si muove in un ambito probatorio dove la qualificazione delle voci proveniente dalla Contr stessa eve fornire le indicazioni sulla ricostruzione della natura delle stesse. In merito alla possibilità di dare ingresso, ed in quali termini, al “fido di fatto”, occorre riferire il quadro giurisprudenziale, in modo da dare conto delle contestazioni di parte appellante.
Con riguardo al regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della L.
17.2.1992, n. 154, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che fosse “consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca”, ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 17090 del 24/06/2008. Sul punto è intervenuta in ultimo, chiarendo i diversi profili del tema qui oggetto di approfondimento, la pronuncia della
Corte di cassazione, ord. n. 34997 del 14 dicembre 2023, che ha trattato sia l'onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, individuato a carico del correntista, sia la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti in conto corrente tramite presunzioni, precisando la Corte che l'esistenza del fido può essere provata anche con estratti conto o altri documenti, o tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. La fattispecie oggetto di causa si riferisce ad un rapporto avente origine nel
1984, ma, con riguardo alla situazione successiva al 1992, si condivide il ragionamento, presente nella sentenza di prime cure e già affermato da questa Corte di appello – sentenza contro CP_4 Controparte_5
RG 653/2014- sul rapporto tra il mancato rilievo della
[...]
nullità di protezione e l'ambito di prova del contratto di apertura di credito in funzione dell'eccezione di prescrizione sollevata. In particolare, l'art. 117
9 TUB individua una nullità di protezione, così C.Cass. SSUU. n. 26242 del
12/12/2014, che può essere fatta valere solo dal cliente, in virtù dell'art. 127 c. 2 TUB, come sottolineato dalla C.Cass. n. 18079/2013, ma se la relativa eccezione non è da questi sollevata, non può ritenersi invalido il contratto non stipulato in forma scritta e pertanto al cliente non può ritenersi precluso di provare, per la finalità di qualificazione della natura delle rimesse e quindi di individuazione del momento di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, che al contratto di conto corrente era collegata un'apertura di credito, sia pure non stipulata per iscritto, e quindi solo per facta concludentia, dall'esistenza della quale dipende la natura ripristinatoria, e non solutoria, dei versamenti effettuati sul conto. Il punto è stato chiarito dalla già richiamata decisione C.Cass., n.
34997 del 14 dicembre 2023, che in motivazione precisa: “Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra — poi — una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.”, precisando poi che la prova anche per presunzioni può riguardare sia aperture di credito anteriori al 1992, come il caso oggetto di quella decisione e la fattispecie qui esaminata, sia rapporti successivi al 1992 ed alla successiva modifica del TUB. La stessa decisione ancora prosegue e, con specifico riguardo alla prova, ancora chiarisce “…Non merita ….. condivisione l'affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile,……; significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o
«prove critiche». L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in
10 epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente»,…… Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre
l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725.”. La motivazione ancora dà successivamente conto della giurisprudenza, richiamata da parte appellante, relativa all'insussistenza di un contratto di apertura di credito in presenza di una mera tolleranza di una situazione di scoperto, ex plurimis
C.Cass. n. 8160/1999 e conclude che questo significa soltanto che in presenza di una mera tolleranza non si potrà avere prova presuntiva. La decisione così conclude “A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.”
La Banca appellata ha poi fatto riferimento alla giurisprudenza sulle caratteristiche dell'apertura di credito con riferimento al regime vigente, maturata in ambito di revocatoria fallimentare, dove si afferma che “in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione, anche per facta concludentia, nel caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito
11 della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla
Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117 del TUB. e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992, per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto” C. Cass.
n. 19941 del 15/09/2006. Queste decisioni si occupano della questione della assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario ed è la banca, in questi casi, ad opporsi alla domanda, eccependo la natura meramente ripristinatoria, e non solutoria, delle rimesse perché effettuate su un conto corrente al quale assume essere collegata un'apertura di credito concessa per facta concludentia -v. ancora
Cass. n. 14470 del 09/07/2005 in motivazione-. In tali casi, in cui è la banca ad eccepire l'esistenza dell'apertura di credito per le finalità indicate, è ovvio che la si ritenga vincolata al requisito della forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, fatta salva la deroga consentita dalla norma medesima, che riguarda l'ipotesi in cui il contratto di apertura di credito è disciplinato dal contratto scritto di conto corrente in essere tra le parti. Diverso è il caso in cui sia il correntista, di fronte all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ad allegare che al conto fosse collegata un'apertura di credito e che Pt_1
pertanto i propri versamenti effettuati sul conto medesimo avessero natura ripristinatoria e non solutoria, con la conseguente applicabilità del principio affermato dal Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, in merito alla decorrenza della prescrizione decennale, per l'azione di ripetizione dell'indebito, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Né rileva infine la giurisprudenza, citata ancora dalla Banca, riguardante il profilo dell'assenza di data certa del contratto di affidamento evincibile dalle risultanze della CRI, questione che investe più propriamente la prova, perché in quelle decisioni la questione viene esaminata con riguardo ai terzi, quale è la procedura fallimentare, vedi C.
Cass. 17220/2023. Si condivide quindi quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia analizzata n. 34997/2023 e nella giurisprudenza di merito, non solo dalla Corte di appello di Genova nel sopra precedente
12 ricordato, ma in ultimo anche da Corte di appello di Firenze, sentenza 10 giugno 2024, n. 1011 la quale ha statuito che “la presenza di numerosi e concordanti indizi sintomatici, supportati da precisi riscontri documentali
(estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse), è rivelatrice dell'esistenza di un'apertura di credito per facta concludentia, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse contabilmente registrate sul conto corrente affidato.”.
Deve quindi concludersi che è possibile, per il cliente, invocare l'esistenza di un fido di fatto a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario, al fine di fornire prova della natura ripristinatoria delle rimesse e dunque della decorrenza dell'azione di ripetizione di indebito dalla chiusura del conto. E la prova può essere fornita anche attraverso presunzioni che siano gravi, precise e concordanti, se pure non idonee a fissare ogni specifico elemento del contratto di apertura di credito ma tali da individuare la volontà delle parti di addivenire a tale accordo.
Parte ha depositato, unitamente all'atto di citazione, sub. 7, una CP_2
perizia di parte che contiene una elaborazione di dati estratti dalla documentazione relativa agli estratti del c/c 6245.45 e del conto anticipi
25800.62, documentazione depositata e relativa all'intero periodo in esame, e, sub. 8, estratto della Centrale Rischi Interbancaria. Se si esaminano gli estratti conto depositati, si evince che negli stessi sono presenti voci che indicano chiaramente l'esistenza di una apertura di credito o “fido” bancario”, precisamente:
estratto al 11.9.2006, voce “commissione per istruttoria fido”, doc. 323 citazione;
estratto al 30.9.2007, nelle date 28.9 e 30.9 voce “commissioni per istruttoria e revisione fido” – doc. 327 citazione;
estratto 31.3.2007, data 27.3.2007 voce “commissioni per istruttoria e revisione fido”, doc. 325 citazione;
estratto 30.9.2009 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 335 citazione;
estratto 31.12.2009 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 336 citazione;
estratto 31.3.2010 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 337 citazione;
13 estratto 30.6.2010 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 338 citazione;
estratto 30.11.2010 voce “corrispettivo su accordato”, doc. 340 citazione.
Nella relazione di parte depositata sub. 7, non contestata con riguardo ai dati inseriti ed estratti dalla documentazione pure in atti, nel “riepilogo inserimento dati, poste illegittime rilevate sui movimenti di conto corrente”, si individuano voci di commissioni per istruttoria fido dal 2004 in poi. In questo quadro che dimostra, per dichiarazioni provenienti dalla Contr stessa la presenza continua di affidamenti, si inseriscono gli elementi emergenti dalla CRI, doc. sub. 8, nei quali si rileva la presenza continua di un “rischio a scadenza” accordato per euro 200.000 accompagnato da
“rischi a revoca” garantiti per somme sullo stesso valore, inferiore nei primi anni 2000 – spesso in quel caso accompagnato da un innalzamento dei rischi a revoca nei periodi non garantiti-. Ancora, nell'allegato alla CTU svolta in primo grado e dedicato alle voci stornate, sono presenti somme qualificate “spese istruttoria fido” o “spese istruttoria e revisione fido” o
“ricalcolo spese istruttoria fido”.
Se gli elementi sopra esaminati si valutano in un quadro unitario, si deve concludere che emergono dagli atti presunzioni gravi, precise e concordanti costituenti prova della esistenza di un accordo di apertura di credito sul conto corrente n. 6245.45 e che tale prova indica la natura ripristinatoria dei versamenti e quindi supera l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione nei termini indicati dalla Banca. La sentenza di primo grado deve quindi trovare conferma.
Sulla presenza di tassi usurari nel corso del rapporto
Il quesito dato al CTU recita “… verifica della rispondenza alle previsioni contrattuali, o ai successivi accordi, dei tassi debitori applicati e riduzione ai tassi contrattuali di quelli eventualmente applicati in eccesso per effetto delle variazioni peggiorative praticate dalla banca (artt. 117 - 118 t.u.b.)….
All'esito di una analisi che ha investito anche la normativa e la giurisprudenza e ricordato il ricalcolo complessivo che ha interessato i rapporti per la mancanza di pattuizioni scritte salvo nel caso del conto corrente di corrispondenza, nel quale per altro non risultavano comunque
14 indicate le specifiche sugli accessori del rapporto, il CTU ha concluso “con riferimento al rapporto accessorio n. 25800.26 emerge che il TEG, calcolato con la formula come indicata dalla suddetta sentenza, Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 16303/2018, supera il Tasso Soglia emanato da Banca
d'Italia, nei trimestri: IV° 2006, III° 2007, II° 2008, III° 2008 e IV° 2008.”
Tuttavia, come già ricordato da questa Corte in sede di sospensione della pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che non deve essere oggetto di valutazione l'usura sopravvenuta in corso di rapporto, dovendosi far riferimento al solo momento genetico della relazione contrattuale. Se è vero che le SSUU n. 24675 del 19.10.2017 hanno fatto specifico riferimento al contratto di mutuo, il principio è però applicato con riferimento a tutti i rapporti bancari. Né, nel caso in esame, può diversamente argomentarsi con riferimento allo ius variandi, attesa l'assenza di prova. Poiché in allegato alla relazione del CTU Dott. sub. all. 8, sono stati Persona_2
conteggiate le somme stornate per superamento del tasso soglia, per i periodi individuati in maniera specifica, e per una somma pari ad euro
12.756,96, tale importo deve essere sottratto a quanto riconosciuto come dovuto, per ripetizione di indebito, a favore di parte appellata. L'appello va dunque accolto limitatamente a questo profilo e parte appellante va condannata a versare la somma di euro 274.215,85 oltre accessori come determinati nella sentenza di primo grado.
La condanna al pagamento deve essere pronunciata a favore della sola ai sensi dell'art. 111 cpc. Controparte_2
Spese di lite
Poiché l'appello è stato accolto solo con riguardo ad un punto e ha portato ad una modifica della decisione impugnata in misura minima, le spese devono essere liquidate ancora in favore di parte appellata, atteso che lo scaglione è sempre il medesimo – da 260.001 a 520.000- e nella misura minima, pari ad euro 10.060,00. Non si ritiene di dover modificare la statuizione sulle spese del primo grado: in quella sede sono stati applicati i valori medi, scaglione identico, tranne il minimo per la fase della decisione;
la pronuncia aveva però affrontato altri e più importanti profili afferenti il
15 ricalcolo delle condizioni economiche relative al rapporto, in quella parte passata in giudicato. Egualmente deve ritenersi corretta la pronuncia sulle spese di CTU liquidate nella precedente fase.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
in limitato accoglimento dell'appello, con riferimento al terzo motivo relativo alla ritenuta presenza di usura nel corso dei rapporti esaminati e così rideterminata la somma dovuta, dichiara tenuta e condanna al pagamento a Parte_1
favore di della somma di euro 274.215,85 oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione come da pronuncia di primo grado;
dichiara tenuta e condanna a Parte_1
corrispondere a parti appellate le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 10.060,00, oltre spese generali, IVA se dovuta ed oneri accessori di legge, con liquida
Così deciso in Genova, in data 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
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