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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2767/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2767/2021 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. DE VECCHI CECILIA
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. BETTI VITTORIO
CONVENUTO/I
Persona_1
RZ CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Betti per Controparte_1
L'Avv De Vecchi per e in sost.ne dell'Avv Perticaro per Parte_1 Per_1
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2767/2021 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. DE VECCHI CECILIA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. BETTI VITTORIO (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PERTICARO PASQUALE e dell'avv. Persona_1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPO DI MARTE 4/P 10 06100 PERUGIApresso il difensore avv. PERTICARO PASQUALE
RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il contratto di locazione intercorso tra la Sig.ra e la Sig.ra nullo (cd. nullità di protezione) per mancanza della forma Parte_2 CP_2 scritta e per l'effetto condannare la Sig.ra residente in [...] alla Controparte_1 restituzione alla Sig.ra della complessiva somma di € 9.200,00 indebitamente Parte_2
percepita in forza del contratto nullo.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare altresì la Sig.ra al risarcimento di tutti i CP_2 danni subiti e subendi dalla Sig.ra per i fatti descritti nel ricorso quantificabili in € Parte_1
7.700,00 o nella diversa somma maggiore e minore che verrà accertata nel corso del giudizio o ritenuta equa o di giustizia, sempre nel limite di valore dichiarato ai sensi dell'art. 14 c. 2 del DPR 115/2002.
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dello Stato essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Conclusioni così precisate in sede di memoria conclusionale:
pagina 2 di 5 integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 9.7.2024, con totale rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato per le attività svolte con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e da distrarsi in favore del procuratore distrattario per la fase successiva, come da istanza di liquidazione e nota spese .
Per : Controparte_1
Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, previa integrazione del contraddittorio come sopra richiesta, in via principale rigettare ogni avversa domanda ed istanza in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto, in via riconvenzionale condannare e al risarcimento di tutti i danni cagionati a Parte_1 Persona_1
come quantificati nel presente atto ovvero in quella diversa misura che verrà Controparte_1
accertata in corso di causa ovvero determinata dal Giudice secondo giustizia ed equità.
In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Per : Persona_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla Sig.ra
[...]
in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto. CP_1
Con vittoria di spese e compenso professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze rese nel corso del giudizio, si è potuto accertare che e hanno occupato l'immobile di proprietà di Parte_3 Persona_1 CP_1
sito in Umbertide, Via Soli 61, dal mese di giugno 2018 fino alla fine del mese di dicembre
[...]
2020; che non venne mai sottoscritto né registrato un contratto di locazione;
che l'iniziale canone mensile di € 500,00 venne ridotto ad € 400,00 dal luglio 2019; che la convenuta ha riconosciuto il pagamento dei canoni almeno fino al novembre 2019 anche se parte ricorrente sostiene di aver interrotto i pagamenti solo a partire dal febbraio 2020, ma senza riuscire a fornirne la prova.
Nonostante la convenuta affermi di aver concesso l'immobile nella sua qualità di affittacamere, appare evidente che, sebbene le parti siano libere di concordare la durata del contratto, solo nel caso in cui la durata dello stesso sia pari o inferiore a trenta giorni non è necessaria la registrazione, mentre per i contratti di durata superiore, si applica il regime delle locazioni transitorie, se di durata inferiore ai 18 mesi, ovvero il regime ordinario, per i contratti di durata superiore ai 18 mesi, con la conseguenza che, nel caso di specie, il contratto è nullo per difetto di forma scritta e registrazione ed il conduttore è pagina 3 di 5 legittimato a richiedere la restituzione dei canoni versati: tuttavia l'obbligo di restituzione, deve essere bilanciato con il principio dell'arricchimento senza causa previsto dall'art. 2041 del codice civile, con compensazione almeno parziale per l'uso che, comunque, gli occupanti hanno fatto dell'immobile, tenendo conto che “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (Cass. 32696/2024). In riferimento ai danni lamentati da parte convenuta all'immobile, non essendo presente un verbale di riconsegna in contraddittorio, non vi è la prova che gli stessi siano stati provocati dalla ricorrente e/o dal chiamato in causa, mentre per i danni lamentati dalla ricorrente come conseguenti e collegati all'inadempimento contrattuale, va tenuto conto del disagio causato dallo stacco delle utenze, che non può trovare giustificazione nelle precarie condizioni economiche del momento della proprietaria. Considerato pertanto che risulta accertato il pagamento di un canone di affitto – di originari € 500,00, ridotto ad € 400,00 da luglio 2019 fino al novembre 2019, per un totale complessivo di € 8.000,00 e la prosecuzione dell'occupazione dell'immobile fino al dicembre 2020 senza il pagamento di alcun canone, si ritiene equa una restituzione alla resistente di una somma di €
4.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento, in favore di della somma di € 4.000,00; Controparte_1 Parte_1
liquida in favore dell'Erario le spese di giudizio di in € 1.668,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre accessori di legge, fino alla perdita dei requisiti per l'ammissione al Gratuito
Patrocinio;
liquida le spese di giudizio di in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori Parte_1
di legge, per la fase successiva alla perdita dei requisiti per l'ammissione al Gratuito Patrocinio, spese da distrarsi in favore dell'Avv. De Vecchi, dichiaratasi antistataria;
liquida le spese di giudizio di in € 2600,00 per compensi professionali, oltre accessori di Persona_1
legge;
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio come sopra liquidate;
Controparte_1
pagina 4 di 5 PERUGIA, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2767/2021 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. DE VECCHI CECILIA
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. BETTI VITTORIO
CONVENUTO/I
Persona_1
RZ CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Betti per Controparte_1
L'Avv De Vecchi per e in sost.ne dell'Avv Perticaro per Parte_1 Per_1
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2767/2021 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. DE VECCHI CECILIA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. BETTI VITTORIO (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PERTICARO PASQUALE e dell'avv. Persona_1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPO DI MARTE 4/P 10 06100 PERUGIApresso il difensore avv. PERTICARO PASQUALE
RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il contratto di locazione intercorso tra la Sig.ra e la Sig.ra nullo (cd. nullità di protezione) per mancanza della forma Parte_2 CP_2 scritta e per l'effetto condannare la Sig.ra residente in [...] alla Controparte_1 restituzione alla Sig.ra della complessiva somma di € 9.200,00 indebitamente Parte_2
percepita in forza del contratto nullo.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare altresì la Sig.ra al risarcimento di tutti i CP_2 danni subiti e subendi dalla Sig.ra per i fatti descritti nel ricorso quantificabili in € Parte_1
7.700,00 o nella diversa somma maggiore e minore che verrà accertata nel corso del giudizio o ritenuta equa o di giustizia, sempre nel limite di valore dichiarato ai sensi dell'art. 14 c. 2 del DPR 115/2002.
Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dello Stato essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Conclusioni così precisate in sede di memoria conclusionale:
pagina 2 di 5 integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 9.7.2024, con totale rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato per le attività svolte con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e da distrarsi in favore del procuratore distrattario per la fase successiva, come da istanza di liquidazione e nota spese .
Per : Controparte_1
Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, previa integrazione del contraddittorio come sopra richiesta, in via principale rigettare ogni avversa domanda ed istanza in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto, in via riconvenzionale condannare e al risarcimento di tutti i danni cagionati a Parte_1 Persona_1
come quantificati nel presente atto ovvero in quella diversa misura che verrà Controparte_1
accertata in corso di causa ovvero determinata dal Giudice secondo giustizia ed equità.
In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Per : Persona_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla Sig.ra
[...]
in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto. CP_1
Con vittoria di spese e compenso professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze rese nel corso del giudizio, si è potuto accertare che e hanno occupato l'immobile di proprietà di Parte_3 Persona_1 CP_1
sito in Umbertide, Via Soli 61, dal mese di giugno 2018 fino alla fine del mese di dicembre
[...]
2020; che non venne mai sottoscritto né registrato un contratto di locazione;
che l'iniziale canone mensile di € 500,00 venne ridotto ad € 400,00 dal luglio 2019; che la convenuta ha riconosciuto il pagamento dei canoni almeno fino al novembre 2019 anche se parte ricorrente sostiene di aver interrotto i pagamenti solo a partire dal febbraio 2020, ma senza riuscire a fornirne la prova.
Nonostante la convenuta affermi di aver concesso l'immobile nella sua qualità di affittacamere, appare evidente che, sebbene le parti siano libere di concordare la durata del contratto, solo nel caso in cui la durata dello stesso sia pari o inferiore a trenta giorni non è necessaria la registrazione, mentre per i contratti di durata superiore, si applica il regime delle locazioni transitorie, se di durata inferiore ai 18 mesi, ovvero il regime ordinario, per i contratti di durata superiore ai 18 mesi, con la conseguenza che, nel caso di specie, il contratto è nullo per difetto di forma scritta e registrazione ed il conduttore è pagina 3 di 5 legittimato a richiedere la restituzione dei canoni versati: tuttavia l'obbligo di restituzione, deve essere bilanciato con il principio dell'arricchimento senza causa previsto dall'art. 2041 del codice civile, con compensazione almeno parziale per l'uso che, comunque, gli occupanti hanno fatto dell'immobile, tenendo conto che “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (Cass. 32696/2024). In riferimento ai danni lamentati da parte convenuta all'immobile, non essendo presente un verbale di riconsegna in contraddittorio, non vi è la prova che gli stessi siano stati provocati dalla ricorrente e/o dal chiamato in causa, mentre per i danni lamentati dalla ricorrente come conseguenti e collegati all'inadempimento contrattuale, va tenuto conto del disagio causato dallo stacco delle utenze, che non può trovare giustificazione nelle precarie condizioni economiche del momento della proprietaria. Considerato pertanto che risulta accertato il pagamento di un canone di affitto – di originari € 500,00, ridotto ad € 400,00 da luglio 2019 fino al novembre 2019, per un totale complessivo di € 8.000,00 e la prosecuzione dell'occupazione dell'immobile fino al dicembre 2020 senza il pagamento di alcun canone, si ritiene equa una restituzione alla resistente di una somma di €
4.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento, in favore di della somma di € 4.000,00; Controparte_1 Parte_1
liquida in favore dell'Erario le spese di giudizio di in € 1.668,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre accessori di legge, fino alla perdita dei requisiti per l'ammissione al Gratuito
Patrocinio;
liquida le spese di giudizio di in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori Parte_1
di legge, per la fase successiva alla perdita dei requisiti per l'ammissione al Gratuito Patrocinio, spese da distrarsi in favore dell'Avv. De Vecchi, dichiaratasi antistataria;
liquida le spese di giudizio di in € 2600,00 per compensi professionali, oltre accessori di Persona_1
legge;
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio come sopra liquidate;
Controparte_1
pagina 4 di 5 PERUGIA, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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