Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, via XXX Ottobre 14;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l’accertamento
della responsabilità del Ministero della Difesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente a seguito dell’illegittima condotta tenuta dalla P.A. e per la condanna al risarcimento integrale degli stessi, che si quantificano in: 1) € 41.274,54 (quarantunomiladuecentosettantaquattro/54), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patito (danno biologico e spese sostenute), – ovvero di quella maggiore o minore somma che l'On. Tribunale adito riterrà giusto e/o equo liquidare; somma eventualmente da determinare, se ritenuto necessario, anche attraverso la predisposizione di perizia tecnica. Oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di notifica del primo rapporto informativo (22.03.2021) al saldo, o da quelle diverse date accertate in corso di giudizio; 2) € 20.000 (ventimila/00) a titolo di risarcimento del danno morale, ovvero di quella maggiore o minore somma che l'On. Tribunale adito riterrà giusto e/o equo liquidare; oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di notifica del primo rapporto informativo (22.03.2021) al saldo, o da quelle diverse date accertate in corso di giudizio;3) € 20.000 (ventimila/00) a titolo di risarcimento per il danno da perdita di chances e/o di capacità reddituale, ovvero di quella maggiore o minore somma che l'On. Tribunale adito riterrà giusto e/o equo liquidare; oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di notifica del primo rapporto informativo (22.03.2021) al saldo, o da quelle diverse date accertate in corso di giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 2024 e depositato il successivo 15 luglio 2024, il ricorrente, graduato dell’Esercito italiano attualmente in servizio presso un’articolazione del Ministero della Difesa avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’accertamento della responsabilità del Ministero intimato per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti a seguito dell’illegittima condotta dallo stesso tenuta e/o per la violazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti e per la condanna al risarcimento integrale degli stessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1. Segnatamente, il medesimo – che riferisce della reiterata illegittima redazione del rapporto informativo n. 72 relativo al periodo 14 agosto 2020 – 18 novembre 2020 che lo riguarda e del suo ripetuto annullamento, dapprima, in sede amministrativa e, poi, in sede giurisdizionale, all’esito del quale ultimo soltanto il rapporto in questione è stato riformulato in maniera adeguata – assume che “l’anomala condotta della P.A.” lo “ha costretto incomprensibilmente ed ingiustificatamente (...) ad una battaglia amministrativa e giudiziale, durata circa 3 anni” , che non poteva non causargli “innumerevoli danni (...), sia dal punto di vista psico-fisico, sia da quello morale, sia dal punto di vista della perdita di chances”.
1.3. La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di diritto:
1 ) “Violazione art. 2087 c.c. e normativa correlata in materia di tutela del lavoratore (d. lgs 66/2010, 81/2008, ecc.)”
2) “Violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 2043 c.c.”
3) “Violazione artt. 2, 3, 32, 97 Cost”.
4) “Violazione legge n. 241/90 e di tutta la normativa in materia di attività procedimentale”
5) “Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e in particolare per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta”
6) “Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento”.
1.4. Lamenta, in particolare, che la condotta della P.A. è stata:
- palesemente ed ingiustificatamente negligente e contraddittoria;
- ingiustificata ed apertamente omissiva e vessatoria; “difatti, dopo l’ennesima ricompilazione del rapporto informativo (che in sostanza riconfermava i contenuti di quelli precedenti ...) impugnato con un ricorso gerarchico respinto con un atto altamente contraddittorio dalla P.A. (...), si ritiene che quest’ultima avesse invece l’obbligo giuridico, disciplinare e morale di intervenire per tutelare il proprio dipendente e approntare i necessari provvedimenti avverso i valutatori che -reiteratamente - si sono letteralmente accaniti, senza alcuna giustificazione contro l’odierno ricorrente”;
- superficiale e “caratterizzata da eccesso di potere in tutte le sue principali figure sintomatiche e che certamente non può dirsi informata ai principi di buona amministrazione, di buona fede e correttezza e, in generale, a tutti i principi che dovrebbero reggere il procedimento e l’attività amministrativa”.
1.5. Trae, conseguentemente, la considerazione che sono evidenti:
- “(...) le responsabilità dell’Amministrazione sia per violazione del generale principio del neminem ledere di cui all'art. 2043 c.c., sia per violazione degli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c. (...)” , non potendosi mettere in dubbio che la P.A. con la propria reiterata illegittima condotta “abbia violato tali norme e tutti gli obblighi derivanti dal rapporto lavorativo, tra cui quelli di valutare con correttezza, diligenza e veridicità il ricorrente”;
- “(...) la grave violazione dell'art. 2087 c.c. (nonché dei D.ti Lgs 66/2010, 81/2008, dei regolamenti specifici in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.); norma quest’ultima che impone al datore di lavoro di adottare tutti quegli accorgimenti che siano necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
1.6. Ritiene, inoltre, che “la predetta illegittima ed arbitraria condotta appare poter essere astrattamente ricondotta anche al mobbing e/o allo straining, posto che con una condotta ripetuta e reiterata nel tempo (...) il ricorrente è stato letteralmente qualificato – mediante giudizi non veritieri – come un pessimo, infimo lavoratore, non attaccato alla divisa, non stimato in ambito lavorativo, ecc., tanto da doversi valutare il suo “licenziamento” per scarso rendimento. Giudizi poi che sono stati accertati essere – dopo anni - non rispondenti alla verità, come desumibile anche dall’ultimo rapporto informativo ricompilato (nonché dalla documentazione caratteristica precedente e successiva del ricorrente - ...)”.
1.7. Assume, quindi, che, al di là della qualificazione della specifica condotta tenuta dalla P.A., innumerevoli sono i danni da lui patiti e, segnatamente:
- il danno biologico, che ritiene provato nel suo concreto manifestarsi ed eziologicamente riconducibile ai fatti di servizio su indicati sulla scorta della perizia medica di parte dimessa in atti e che ha quantificato in complessivi € 40.516,54, comprensivi di personalizzazione, ai quali devono aggiungersi i costi per spese mediche sostenute, pari ad € 758,00, per un totale, quindi, di € 41.274,54;
- il danno morale, che ha quantificato in € 20.000,00 o, comunque, rimesso alla determinazione in via equitativa giudiziale;
- il danno da c.d. perdita di chances e/o della capacità reddituale (lucro cessante), che ha quantificato in € 20.000,00 o, comunque, rimesso alla determinazione in via equitativa giudiziale.
1.8. Ha, quindi, concluso, invocando l’accertamento del danno asseritamente patito e la conseguente condanna del Ministero intimato al pagamento a suo favore degli importi richiesti, non senza trascurare di chiedere CTU e/o verificazione, al fine di determinare il quantum ed il tipo di danni subiti.
2. Il Ministero intimato si è costituito per resistere al ricorso, invocandone la reiezione.
3. Il ricorrente ha brevemente replicato, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
4. L’affare è stato chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, alla pubblica udienza del 7 maggio 2025. Indi, è stato introitato per essere deciso.
5. Il Collegio ritiene, innanzitutto, di disattendere l’istanza istruttoria avanzata dal ricorrente, in quanto, come appalesato dalle considerazioni che di seguito si espliciteranno, trattasi di incombente del tutto inutile nell’economia del giudizio, in quanto non in grado di influire sulle sorti del ricorso, che è destituito di fondatezza per ben più pregnanti ragioni, le quali, sotto il profilo logico, precedono la qualificazione e quantificazione dei danni di cui il ricorrente reclama il risarcimento.
6. Giova, invero, premettere che, al di là dell’impreciso incipit di cui a pag. 12 del ricorso (“la condotta della P.A. è stata assolutamente illegittima per i seguenti motivi di diritto...”) e delle deduzioni difensive, in parte eccentriche, in quanto ancora insistentemente rivolte a ribadire/evidenziare l’illegittimità provvedimentale del rapporto informativo, da cui il ricorrente trae spunto ed abbrivio per la propria pretesa risarcitoria, parrebbe che ciò che il ricorrente medesimo intende far valere ora è, da un lato, la responsabilità extracontrattuale del Ministero intimato per l’attività provvedimentale illegittima (in tal senso parrebbe deporre la lamentata violazione del principio del neminem ledere di cui all'art. 2043 c.c. e quanto affermato dal medesimo a pag. 4 della memoria di replica: “La questione, comunque, si ribadisce è solamente il risarcimento dei danni derivante dalla già accertata, illegittima condotta relativa al “famigerato” rapporto informativo che ha costretto il -OMISSIS- a presentare plurimi ricorsi a tutela della sua posizione” ) e, dall’altro, quella contrattuale , per la asserita violazione degli obblighi datoriali di protezione dovuti nei suoi confronti e, in genere, degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede.
7. Il Collegio - che per la ricostruzione dei fatti occorsi rinvia alla lettura della sentenza di questo T.A.R. n. 8 in data 4 gennaio 2024 – ritiene, tuttavia, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della responsabilità in capo al Ministero intimato, né a titolo extracontrattuale, né contrattuale.
7.1. Quanto alla prima, osserva, invero, che il ricorrente - al di là della più volte ribadita illegittimità provvedimentale - ha disatteso pressoché totalmente l’onere a suo carico di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c., ai sensi del quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
7.1.1. Nel caso di specie, in disparte la mera tautologica affermazione della (peraltro generica) responsabilità del Ministero a tale titolo e/o la ritenuta riconducibilità causale del (solo) danno biologico ai fatti di servizio occorsi sulla scorta della perizia medica di parte dimessa in atti, nulla è dato, infatti, in concreto sapere né in ordine al fatto illecito, né all’ingiustizia del danno, né, tanto meno, alla colpevolezza del Ministero intimato.
7.1.2. In tal senso, non può, infatti, soccorrere in alcun modo - contrariamente a quanto, all’evidenza, auspicato dal ricorrente, che vi ha fatto reiteratamente riferimento - il passaggio motivazionale della sentenza di questo T.A.R. n. 8/2024, laddove il Collegio, pur non mettendo in discussione la regola a mente della quale “altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore", ha espresso l’avviso che “ un drastico abbassamento della valutazione in relazione alle voci su indicate non possa, in alcun modo, essere svincolato da seri e documentati riscontri fattuali, pena apparire – come nel caso in questione appare – ammantato di irragionevolezza, se non, addirittura, arbitrarietà.”
Il T.A.R. era, infatti, chiamato unicamente a valutare la legittimità o meno del provvedimento sottoposto al suo scrutinio e, laddove parla di irragionevolezza e/o arbitrarietà, solo al manifestarsi dell’attività provvedimentale ovviamente si riferisce.
7.1.3. La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente a titolo di responsabilità extracontrattuale è dunque, del tutto, generica e priva di concreti elementi di riscontro.
7.1.4. Si rammenta, infatti, che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dell'onere della prova, contenuto nell'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere in giudizio un diritto deve indicare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, come, del resto, chiaramente disposto dall’art. 64 c.p.a., che stabilisce, per l’appunto, che “Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (comma 1) e che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite” (comma 2).
Grava, conseguentemente, sul danneggiato il preciso onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, dato che, in presenza di fattispecie di danno risarcibile, la condanna all’effettivo risarcimento non è conseguenza automatica dell’illegittimità dell’atto (Cons. di Stato, n. 3217/2019).
7.2. Ad analoga sorte, è destinata, in ogni caso, anche la domanda volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità contrattuale del Ministero intimato.
7.2.1. Invero, il Collegio, oltre a ribadire, anche in questo caso, che l’illegittimità provvedimentale non basta per sé sola ad integrarne i relativi presupposti, rammenta che colui che intende farla valere “è comunque soggetto all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (ex multis Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20533; Cass. 9 giugno 2017, n. 14468)” (Cass. civile, sez. lav., ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2084).
Grava, in sostanza, sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e/o l’inosservanza delle regole della buona fede e della correttezza e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
7.2.2. Orbene, nel caso di specie, l’unico elemento ad essere pacifico è la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze del Ministero della Difesa e l’illegittimità da cui è risultato reiteratamente afflitto il rapporto informativo n. 72 che lo riguarda, relativo al periodo 14 agosto 2020 – 18 novembre 2020.
Null’altro.
7.2.3. La suggestiva narrazione che il ricorrente ha offerto dei fatti occorsi e le conseguenze che ne ha tratto sono, infatti, elementi del tutto indimostrati.
7.2.4. Non vi è, infatti, la benché minima prova che il Ministero intimato abbia posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede oppure che sia venuto meno all’obbligo di tutelare la sua integrità fisica e la sua personalità morale.
7.2.5. Analogamente non sono provati nel loro concreto ed effettivo inverarsi - ma solo meramente ed apoditticamente affermati – le condotte omissive e/o vessatorie e il mobbing e/o lo straining che il ricorrente pretenderebbe di attribuire ed imputare al Ministero.
7.2.6. Per quanto concerne specificamente la dedotta violazione dell’art. 2087 c.c., devesi, peraltro, osservare che la relativa responsabilità non è di natura oggettiva.
Ne deriva che “incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (Cass. civ., Sez. lavoro ord. 31 agosto 2020, n. 18132; in termini: Cass. civ., Sez. lav., ord. 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass. civ., Sez. lav., ord 17 febbraio 2009, n. 3786).
La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. è, infatti, “fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo” (Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066).
7.2.7. Sicché, Il Collegio, pur non ignorando che il datore di lavoro, ai fini di garantire la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore è tenuto ad “astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte costituzionale, vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927)” (Cass. civ. n. 2084/2024 cit.), non può che constatare che, nel caso che occupa, il ricorrente sia con riguardo al danno biologico che, in maniera ancor più marcata, con riguardo al danno morale e a quello per perdita di chance , ha fallito l’onere a suo carico.
8. Il ricorso va, in definitiva, rigettato, in quanto destituito di fondatezza.
9. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.