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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3593/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3593/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB) Via S. Maurizio al Lambro n. 19/D, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Cilmi e dall'avv. Alberto Lancellotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Monza (MB), Via Mentana n. 29, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le gravi violazioni dei doveri genitoriali del sig. che CP_1 continua a disinteressarsi, sia moralmente che materialmente, del figlio così giudicare: Per_1
- disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sig.ra , ex art. Per_1 Parte_1
337quater c.c. (c.d. affidamento super esclusivo), con collocamento presso di lei, anche ai fini anagrafici e fiscali, disponendo che la madre potrà assumere anche le decisioni nelle questioni di maggior rilevanza per la vita del figlio, quali istruzione, salute, educazione e residenza abituale e potrà provvedere, sempre in via esclusiva, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative per il minore, comprese quelle relative al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
- stabilire la modalità di visita del padre solo se e nella misura ritenuta utile nell'interesse del figlio e comunque in spazio neutro;
Per_1
- disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere in favore della sig.ra , CP_1 Parte_1 nella sua qualità di genitore affidatario del figlio minore con cadenza mensile, un assegno Per_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario di quest'ultimo, di importo pari ad euro 400,00, da versarsi entro il primo giorno di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ovvero di diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, come da linee guida sottoscritte in data 7 maggio 2018 da Tribunale di Monza e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza che si intendono qui trascritte;
- con vittoria di spese e compensi professionali.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 27.05.2024 dopo aver premesso di avere intrattenuto Parte_1 una relazione con dalla quale è nato il figlio in data 24.12.2017, chiedeva che CP_1 Per_1 il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, disponendo l'affido esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, la regolamentazione delle visite paterne in contesto protetto e che fosse determinato in € 400,00 il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19.11.2024, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nessuno compariva per parte resistente;
il Giudice delegato dichiarava quindi la contumacia di parte resistente, procedeva all'audizione della ricorrente e, all'esito, si riservava. Con ordinanza resa in parti data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione e educazione, ivi inclusa la richiesta di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
II. Dispone il collocamento del minore presso la madre;
III. Dispone che il padre possa incontrare il figlio minore secondo i tempi (compresi i periodi di vacanza) e le modalità che saranno fissati dal Servizio Sociale del Comune di Brugherio (MB) (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore) di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Bernareggio (MB) (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), eventualmente anche in Spazio Neutro ed alla presenza di un educatore, al fine di assicurare l'instaurazione e lo svolgimento di un rapporto sereno, stabile e continuativo tra il padre ed il figlio minore in un contesto di garanzia per il minore nel suo esclusivo interesse;
IV. Pone a carico di l'importo di € 150,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024; V. Pone a carico di il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario CP_1
Nazionale e scolastiche obbligatorie;
VI. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' di Bernareggio (MB) di trasmettere a questa Autorità CP_2
Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica Email_1
l'estratto contributivo di (c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
01.10.1997 e residente a [...], e di comunicare tutte le prestazioni anche assistenziali erogate al suindicato contribuente, entro il giorno 19 gennaio 2025; VII. Ordina ex art. 213 c.p.c. al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la trasmissione a questa Autorità Giudiziaria di ogni informazione in suo possesso relativa a (c.f. CP_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
San Bartolomeo n. 31, ivi incluso il suo attuale stato detentivo, entro il giorno 19 gennaio 2025; VII. Fissa per l'esame delle produzioni documentale dell' l'udienza del giorno 5 febbraio 2025 CP_2 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e invitando a tal fine le parti a depositare in giudizio entro il giorno 5 febbraio 2025 note scritte sostitutive di udienza, riservando all'esito l'adozione del provvedimento per la prosecuzione del giudizio.” Con decreto del 10.10.2025 il Giudice, preso atto che l' e il DAP non avevano trasmesso la CP_2 documentazione richiesta, rinnovava l'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. alle predette Amministrazioni e fissava udienza per il 10.12.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. A tale udienza parte ricorrente, preso atto del deposito documentale da parte delle Amministrazioni richieste, rassegnava le proprie conclusioni e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. II. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento del figlio ai genitori. Per_1
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017). Ritiene il Tribunale che, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, non possa formularsi una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre. Il resistente, infatti, secondo quanto riferito dalla ricorrente, a seguito della rottura della relazione tra le parti avvenuta nel mese di dicembre 2022, ha interrotto i rapporti non solo con la ex compagna ma anche con il figlio minore, non vede dal mese di gennaio del 2023 e non ha mai provveduto Per_1 al mantenimento del figlio minore né si è interessato al suo andamento scolastico. Quanto riferito dalla ricorrente trova conferma, tra l'altro, nel contegno processuale del resistente che, seppur destinatario di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei suoi confronti, non si è costituito nel presente procedimento né è comparso. Il resistente, peraltro, già interessato da condanne penali per tentato omicidio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti quando era ancora minorenne, nel mese di ottobre 2024 è stato nuovamente tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Monza per scontare una pena fino al 28.10.2028, pena che dal 9.9.2025 sta scontando in regime di detenzione domiciliare in Bernareggio Via San Bartolomeo n. 31, il tutto come risulta dal certificato trasmesso dal DAP in data 21.10.2025 su ordine del Tribunale. L'assenza del padre dalla vita del figlio, determinata sia dal disinteresse sopra esposto che dallo stato detentivo del padre, oltre che avere ricadute sul benessere e lo sviluppo del figlio stesso, determina l'impossibilità per i genitori di assumere decisioni condivise nell'interesse del minore, pregiudicandone quindi anche gli interessi materiali. Alla luce di quanto precede deve formularsi una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità. Deve, al contrario, formularsi una valutazione prognostica favorevole circa l'esercizio della genitorialità in capo alla madre che, nonostante le difficoltà sociali e l'assenza di aiuto da parte del padre, si è fatta carico delle esigenze morali e materiali del figlio minore. Deve, di conseguenza, essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Tenuto conto Per_1 del disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative al figlio e della necessità che siano assunte decisioni nell'interesse del minore al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per lui più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni più importanti rispetto al figlio minore, in particolare in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione. Deve quindi essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre, in continuità con Per_1 la situazione in essere da tempo. Le visite padre/figlio potranno avvenire solo per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente secondo i tempi e con le modalità che saranno fissate dai servizi stessi, esclusivamente in Spazio Neutro e alla presenza di un educatore, a condizione che il padre manifesti la volontà di riprendere in modo costante i rapporti con il figlio minore e che la condizione del minore consenta una ripresa dei rapporti. III. Quanto al mantenimento del minore, è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Dai documenti acquisiti in atti è emerso che la ricorrente svolge attività lavorativa presso la società Diffusione Tessile Srl con contratto a tempo indeterminato e nell'anno di imposta 2023 (CU 2024) ha esposto redditi lordi annui di € 23.486,369, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.642,99 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 20.107,51, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 1.468,52 netti mensili. La stessa ha dichiarato di vivere unitamente al figlio presso l'abitazione dei genitori e non ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili né spese per abitazione. In merito al resistente, la ricorrente all'udienza del 19.11.2024 ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'attuale occupazione lavorativa del resistente. Su ordine del Tribunale l' in data 21.10.2025 ha trasmesso l'estratto conto contributivo di CP_2 [...] da cui risulta che lo stesso nell'anno 2023 ha percepito le seguenti entrate da lavoro CP_1 dipendente: € 938,00 per attività lavorativa svolta dal 05.06.2023 al 04.08.2023 presso Work in progress Srls;
€ 1.074,00 per attività lavorativa svolta dal 17.07.2023 al 31.10.2023 presso Emilav Srls;
€ 3.065,00 per attività lavorativa svolta dal 31.10.2023 al 31.12.2023 presso Spa Humagest Spa.
nell'anno 2024 ha percepito le seguenti entrate da lavoro dipendente: € 10.310,00 per CP_1 attività lavorativa svolta dal 01.01.2024 al 30.06.2024 presso Spa Humagest Spa;
€ 3.071,00 per attività lavorativa svolta dal 01.07.2024 al 20.09.2024 presso Ditta Fregonese Davide;
€ 637,00 per attività lavorativa svolta dal 23.09.2024 al 11.10.2024 presso Srl Diesse Group. Successivamente a tale data il è stato tratto in arresto e non risulta che percepisca alcuna indennità Naspi. CP_1
Tenuto conto di quanto precede, considerato che gli oneri di mantenimento del figlio gravano sulla sola madre, che il padre si presume pienamente dotato di capacità lavorativa tenuto conto della sua giovane età e delle sue esperienze lavorative, considerato altresì che lo stesso al momento sta scontando la pena in regime di detenzione domiciliare e che potrebbe essere autorizzato a prestare attività lavorativa in orari stabiliti dal Magistrato di Sorveglianza, pare equo e congruo determinare come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di , oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie ivi indicate. La ricorrente, inoltre, in virtù dell'affido esclusivo del figlio a sé, percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il minore. IV. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili giusta la mancata costituzione del resistente che, non costituendosi, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede: I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione e educazione, ivi inclusa la richiesta di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
II. Dispone il collocamento del minore presso la madre;
III. Dispone che le visite padre/figlio potranno avvenire solo per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente (Servizio Sociale del Comune di Brugherio (MB) territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore e Servizi Sociali del Comune di Bernareggio territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), secondo i tempi e con le modalità che saranno fissate dai servizi stessi, esclusivamente in Spazio Neutro e alla presenza di un educatore, a condizione che il padre manifesti la volontà di riprendere in modo costante i rapporti con il figlio minore e che la condizione del minore consenta una ripresa dei rapporti;
IV. Pone a carico di l'importo di € 150,00, da versarsi a in via anticipata, CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio CP_1
Sanitario Nazionale e scolastiche obbligatorie;
V. Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico sia percepito in via esclusiva dalla madre;
VI. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3593/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Brugherio (MB) Via S. Maurizio al Lambro n. 19/D, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Cilmi e dall'avv. Alberto Lancellotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Monza (MB), Via Mentana n. 29, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...] RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, attese le gravi violazioni dei doveri genitoriali del sig. che CP_1 continua a disinteressarsi, sia moralmente che materialmente, del figlio così giudicare: Per_1
- disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sig.ra , ex art. Per_1 Parte_1
337quater c.c. (c.d. affidamento super esclusivo), con collocamento presso di lei, anche ai fini anagrafici e fiscali, disponendo che la madre potrà assumere anche le decisioni nelle questioni di maggior rilevanza per la vita del figlio, quali istruzione, salute, educazione e residenza abituale e potrà provvedere, sempre in via esclusiva, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative per il minore, comprese quelle relative al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
- stabilire la modalità di visita del padre solo se e nella misura ritenuta utile nell'interesse del figlio e comunque in spazio neutro;
Per_1
- disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere in favore della sig.ra , CP_1 Parte_1 nella sua qualità di genitore affidatario del figlio minore con cadenza mensile, un assegno Per_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario di quest'ultimo, di importo pari ad euro 400,00, da versarsi entro il primo giorno di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ovvero di diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, come da linee guida sottoscritte in data 7 maggio 2018 da Tribunale di Monza e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza che si intendono qui trascritte;
- con vittoria di spese e compensi professionali.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 27.05.2024 dopo aver premesso di avere intrattenuto Parte_1 una relazione con dalla quale è nato il figlio in data 24.12.2017, chiedeva che CP_1 Per_1 il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, disponendo l'affido esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, la regolamentazione delle visite paterne in contesto protetto e che fosse determinato in € 400,00 il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 19.11.2024, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nessuno compariva per parte resistente;
il Giudice delegato dichiarava quindi la contumacia di parte resistente, procedeva all'audizione della ricorrente e, all'esito, si riservava. Con ordinanza resa in parti data, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art.473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione e educazione, ivi inclusa la richiesta di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
II. Dispone il collocamento del minore presso la madre;
III. Dispone che il padre possa incontrare il figlio minore secondo i tempi (compresi i periodi di vacanza) e le modalità che saranno fissati dal Servizio Sociale del Comune di Brugherio (MB) (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore) di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Bernareggio (MB) (territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), eventualmente anche in Spazio Neutro ed alla presenza di un educatore, al fine di assicurare l'instaurazione e lo svolgimento di un rapporto sereno, stabile e continuativo tra il padre ed il figlio minore in un contesto di garanzia per il minore nel suo esclusivo interesse;
IV. Pone a carico di l'importo di € 150,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024; V. Pone a carico di il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario CP_1
Nazionale e scolastiche obbligatorie;
VI. Ordina ex art. 213 c.p.c. all' di Bernareggio (MB) di trasmettere a questa Autorità CP_2
Giudiziaria all'indirizzo di posta elettronica Email_1
l'estratto contributivo di (c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
01.10.1997 e residente a [...], e di comunicare tutte le prestazioni anche assistenziali erogate al suindicato contribuente, entro il giorno 19 gennaio 2025; VII. Ordina ex art. 213 c.p.c. al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la trasmissione a questa Autorità Giudiziaria di ogni informazione in suo possesso relativa a (c.f. CP_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
San Bartolomeo n. 31, ivi incluso il suo attuale stato detentivo, entro il giorno 19 gennaio 2025; VII. Fissa per l'esame delle produzioni documentale dell' l'udienza del giorno 5 febbraio 2025 CP_2 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e invitando a tal fine le parti a depositare in giudizio entro il giorno 5 febbraio 2025 note scritte sostitutive di udienza, riservando all'esito l'adozione del provvedimento per la prosecuzione del giudizio.” Con decreto del 10.10.2025 il Giudice, preso atto che l' e il DAP non avevano trasmesso la CP_2 documentazione richiesta, rinnovava l'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. alle predette Amministrazioni e fissava udienza per il 10.12.2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. A tale udienza parte ricorrente, preso atto del deposito documentale da parte delle Amministrazioni richieste, rassegnava le proprie conclusioni e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. II. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento del figlio ai genitori. Per_1
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n. 24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, peraltro, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010). Sotto tale profilo costituisce indice della inidoneità genitoriale il disinteresse totale e circostanziato manifestato da un genitore nei confronti della prole, che può tradursi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella mancata contribuzione ai bisogni dei figli (Cass. civ. 26587/2009 e 977/2017). Ritiene il Tribunale che, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, non possa formularsi una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità in capo al padre. Il resistente, infatti, secondo quanto riferito dalla ricorrente, a seguito della rottura della relazione tra le parti avvenuta nel mese di dicembre 2022, ha interrotto i rapporti non solo con la ex compagna ma anche con il figlio minore, non vede dal mese di gennaio del 2023 e non ha mai provveduto Per_1 al mantenimento del figlio minore né si è interessato al suo andamento scolastico. Quanto riferito dalla ricorrente trova conferma, tra l'altro, nel contegno processuale del resistente che, seppur destinatario di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei suoi confronti, non si è costituito nel presente procedimento né è comparso. Il resistente, peraltro, già interessato da condanne penali per tentato omicidio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti quando era ancora minorenne, nel mese di ottobre 2024 è stato nuovamente tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Monza per scontare una pena fino al 28.10.2028, pena che dal 9.9.2025 sta scontando in regime di detenzione domiciliare in Bernareggio Via San Bartolomeo n. 31, il tutto come risulta dal certificato trasmesso dal DAP in data 21.10.2025 su ordine del Tribunale. L'assenza del padre dalla vita del figlio, determinata sia dal disinteresse sopra esposto che dallo stato detentivo del padre, oltre che avere ricadute sul benessere e lo sviluppo del figlio stesso, determina l'impossibilità per i genitori di assumere decisioni condivise nell'interesse del minore, pregiudicandone quindi anche gli interessi materiali. Alla luce di quanto precede deve formularsi una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità. Deve, al contrario, formularsi una valutazione prognostica favorevole circa l'esercizio della genitorialità in capo alla madre che, nonostante le difficoltà sociali e l'assenza di aiuto da parte del padre, si è fatta carico delle esigenze morali e materiali del figlio minore. Deve, di conseguenza, essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Tenuto conto Per_1 del disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative al figlio e della necessità che siano assunte decisioni nell'interesse del minore al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per lui più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni più importanti rispetto al figlio minore, in particolare in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione. Deve quindi essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre, in continuità con Per_1 la situazione in essere da tempo. Le visite padre/figlio potranno avvenire solo per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente secondo i tempi e con le modalità che saranno fissate dai servizi stessi, esclusivamente in Spazio Neutro e alla presenza di un educatore, a condizione che il padre manifesti la volontà di riprendere in modo costante i rapporti con il figlio minore e che la condizione del minore consenta una ripresa dei rapporti. III. Quanto al mantenimento del minore, è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Dai documenti acquisiti in atti è emerso che la ricorrente svolge attività lavorativa presso la società Diffusione Tessile Srl con contratto a tempo indeterminato e nell'anno di imposta 2023 (CU 2024) ha esposto redditi lordi annui di € 23.486,369, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.642,99 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (CU 2023) ha esposto redditi lordi annui di circa € 20.107,51, pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 1.468,52 netti mensili. La stessa ha dichiarato di vivere unitamente al figlio presso l'abitazione dei genitori e non ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili né spese per abitazione. In merito al resistente, la ricorrente all'udienza del 19.11.2024 ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'attuale occupazione lavorativa del resistente. Su ordine del Tribunale l' in data 21.10.2025 ha trasmesso l'estratto conto contributivo di CP_2 [...] da cui risulta che lo stesso nell'anno 2023 ha percepito le seguenti entrate da lavoro CP_1 dipendente: € 938,00 per attività lavorativa svolta dal 05.06.2023 al 04.08.2023 presso Work in progress Srls;
€ 1.074,00 per attività lavorativa svolta dal 17.07.2023 al 31.10.2023 presso Emilav Srls;
€ 3.065,00 per attività lavorativa svolta dal 31.10.2023 al 31.12.2023 presso Spa Humagest Spa.
nell'anno 2024 ha percepito le seguenti entrate da lavoro dipendente: € 10.310,00 per CP_1 attività lavorativa svolta dal 01.01.2024 al 30.06.2024 presso Spa Humagest Spa;
€ 3.071,00 per attività lavorativa svolta dal 01.07.2024 al 20.09.2024 presso Ditta Fregonese Davide;
€ 637,00 per attività lavorativa svolta dal 23.09.2024 al 11.10.2024 presso Srl Diesse Group. Successivamente a tale data il è stato tratto in arresto e non risulta che percepisca alcuna indennità Naspi. CP_1
Tenuto conto di quanto precede, considerato che gli oneri di mantenimento del figlio gravano sulla sola madre, che il padre si presume pienamente dotato di capacità lavorativa tenuto conto della sua giovane età e delle sue esperienze lavorative, considerato altresì che lo stesso al momento sta scontando la pena in regime di detenzione domiciliare e che potrebbe essere autorizzato a prestare attività lavorativa in orari stabiliti dal Magistrato di Sorveglianza, pare equo e congruo determinare come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di , oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie ivi indicate. La ricorrente, inoltre, in virtù dell'affido esclusivo del figlio a sé, percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il minore. IV. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili giusta la mancata costituzione del resistente che, non costituendosi, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede: I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni più importanti per il figlio ivi incluse quelle in materia di salute, residenza, istruzione e educazione, ivi inclusa la richiesta di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
II. Dispone il collocamento del minore presso la madre;
III. Dispone che le visite padre/figlio potranno avvenire solo per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente (Servizio Sociale del Comune di Brugherio (MB) territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza della minore e Servizi Sociali del Comune di Bernareggio territorialmente competenti in ragione dell'attuale residenza del padre), secondo i tempi e con le modalità che saranno fissate dai servizi stessi, esclusivamente in Spazio Neutro e alla presenza di un educatore, a condizione che il padre manifesti la volontà di riprendere in modo costante i rapporti con il figlio minore e che la condizione del minore consenta una ripresa dei rapporti;
IV. Pone a carico di l'importo di € 150,00, da versarsi a in via anticipata, CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre- scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio CP_1
Sanitario Nazionale e scolastiche obbligatorie;
V. Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico sia percepito in via esclusiva dalla madre;
VI. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi