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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5446, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 21 marzo 2025, vertente TRA
, nata il giorno 15.01.1954 in CASTELLAMMARE di STABIA e Parte_1 residente in S. ANTONIO ABATE, C.F.: CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Bruno BRUNELLA presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in NAPOLI alla via MORGANTINI n.3 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 26.09.2024 la sig.ra Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, esponendo:
-- di aver presentato il giorno 8 marzo 2024 domanda all per vedersi CP_1 riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
1 -- di essersi vista rigettare la domanda perché al momento della formalizzazione della separazione coniugale si era accordata per un assegno di mantenimento, in suo favore, esiguo;
-- di avere invano proposto ricorso al Comitato P.le dell' CP_1
Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell'ente previdenziale all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata, in prima trattazione, al 21 marzo 2025.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Va, in primo luogo, segnalato che la fase amministrativa si è negativamente chiusa sulla base di un responso circoscritto alla sola questione “interconiugale”. Specularmente, le difese giudiziali spiegate dal resistente restano CP_1 unicamente agganciate a detta questione.
Ed invero, obietta l'ente previdenziale che la sig.ra non Parte_1 avrebbe diritto alla prestazione assistenziale in scrutinio per essersi nella buona sostanza dichiarata “autosufficiente” al momento della formalizzazione della separazione coniugale, concordando un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge (= euro cento mensili) addirittura irrisorio a fronte della capacità reddituale dello stesso, pari ad euro 1.783,92 netti mensili. Una tale fonte reddituale, allega l consentirebbe il pagamento di un CP_1 assegno di mantenimento certamente superiore a quello pattuito, che è pari a meno di 1/17> del trattamento pensionistico di cui il coniuge separato beneficia. Insomma, argomenta il resistente , < la pattuizione in forza della quale CP_1 ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento o la pattuizione che stabilisca un assegno di mantenimento oggettivamente esiguo rispetto alle capacità economiche dell'altro coniuge implica l'esistenza di una autonoma capacità di mantenimento;
la ricorrente, infatti, pur potendo ottenere un assegno di mantenimento congruo, ha accettato un assegno di importo minimo, dichiarandosi di fatto economicamente autosufficiente>.
2 (3)
Segnalato che i dati “circostanzial” inerenti il trattamento pensionistico del sig. coniuge separato dell'istante, e la Persona_1 situazione reddituale effettiva in cui versa la ricorrente devono ritenersi processualmente “pacifici”, rileva il G.U.L. essere la prospettiva da cui si pone l non condivisibile per la sua evidente perimetrazione deduttiva per un CP_1 verso, astratta per altro verso.
La premessa storico-fattuale da cui muovere concerne l'atto di separazione fra coniugi che non contiene alcuna dichiarazione di
“autosufficienza”, men che mai qualificata. Emerge dall'accordo la volontà dei due protagonisti di prevedere un assegno di mantenimento a carico del sig. ed a favore della sig.ra Per_1 Pt_1 dell'importo di euro 100,00 mensili. Orbene.
E' incontestabile che rientra fra i compiti ineludibili del Giudice l'analisi delle allegazioni delle parti e del compendio documentale su cui le stesse si reggono. Analisi da valorizzare alla luce dei noti principi processuali incentrati sulle reciproche contestazioni attraverso le quali le parti perimetrano la effettiva materia del contendere.
Se non che, una interpretazione dell'accordo di separazione nel senso evocato dal resistente non è processualmente predicabile CP_1 perché manca qualsiasi possibilità di valutare, in concreto, le situazioni soggettive dei coniugi, dirette e quindi reciproche, che delineano il contesto entro cui è maturato l'accordo stesso. Insomma.
La situazione reddituale del coniuge non può rappresentare un dato realistico se offerto in scrutinio senza alcuna possibilità di valutarne l'effettiva pregnanza in ottica assistenziale, pacifico dovendosi ritenere che il reddito della persona va commisurato prioritariamente alle esigenze di un determinato nucleo familiare prima di poter concludere circa la sua ulteriore
“capacità” -appunto- assistenziale. E siccome l ha valorizzato soltanto questa situazione per neutralizzare CP_1 il diritto fatto valere dall'istante è del tutto evidente che sarebbe stato compito del resistente Istituto fornire una prova reale del dato “estintivo/impeditivo”. Cosa non avvenuta, in quanto la sola valorizzazione algebrica del dato reddituale del sig. avulsa da ogni riferimento ai dati oggettivi che Per_1 ne illustrano la concretezza, non consente alcuna valutazione realistica sulla effettiva capacità assistenziale del coniuge separato (che, solo esemplificativamente, potrebbe vivere nuove situazioni familiari implicanti oneri economici variegati, oppure potrebbe scontare posizioni di sofferenza economica a loro volta interferenti in negativo sul reddito pensionistico documentato;
etc.).
3 L'equazione “esiguità del mantenimento=rinuncia alla percezione di un sostegno maggiore=stato di bisogno precostituito” è priva di valenza sostanziale nella fattispecie de qua nella misura in cui muove da una premessa indimostrata, e cioè che la ricorrente avrebbe potuto realmente concludere un più favorevole accordo con il coniuge, ricavandone un “utile” in termini economici tale da annullare lo stato di bisogno. Senza queste prerogative fattuali le argomentazioni dell' restano su un CP_1 terreno di pura astrazione e, pertanto, ineludibilmente si scontrano contro un arresto ermeneutico ormai consolidato. (4)
Ed invero, è ormai “pacifico” almeno a decorrere da Cass. n.14513/2020 che la rinuncia all'assegno di mantenimento si staglia come dato non risolutivo per la sua obiettiva evanescenza, specie se riflette una situazione priva di ricadute “reddituali” concrete.
<Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui
4 manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione). Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.>> Così in termini parte motiva di Cass., sentenza n.7235/23. (5)
Un tale tracciato ermeneutico non è stato messo in discussione dalla pronuncia evocata dall'ente previdenziale che, a ben vedere, si attesta sui principi basilari del nostro sistema processuale, ed in particolare su quello della pregnanza risolutiva delle fonti di prova acquisite su impulso delle parti e scrutinate dal Giudice.
<… a fondamento del decisum, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi della Suprema Corte in materia, ha ritenuto insussistente il requisito dello stato di bisogno;
a tale riguardo, la Corte di appello ha considerato la dichiarazione contenuta nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, la dichiarazione con cui la parte aveva affermato di essere economicamente autosufficiente e di non aver nulla a pretendere dalla moglie. In particolare, il rinunciava al contributo di mantenimento, Pt_2 assumendo di essere aiutato dalla propria famiglia di origine e di essere proprietario di due immobili. I Giudici hanno osservato come la dichiarazione di autosufficienza economica, compiuta in sede di separazione o di divorzio che accompagna la rinuncia all'assegno di mantenimento, dovesse essere contestualizzata, potendo attribuirsi alla stessa significati diversi. Nel caso di specie, la dichiarazione, in concreto resa, escludeva la condizione di bisogno anche perché la parte non aveva allegato nulla che dimostrasse una
5 situazione diversa rispetto a quella rappresentata nell'accordo con il coniuge;
…
… per la parte ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver ricavato automaticamente dalla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento in sede di separazione la condizione di autosufficienza economica, ostativa al beneficio;
il motivo è infondato;
è principio della Corte che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, rileva, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla "condizione oggettiva" dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge "senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole" (Cass. nr. 24954 del 2021, cui ha dato continuità, tra le altre, Cass. nr. 21573 del 2023; in precedenza, Cass. nr. 14513 del 2020); fermo il principio esposto, la Corte di appello ha pronunciato nel rispetto e non in violazione della regola iuris;
i giudici territoriali, consapevoli che la rinuncia all'assegno di mantenimento resa in sede di cessazione degli effetti civili non ha ex se il significato di autosufficienza economica, hanno però attribuito, criticamente, un significato alla dichiarazione come in concreto resa e, in uno agli altri elementi di giudizio, hanno accertato l'insussistenza dello stato di bisogno, presupposto del diritto azionato;
nella fattispecie, si è in presenza di un tipico accertamento di merito;
i Giudici hanno liberamente apprezzato il materiale di causa e concluso nei termini indicati;
l'operata ricostruzione dei fatti non è sindacabile in questa sede>> Così in termini, Cass., ordin. n.23193/24.
La portata della pronuncia sembra ben chiara. E rimanda, ineludibilmente, alla necessità di un riscontro situazionale oggettivo e concreto che privi della sua patologica astrazione la duplice equazione di cui si è detto in precedenza. (6)
In definitiva, la asserita esiguità dell'assegno concordato al momento della separazione coniugale di per sé nulla “illustra” senza un reale collegamento con la situazione reddituale del coniuge separato che, a sua volta, andrebbe analizzata in un più ampio contesto interpersonale, abitativo e, in senso lato, sociale prima di poter concludere circa l'effettiva “capacità” assistenziale dello stesso. Che -ripetesi- deve essere concreta in maniera da interferire positivamente non in astratto con lo stato di bisogno della persona interessata alla prestazione assistenziale. Nessun dato ulteriore desumendosi dall'accordo in disamina le conclusioni paiono necessitate.
6 E quindi. Una volta positivamente riscontrati i requisiti di Legge per ritenere fondata l'iniziativa attorea, solo un puntuale sforzo -espositivo e- dimostrativo dell' avrebbe potuto paralizzare in concreto tale iniziativa. CP_1
Nel caso di specie, l si è affidato ad una situazione puramente astratta, CP_1 priva di collegamenti reddituali effettivi e, di conseguenza, priva di concreta apprezzabilità processuale.
E' appena il caso di aggiungere che, a fronte di un tale scenario, la tempistica degli accadimenti, pure stigmatizzata dall'ente previdenziale, perde qualsivoglia consistenza, potendo evidentemente la stessa rimanere oggetto di chiavi di lettura diversificate, tutte “astrattamente” e “potenzialmente” condivisibili.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole alla ricorrente, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione -nuovamente- come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza aprile 2024;
2) condanna l' a corrispondere alla sig.ra i ratei CP_1 Parte_1 maturati e maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità normative, oltre accessori come per Legge;
3) condanna il resistente alle spese di lite che si liquidano, con CP_1 attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5446, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 21 marzo 2025, vertente TRA
, nata il giorno 15.01.1954 in CASTELLAMMARE di STABIA e Parte_1 residente in S. ANTONIO ABATE, C.F.: CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Bruno BRUNELLA presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in NAPOLI alla via MORGANTINI n.3 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 26.09.2024 la sig.ra Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, esponendo:
-- di aver presentato il giorno 8 marzo 2024 domanda all per vedersi CP_1 riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
1 -- di essersi vista rigettare la domanda perché al momento della formalizzazione della separazione coniugale si era accordata per un assegno di mantenimento, in suo favore, esiguo;
-- di avere invano proposto ricorso al Comitato P.le dell' CP_1
Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell'ente previdenziale all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata, in prima trattazione, al 21 marzo 2025.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Va, in primo luogo, segnalato che la fase amministrativa si è negativamente chiusa sulla base di un responso circoscritto alla sola questione “interconiugale”. Specularmente, le difese giudiziali spiegate dal resistente restano CP_1 unicamente agganciate a detta questione.
Ed invero, obietta l'ente previdenziale che la sig.ra non Parte_1 avrebbe diritto alla prestazione assistenziale in scrutinio per essersi nella buona sostanza dichiarata “autosufficiente” al momento della formalizzazione della separazione coniugale, concordando un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge (= euro cento mensili) addirittura irrisorio a fronte della capacità reddituale dello stesso, pari ad euro 1.783,92 netti mensili. Una tale fonte reddituale, allega l consentirebbe il pagamento di un CP_1 assegno di mantenimento certamente superiore a quello pattuito, che è pari a meno di 1/17> del trattamento pensionistico di cui il coniuge separato beneficia. Insomma, argomenta il resistente , < la pattuizione in forza della quale CP_1 ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento o la pattuizione che stabilisca un assegno di mantenimento oggettivamente esiguo rispetto alle capacità economiche dell'altro coniuge implica l'esistenza di una autonoma capacità di mantenimento;
la ricorrente, infatti, pur potendo ottenere un assegno di mantenimento congruo, ha accettato un assegno di importo minimo, dichiarandosi di fatto economicamente autosufficiente>.
2 (3)
Segnalato che i dati “circostanzial” inerenti il trattamento pensionistico del sig. coniuge separato dell'istante, e la Persona_1 situazione reddituale effettiva in cui versa la ricorrente devono ritenersi processualmente “pacifici”, rileva il G.U.L. essere la prospettiva da cui si pone l non condivisibile per la sua evidente perimetrazione deduttiva per un CP_1 verso, astratta per altro verso.
La premessa storico-fattuale da cui muovere concerne l'atto di separazione fra coniugi che non contiene alcuna dichiarazione di
“autosufficienza”, men che mai qualificata. Emerge dall'accordo la volontà dei due protagonisti di prevedere un assegno di mantenimento a carico del sig. ed a favore della sig.ra Per_1 Pt_1 dell'importo di euro 100,00 mensili. Orbene.
E' incontestabile che rientra fra i compiti ineludibili del Giudice l'analisi delle allegazioni delle parti e del compendio documentale su cui le stesse si reggono. Analisi da valorizzare alla luce dei noti principi processuali incentrati sulle reciproche contestazioni attraverso le quali le parti perimetrano la effettiva materia del contendere.
Se non che, una interpretazione dell'accordo di separazione nel senso evocato dal resistente non è processualmente predicabile CP_1 perché manca qualsiasi possibilità di valutare, in concreto, le situazioni soggettive dei coniugi, dirette e quindi reciproche, che delineano il contesto entro cui è maturato l'accordo stesso. Insomma.
La situazione reddituale del coniuge non può rappresentare un dato realistico se offerto in scrutinio senza alcuna possibilità di valutarne l'effettiva pregnanza in ottica assistenziale, pacifico dovendosi ritenere che il reddito della persona va commisurato prioritariamente alle esigenze di un determinato nucleo familiare prima di poter concludere circa la sua ulteriore
“capacità” -appunto- assistenziale. E siccome l ha valorizzato soltanto questa situazione per neutralizzare CP_1 il diritto fatto valere dall'istante è del tutto evidente che sarebbe stato compito del resistente Istituto fornire una prova reale del dato “estintivo/impeditivo”. Cosa non avvenuta, in quanto la sola valorizzazione algebrica del dato reddituale del sig. avulsa da ogni riferimento ai dati oggettivi che Per_1 ne illustrano la concretezza, non consente alcuna valutazione realistica sulla effettiva capacità assistenziale del coniuge separato (che, solo esemplificativamente, potrebbe vivere nuove situazioni familiari implicanti oneri economici variegati, oppure potrebbe scontare posizioni di sofferenza economica a loro volta interferenti in negativo sul reddito pensionistico documentato;
etc.).
3 L'equazione “esiguità del mantenimento=rinuncia alla percezione di un sostegno maggiore=stato di bisogno precostituito” è priva di valenza sostanziale nella fattispecie de qua nella misura in cui muove da una premessa indimostrata, e cioè che la ricorrente avrebbe potuto realmente concludere un più favorevole accordo con il coniuge, ricavandone un “utile” in termini economici tale da annullare lo stato di bisogno. Senza queste prerogative fattuali le argomentazioni dell' restano su un CP_1 terreno di pura astrazione e, pertanto, ineludibilmente si scontrano contro un arresto ermeneutico ormai consolidato. (4)
Ed invero, è ormai “pacifico” almeno a decorrere da Cass. n.14513/2020 che la rinuncia all'assegno di mantenimento si staglia come dato non risolutivo per la sua obiettiva evanescenza, specie se riflette una situazione priva di ricadute “reddituali” concrete.
<Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta. Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui
4 manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione). Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.>> Così in termini parte motiva di Cass., sentenza n.7235/23. (5)
Un tale tracciato ermeneutico non è stato messo in discussione dalla pronuncia evocata dall'ente previdenziale che, a ben vedere, si attesta sui principi basilari del nostro sistema processuale, ed in particolare su quello della pregnanza risolutiva delle fonti di prova acquisite su impulso delle parti e scrutinate dal Giudice.
<… a fondamento del decisum, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi della Suprema Corte in materia, ha ritenuto insussistente il requisito dello stato di bisogno;
a tale riguardo, la Corte di appello ha considerato la dichiarazione contenuta nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, la dichiarazione con cui la parte aveva affermato di essere economicamente autosufficiente e di non aver nulla a pretendere dalla moglie. In particolare, il rinunciava al contributo di mantenimento, Pt_2 assumendo di essere aiutato dalla propria famiglia di origine e di essere proprietario di due immobili. I Giudici hanno osservato come la dichiarazione di autosufficienza economica, compiuta in sede di separazione o di divorzio che accompagna la rinuncia all'assegno di mantenimento, dovesse essere contestualizzata, potendo attribuirsi alla stessa significati diversi. Nel caso di specie, la dichiarazione, in concreto resa, escludeva la condizione di bisogno anche perché la parte non aveva allegato nulla che dimostrasse una
5 situazione diversa rispetto a quella rappresentata nell'accordo con il coniuge;
…
… per la parte ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver ricavato automaticamente dalla mancata richiesta dell'assegno di mantenimento in sede di separazione la condizione di autosufficienza economica, ostativa al beneficio;
il motivo è infondato;
è principio della Corte che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, rileva, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla "condizione oggettiva" dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge "senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole" (Cass. nr. 24954 del 2021, cui ha dato continuità, tra le altre, Cass. nr. 21573 del 2023; in precedenza, Cass. nr. 14513 del 2020); fermo il principio esposto, la Corte di appello ha pronunciato nel rispetto e non in violazione della regola iuris;
i giudici territoriali, consapevoli che la rinuncia all'assegno di mantenimento resa in sede di cessazione degli effetti civili non ha ex se il significato di autosufficienza economica, hanno però attribuito, criticamente, un significato alla dichiarazione come in concreto resa e, in uno agli altri elementi di giudizio, hanno accertato l'insussistenza dello stato di bisogno, presupposto del diritto azionato;
nella fattispecie, si è in presenza di un tipico accertamento di merito;
i Giudici hanno liberamente apprezzato il materiale di causa e concluso nei termini indicati;
l'operata ricostruzione dei fatti non è sindacabile in questa sede>> Così in termini, Cass., ordin. n.23193/24.
La portata della pronuncia sembra ben chiara. E rimanda, ineludibilmente, alla necessità di un riscontro situazionale oggettivo e concreto che privi della sua patologica astrazione la duplice equazione di cui si è detto in precedenza. (6)
In definitiva, la asserita esiguità dell'assegno concordato al momento della separazione coniugale di per sé nulla “illustra” senza un reale collegamento con la situazione reddituale del coniuge separato che, a sua volta, andrebbe analizzata in un più ampio contesto interpersonale, abitativo e, in senso lato, sociale prima di poter concludere circa l'effettiva “capacità” assistenziale dello stesso. Che -ripetesi- deve essere concreta in maniera da interferire positivamente non in astratto con lo stato di bisogno della persona interessata alla prestazione assistenziale. Nessun dato ulteriore desumendosi dall'accordo in disamina le conclusioni paiono necessitate.
6 E quindi. Una volta positivamente riscontrati i requisiti di Legge per ritenere fondata l'iniziativa attorea, solo un puntuale sforzo -espositivo e- dimostrativo dell' avrebbe potuto paralizzare in concreto tale iniziativa. CP_1
Nel caso di specie, l si è affidato ad una situazione puramente astratta, CP_1 priva di collegamenti reddituali effettivi e, di conseguenza, priva di concreta apprezzabilità processuale.
E' appena il caso di aggiungere che, a fronte di un tale scenario, la tempistica degli accadimenti, pure stigmatizzata dall'ente previdenziale, perde qualsivoglia consistenza, potendo evidentemente la stessa rimanere oggetto di chiavi di lettura diversificate, tutte “astrattamente” e “potenzialmente” condivisibili.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole alla ricorrente, nei termini di cui al dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione -nuovamente- come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza aprile 2024;
2) condanna l' a corrispondere alla sig.ra i ratei CP_1 Parte_1 maturati e maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità normative, oltre accessori come per Legge;
3) condanna il resistente alle spese di lite che si liquidano, con CP_1 attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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